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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 25/07/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Erica Fiorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3278 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023
promossa
da
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto Parte_1
di citazione, dall'Avv. Domizia Badodi del Foro di Reggio Emilia ed elettivamente domiciliato in
42121 Reggio Emilia, via Vittorio Veneto n. 5, presso lo Studio del difensore
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Lino Rosa del foro di Trento, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in 38122 Trento (TN), Via Brigata Acqui n. 9, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
In punto: impugnazione delibera assembleare d.d.4.8.2023
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa,
sospendere l'efficacia delle delibere assembleari impugnate;
- nel merito, per tutti i motivi esposti
1 in narrativa, accertare e dichiarare la sussistenza di gravi irregolarità nel rendiconto della gestione
relativo al periodo 01.06.2022 – 31.05.2023, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità
delle delibere dell'assemblea del impugnate e comportanti addebiti Controparte_1
posti a carico del sig. , per l'effetto, annullare le medesime, dichiarando al contempo che Pt_1
l'attore nulla deve in forza delle stesse;
accertare e dichiarare altresì che la nomina
dell'amministratore di cui alla delibera impugnata è avvenuta in presenza di gravi irregolarità
commesse dallo stesso, ed altresì in violazione delle previsioni di cui all'art. 1129 c.c., e, per
l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della nomina stessa e/o annullare la relativa delibera, così
come ogni ulteriore delibera assunta sul presupposto della validità del mandato. Con vittoria di
spese”
CONSLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “precisa le conclusioni come da note
telematicamente depositate”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione d.d.18.12.2023, ritualmente notificato, l'odierno attore, quale condomino del ha evocato in giudizio quest'ultimo, in persona dell'amministratore p.t., CP_1 CP_1
avanti il tribunale di Trento per ivi sentire dichiarare, previa sospensione dell'efficacia della delibera assunta in data 4.8.2023, l'annullamento delle deliberazioni tutte assunte.
Contestava la mancata adesione alla procedura di mediazione da parte del convenuto CP_1
che si era sottratto allo spirito conciliativo proprio della norma di legge ispiratrice della mediazione.
Esponeva nel merito che la stessa riguardava l'approvazione del rendiconto di gestione 2022-2023;
la nomina dell'amministratore e il relativo compenso;
l'approvazione del preventivo di gestione
2023-2024 e la relativa ripartizione;
la scelta della nuova polizza assicurativa dello stabile;
la tariffa applicata dall'amministratore per l'effettuazione dei conteggi a carico rispettivamente di proprietari e inquilini e le modalità di riscossione delle spese così ripartite.
2 Rilevava che il rendiconto di gestione avrebbe dovuto informare i condomini, sia pure per punti, sui fatti e sulle informazioni principali che hanno caratterizzato l'esercizio 2022/2023 del CP_1
chiuso al 31.05.2023 ma che al contempo negava la pendenza di azioni legali in corso non riferendo del procedimento NRG 2758/22 pendente avanti il tribunale di Trento con ciò violando il precetto di cui all'art. 1130 bis c.c., che impone la redazione, a cura dell'amministratore, “di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”, e ciò in ragione dell'interesse, di cui ciascun condomino è portatore, alla conoscenza concreta dei reali fatti di gestione riguardanti il . CP_1
Con riferimento poi alla nomina dell'amministratore, ritiene l'attore che dalla lettura del verbale si possa accertare che non siano stati rispettati i precetti legali di cui all'art. 1129 c.c., comma 2 c.c. e dell'articolo 1130, e che la mancata specificazione del compenso è causa di nullità della nomina stessa.
Si costituiva il convenuto, rilevando come, conosciuta la doglianza oggetto della CP_1
mediazione il non potesse entrare in mediazione di fronte a quel tipo di contestazioni CP_1
poiché non avevano alcuna possibilità di discutere nel merito in sede di mediazione perché era pacifico che del procedimento R.G. 2578/2023, pendente davanti al Tribunale di Trento, i condomini ne fossero a conoscenza in quanto, con delibera dd. 23.02.2023 (doc. 5), avevano autorizzato l'Amministratore a costituirsi in giudizio, con l'assistenza dell'avv. Lino Rosa.
Quanto alla contestazione circa il fatto che nella nota esplicativa sintetica della gestione, sezione relativa alle azioni legali in corso non vi era menzione in ordine al giudizio in corso, evidenziava che in realtà tale sezione riguarda i giudizi in corso per il recupero crediti nei confronti dei condomini e che al momento della spedizione del bilancio consuntivo ai condomini con la convocazione per l'assemblea del 04.08.2023, di fatto, non vi era alcuna procedura pendente di tale natura.
