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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/10/2025, n. 2188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2188 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Raffaele Maria
Tronci, all'esito della discussione orale tenutasi ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1805 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CARBOTTI RAFFAELE parte attrice
contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. CARULLI MARIANGELA P.IVA_1
parte convenuta
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 25/09/2025 le parti
Tribunale di Taranto sez. civile
concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio l , invoncandone il Controparte_2 riconoscimento di responsabilità per i gravi danni subiti a seguito di un'infezione invalidante contratta dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico eseguito il 2 novembre 2011 presso il Presidio
Ospedaliero “Valle d'Itria” di Martina Franca, in conseguenza di una frattura scomposta ed esposta di tibia e perone della gamba sinistra.
In particolare, il ricorrente ha evidenziato l'accorciamento dell'arto, zoppia, difficoltà nella deambulazione e limitazioni funzionali, attribuendo tali esiti alla condotta negligente, imprudente e imperita dei medici operanti all'interno della struttura sanitaria, sia in fase operatoria che nel decorso post- operatorio. Pertanto, sulla scorta di una relazione medica di parte medica datata 24 maggio 2018, ha quantificato il danno biologico nella misura del
15%, con una personalizzazione del 44%, e indicato una durata della malattia di 30 giorni di inabilità assoluta, 310 giorni al 50% e 20 giorni al 25%. Così chiedendo il risarcimento dei danni per la somma complessiva di €
105.282,06, comprensiva di danno biologico, spese mediche, danno patrimoniale futuro per perdita della capacità lavorativa, e spese sostenute per
CTU e CTP.
A seguito di ricorso ex art. 696 bis c.p.c., depositato il 29 aprile 2019, il procedimento è stato iscritto al n. R.G. 2850/2019 e il collegio peritale nominato ha reso esito sfavorevole alla tesi attorea, evidenziando, nelle conclusioni rassegnate, che l'infezione di tale frattura esposta non è riconducibile ad inadeguatezze delle attività diagnostiche e terapeutiche espletate nel caso di specie che risultano aderenti, in ogni fase, a linee guida e buone pratiche cliniche dell'epoca dei fatti e più recenti” e che “una etiopatogenesi attendibile della suddetta infezione risiede nella
Tribunale di Taranto sez. civile
possibilità che il debridement iniziale, per quanto accurato, non ha potuto eliminare tutti gli inoculi infettivi e la terapia antibiotica, adeguata per timing, qualità e dosi, non ha potuto eradicare il focus infettivo che ha invece trovato terreno fertile nella concomitante malattia diabetica. Tutto ciò non depone affatto per inadeguatezza di cure ma è in piena conformità al brocardo “AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR”. (doc. n. 44).”
Pertanto, l'atto di citazione incipit del presente giudizio si soffermava diffusamente nella censura delle argomentazioni spese dai periti nominati in seno al predetto procedimento di A.T.P., evidenziando, da un lato,
l'inconferenza delle valutazioni asseritamente giuridiche a più riprese espresse dai medici – di competenza esclusiva del Tribunale – e, dall'altro, un'errata lettura del dato emerso dall'esame delle cartelle cliniche agli atti. In particolare, se era stato acclarato con certezza che la procedura di c.d.
“debridment” – vale a dire una pulizia approfondita eseguita anche attraverso l'uso di strumenti chirurgici atti alla rimozione di eventuali tessuti devitalizzati e frammenti ossei, potenziali veicoli di infezione – era senz'altro lo strumento adeguato a ridurre il rischio patogeno, nondimeno sosteneva la parte che:
- dal diario clinico della cartella dell'Ospedale Valle D'Itria si legge di accostamento della ferita con sutura, nonché di lavaggi;
- dal referto operatorio, sempre della cartella dell'Ospedale Valle D'Itria, nulla si legge in ordine alla circostanza che siano stati asportati tessuti devitalizzati per la mancata vascolarizzazione ivi compresi quelli sulle aree ossee incerti a cui fanno riferimento i C.T.U esponendo le linee guida del corretto protocollo;
- sull'operazione chirurgica, poi nulla si legge dell'asportazione dei frammenti ossei.
