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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/09/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 4026/2023 R.G.
Promossa dalla
(c.f. , rappresentata e ARte_1 P.IVA_1
difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati prof. Claudio
Scognamiglio e prof. Paoloefisio Corrias
Ricorrente
Contro
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Schioccola C.F._1
Convenuto
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “il Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, voglia accertare e dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per due giorni, comminata al sig. con lettera Controparte_1
in data 17-20 novembre 2023, con vittoria di spese”.
Nell'interesse di parte convenuta: “conclude perché, contrariis rejectis, l'Eccellentissimo Tribunale in composizione monocratica,
pagina 1 Sezione Lavoro, rigetti l'avverso ricorso quanto a deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni, e voglia:
Preliminarmente
Eccepita e accertata la tardività della iniziativa disciplinare e del provvedimento sanzionatorio che ha raggiunto il convenuto CP_1
oltre un anno dopo i presunti fatti, come contraria ai principi di
[...]
correttezza e buona fede e tale da avere compromesso e reso più difficoltosa la difesa del dipendente incolpato;
Accertata comunque la insussistenza dei fatti presupposti e/o la loro irrilevanza sul piano disciplinare trattandosi di mere sistemazioni contabili che non hanno provocato danno alcuno e sono state comunque corrette dai competenti uffici centrali dell' ; CP_2
Dichiarare la conseguente infondatezza in fatto e diritto della contestazione disciplinare, e quindi la illegittimità e nullità della sanzione irrogata;
conseguentemente e comunque,
Annullare il provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per giorni 2 ex articolo 48 lettera c) del
CCNL del 19 dicembre 2019, emesso in data 17 novembre 2023 a carico di . Controparte_1
In subordine, fermo tutto quanto sopra,
- nella denegata ipotesi che siano ritenute in tutto o in parte sussistenti e validamente poste le censure mosse al dipendente;
- stante la evidente sproporzione tra le presunte mancanze rimproverate
e la sanzione disciplinare irrogata;
- constatato il trattamento meno afflittivo riservato ai succedutisi
Direttori della Filiale di Iglesias se pure onerati del disatteso compito di controllo sull'operato del dipendente e nonostante ne abbiano in più occasioni anche avallato l'operato con espresse autorizzazioni;
pagina 2 Dichiarare comunque illegittima, e quindi nulla, la sanzione disciplinare inflitta riconoscendo congrua quella del richiamo verbale o scritto ai sensi dell'articolo 44 lettere a) e b) del CCNL.
In via di ulteriore subordine, per mero scrupolo professionale, ferma la accertanda nullità della sanzione, disporne in parte qua almeno la sua riduzione quantitativa nei limiti di quanto statuito contrattualmente dalla relativa norma.
Con vittoria di spese ed onorari”.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 18 dicembre 2023 la
AR AN (di seguito, per brevità ), ha adito Pt_1 ARte_1
questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentir accertare e dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per due giorni, comminata al proprio dipendente signor con lettera in data 17-20 Controparte_1
novembre 2023.
1.1. A fondamento del ricorso ha esposto in fatto quanto segue.
Il signor espletava la propria prestazione lavorativa Controparte_1
AR alle dipendenze di presso la Filiale di Iglesias, essendo inquadrato nella terza Area Professionale, 1° livello retributivo, con mansioni di
“gestore base”, fin dal 1° gennaio 2009.
Si trattava, quindi, di un lavoratore con una significativa esperienza nel ruolo.
Dal 1° gennaio 2009 il aveva ricoperto il ruolo di “assistente CP_1
alla clientela” nella filiale di Carbonia. Il 12 settembre 2011 era stato trasferito nella filiale di Iglesias con le medesime mansioni. In data 5 dicembre 2016 era stato inquadrato come “gestore base” (fino alla data del ricorso) nella medesima filiale di Iglesias.
L'inquadramento come “gestore base”, avvenuto nel 5 dicembre
2016, costituiva un mero cambio di denominazione del ruolo di
pagina 3 “assistente alla clientela”, posto che le mansioni espletate dai lavoratori erano le medesime.