3 Con riferimento alla doglianza circa la nomina dell'Amministratore rilevava, parte convenuta, che tale contestazione non era stata prevista nell'istanza obbligatoria di mediazione, apparendo per la prima volta in atto di citazione e che, comunque, l'amministratore con il plico relativo alla convocazione per l'assemblea del 04.08.2023, inviato ai signori – unitamente al Pt_1 Pt_1
bilancio consuntivo, aveva inserito altresì anche la offerta – mandato per amministratore condominiale dove era specificato voce per voce il compenso spettante al medesimo (doc. 9).
Contestava pertanto, in via pregiudiziale, l'istanza di sospensiva essendo priva dei relativi presupposti e insisteva nel merito per il rigetto nel merito, di tutte le domande attoree siccome improponibili, inammissibili e/o infondate.
Alla prima udienza di comparizione d.d.
7.10.2024 nessuno compariva per parte attrice e, dato atto che non poteva essere tentata la conciliazione, parte convenuta, ritenendo la causa documentale chiedeva venisse fissata udienza di precisazione dele conclusioni.
Con ordinanza riservata d.d.11.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione veniva rimessa in decisione per l'udienza del 9.5.2025 dove, a seguito del deposito di comparsa conclusionale da parte del solo convenuto, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda svolta da parte attrice non può trovare accoglimento e va pertanto respinta, ritenendola infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni che di seguito vengono esposte. Oggetto della presente vertenza è l'impugnazione della delibera assunta in data 4.8.2023 sulla base sostanzialmente di tre doglianze.
Quanto alla mancata informazione circa la pendenza dell'azione legale in essere ovvero il procedimento sub NRG 2758/22 la stessa va disattesa poiché è evidente da un lato che il CP_1
ne era perfettamente a conoscenza avendo autorizzato con delibera dd. 23.02.2023 (doc. 5 fascicolo l'Amministratore a costituirsi in giudizio, con l'assistenza dell'avv. Controparte_1
4 Lino Rosa e dall'altro che in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2022-2023 (approvato al punto 1 all'unanimità dei presenti) la sezione “nota esplicativa sintetica della gestione” riguarda i giudizi in corso per il recupero crediti nei confronti dei condomini che al momento della spedizione del bilancio consuntivo ai condomini con la convocazione per l'assemblea del 04.08.2023 (metà
luglio 2023) non vi era alcuna procedura pendente per recupero credito nei confronti di condomini morosi.
Peraltro, è evidente, esaminando i documenti prodotti, che l'Amministratore nella “nota esplicativa sintetica della gestione” riferisce anche delle spese sostenute per il procedimento R.G. 2758/2022
promosso dall'attore davanti al Tribunale di Trento.
Pertanto nella “nota esplicativa sintetica della gestione” il richiamo al procedimento R.G. 2758/2022
promosso da davanti al Tribunale di Trento avviene in modo puntuale Parte_1
con riferimento alle competenze pagate all'avv. Lino Rosa che difende il Condominio in giudizio.
Quanto alle presunte gravi irregolarità che avrebbero inficiato il rendiconto della gestione relativo al periodo 01.06.2022- 31.05.2023 nessuna prova è stata fornita e pertanto la domanda anche sotto tale profilo va respinta in toto.
La contestazione esposta, da ultimo, con riferimento alla nomina dell'Amministratore di cui al punto
2 della delibera 04.08.2023, non può trovare accoglimento osservando come la doglianza non era stata prevista nell'istanza obbligatoria di mediazione ma inserita solo in atto di citazione con la conseguente inammissibilità per decadenza dal termine ex art 1137 c.c.
Peraltro, la circostanza addotta dal ricorrente secondo cui l'Amministratore non ha allegato al plico relativo alla convocazione per l'assemblea del 04.08.2023, unitamente al bilancio consuntivo, anche l'offerta, viene documentalmente smentita dall'allegato doc.9 di parte convenuta da cui si evince
5 come l'Amministratore avesse allegato al plico anche l'offerta per il CP_1 CP_1
dd. 01.06.2023 dove era specificato il compenso dello stesso.
Da quanto esposto ed argomentato, al rigetto della domanda svolta segue la soccombenza di parte attrice al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate come da dispositivo, applicando il valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della fase di studio, introduttiva,
istruttoria e decisionale nonché della complessità “bassa” della vertenza,
P Q M
il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte convenuta che liquida in €2.540,00 a titolo di compenso, oltre spese generali 15% ed accessori, se ed in quanto dovuti per legge.