In ragione di tanto, parte attrice chiedeva l'accertamento della responsabilità della convenuta per le lesioni patite dal sig. in Pt_1 conseguenza della ritenuta malpractice sanitaria occorsa in relazione all'intervento chirurgico del 2 novembre 2011, e la condanna della struttura sanitaria al risarcimento di tutti danni patiti, quantificati nella misura di €.
105.282,06, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento e sino
Tribunale di Taranto sez. civile
ad oggi, nonché la condanna al pagamento delle spese legali sostenute per il presente procedimento e per la fase di A.T.P.
Si costituiva in giudizio l' , Controparte_2 contestando l'ammissibilità, la procedibilità e la fondatezza del ricorso, sia in fatto che in diritto. Cont La difesa dell' ripercorreva i fatti già oggetto del precedente procedimento ex art. 696 bis c.p.c., evidenziando come il sig. a Pt_1 seguito di una frattura esposta di tibia e perone sinistro, fosse stato sottoposto a intervento chirurgico presso il Presidio Ospedaliero di Martina Franca, con trazione transcheletrica e terapia antibiotica e antitromboembolitica.
Nonostante le cure, si manifestava una sospetta osteomielite, diagnosticata successivamente presso il Policlinico di Bari, e trattata con ulteriori interventi fino al ricovero presso l'Istituto Codivilla d'Ampezzo. Cont In merito, la difesa dell' negava ogni responsabilità, sostenendo che l'intervento e le cure fossero state eseguite correttamente, nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche cliniche. Si sottolineava, infatti, come la frattura esposta fosse, per sua natura, soggetta a infezioni e complicanze osteomielitiche, aggravate nel caso specifico dal contatto della ferita, al momento dell'incidente, con terriccio e dalla patologia diabetica del paziente, sì da elidere totalmente il nesso causale tra la condotta dei sanitari ed il successivo aggravamento delle condizioni del ricorrente ed in assenza di prova contraria da parte dell'attore.
La difesa richiamava le conclusioni del Collegio Peritale nominato in sede di ATP, che aveva escluso responsabilità della struttura sanitaria, ritenendo corrette le diagnosi, le terapie, l'intervento chirurgico e l'assistenza pre e post-operatoria. Le contestazioni mosse alla CTU venivano definite infondate, poiché già oggetto di puntuale replica da parte dei consulenti, così come la ritenuta nullità della CTU per mancato tentativo di conciliazione, anch'essa insussistente in quanto nessuna delle parti aveva manifestato
Tribunale di Taranto sez. civile
volontà conciliativa e non erano emerse violazioni del contraddittorio o del diritto di difesa.
Si contestava infine il quantum richiesto sotto il profilo risarcitorio, ritenuto privo di fondamento giuridico e probatorio, in particolare per quanto riguarda il danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa, non essendo stata fornita prova dell'attività lavorativa pregressa né del nesso tra eventuale licenziamento e le condizioni fisiche del ricorrente. Cont In conclusione, l' chiedeva il rigetto del ricorso, l'inammissibilità della richiesta di rinnovazione della CTU e la regolazione delle spese di lite. In via subordinata, riservava la nomina di propri consulenti in caso di rinnovo della CTU.
In fase istruttoria, fermo restando il rigetto della richiesta di rinnovazione della CTU espletata in seno al precedente procedimento di
A.T.P., si è ritenuto comunque opportuno investire i periti ivi nominati di alcuni quesiti a chiarimento, invitandoli a precisare in maniera ancor più chiara “quali siano i passaggi della cartella clinica che attestano l'avvenuta esecuzione, da parte dei sanitari dell'ospedale di Martina Franca (Ta), delle operazioni debridment, posto che nel diario clinico si parla solo di ampi lavaggi e di disinfezione”. All'esito, si è proceduto alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
*****************
La domanda è infondata e in quanto tale non può essere accolta.