Tra le mansioni specifiche del “gestore base” vi è anche quella di
“Garantire l'espletamento delle attività operative ed amministrative della Filiale”, tra le quali, per l'appunto, si annovera la gestione dei c.d.
“sospesi” o sistemazione delle c.d. partite varie.
La AN ricorrente ha quindi sostenuto che, nel corso della verifica annuale dei controlli C35 (Differenze di Cassa Sportelli Automatici) e
C29 (Addebiti a conto economico in autonomia della Filiale) condotta dall'ufficio controlli Piemonte Nord, Valle D'Aosta e Sardegna, presso la
Filiale di Iglesias era stata rilevata una movimentazione anomala delle partite varie in essere, imputabile al convenuto e posta in essere nel periodo ottobre/dicembre 2022.
In particolare, erano emerse n. 82 partite varie (sia in dare che in avere) sistemate dal dipendente addebitando, ovvero CP_1
accreditando, arbitrariamente il conto economico dell'Istituto per un totale di euro 16.787,49.
Le somme relative alle partite varie erano state girate a conto economico tramite la procedura di Regolamento Contabile (REGCO), pur dovendosi rammentare che, nei casi relativi ai ricavi, la procedura non richiede un'autorizzazione da parte del direttore della Filiale.
Nel corso delle indagini ispettive, in data 6 luglio 2023, al lavoratore erano state poste alcune domande in merito alle anomalie a quel tempo emerse. In tale occasione il aveva dichiarato di aver posto in CP_1
essere le irregolarità sopra descritte a causa della sua inesperienza nell'attività di gestione delle partite varie, affermando che il direttore era in ogni caso a conoscenza della modalità di gestione Persona_1
adottata.
Invero, il direttore anch'egli ascoltato nell'ambito delle Per_1
indagini ispettive, aveva dichiarato di non aver avuto contezza delle irregolarità commesse dal , come del resto dimostrato dal CP_1
pagina 4 medesimo, in via di fatto, da due “incident”, aperti per ovviare alle sistemazioni erronee operate dal in data 29 novembre 2022 e in CP_1
data 1° dicembre 2022, e dunque in un momento in cui l'ufficio controlli della AN non aveva ancora rinvenuto tali anomalie.
Con le condotte sopra descritte, il aveva reiteratamente CP_1
disatteso le regole in merito alla gestione delle partite varie di filiale.
Inoltre, un'ipotetica mancata conoscenza delle procedure (davvero poco probabile, vista l'esperienza ultradecennale nel ruolo), non configurava un fattore esimente, ma anzi integrava un'esplicita violazione della previsione di cui all'art. 2, comma 2, del Codice Interno di Comportamento del Gruppo, secondo cui: “ognuno è tenuto a conoscere la normativa necessaria a consentire il corretto svolgimento dei propri incarichi e mansioni, nonché ogni altra normativa a lui destinata, e a seguirne costantemente l'aggiornamento, avvalendosi in particolare degli strumenti messi a disposizione dalla Società e dal
Gruppo”.
AR Inoltre, ha allegato che il convenuto aveva fruito di n. 132 ore di formazione nel 2023 e di n. 65 ore nel 2022.
Con lettera del 2 agosto 2023, al lavoratore era stata mossa una contestazione disciplinare ex art. 7 L. n. 300/1970.
Avendo fatto il convenuto richiesta di rendere le proprie giustificazioni oralmente, con l'assistenza di un rappresentante sindacale, in data 13 settembre 2023 si era tenuta l'audizione disciplinare.
In tale occasione, il aveva affermato di aver svolto, in CP_1
vent'anni di servizio, quasi esclusivamente attività di front office e solo sporadicamente attività di back office, sostenendo ulteriormente che, allorquando, nel 2021 e nel 2022, gli era stata affidata l'incombenza della gestione delle partite varie dal direttore non gli era stato Per_1
concesso il tempo necessario, né era stato sgravato dallo svolgimento delle altre mansioni ordinariamente svolte.
pagina 5 Non avendo la AN ricorrente ritenuto idonee le giustificazioni rese dal , con lettera del 17 novembre 2023, ricevuta in data 20 CP_1
novembre 2023, era stata irrogata al dipendente la sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per due giorni.
