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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
SANNA MARIA GIUSEPPA, Presidente e Relatore
CECI ROSSANA, Giudice
MANCA ANTONELLO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 359/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Sassari - Via Giusesppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Sassari - Via Roma 74 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCRIZIONE IPOT n. REG GEN 777 DEL 22.01.2010 ILOR 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 529/2025 depositato il
20/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 SRL proponeva impugnazione contro l'iscrizione ipotecaria effettuata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 22.1.2010 e trascritta ai Registri Immobiliare con nota RG n.777 e al RP n.105 e contro gli atti tributari sottesi a detta iscrizione .
La ricorrente esponeva di essere venuta a conoscenza dell'esistenza dell'iscrizione ipotecaria sugli immobili di sua proprietà in data 9.4.2025 all'esito di una ispezione catastale effettuata casualmente e all'esito della quale aveva effettuato un accesso agli atti presso l'Agenzia delle Entrate e aveva avuto conoscenza del fatto che a fondamento della iscrizione ipotecaria erano stata poste cartelle di pagamento mai notificate.
Eccepiva in via principale la illegittimità della iscrizione ipotecaria in quanto effettuata in assenza del preavviso di iscrizione e in quanto non supportata da notifica degli atti sottostanti nelle specie le cartelle di pagamento allo stessa iscrizione sottese.
Si costituiva Agenzia delle Entrate eccependo la inammissibilità del ricorso avendo la ricorrente allegato di essere venuta a conoscenza della iscrizione ipotecaria in data 9.4.2025 mentre la stessa era già a conoscenza della predetta iscrizione a far data dal 27.3.2025 come emerge chiaramente dalla richiesta di accesso agli atti corredata dal conferimento dell'incarico al difensore in tale atto, tale conferimento contiene anche la richiesta della documentazione relativa proprio alla iscrizione ipotecaria in data 22.1.2010. Concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Si costituiva Agenzia delle Entrate-Riscossione contestando il ricorso e i motivi poste a suo fondamento.
Allegava che al momento della iscrizione ipotecaria, effettuata nel mese di gennaio 2010, non esisteva alcuna norma che disponesse la preventiva notifica dell'atto di preavviso la cui obbligatorietà è stata riconosciuta dalla sentenza della Corte di Cassazione 19667/2014 in data notevolmente successiva alla iscrizione stessa, precisava che solamente una cartella di pagamento era stata posta a sostegno della iscrizione e precisamente la n. 10220050003415210000 mentre tutte le altre cartelle impugnate erano state notificate autonomamente.
Concludeva per il rigetto del ricorso attesa la sua infondatezza.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
E' principio pacifico che anche l'iscrizione ipotecaria, qualora si facciano valere vizi propri ovvero relativi agli atti prodromici e legittimanti la stessa, sia atto impugnabile autonomamente e ciò anche in assenza del preavviso di iscrizione e che la relativa impugnazione soggiaccia al termine ordinario di impugnazione di 60 giorni.
Nell'ipotesi nella quale, come nel caso oggetto del presente giudizio, sia pacifica l'omissione della notifica del preavviso di iscrizione il termine per impugnare inizia a decorrere dal momento nel quale il soggetto interessato viene a conoscenza dell'esistenza della iscrizione ipotecaria.
Pacifico che il preavviso di iscrizione ipotecaria non è stato notificato alla ricorrente in quanto al momento dell'iscrizione non era neppure previsto legislativamente essendo stato introdotto successivamente con l'art.1 bis dal DL16/2012 che ha modificato l'art. 77 DPR 602/73 incombeva al ricorrente dare la prova puntuale del momento nel quale è venuto a conoscenza per la prima volta della iscrizione ipotecaria.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente fa riferimento ad una ispezione catastale effettuata in data 9.4.2025.
A siffatta allegazione, peraltro occorre evidenziare che dalla ispezioni catastali non emergono quelli che sono i pesi sugli immobili ma gli stessi si rinvengono presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, non consegue alcuna prova ovviamente certificativa di tale ispezione talchè non appare in alcun modo provata il dies a quo dal quale far decorrere il termine per l'impugnazione. E comunque, emerge dalla produzione documentale effettuata dalla Agenzia delle Entrate che la ricorrente era conoscenza della iscrizione ipotecaria a far data perlomeno dal 27.3.2025 data nella quale ha conferito mandato al proprio procuratore perché provvedesse ad un accesso agli atti , in tale conferimento di incarico si fa esplicito riferimento all'iscrizione ipotecaria in data 22.1.2010 segno inequivocabile che la ricorrente era a conoscenza di detto provvedimento al momento del conferimento dell'incarico.
Avendo la ricorrente provveduto a notificare il ricorso alle resistenti in data 9.6.2025 come emerge dalla relative produzioni attestanti la notifica deve ritenersi che il termine di 60 giorni decorrente dal 27.3.2025 era inevitabilmente decorso andando legittimamente a scadere in data 26.5.2025.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso l'iscrizione ipotecaria comporta l'inammissibilità dello stesso anche sulle cartelle di pagamento allegate come sottostanti l'iscrizione.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente alle spese come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e per l'effetto condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 6.000,00 ( 3.000 per ciascuna parte )
Sassari 10.11.2025
Il Presidente rel.