Così deciso, lì Trento, 24.7.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Erica Fiorini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Erica Fiorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3278 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023
promossa
da
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto Parte_1
di citazione, dall'Avv. Domizia Badodi del Foro di Reggio Emilia ed elettivamente domiciliato in
42121 Reggio Emilia, via Vittorio Veneto n. 5, presso lo Studio del difensore
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Lino Rosa del foro di Trento, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in 38122 Trento (TN), Via Brigata Acqui n. 9, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
In punto: impugnazione delibera assembleare d.d.4.8.2023
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa,
sospendere l'efficacia delle delibere assembleari impugnate;
- nel merito, per tutti i motivi esposti
1 in narrativa, accertare e dichiarare la sussistenza di gravi irregolarità nel rendiconto della gestione
relativo al periodo 01.06.2022 – 31.05.2023, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità
delle delibere dell'assemblea del impugnate e comportanti addebiti Controparte_1
posti a carico del sig. , per l'effetto, annullare le medesime, dichiarando al contempo che Pt_1
l'attore nulla deve in forza delle stesse;
accertare e dichiarare altresì che la nomina
dell'amministratore di cui alla delibera impugnata è avvenuta in presenza di gravi irregolarità
commesse dallo stesso, ed altresì in violazione delle previsioni di cui all'art. 1129 c.c., e, per
l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della nomina stessa e/o annullare la relativa delibera, così
come ogni ulteriore delibera assunta sul presupposto della validità del mandato. Con vittoria di
spese”
CONSLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “precisa le conclusioni come da note
telematicamente depositate”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione d.d.18.12.2023, ritualmente notificato, l'odierno attore, quale condomino del ha evocato in giudizio quest'ultimo, in persona dell'amministratore p.t., CP_1 CP_1
avanti il tribunale di Trento per ivi sentire dichiarare, previa sospensione dell'efficacia della delibera assunta in data 4.8.2023, l'annullamento delle deliberazioni tutte assunte.
Contestava la mancata adesione alla procedura di mediazione da parte del convenuto CP_1
che si era sottratto allo spirito conciliativo proprio della norma di legge ispiratrice della mediazione.
Esponeva nel merito che la stessa riguardava l'approvazione del rendiconto di gestione 2022-2023;
la nomina dell'amministratore e il relativo compenso;
l'approvazione del preventivo di gestione
2023-2024 e la relativa ripartizione;
la scelta della nuova polizza assicurativa dello stabile;
la tariffa applicata dall'amministratore per l'effettuazione dei conteggi a carico rispettivamente di proprietari e inquilini e le modalità di riscossione delle spese così ripartite.
2 Rilevava che il rendiconto di gestione avrebbe dovuto informare i condomini, sia pure per punti, sui fatti e sulle informazioni principali che hanno caratterizzato l'esercizio 2022/2023 del CP_1
chiuso al 31.05.2023 ma che al contempo negava la pendenza di azioni legali in corso non riferendo del procedimento NRG 2758/22 pendente avanti il tribunale di Trento con ciò violando il precetto di cui all'art. 1130 bis c.c., che impone la redazione, a cura dell'amministratore, “di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”, e ciò in ragione dell'interesse, di cui ciascun condomino è portatore, alla conoscenza concreta dei reali fatti di gestione riguardanti il . CP_1
Con riferimento poi alla nomina dell'amministratore, ritiene l'attore che dalla lettura del verbale si possa accertare che non siano stati rispettati i precetti legali di cui all'art. 1129 c.c., comma 2 c.c. e dell'articolo 1130, e che la mancata specificazione del compenso è causa di nullità della nomina stessa.
Si costituiva il convenuto, rilevando come, conosciuta la doglianza oggetto della CP_1
mediazione il non potesse entrare in mediazione di fronte a quel tipo di contestazioni CP_1
poiché non avevano alcuna possibilità di discutere nel merito in sede di mediazione perché era pacifico che del procedimento R.G. 2578/2023, pendente davanti al Tribunale di Trento, i condomini ne fossero a conoscenza in quanto, con delibera dd. 23.02.2023 (doc. 5), avevano autorizzato l'Amministratore a costituirsi in giudizio, con l'assistenza dell'avv. Lino Rosa.
Quanto alla contestazione circa il fatto che nella nota esplicativa sintetica della gestione, sezione relativa alle azioni legali in corso non vi era menzione in ordine al giudizio in corso, evidenziava che in realtà tale sezione riguarda i giudizi in corso per il recupero crediti nei confronti dei condomini e che al momento della spedizione del bilancio consuntivo ai condomini con la convocazione per l'assemblea del 04.08.2023, di fatto, non vi era alcuna procedura pendente di tale natura.