In relazione alla predetta sanzione, il aveva quindi richiesto la CP_1
costituzione del Collegio di conciliazione ed arbitrato.
Con nota trasmessa via P.E.C. del 7 dicembre 2023, l'Ispettorato
AR
di Cagliari-Oristano aveva invitato a Controparte_3
nominare un proprio rappresentante in seno al Collegio di conciliazione ed arbitrato.
Con successiva P.E.C. del 14 dicembre 2023 inviata all'Ispettorato e
AR alla , organizzazione sindacale cui aderisce il , aveva CP_4 CP_1
declinato l'invito alla nomina del proprio rappresentante in seno al
Collegio, preannunciando la sua intenzione di depositare il ricorso al
Tribunale.
ARte ricorrente ha altresì evidenziato che la predetta vicenda aveva avuto ripercussioni dal punto di vista disciplinare anche per il direttore al quale, successivamente alla contestazione disciplinare di cui Per_1
all'art. 7 L. n. 300/1970, e dopo la presentazione da parte del medesimo delle proprie giustificazioni, la AN aveva irrogato la sanzione disciplinare del rimprovero scritto.
Al era stato imputato di aver autorizzato, tramite la Per_1
transazione (nelle date del 7, 10 e 13 ottobre), le improprie CP_5
sistemazioni a partite varie “costi” compiute dal nel periodo in CP_1
cui egli era direttore, e quindi di non aver provveduto a far cessare immediatamente l'irregolare prassi adottata dal dipendente.
1.2. Sulla base dell'esposizione in fatto che precede, parte ricorrente ha osservato come, ai fini della valutazione della sua condotta e dell'irrogazione della sanzione in effetti comminatagli, le inadempienze poste in essere dal fossero particolarmente gravi, considerata la CP_1
lunga esperienza da lui maturata nel ruolo di “gestore base”.
pagina 6 Nell'ipotesi in cui non fosse stato sicuro circa le modalità corrette da adottare per espletare l'incarico affidatogli o, più genericamente, qualora avesse nutrito un qualsiasi dubbio, il senz'altro avrebbe potuto, CP_1
ed anzi, dovuto, chiedere delucidazioni o istruzioni più specifiche al direttore o ad un suo altro collega. Per_1
Non corrispondeva, poi, a verità l'affermazione per cui il CP_1
sarebbe stato adibito prevalentemente ad attività di front office e solo sporadicamente ad attività di back office, essendo vero l'esatto contrario, posto che, fin dal 7 settembre 2021, su indicazione del medico competente, costui era stato dichiarato “idoneo con limitazioni”, e tali limitazioni si erano tradotte nella necessità di “evitare contatto con il pubblico”, con la raccomandazione, rivolta alla AN, di “adibire ad attività di back office” il dipendente medesimo. Tali limitazioni erano state mantenute ferme anche nelle visite successive.
Di conseguenza, nel periodo interessato dalla vicenda disciplinare il era stato adibito solo ad attività di back office, con il corollario CP_1
per cui, diversamente da quanto da lui affermato in sede di giustificazioni, non si era verificato alcun aggravio di attività determinato dall'assegnazione della gestione delle partite varie.
Né corrispondeva a verità l'affermazione del per cui, CP_1
allorquando nel 2021 il direttore gli aveva richiesto di Per_1
sistemare le partite varie, la relativa direttiva gli sarebbe stata impartita in maniera perentoria e con tempi ristretti, e senza che gli venissero impartite delle chiare istruzioni al riguardo.
Era vero invece che il direttore in data 7 ottobre 2022, Per_1
aveva rappresentato al e alla sua collega, signora , la CP_1 Pt_3
necessità di lavorare le partite varie che si erano accumulate e che al medesimo direttore erano state in precedenza segnalate dall'ufficio controlli (segnalazione cui invero il direttore non sarebbe stato tenuto, visto che si trattava di un'incombenza che il avrebbe comunque CP_1
dovuto espletare autonomamente, rientrando tra le attività di sua
pagina 7 competenza). Constatata l'inefficacia della predetta segnalazione, in data
18 novembre 2022, il direttore aveva nuovamente sollecitato il Per_1
(e la sua collega, signora ) alla lavorazione delle partite CP_1 Pt_3
varie, raccomandandosi circa la necessità di rispettare la scadenza del 31 dicembre 2022 e di non commettere errori nell'adempimento dell'incarico.