Preliminarmente, in ordine alle censure di natura formale dedotte avverso la CTU depositata in sede di ricorso per accertamento tecnico preventivo, si rappresenta quanto segue. Per un verso, con riferimento alla pretesa nullità dell'elaborato in ragione del mancato esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 696 bis c.p.c., è sufficiente osservare che la norma in parola non prevede espressamente alcuna sanzione in ragione di tale omissione, vieppiù che le nullità appartengono fisiologicamente ad un genus avente natura tipica. Per altro verso, si evidenzia altresì che la censura pur descritta in seno all'atto di citazione, non è stata mai trascritta nelle
Tribunale di Taranto sez. civile
conclusioni poi rassegnate, sì da comportare, a monte, l'inammissibilità della richiesta.
Quanto al merito della domanda, da ricondurre senza dubbio alla tematica della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria con tutto ciò che ne consegue in termini di onere probatorio, appare opportuno ripercorrere brevemente i profili fattuali della vicenda in esame, il cui excursus, di per sé assolutamente lineare, è stato ricostruito in seno alla consulenza depositata nell'ambito del proc. R.G. 2850/2019, sulla scorta della documentazione medica a disposizione dei periti.
era stato ricoverato presso l'ospedale di Martina Parte_1
Franca in data 1 novembre 2011 in seguito ad una caduta da una scala, occorsa presso il proprio domicilio, a causa della quale aveva riportato – così come emerso dalle radiografie effettuate una volta giunto in Pronto Soccorso
- “Frattura da scoppio pluriframmentaria intrarticolare dell'articolazione t.t. sin”.
Pertanto, al momento del ricovero presso la U.O. Controparte_3
segnalata una “esposizione 1/3 distale della tibia da flc in regione a.m.
[...] distale gamba …”, era stata immediatamente somministrata terapia antibiotica
(Targosid 400 mg x 2 e.v. + Ciproxin 500 cpr x 2) e, contestualmente, si era provveduto “ad abbondante lavaggio, toilette, sutura di accostamento della ferita lacerocontusa, trazione scheletrica al calcagno con 7 kg, con arto in posizione antideclive su apposito supporto”.
Il giorno seguente, preso atto delle condizioni cliniche generali del paziente - la cui anamnesi aveva altresì rivelato una comorbidità dovuta alla presenza di ipertensione e diabete mellito in trattamento con antidiabetici orali ed insulina – l'attore era stato sottoposto ad interveto chirurgico eseguito senza criticità di sorta ed era stata proseguita la terapia antibiotica. Tuttavia, nel corso dei successivi controlli effettuati, si erano manifestati evidenti segni di infezione della frattura esposta, il che ha inevitabilmente condotto ad ulteriori – purtroppo infruttuosi – cicli di antibiotici e, in data 3 ottobre 2012, ad un intervento di pulizia chirurgica con rimozione di una vite e
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sequestrestomia (asportazione di due frammenti ossei tibiali necrotici, infetti e non raggiungibili dagli antibiotici), a cui è conseguita la definitiva guarigione del paziente, ritenuta dai periti priva di recidive.