3 Con riferimento alla doglianza circa la nomina dell'Amministratore rilevava, parte convenuta, che tale contestazione non era stata prevista nell'istanza obbligatoria di mediazione, apparendo per la prima volta in atto di citazione e che, comunque, l'amministratore con il plico relativo alla convocazione per l'assemblea del 04.08.2023, inviato ai signori – unitamente al Pt_1 Pt_1
bilancio consuntivo, aveva inserito altresì anche la offerta – mandato per amministratore condominiale dove era specificato voce per voce il compenso spettante al medesimo (doc. 9).
Contestava pertanto, in via pregiudiziale, l'istanza di sospensiva essendo priva dei relativi presupposti e insisteva nel merito per il rigetto nel merito, di tutte le domande attoree siccome improponibili, inammissibili e/o infondate.
Alla prima udienza di comparizione d.d.
7.10.2024 nessuno compariva per parte attrice e, dato atto che non poteva essere tentata la conciliazione, parte convenuta, ritenendo la causa documentale chiedeva venisse fissata udienza di precisazione dele conclusioni.
Con ordinanza riservata d.d.11.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione veniva rimessa in decisione per l'udienza del 9.5.2025 dove, a seguito del deposito di comparsa conclusionale da parte del solo convenuto, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda svolta da parte attrice non può trovare accoglimento e va pertanto respinta, ritenendola infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni che di seguito vengono esposte. Oggetto della presente vertenza è l'impugnazione della delibera assunta in data 4.8.2023 sulla base sostanzialmente di tre doglianze.
Quanto alla mancata informazione circa la pendenza dell'azione legale in essere ovvero il procedimento sub NRG 2758/22 la stessa va disattesa poiché è evidente da un lato che il CP_1
ne era perfettamente a conoscenza avendo autorizzato con delibera dd. 23.02.2023 (doc. 5 fascicolo l'Amministratore a costituirsi in giudizio, con l'assistenza dell'avv. Controparte_1
4 Lino Rosa e dall'altro che in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2022-2023 (approvato al punto 1 all'unanimità dei presenti) la sezione “nota esplicativa sintetica della gestione” riguarda i giudizi in corso per il recupero crediti nei confronti dei condomini che al momento della spedizione del bilancio consuntivo ai condomini con la convocazione per l'assemblea del 04.08.2023 (metà
luglio 2023) non vi era alcuna procedura pendente per recupero credito nei confronti di condomini morosi.
Peraltro, è evidente, esaminando i documenti prodotti, che l'Amministratore nella “nota esplicativa sintetica della gestione” riferisce anche delle spese sostenute per il procedimento R.G. 2758/2022
promosso dall'attore davanti al Tribunale di Trento.
Pertanto nella “nota esplicativa sintetica della gestione” il richiamo al procedimento R.G. 2758/2022
promosso da davanti al Tribunale di Trento avviene in modo puntuale Parte_1
con riferimento alle competenze pagate all'avv. Lino Rosa che difende il Condominio in giudizio.
Quanto alle presunte gravi irregolarità che avrebbero inficiato il rendiconto della gestione relativo al periodo 01.06.2022- 31.05.2023 nessuna prova è stata fornita e pertanto la domanda anche sotto tale profilo va respinta in toto.
La contestazione esposta, da ultimo, con riferimento alla nomina dell'Amministratore di cui al punto
2 della delibera 04.08.2023, non può trovare accoglimento osservando come la doglianza non era stata prevista nell'istanza obbligatoria di mediazione ma inserita solo in atto di citazione con la conseguente inammissibilità per decadenza dal termine ex art 1137 c.c.
Peraltro, la circostanza addotta dal ricorrente secondo cui l'Amministratore non ha allegato al plico relativo alla convocazione per l'assemblea del 04.08.2023, unitamente al bilancio consuntivo, anche l'offerta, viene documentalmente smentita dall'allegato doc.9 di parte convenuta da cui si evince
5 come l'Amministratore avesse allegato al plico anche l'offerta per il CP_1 CP_1
dd. 01.06.2023 dove era specificato il compenso dello stesso.
Da quanto esposto ed argomentato, al rigetto della domanda svolta segue la soccombenza di parte attrice al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate come da dispositivo, applicando il valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della fase di studio, introduttiva,
istruttoria e decisionale nonché della complessità “bassa” della vertenza,
P Q M
il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte convenuta che liquida in €2.540,00 a titolo di compenso, oltre spese generali 15% ed accessori, se ed in quanto dovuti per legge.
Così deciso, lì Trento, 24.7.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Erica Fiorini
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