Pertanto, nessuna modalità perentoria era stata adottata dal direttore per impartire la direttiva relativa alla necessità di sistemazione delle partite varie, né erano stati concessi al convenuto tempi ristretti per l'espletamento dell'incombente.
Di conseguenza, la condotta contestata al convenuto poteva dirsi dotata di rilievo disciplinare, integrando l'inadempimento, oltre che di regole generali di diligenza e correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa, di specifiche indicazioni impartire dal datore di lavoro per l'esecuzione della prestazione stessa (art. 2104 c.c.), e dunque vincolanti per il lavoratore subordinato, anche ex artt. 1175, 1176 e 1375
c.c..
2. Il lavoratore convenuto si è costituto in giudizio ed ha resistito all'avverso ricorso.
Il convenuto ha allegato di essere stato assunto dal Banco di Napoli in data 23 luglio 1990 e che, dopo alcune fusioni societarie, era divenuto
AR dipendente di .
Dal 12 settembre 2011 era operativo presso la Filiale Retail di
Iglesias.
Nel periodo compreso tra il dicembre 2001 ed il 20 settembre 2021, egli aveva sempre svolto in via assolutamente prevalente le mansioni di cassiere (gestendo, quindi, tutte le operazioni di cassa e sportello con la clientela ed il pubblico in generale, le transazioni riservate alla gestione dei valori in bianco, contanti, cambio assegni, versamenti, prelevamenti e così via).
pagina 8 Soltanto in seguito alla situazione di salute rilevata dal medico competente e certificata dai medici specialisti egli aveva dovuto cessare di svolgere le mansioni a contatto col pubblico ed era stato destinato alle mansioni di back office.
Ciò era avvenuto con decorrenza 20 settembre 2021, in coincidenza con la data del certificato del medico competente che ne consigliava, appunto, la nuova adibizione.
Nel periodo di svolgimento delle mansioni di back office, il ricorrente era stato chiamato a svolgere vari adempimenti e, tra gli altri, si era occupato della gestione di numero 2 MTA Bancomat, della Cassa Self
CSA, della Cassa Centrale, della lavorazione effetti, oltre che della gestione delle lavorazioni contabili sospese di partite varie.
Prima del settembre 2021, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, al non erano stati affidati compiti di gestione dei c.d. CP_1
sospesi contabili, se non episodicamente, e sempre con l'assistenza di colleghi esperti.
ARte convenuta ha quindi eccepito la tardività della contestazione disciplinare, poiché i relativi addebiti gli erano stati mossi soltanto con la nota datata 2 agosto 2023, pervenutagli il giorno 28 agosto 2023, per fatti risalenti all'ottobre e al dicembre 2022.
Nel merito, ha rilevato di aver sempre seguito le indicazioni del direttore di filiale dell'epoca, Persona_1
Ha altresì rilevato che nessuno dei corsi di aggiornamento che la ricorrente gli aveva fatto seguire (Antiriciclaggio, Gestione Contante,
Modello 131, Consob, Ivass, ecc.) aveva avuto ad oggetto qualsivoglia normativa disciplinante la corretta modalità di gestione delle partite varie.
Ha quindi rilevato di essersi trovato nella condizione di dover gestire le partite varie soltanto dal settembre 2021, e non per dieci anni, allorquando, appena destinato alle mansioni di back office, gli era stato richiesto dal direttore di gestire n. 171 partite varie sospese, che Per_1
pagina 9 erano state fatte oggetto di verifica e sollecitazione da parte dell'ufficio controlli.
Con e-mail del 18 novembre 2021 il direttore aveva a sua Per_1
volta sollecitato al l'urgente lavorazione delle n. 171 partite CP_1
sospese segnalate con semaforo rosso dall'ufficio controlli con e-mail del
15 novembre 2021, da completare entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Le uniche indicazioni erano state quelle della massima linearità e tracciabilità delle sistemazioni, senza compensazione tra partite, ma senza alcuna indicazione concretamente operativa.
Con l'altra e-mail prodotta da controparte, quella del 7 ottobre 2022, il direttore aveva segnalato al dipendente il sollecito dell'ufficio Per_1
controlli circa la lavorazione di partite varie aperte, da definire con urgenza dando riscontro entro il giorno 14 ottobre 2022, anche in questo caso senza alcuna indicazione operativa.
Erano quindi emerse, da un lato, la mancata indicazione e la mancata prova, non offerta da parte datoriale, in merito alla sussistenza di regole operative chiare poste a presidio della lavorazione delle partite varie, e, dall'altro, l'elevato numero di posizioni da regolare in un tempo ristretto, nonostante le partite varie fossero soltanto una parte delle mansioni di back office affidate al dipendente.
Era inoltre emersa l'autorizzazione, data in più occasioni dai direttori di filiale succedutisi, a buona parte delle operazioni contestate, il che aveva rafforzato nel dipendente il convincimento di aver operato correttamente.
3. La causa, istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e mediante ordine di esibizione, è stata tenuta in decisione in seguito al deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 – ter c.p.c..
******
4. Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
4.1. Si esamina, in via preliminare, l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare.
pagina 10 Secondo i noti principi elaborati in materia di licenziamento disciplinare, ma valevoli anche in relazione alle sanzioni di tipo conservativo, il lasso temporale tra i fatti e la contestazione, ai fini della valutazione dell'immediatezza del provvedimento sanzionatorio, deve decorrere dall'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata, e non dall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi;
in particolare, il datore di lavoro deve fornire la prova del momento in cui ha avuto la piena conoscenza dei fatti da addebitare al lavoratore, non potendosi ragionevolmente imputargli la possibilità di conoscere i fatti in precedenza e di contestarli immediatamente al lavoratore (v., tra le varie pronunce in tal senso, Cass. civ., Sezione
Lavoro, sentenze n. 21546 del 15.10.2007 e n. 28974 del 4.12.2017; in materia di sanzioni conservative, v. Cass. civ., Sez. VI – Lavoro, ordinanza n. 2654 del 28.1.2022).
L'immediatezza della contestazione disciplinare va quindi intesa in senso relativo, dovendo il datore di lavoro dar conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa (v.
Cass. civ. Sezione Lavoro, ordinanza n. 14726 del 27.5.2024).
Nel caso di specie, il lavoratore convenuto ha espressamente contestato il mancato rispetto del principio di immediatezza sopra richiamato.
Dall'istruttoria svolta è emerso quanto segue:
- secondo quanto riportato nella contestazione disciplinare del
2.8.2023, l'attività di erronea sistemazione di n. 82 partite varie da parte del lavoratore è stata posta in essere “tra ottobre e dicembre 2022”;
- in data 6.7.2023 il lavoratore ha avuto un colloquio da remoto “alla presenza del Direttore di Area Sig. e dei Sig.ri Persona_2
e – per conto della Divisione Banca ARte_4 ARte_5
dei Territori – Controlli Piemonte Nord Valle d'Aosta Sardegna”; nell'ambito del predetto colloquio, al lavoratore è stato espressamente
pagina 11 richiesto di dare spiegazioni “sulle motivazioni dell'invio a conto economico di partite varie sia in addebito che in accredito (nr 82 partite per € 16.787,49 di cui Pv in addebito nr 24 € 6.369,42 ed in accredito nr
58 € 10.418,07”;
- con lettera del 2.8.2023 al lavoratore è stata formalmente contestata, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 300/1970, l'erronea sistemazione delle medesime n. 82 partite varie;
- i testimoni sentiti nel corso del procedimento, Persona_1
(direttore della Filiale di Iglesias al tempo dei fatti) e _1
(responsabile del Coordinamento Territoriale Personale e Assistenza Rete
- CTPAR), hanno confermato la circostanza di fatto dedotta al capo di prova di cui alla lettera e), secondo la quale la movimentazione anomala delle n. 82 partite varie da parte del lavoratore sarebbe emersa nel corso della verifica annuale dei controlli C35 (Differenze di Cassa Sportelli
Automatici) e C29 (Addebiti a conto economico in autonomia della
Filiale) condotta dall'ufficio controlli della AN presso la Filiale di
Iglesias.