Sicché i c.t.u., dopo aver argomentato in relazione all'impossibilità che l'infezione avesse trovato la sua genesi in ambito ospedaliero (cfr. pag. 11 dell'elaborato), avevano altresì ritenuto immune da censure l'operato dei sanitari del nosocomio di Martina Franca, i quali avevano trattato l'emergenza clinica in conformità alla linee guida esistenti in materia ed alle buone pratiche medico-ospedaliere, affermando che, se pure le operazioni di pulizia della ferita con rimozione dei tessuti devitalizzati (c.d. “debridment”) sono astrattamente idonee a ridurre il rischio di inoculazione batterica fino all'80%, tale eventualità non può essere fisiologicamente azzerata, vieppiù nei confronti di paziente diabetico – dunque maggiormente soggetto a rischio infettivo – ed in presenza di frattura scomposta di tipo IIIA con “mangled extremity” (estremità macellata), come quella riportata dal Pt_1
Tanto chiarito, va a questo punto evidenziato che l'atto di citazione, di fatto, consta di una mera censura della consulenza tecnica testè richiamata, il cui unico, reale, profilo di contestazione attiene alla circostanza per cui, avuto riguardo al dato testuale riportato nella documentazione sanitaria acquisita – vale a dire la semplice menzione di “ampi lavaggi” e “toilette” della ferita – tanto sarebbe indice del fatto che i sanitari non avevano posto in essere una corretta procedura di “debridment” per come sopra descritta, ma si erano limitati ad eseguire una mera pulizia superficiale della ferita, donde la sussistenza di un nesso eziologico tra tale condotta negligente e lo svilupparsi della patologia infettiva ai danni dell'attore.
La censura è infondata e prova di tanto si rinviene altresì nelle note a chiarimento rese dai medesimi consulenti nell'ambito del presente procedimento.
Ebbene, ferma restando la precisazione per cui la tecnica di debridment viene indicata, in letteratura medica, anche alla stregua di mera “toilette
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chirurgica” – donde una ulteriore, plausibile, chiave interpretativa della dizione adoperata in cartella clinica – assolutamente tranchant, ai fini del dirimere la questione controversa, è l'esame delle radiografie eseguite al paziente in data
2/11/2021 dopo l'intervento chirurgico a cui fu sottoposto. Come chiaramente visibile e specificato dai periti interpellati a chiarimento, le lastre consegnano all'osservatore la visione di un'area assolutamente pulita, priva di frammenti ossei e degli altri detriti che, avuto riguardo allla natura ed alle modalità della frattura, sarebbero stati inevitabilmente presenti intorno alla zona lesa. Indice inconfutabile del fatto che, a prescindere dall'espressione verbale utilizzata, le operazioni di pulizia della ferita del da parte dei Pt_1 sanitari del presidio ospedaliero di Martina Franca, era stata effettuata secondo le leges artis, non solo attraverso meri “lavaggi”, bensì procedendo ad una rimozione dei frammenti ossei e dei tessuti necrotici potenzialmente forieri di infezioni, il cui rischio, tuttavia, così come spiegato dai periti, non poteva essere del tutto azzerato, vieppiù in ipotesi di frattura scomposta ed esposta nell'immediatezza ad agenti esterni, nonché a carico di paziente affetto da patologia diabetica.
Del resto, le conclusioni rassegnate dai c.t.u. vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto le stesse appaiono del tutto logiche e immuni da vizi di natura tecnica, avendo i periti basato il loro convincimento su un compendio probatorio adeguato, nonché risposto in modo esaustivo alle controdeduzioni predisposte dal c.t.p. e dal legale degli attori, confermando le loro valutazioni iniziali.
Infatti, non colgono nel segno le osservazioni spiegate avverso tali deduzioni da parte dei consulenti nominati da parte attrice, i quali, di fatto, oltre a ribadire la fisiologica – e del resto mai controversa – differenza che sussiste tra il debridement e la semplice pulizia di una ferita, si sono limitati ad asserire l'inverosimiglianza del fatto che l'annotazione contenuta in seno alla cartella clinica del paziente non fosse adeguatamente dettagliata in tal senso.
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che, tuttavia, è risultata drasticamente smentita alla luce delle circostanze Pt_2 esposte nel paragrafo che precede.
La domanda va dunque rigettata e le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa,
RIGETTA
• la domanda risarcitoria spiegata da nei confronti dei Parte_1 convenuti , CP_1
CONDANNA la parte attrice:
• al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.052,00 oltre IVA e accessori come per legge.
