Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 744
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Infondatezza nel merito della pretesa impositiva

    La Corte ritiene che l'Agenzia delle Entrate abbia assolto al proprio onere probatorio dimostrando, sulla base di elementi oggettivi e presuntivi, che la società non ha utilizzato la diligenza ordinaria minima nel verificare l'attendibilità dei fornitori, i quali sono risultati essere società 'cartiere' prive di una struttura operativa idonea. La mera regolarità formale delle scritture contabili e la prova dei pagamenti non sono sufficienti a escludere la consapevolezza del contribuente di partecipare a una frode fiscale.

  • Rigettato
    Applicazione del principio del favor rei e dello ius superveniens in materia sanzionatoria

    La Corte rigetta le censure relative all'applicazione dello ius superveniens e alla costituzionalità dell'art. 5 del D.Lgs. n. 87 del 2024, ritenendo che la deroga al principio di retroattività della sanzione più favorevole sia giustificata dalla complessiva riforma del sistema sanzionatorio e dalla necessità di bilanciare diversi interessi costituzionali. Si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia UE che ammette deroghe al principio del favor rei in presenza di contrapposti interessi di pari rango.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 744
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 744
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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