Da ciò si desume che, a fronte di una condotta posta in essere nell'ultimo periodo dell'anno 2022, la AN ricorrente ha avuto piena conoscenza dei fatti soltanto l'anno successivo, ultimate le verifiche necessarie da parte del proprio ufficio controlli.
Lo stesso ufficio, nell'ambito dell'attività d'indagine ad esso demandata, ha ritenuto di dover sentire il lavoratore poi incolpato, al fine di meglio comprendere le condotte da lui poste in essere.
Pur essendo effettivamente intercorso un significativo lasso di tempo tra il momento in cui le condotte sono state poste in essere e l'avvio del procedimento disciplinare, cionondimeno si ritiene che esso possa trovare giustificazione avuto riguardo alle notevoli dimensioni dell'impresa ricorrente, esercente l'attività ANria attraverso un gran numero di filiali dislocate su tutto il territorio nazionale.
pagina 12 Lo svolgimento della necessaria attività di accertamento – volta a verificare con il dovuto approfondimento le varie anomalie nella gestione delle partite contestate - ha quindi impedito alla AN di effettuare la contestazione disciplinare a ridosso dei fatti.
4.2. Venendo al merito, si osserva quanto segue.
È pacifico e risulta documentalmente (v. la “Stampa Profilo” del lavoratore), oltre ad essere stato confermato dai testimoni, che, all'epoca dei fatti, il era inquadrato nella terza Area Professionale, 1° CP_1
livello retributivo, con funzioni di “gestore base”.
I testimoni sentiti nel corso del procedimento hanno entrambi confermato che la figura denominata “gestore base” era prima denominata, secondo le declaratorie vigenti in precedenza, “assistente alla clientela”.
In particolare, il testimone ha precisato che “Il gestore Persona_1
base gestisce le operazioni di sportello, di retro sportello, e quindi la contabilità, ed in aggiunta le operazioni commerciali di base, quali
l'apertura di un conto corrente o l'attribuzione di un bancomat”.
Risulta documentalmente provato (v. il doc. n. 2 prodotto dalla ricorrente, che reca l'elenco delle figure professionali con la descrizione delle relative mansioni) che il “gestore base”, tra gli altri compiti, deve
“Garantire l'espletamento delle attività operative ed amministrative della Filiale (es. quadratura della contabilità, archivio, sospesi di filiale,
...), incluse le attività di gestione delle casse assistite e delle apparecchiature ATM/MTA”.
Tra le incombenze del “gestore base”, vi è quindi anche la
“quadratura della contabilità” e la gestione dei “sospesi”.
Entrambi i testimoni sentiti nel corso del procedimento hanno confermato che la gestione delle c.d. partite varie rientra nelle ordinarie mansioni del “gestore base”.
Trattasi, del resto, di una circostanza implicitamente ammessa dallo stesso convenuto nel corso del procedimento disciplinare, avendo egli
pagina 13 dichiarato, nella memoria allegata al verbale di audizione del 13.9.2023, di non aver mai dovuto lavorare partite varie, se non in occasioni sporadiche, prima del 20 settembre 2021.
A partire da tale data, in seguito alle prescrizioni del medico competente, egli ha cessato di essere adibito a mansioni di sportello, da lui svolte fino a quel momento, per essere adibito a mansioni di back office.
Il lavoratore ha quindi ammesso di aver poca dimestichezza rispetto a delle mansioni proprie del suo profilo professionale.
Di conseguenza, le stesse deduzioni di parte convenuta confermano che il lavoratore, nel rispetto del disposto di cui all'art. 2103 c.c. e nell'ambito della medesima categoria d'inquadramento, è stato adibito a mansioni equivalenti rispetto a quelle effettivamente svolte in precedenza.