Taranto, 16/10/2025
Il Giudice Raffaele M. Tronci
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Raffaele Maria Tronci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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IL TRIBUNALE DI TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Raffaele Maria
Tronci, all'esito della discussione orale tenutasi ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1805 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CARBOTTI RAFFAELE parte attrice
contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. CARULLI MARIANGELA P.IVA_1
parte convenuta
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 25/09/2025 le parti
Tribunale di Taranto sez. civile
concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio l , invoncandone il Controparte_2 riconoscimento di responsabilità per i gravi danni subiti a seguito di un'infezione invalidante contratta dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico eseguito il 2 novembre 2011 presso il Presidio
Ospedaliero “Valle d'Itria” di Martina Franca, in conseguenza di una frattura scomposta ed esposta di tibia e perone della gamba sinistra.
In particolare, il ricorrente ha evidenziato l'accorciamento dell'arto, zoppia, difficoltà nella deambulazione e limitazioni funzionali, attribuendo tali esiti alla condotta negligente, imprudente e imperita dei medici operanti all'interno della struttura sanitaria, sia in fase operatoria che nel decorso post- operatorio. Pertanto, sulla scorta di una relazione medica di parte medica datata 24 maggio 2018, ha quantificato il danno biologico nella misura del
15%, con una personalizzazione del 44%, e indicato una durata della malattia di 30 giorni di inabilità assoluta, 310 giorni al 50% e 20 giorni al 25%. Così chiedendo il risarcimento dei danni per la somma complessiva di €
105.282,06, comprensiva di danno biologico, spese mediche, danno patrimoniale futuro per perdita della capacità lavorativa, e spese sostenute per
CTU e CTP.
A seguito di ricorso ex art. 696 bis c.p.c., depositato il 29 aprile 2019, il procedimento è stato iscritto al n. R.G. 2850/2019 e il collegio peritale nominato ha reso esito sfavorevole alla tesi attorea, evidenziando, nelle conclusioni rassegnate, che l'infezione di tale frattura esposta non è riconducibile ad inadeguatezze delle attività diagnostiche e terapeutiche espletate nel caso di specie che risultano aderenti, in ogni fase, a linee guida e buone pratiche cliniche dell'epoca dei fatti e più recenti” e che “una etiopatogenesi attendibile della suddetta infezione risiede nella
Tribunale di Taranto sez. civile
possibilità che il debridement iniziale, per quanto accurato, non ha potuto eliminare tutti gli inoculi infettivi e la terapia antibiotica, adeguata per timing, qualità e dosi, non ha potuto eradicare il focus infettivo che ha invece trovato terreno fertile nella concomitante malattia diabetica. Tutto ciò non depone affatto per inadeguatezza di cure ma è in piena conformità al brocardo “AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR”. (doc. n. 44).”
Pertanto, l'atto di citazione incipit del presente giudizio si soffermava diffusamente nella censura delle argomentazioni spese dai periti nominati in seno al predetto procedimento di A.T.P., evidenziando, da un lato,
l'inconferenza delle valutazioni asseritamente giuridiche a più riprese espresse dai medici – di competenza esclusiva del Tribunale – e, dall'altro, un'errata lettura del dato emerso dall'esame delle cartelle cliniche agli atti. In particolare, se era stato acclarato con certezza che la procedura di c.d.
“debridment” – vale a dire una pulizia approfondita eseguita anche attraverso l'uso di strumenti chirurgici atti alla rimozione di eventuali tessuti devitalizzati e frammenti ossei, potenziali veicoli di infezione – era senz'altro lo strumento adeguato a ridurre il rischio patogeno, nondimeno sosteneva la parte che:
- dal diario clinico della cartella dell'Ospedale Valle D'Itria si legge di accostamento della ferita con sutura, nonché di lavaggi;
- dal referto operatorio, sempre della cartella dell'Ospedale Valle D'Itria, nulla si legge in ordine alla circostanza che siano stati asportati tessuti devitalizzati per la mancata vascolarizzazione ivi compresi quelli sulle aree ossee incerti a cui fanno riferimento i C.T.U esponendo le linee guida del corretto protocollo;
- sull'operazione chirurgica, poi nulla si legge dell'asportazione dei frammenti ossei.