G.SA
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
SANNA MARIA GIUSEPPA, Presidente e Relatore
CECI ROSSANA, Giudice
MANCA ANTONELLO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 359/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Sassari - Via Giusesppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Sassari - Via Roma 74 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCRIZIONE IPOT n. REG GEN 777 DEL 22.01.2010 ILOR 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 529/2025 depositato il
20/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 SRL proponeva impugnazione contro l'iscrizione ipotecaria effettuata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 22.1.2010 e trascritta ai Registri Immobiliare con nota RG n.777 e al RP n.105 e contro gli atti tributari sottesi a detta iscrizione .
La ricorrente esponeva di essere venuta a conoscenza dell'esistenza dell'iscrizione ipotecaria sugli immobili di sua proprietà in data 9.4.2025 all'esito di una ispezione catastale effettuata casualmente e all'esito della quale aveva effettuato un accesso agli atti presso l'Agenzia delle Entrate e aveva avuto conoscenza del fatto che a fondamento della iscrizione ipotecaria erano stata poste cartelle di pagamento mai notificate.
Eccepiva in via principale la illegittimità della iscrizione ipotecaria in quanto effettuata in assenza del preavviso di iscrizione e in quanto non supportata da notifica degli atti sottostanti nelle specie le cartelle di pagamento allo stessa iscrizione sottese.
Si costituiva Agenzia delle Entrate eccependo la inammissibilità del ricorso avendo la ricorrente allegato di essere venuta a conoscenza della iscrizione ipotecaria in data 9.4.2025 mentre la stessa era già a conoscenza della predetta iscrizione a far data dal 27.3.2025 come emerge chiaramente dalla richiesta di accesso agli atti corredata dal conferimento dell'incarico al difensore in tale atto, tale conferimento contiene anche la richiesta della documentazione relativa proprio alla iscrizione ipotecaria in data 22.1.2010. Concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Si costituiva Agenzia delle Entrate-Riscossione contestando il ricorso e i motivi poste a suo fondamento.
Allegava che al momento della iscrizione ipotecaria, effettuata nel mese di gennaio 2010, non esisteva alcuna norma che disponesse la preventiva notifica dell'atto di preavviso la cui obbligatorietà è stata riconosciuta dalla sentenza della Corte di Cassazione 19667/2014 in data notevolmente successiva alla iscrizione stessa, precisava che solamente una cartella di pagamento era stata posta a sostegno della iscrizione e precisamente la n. 10220050003415210000 mentre tutte le altre cartelle impugnate erano state notificate autonomamente.
Concludeva per il rigetto del ricorso attesa la sua infondatezza.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
E' principio pacifico che anche l'iscrizione ipotecaria, qualora si facciano valere vizi propri ovvero relativi agli atti prodromici e legittimanti la stessa, sia atto impugnabile autonomamente e ciò anche in assenza del preavviso di iscrizione e che la relativa impugnazione soggiaccia al termine ordinario di impugnazione di 60 giorni.
Nell'ipotesi nella quale, come nel caso oggetto del presente giudizio, sia pacifica l'omissione della notifica del preavviso di iscrizione il termine per impugnare inizia a decorrere dal momento nel quale il soggetto interessato viene a conoscenza dell'esistenza della iscrizione ipotecaria.
Pacifico che il preavviso di iscrizione ipotecaria non è stato notificato alla ricorrente in quanto al momento dell'iscrizione non era neppure previsto legislativamente essendo stato introdotto successivamente con l'art.1 bis dal DL16/2012 che ha modificato l'art. 77 DPR 602/73 incombeva al ricorrente dare la prova puntuale del momento nel quale è venuto a conoscenza per la prima volta della iscrizione ipotecaria.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente fa riferimento ad una ispezione catastale effettuata in data 9.4.2025.
A siffatta allegazione, peraltro occorre evidenziare che dalla ispezioni catastali non emergono quelli che sono i pesi sugli immobili ma gli stessi si rinvengono presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, non consegue alcuna prova ovviamente certificativa di tale ispezione talchè non appare in alcun modo provata il dies a quo dal quale far decorrere il termine per l'impugnazione. E comunque, emerge dalla produzione documentale effettuata dalla Agenzia delle Entrate che la ricorrente era conoscenza della iscrizione ipotecaria a far data perlomeno dal 27.3.2025 data nella quale ha conferito mandato al proprio procuratore perché provvedesse ad un accesso agli atti , in tale conferimento di incarico si fa esplicito riferimento all'iscrizione ipotecaria in data 22.1.2010 segno inequivocabile che la ricorrente era a conoscenza di detto provvedimento al momento del conferimento dell'incarico.
Avendo la ricorrente provveduto a notificare il ricorso alle resistenti in data 9.6.2025 come emerge dalla relative produzioni attestanti la notifica deve ritenersi che il termine di 60 giorni decorrente dal 27.3.2025 era inevitabilmente decorso andando legittimamente a scadere in data 26.5.2025.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso l'iscrizione ipotecaria comporta l'inammissibilità dello stesso anche sulle cartelle di pagamento allegate come sottostanti l'iscrizione.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente alle spese come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e per l'effetto condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 6.000,00 ( 3.000 per ciascuna parte )
Sassari 10.11.2025
Il Presidente rel.
G.SA