Trattasi, pertanto, di mansioni che il convenuto avrebbe potuto svolgere con l'ordinaria diligenza, rientrando la corretta sistemazione delle partite varie nell'ordinario bagaglio di conoscenze del “gestore base”.
Di conseguenza, non assume rilievo che la AN non abbia provato il fatto di aver fatto frequentare al dipendente corsi di formazione aventi specificamente ad oggetto la gestione delle partite base (tale circostanza non è infatti desumibile dalla mera stampa dei corsi frequentati dal
). CP_1
Per altro verso, entrambi i testimoni hanno dichiarato che, all'atto dell'assunzione, viene eseguita una formazione di base del dipendente sulla gestione delle partite varie, mediante affiancamento da parte di un collega esperto.
Ad ulteriore riprova del fatto che la gestione delle partite varie rientra nelle competenze del lavoratore vi è il fatto che questi, sia nell'anno 2021
(non oggetto di causa) che nell'anno 2022, ha gestito un certo numero di partite varie, operando in autonomia.
pagina 14 A quanto consta dagli atti di causa, egli non si è rifiutato di gestire le partite varie, adducendo che non si trattava di mansioni di sua competenza, né ha mai inoltrato al suo direttore richieste di Per_1
chiarimenti su eventuali dubbi nella gestione delle stesse, come confermato dallo stesso in sede di audizione testimoniale. Per_1
Inoltre, dai documenti di causa, ed in particolare dalla e-mail del
7.10.2022 inoltrata dal al convenuto ed alla collega Per_1 Tes_2
, viene fatta menzione di un file con le istruzioni da seguire: “nel
[...]
file trovate l'attività da svolgere richiesta dai controlli nella colonna X.
Da compilare poi le colonne Y e Z”.
Anche in tal caso, nessuna richiesta di chiarimenti risulta inoltrata dal
. CP_1
Risulta quindi smentito l'ulteriore assunto del lavoratore, secondo il quale egli, ammesso che ne avesse necessità, non avrebbe ricevuto adeguate istruzioni da seguire.
Di conseguenza, gli errori commessi dal lavoratore nella gestione delle partite varie integrano la violazione del dovere di diligenza di cui all'art. 2104 c.c. e giustificano l'irrogazione della sanzione.
4.3. Per quanto concerne la tipologia della sanzione irrogata e la misura di essa (sospensione dal servizio e dal trattamento economico per due giorni), esse si ritengono congrue in relazione al caso di specie.
L'art. 48 del C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro prevede al primo comma che “I provvedimenti disciplinari applicabili, in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa valutato tenendo conto delle circostanze di fatto, sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il rimprovero scritto;
c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
d) il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
pagina 15 e) il licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa)”.
La norma contrattuale, indubbiamente, presenta un certo margine di discrezionalità, in quanto non individua in maniera puntuale le singole condotte, ovvero i singoli gruppi di condotte, suscettibili di dar luogo alla sanzione della sospensione.
Ciò posto, si ritiene che la sanzione della sospensione sia giustificata alla luce della gravità delle violazioni commesse, considerato il numero elevato delle partite erroneamente gestite.
Del resto, la stessa AN ha tenuto conto delle giustificazioni rese dal lavoratore allorquando ha proceduto all'irrogazione della sanzione in misura vicina al minimo.
Si ritiene, inoltre, che la condotta del convenuto sia connotata da maggiore gravità rispetto a quella del direttore in Per_1
considerazione del fatto che il primo ha commesso in via diretta le violazioni contestate, mentre il secondo si è reso responsabile di una condotta omissiva (di omesso controllo dell'operato del convenuto), che, peraltro, non ha riguardato tutte le partite, ma solo quelle relative alla sistemazione dei costi (n. 24 partite su 82).
Del resto, i due citati testimoni hanno riferito che, in casi di errore nella sistemazione delle partite varie, altri colleghi hanno subito la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 5 o 10 giorni, e finanche il licenziamento.
5. Le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità del caso concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per due giorni,
pagina 16 comminata da al signor con ARte_1 Controparte_1
lettera in data 17-20 novembre 2023;
2) compensa integralmente le spese processuali.
Cagliari, 24 settembre 2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 17