In ragione di tanto, parte attrice chiedeva l'accertamento della responsabilità della convenuta per le lesioni patite dal sig. in Pt_1 conseguenza della ritenuta malpractice sanitaria occorsa in relazione all'intervento chirurgico del 2 novembre 2011, e la condanna della struttura sanitaria al risarcimento di tutti danni patiti, quantificati nella misura di €.
105.282,06, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento e sino
Tribunale di Taranto sez. civile
ad oggi, nonché la condanna al pagamento delle spese legali sostenute per il presente procedimento e per la fase di A.T.P.
Si costituiva in giudizio l' , Controparte_2 contestando l'ammissibilità, la procedibilità e la fondatezza del ricorso, sia in fatto che in diritto. Cont La difesa dell' ripercorreva i fatti già oggetto del precedente procedimento ex art. 696 bis c.p.c., evidenziando come il sig. a Pt_1 seguito di una frattura esposta di tibia e perone sinistro, fosse stato sottoposto a intervento chirurgico presso il Presidio Ospedaliero di Martina Franca, con trazione transcheletrica e terapia antibiotica e antitromboembolitica.
Nonostante le cure, si manifestava una sospetta osteomielite, diagnosticata successivamente presso il Policlinico di Bari, e trattata con ulteriori interventi fino al ricovero presso l'Istituto Codivilla d'Ampezzo. Cont In merito, la difesa dell' negava ogni responsabilità, sostenendo che l'intervento e le cure fossero state eseguite correttamente, nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche cliniche. Si sottolineava, infatti, come la frattura esposta fosse, per sua natura, soggetta a infezioni e complicanze osteomielitiche, aggravate nel caso specifico dal contatto della ferita, al momento dell'incidente, con terriccio e dalla patologia diabetica del paziente, sì da elidere totalmente il nesso causale tra la condotta dei sanitari ed il successivo aggravamento delle condizioni del ricorrente ed in assenza di prova contraria da parte dell'attore.
La difesa richiamava le conclusioni del Collegio Peritale nominato in sede di ATP, che aveva escluso responsabilità della struttura sanitaria, ritenendo corrette le diagnosi, le terapie, l'intervento chirurgico e l'assistenza pre e post-operatoria. Le contestazioni mosse alla CTU venivano definite infondate, poiché già oggetto di puntuale replica da parte dei consulenti, così come la ritenuta nullità della CTU per mancato tentativo di conciliazione, anch'essa insussistente in quanto nessuna delle parti aveva manifestato
Tribunale di Taranto sez. civile
volontà conciliativa e non erano emerse violazioni del contraddittorio o del diritto di difesa.
Si contestava infine il quantum richiesto sotto il profilo risarcitorio, ritenuto privo di fondamento giuridico e probatorio, in particolare per quanto riguarda il danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa, non essendo stata fornita prova dell'attività lavorativa pregressa né del nesso tra eventuale licenziamento e le condizioni fisiche del ricorrente. Cont In conclusione, l' chiedeva il rigetto del ricorso, l'inammissibilità della richiesta di rinnovazione della CTU e la regolazione delle spese di lite. In via subordinata, riservava la nomina di propri consulenti in caso di rinnovo della CTU.
In fase istruttoria, fermo restando il rigetto della richiesta di rinnovazione della CTU espletata in seno al precedente procedimento di
A.T.P., si è ritenuto comunque opportuno investire i periti ivi nominati di alcuni quesiti a chiarimento, invitandoli a precisare in maniera ancor più chiara “quali siano i passaggi della cartella clinica che attestano l'avvenuta esecuzione, da parte dei sanitari dell'ospedale di Martina Franca (Ta), delle operazioni debridment, posto che nel diario clinico si parla solo di ampi lavaggi e di disinfezione”. All'esito, si è proceduto alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
*****************
La domanda è infondata e in quanto tale non può essere accolta.
