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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5951/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 21509981 TRIB.CONSORTILI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2929/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di mancato pagamento n. 21509981, dell'importo di
€ 112,00 avente ad oggetto il contributo consortile per l' annualità 2018.
Il ricorrente ha eccepito:
- mancata notifica degli atti presupposti;
- illegittimità per assenza di beneficio;
- difetto di motivazione.
Ha concluso con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Area S.r.l., costituitasi in giudizio, ha eccepito la carenza di legittimazione e ha fornito prova della notifica dell'avviso di accertamento e dell'ingiunzione di pagamento, atti non impugnati dal contribuente. Ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La comunicazione di mancato pagamento impugnata è sta preceduta dalla notifica degli atti presupposti quali:
- Avviso di accertamento n. 18833464 notificato in data 30/10/2023.
- Ingiunzione di pagamento n. 20403012 notificata in data 13/02/2024.
I suddetti atti, non sono stati impugnati dalla parte ricorrente, per cui sono divenuti definitivi e la pretesa tributaria in essi più volte richiesta, risulta cristallizzata. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, qualora l'atto prodromico, posto a fondamento della pretesa tributaria, sia stato notificato, la mancata impugnazione dello stesso nei termini di legge preclude ogni possibilità di contestazione del debito fiscale, determinandone la definitività (cfr. Cass. n. 20735/19; n. 29978/18).
La pretesa impositiva risulta essere stata, quindi, correttamente esercitata si che in riferimento all'attuale comunicazione di mancato pagamento il contribuente ha diritto di contestare esclusivamente vizi attinenti all'atto impugnato ma non i presupposti impositivi della pretesa tributaria. La domanda del contribuente, pertanto, deve ritenersi infondata e, conseguentemente, deve essere respinta
Assorbite le altre questioni. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributatiria di primo grado di Cosenza, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore della parte costituita, liquidate nella somma di euro 143,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5951/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 21509981 TRIB.CONSORTILI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2929/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di mancato pagamento n. 21509981, dell'importo di
€ 112,00 avente ad oggetto il contributo consortile per l' annualità 2018.
Il ricorrente ha eccepito:
- mancata notifica degli atti presupposti;
- illegittimità per assenza di beneficio;
- difetto di motivazione.
Ha concluso con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Area S.r.l., costituitasi in giudizio, ha eccepito la carenza di legittimazione e ha fornito prova della notifica dell'avviso di accertamento e dell'ingiunzione di pagamento, atti non impugnati dal contribuente. Ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La comunicazione di mancato pagamento impugnata è sta preceduta dalla notifica degli atti presupposti quali:
- Avviso di accertamento n. 18833464 notificato in data 30/10/2023.
- Ingiunzione di pagamento n. 20403012 notificata in data 13/02/2024.
I suddetti atti, non sono stati impugnati dalla parte ricorrente, per cui sono divenuti definitivi e la pretesa tributaria in essi più volte richiesta, risulta cristallizzata. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, qualora l'atto prodromico, posto a fondamento della pretesa tributaria, sia stato notificato, la mancata impugnazione dello stesso nei termini di legge preclude ogni possibilità di contestazione del debito fiscale, determinandone la definitività (cfr. Cass. n. 20735/19; n. 29978/18).
La pretesa impositiva risulta essere stata, quindi, correttamente esercitata si che in riferimento all'attuale comunicazione di mancato pagamento il contribuente ha diritto di contestare esclusivamente vizi attinenti all'atto impugnato ma non i presupposti impositivi della pretesa tributaria. La domanda del contribuente, pertanto, deve ritenersi infondata e, conseguentemente, deve essere respinta
Assorbite le altre questioni. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributatiria di primo grado di Cosenza, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore della parte costituita, liquidate nella somma di euro 143,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.