Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 33
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che gli atti presupposti (avviso di accertamento e ingiunzione di pagamento) siano stati regolarmente notificati e che la mancata impugnazione degli stessi li abbia resi definitivi, precludendo ogni contestazione del debito.

  • Rigettato
    Illegittimità per assenza di beneficio

    La Corte ha ritenuto che la pretesa impositiva sia stata correttamente esercitata, in quanto basata su atti presupposti divenuti definitivi.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che, una volta che gli atti presupposti sono divenuti definitivi, il contribuente possa contestare solo i vizi propri dell'atto impugnato, non i presupposti impositivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 33
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 33
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo