Art. 2.
Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad erogare, a favore dell'"Agenzia Stefani", in persona del suo presidente, la somma di cui all'art. 1, su conformi proposte motivate del Consiglio di amministrazione approvate dal Collegio sindacale.
Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad erogare, a favore dell'"Agenzia Stefani", in persona del suo presidente, la somma di cui all'art. 1, su conformi proposte motivate del Consiglio di amministrazione approvate dal Collegio sindacale.