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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RE RD, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MICELI MARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5445/2023 depositato il 15/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - P.iva elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1697/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
10 e pubblicata il 29/06/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200021234971 ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di primo grado, Resistente_1 S.r.l. impugnava la cartella di pagamento n. 29520200021234971, notificata il 15 settembre 2022, per gli anni 2017 e 2018 deducendone l'illegittimità per contrasto con l'accordo di ristrutturazione dei debiti, con annessa transazione fiscale, omologato dal
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 3 maggio 2021.
Con sentenza n. 1697/10/23, depositata il 29 giugno 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Messina aveva accolto il ricorso proposto dalla Resistente_1 S.r.l., annullando la cartella di pagamento n. 29520200021234971, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R.
600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, sul presupposto che l'intervenuta omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito – ai sensi degli artt. 182-bis e ter l.fall. – impedisse all'Amministrazione finanziaria l'iscrizione a ruolo dell'intero importo originario.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina, deducendo la violazione di legge e l'erroneità della motivazione dei giudici di prime cure. L'appellante osservava, tra l'altro, che l'omologa dell'accordo di ristrutturazione non determina alcuna novazione dell'obbligazione tributaria, che l'Ufficio conserva il potere–dovere di iscrivere a ruolo l'intero ammontare del debito, anche tramite iscrizione straordinaria, al fine di “cristallizzare” la pretesa fiscale, come richiesto dalla disciplina dell'accordo di ristrutturazione e che lo sgravio dei ruoli può avvenire solo all'integrale pagamento delle somme dovute secondo l'accordo, atteso che quest'ultimo è risolto di diritto in caso di mancato pagamento nei termini stabiliti (art. 182-ter, comma 6, l.fall.).
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – SI, aderendo integralmente alle ragioni esposte dall'Agenzia delle Entrate e ribadendo la piena legittimità della cartella impugnata, nonché la propria estraneità alle valutazioni inerenti alla formazione del ruolo .
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti che seguono.
Dalla documentazione in atti risulta che, prima ancora della decisione di primo grado, il debitore aveva già ottenuto l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e che l'accordo era in corso di regolare esecuzione, come attestato dai pagamenti prodotti nel giudizio di primo grado .
A fronte di ciò, il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare il principio affermato dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 16755/2020, secondo cui, quando nel corso del giudizio intervenga un fatto idoneo a elidere l'interesse delle parti alla decisione – come il perfezionarsi di un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale che definisce in modo vincolante la posizione debitoria del contribuente – il giudice non deve pronunciarsi sul merito, ma è tenuto a dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il giudice non deve entrare nel merito della controversia, ma è tenuto a dichiarare cessata la materia del contendere quando nelle more del giudizio intervenga un fatto estintivo o modificativo del rapporto tributario tale da elidere l'interesse all'impugnazione o quando le parti abbiano definito consensualmente la loro posizione attraverso strumenti negoziali riconosciuti dall'ordinamento (come la transazione fiscale nell'ambito di un accordo di ristrutturazione).
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, l'accordo di ristrutturazione non estingue la pretesa originaria, ma la “consolida” e la rende oggetto di un nuovo equilibrio negoziale, sospende l'esigibilità delle somme riconosciute nel ruolo e impone all'Amministrazione e al debitore un nuovo assetto di interessi, che rende superfluo e improprio un giudizio sulla legittimità dell'atto originario.
Nel caso di specie, la controversia risultava già priva di interesse attuale al momento della decisione di primo grado: l'accordo omologato disciplinava integralmente i rapporti tributari contestati, e l'Agenzia delle Entrate –
SI aveva sospeso gli importi iscritti a ruolo.
La sentenza impugnata, invece, è entrata nel merito della legittimità della cartella, in luogo di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Ne consegue che la decisione deve essere riformata, dichiarandosi che il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere in applicazione dei principi enunciati da Cass.
16755/2020.
Le questioni oggetto di causa presentano profili di particolare complessità interpretativa (per la peculiare interferenza tra la disciplina degli accordi di ristrutturazione e il sistema della riscossione tributaria), con la conseguenza che la complessità obiettiva delle questioni esaminate porta alla compensazione integrale delle spese anche del grado di appello (come bene ha fatto il giudice di primo grado).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate
e dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa integralmente anche le spese del secondo grado.