Preliminarmente, in ordine alle censure di natura formale dedotte avverso la CTU depositata in sede di ricorso per accertamento tecnico preventivo, si rappresenta quanto segue. Per un verso, con riferimento alla pretesa nullità dell'elaborato in ragione del mancato esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 696 bis c.p.c., è sufficiente osservare che la norma in parola non prevede espressamente alcuna sanzione in ragione di tale omissione, vieppiù che le nullità appartengono fisiologicamente ad un genus avente natura tipica. Per altro verso, si evidenzia altresì che la censura pur descritta in seno all'atto di citazione, non è stata mai trascritta nelle
Tribunale di Taranto sez. civile
conclusioni poi rassegnate, sì da comportare, a monte, l'inammissibilità della richiesta.
Quanto al merito della domanda, da ricondurre senza dubbio alla tematica della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria con tutto ciò che ne consegue in termini di onere probatorio, appare opportuno ripercorrere brevemente i profili fattuali della vicenda in esame, il cui excursus, di per sé assolutamente lineare, è stato ricostruito in seno alla consulenza depositata nell'ambito del proc. R.G. 2850/2019, sulla scorta della documentazione medica a disposizione dei periti.
era stato ricoverato presso l'ospedale di Martina Parte_1
Franca in data 1 novembre 2011 in seguito ad una caduta da una scala, occorsa presso il proprio domicilio, a causa della quale aveva riportato – così come emerso dalle radiografie effettuate una volta giunto in Pronto Soccorso
- “Frattura da scoppio pluriframmentaria intrarticolare dell'articolazione t.t. sin”.
Pertanto, al momento del ricovero presso la U.O. Controparte_3
segnalata una “esposizione 1/3 distale della tibia da flc in regione a.m.
[...] distale gamba …”, era stata immediatamente somministrata terapia antibiotica
(Targosid 400 mg x 2 e.v. + Ciproxin 500 cpr x 2) e, contestualmente, si era provveduto “ad abbondante lavaggio, toilette, sutura di accostamento della ferita lacerocontusa, trazione scheletrica al calcagno con 7 kg, con arto in posizione antideclive su apposito supporto”.
Il giorno seguente, preso atto delle condizioni cliniche generali del paziente - la cui anamnesi aveva altresì rivelato una comorbidità dovuta alla presenza di ipertensione e diabete mellito in trattamento con antidiabetici orali ed insulina – l'attore era stato sottoposto ad interveto chirurgico eseguito senza criticità di sorta ed era stata proseguita la terapia antibiotica. Tuttavia, nel corso dei successivi controlli effettuati, si erano manifestati evidenti segni di infezione della frattura esposta, il che ha inevitabilmente condotto ad ulteriori – purtroppo infruttuosi – cicli di antibiotici e, in data 3 ottobre 2012, ad un intervento di pulizia chirurgica con rimozione di una vite e
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sequestrestomia (asportazione di due frammenti ossei tibiali necrotici, infetti e non raggiungibili dagli antibiotici), a cui è conseguita la definitiva guarigione del paziente, ritenuta dai periti priva di recidive.
