Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00260/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01438/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Avallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data 9.3.2023, nonché alla sentenza n. -OMISSIS- della Corte d'Appello di Salerno, pubblicata in data 8.5.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. MA ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data-OMISSIS- e depositato in data -OMISSIS-) la ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alle sentenze indicate in epigrafe.
In particolare, con la sentenza n. -OMISSIS- il Tribunale di Nocera Inferiore ha accolto la domanda proposta dall’odierna ricorrente nei confronti del Ministero della Salute, “ affermato che l'epatite cronica HCV positiva da cui è affetta la ricorrente è eziopatogeneticamente riconducibile alle trasfusioni sopra indicate, con diritto all'indennizzo ex l. 210 del 1992 ed ascrivibilità del danno alla detta categoria VIІІ fin dall'epoca della domanda del 28.1.2016; con conseguenziale condanna del Ministero al relativo pagamento maggiorato di accessori di legge ”.
Con la sentenza n. -OMISSIS- la Corte d'Appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l’appello proposto.
La ricorrente ha evidenziato: l’avvenuta notifica della sentenza all’ente suddetto, il decorso del termine di legge di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’amministrazione, l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza predetta e la mancata ottemperanza da parte dell’amministrazione intimata.
Parte ricorrente ha quindi concluso in ricorso chiedendo l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza predetta, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione soccombente.
2. Si è costituito il Ministero intimato senza svolgere difese.
3. Alla camera di consiglio del -OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Tanto premesso, va detto che dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che:
- eseguita in data-OMISSIS-la notifica della sentenza del Tribunale ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
- la notifica della sentenza della Corte d’Appello è stata poi eseguita in data -OMISSIS-;
- la sentenza della Corte d'Appello è passata in giudicato, come risultante dalla relativa attestazione datata-OMISSIS- rilasciata dalla Cancelleria presso la Corte d'Appello di Salerno;
- le statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione per mezzo dell’effettivo pagamento delle somme ivi contemplate, stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’amministrazione intimata.
5. Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa nei limiti sopra illustrati, il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi al Ministero della Salute di provvedere alla corresponsione in favore della ricorrente entro il termine di novanta giorni (decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) dall'indennizzo “ ex l. 210 del 1992 … categoria VIІІ fin dall'epoca della domanda del 28.1.2016 … maggiorato di accessori di legge ”.
Va poi evidenziato che non rileva nella presente sede di ottemperanza la condanna alle spese di lite pronunciata dal giudice ordinario (tanto da parte del Tribunale, quanto da parte della Corte d'Appello), in ragione della disposta distrazione dei relativi importi in favore del difensore dichiaratosi antistatario e della mancata proposizione nella presente sede di azione in proprio da parte di quest’ultimo (il quale ha agito soltanto per parte ricorrente). Resta ferma la facoltà per quest’ultimo di esperire nuovo giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento delle relative somme laddove le stesse non siano già state pagate ed in caso di perdurante inadempimento dell’amministrazione sul punto.
6. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona di un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento dell’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio del Ministero della Salute, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
È inoltre utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione intimata e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto:
A) Accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
B) Condanna il Ministero della Salute al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dell’avvocato Roberto Avallone per dichiarato anticipo;
C) Manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità e di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute di parte ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU US, Presidente
MA ME, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA ME | LU US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.