Palermo, 15.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
IC VO BE TT
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RE RD, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MICELI MARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5445/2023 depositato il 15/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - P.iva elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1697/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
10 e pubblicata il 29/06/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200021234971 ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di primo grado, Resistente_1 S.r.l. impugnava la cartella di pagamento n. 29520200021234971, notificata il 15 settembre 2022, per gli anni 2017 e 2018 deducendone l'illegittimità per contrasto con l'accordo di ristrutturazione dei debiti, con annessa transazione fiscale, omologato dal
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 3 maggio 2021.
Con sentenza n. 1697/10/23, depositata il 29 giugno 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Messina aveva accolto il ricorso proposto dalla Resistente_1 S.r.l., annullando la cartella di pagamento n. 29520200021234971, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R.
600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, sul presupposto che l'intervenuta omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito – ai sensi degli artt. 182-bis e ter l.fall. – impedisse all'Amministrazione finanziaria l'iscrizione a ruolo dell'intero importo originario.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina, deducendo la violazione di legge e l'erroneità della motivazione dei giudici di prime cure. L'appellante osservava, tra l'altro, che l'omologa dell'accordo di ristrutturazione non determina alcuna novazione dell'obbligazione tributaria, che l'Ufficio conserva il potere–dovere di iscrivere a ruolo l'intero ammontare del debito, anche tramite iscrizione straordinaria, al fine di “cristallizzare” la pretesa fiscale, come richiesto dalla disciplina dell'accordo di ristrutturazione e che lo sgravio dei ruoli può avvenire solo all'integrale pagamento delle somme dovute secondo l'accordo, atteso che quest'ultimo è risolto di diritto in caso di mancato pagamento nei termini stabiliti (art. 182-ter, comma 6, l.fall.).
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – SI, aderendo integralmente alle ragioni esposte dall'Agenzia delle Entrate e ribadendo la piena legittimità della cartella impugnata, nonché la propria estraneità alle valutazioni inerenti alla formazione del ruolo .
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti che seguono.
Dalla documentazione in atti risulta che, prima ancora della decisione di primo grado, il debitore aveva già ottenuto l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e che l'accordo era in corso di regolare esecuzione, come attestato dai pagamenti prodotti nel giudizio di primo grado .
A fronte di ciò, il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare il principio affermato dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 16755/2020, secondo cui, quando nel corso del giudizio intervenga un fatto idoneo a elidere l'interesse delle parti alla decisione – come il perfezionarsi di un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale che definisce in modo vincolante la posizione debitoria del contribuente – il giudice non deve pronunciarsi sul merito, ma è tenuto a dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il giudice non deve entrare nel merito della controversia, ma è tenuto a dichiarare cessata la materia del contendere quando nelle more del giudizio intervenga un fatto estintivo o modificativo del rapporto tributario tale da elidere l'interesse all'impugnazione o quando le parti abbiano definito consensualmente la loro posizione attraverso strumenti negoziali riconosciuti dall'ordinamento (come la transazione fiscale nell'ambito di un accordo di ristrutturazione).
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, l'accordo di ristrutturazione non estingue la pretesa originaria, ma la “consolida” e la rende oggetto di un nuovo equilibrio negoziale, sospende l'esigibilità delle somme riconosciute nel ruolo e impone all'Amministrazione e al debitore un nuovo assetto di interessi, che rende superfluo e improprio un giudizio sulla legittimità dell'atto originario.
Nel caso di specie, la controversia risultava già priva di interesse attuale al momento della decisione di primo grado: l'accordo omologato disciplinava integralmente i rapporti tributari contestati, e l'Agenzia delle Entrate –
SI aveva sospeso gli importi iscritti a ruolo.
La sentenza impugnata, invece, è entrata nel merito della legittimità della cartella, in luogo di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Ne consegue che la decisione deve essere riformata, dichiarandosi che il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere in applicazione dei principi enunciati da Cass.
16755/2020.
Le questioni oggetto di causa presentano profili di particolare complessità interpretativa (per la peculiare interferenza tra la disciplina degli accordi di ristrutturazione e il sistema della riscossione tributaria), con la conseguenza che la complessità obiettiva delle questioni esaminate porta alla compensazione integrale delle spese anche del grado di appello (come bene ha fatto il giudice di primo grado).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate
e dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa integralmente anche le spese del secondo grado.
Palermo, 15.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
IC VO BE TT