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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1420/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARUSO ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1600/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mascalucia - Piazza Leonardo Da Vinci 95030 Mascalucia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Studi E Servizi Alle Imprese Srl - 01528980855
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
terzi chiamati in causa
Sociieà 1 S.r.l. - P. iva elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 100790001804300084 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 11.3.2025, Ricorrente_1 impugnava il pignoramento presso terzi notificatogli in data 25.1.2025 eccependo la mancata regolare notifica della cartella esattoriale presupposta.
Si costituiva in giudizio il concessionario della riscossione del Comune di Mascalucia il quale, tra l'altro, depositava prova della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo per IMU 2018 posto a fondamento del pignoramento e chiedeva il rigetto del ricorso.
Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato atteso che il resistente ha prodotto copia della relata di notifica dell'avviso di accertamento esecutivo relativo ad IMU 2018, posto a fondamento dell'atto di pignoramento, eseguita a mani del ricorrente in data 3.1.2023.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, definitivamente decidendo sul ricorso iscritto al n.
1600/25 R.G:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 350,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, sez.
IV^, il 13 febbraio 2026
Il Giudice
Dott. A. Caruso
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARUSO ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1600/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mascalucia - Piazza Leonardo Da Vinci 95030 Mascalucia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Studi E Servizi Alle Imprese Srl - 01528980855
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
terzi chiamati in causa
Sociieà 1 S.r.l. - P. iva elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 100790001804300084 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 11.3.2025, Ricorrente_1 impugnava il pignoramento presso terzi notificatogli in data 25.1.2025 eccependo la mancata regolare notifica della cartella esattoriale presupposta.
Si costituiva in giudizio il concessionario della riscossione del Comune di Mascalucia il quale, tra l'altro, depositava prova della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo per IMU 2018 posto a fondamento del pignoramento e chiedeva il rigetto del ricorso.
Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato atteso che il resistente ha prodotto copia della relata di notifica dell'avviso di accertamento esecutivo relativo ad IMU 2018, posto a fondamento dell'atto di pignoramento, eseguita a mani del ricorrente in data 3.1.2023.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, definitivamente decidendo sul ricorso iscritto al n.
1600/25 R.G:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 350,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di I^ grado di Catania, sez.
IV^, il 13 febbraio 2026
Il Giudice
Dott. A. Caruso