Sicché i c.t.u., dopo aver argomentato in relazione all'impossibilità che l'infezione avesse trovato la sua genesi in ambito ospedaliero (cfr. pag. 11 dell'elaborato), avevano altresì ritenuto immune da censure l'operato dei sanitari del nosocomio di Martina Franca, i quali avevano trattato l'emergenza clinica in conformità alla linee guida esistenti in materia ed alle buone pratiche medico-ospedaliere, affermando che, se pure le operazioni di pulizia della ferita con rimozione dei tessuti devitalizzati (c.d. “debridment”) sono astrattamente idonee a ridurre il rischio di inoculazione batterica fino all'80%, tale eventualità non può essere fisiologicamente azzerata, vieppiù nei confronti di paziente diabetico – dunque maggiormente soggetto a rischio infettivo – ed in presenza di frattura scomposta di tipo IIIA con “mangled extremity” (estremità macellata), come quella riportata dal Pt_1
Tanto chiarito, va a questo punto evidenziato che l'atto di citazione, di fatto, consta di una mera censura della consulenza tecnica testè richiamata, il cui unico, reale, profilo di contestazione attiene alla circostanza per cui, avuto riguardo al dato testuale riportato nella documentazione sanitaria acquisita – vale a dire la semplice menzione di “ampi lavaggi” e “toilette” della ferita – tanto sarebbe indice del fatto che i sanitari non avevano posto in essere una corretta procedura di “debridment” per come sopra descritta, ma si erano limitati ad eseguire una mera pulizia superficiale della ferita, donde la sussistenza di un nesso eziologico tra tale condotta negligente e lo svilupparsi della patologia infettiva ai danni dell'attore.
La censura è infondata e prova di tanto si rinviene altresì nelle note a chiarimento rese dai medesimi consulenti nell'ambito del presente procedimento.
Ebbene, ferma restando la precisazione per cui la tecnica di debridment viene indicata, in letteratura medica, anche alla stregua di mera “toilette
Tribunale di Taranto sez. civile
chirurgica” – donde una ulteriore, plausibile, chiave interpretativa della dizione adoperata in cartella clinica – assolutamente tranchant, ai fini del dirimere la questione controversa, è l'esame delle radiografie eseguite al paziente in data
2/11/2021 dopo l'intervento chirurgico a cui fu sottoposto. Come chiaramente visibile e specificato dai periti interpellati a chiarimento, le lastre consegnano all'osservatore la visione di un'area assolutamente pulita, priva di frammenti ossei e degli altri detriti che, avuto riguardo allla natura ed alle modalità della frattura, sarebbero stati inevitabilmente presenti intorno alla zona lesa. Indice inconfutabile del fatto che, a prescindere dall'espressione verbale utilizzata, le operazioni di pulizia della ferita del da parte dei Pt_1 sanitari del presidio ospedaliero di Martina Franca, era stata effettuata secondo le leges artis, non solo attraverso meri “lavaggi”, bensì procedendo ad una rimozione dei frammenti ossei e dei tessuti necrotici potenzialmente forieri di infezioni, il cui rischio, tuttavia, così come spiegato dai periti, non poteva essere del tutto azzerato, vieppiù in ipotesi di frattura scomposta ed esposta nell'immediatezza ad agenti esterni, nonché a carico di paziente affetto da patologia diabetica.
Del resto, le conclusioni rassegnate dai c.t.u. vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto le stesse appaiono del tutto logiche e immuni da vizi di natura tecnica, avendo i periti basato il loro convincimento su un compendio probatorio adeguato, nonché risposto in modo esaustivo alle controdeduzioni predisposte dal c.t.p. e dal legale degli attori, confermando le loro valutazioni iniziali.
Infatti, non colgono nel segno le osservazioni spiegate avverso tali deduzioni da parte dei consulenti nominati da parte attrice, i quali, di fatto, oltre a ribadire la fisiologica – e del resto mai controversa – differenza che sussiste tra il debridement e la semplice pulizia di una ferita, si sono limitati ad asserire l'inverosimiglianza del fatto che l'annotazione contenuta in seno alla cartella clinica del paziente non fosse adeguatamente dettagliata in tal senso.
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che, tuttavia, è risultata drasticamente smentita alla luce delle circostanze Pt_2 esposte nel paragrafo che precede.
La domanda va dunque rigettata e le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa,
RIGETTA
• la domanda risarcitoria spiegata da nei confronti dei Parte_1 convenuti , CP_1
CONDANNA la parte attrice:
• al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.052,00 oltre IVA e accessori come per legge.
Taranto, 16/10/2025
Il Giudice Raffaele M. Tronci
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Raffaele Maria Tronci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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