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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1219/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7912/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240040915117 IMPOSTA UNICA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6258/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti: Resistente/Appellato: il rappresentante dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli si riporta alle proprie deduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.12.2024 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava cartella di pagamento n. 29520240040915117000, notificata in data 15 ottobre 2024, con la quale, veniva richiesto il pagamento complessivo della somma di €. 10.511,64, relativo all'imposta unica sulle scommesse sportive da accertamento per l'anno 2018.
Eccepiva la nullità e/o illegittimità dell'accertamento per assenza dei presupposti. Infondatezza della pretesa erariale;
la nullità della cartella di pagamento in quanto emanata in forza di atto presupposto illegittimo poiché fondato su elementi di tipo indiziario ed in contrasto con la sentenza penale nr. 1223/2019.
Agenzia delle Entrate – ON, ritualmente citata non è costituita.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Sicilia, eccepiva preliminarmente inammissibilità, in virtù di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92; che l'atto impugnato deriva da un avviso di accertamento opposto e rigettato con sentenza di questa corte, Pertanto, non essendo la cartella di pagamento impugnata per vizi propri, il presente ricorso incentrato sulla richiesta di nullità per vizi afferenti all'avviso di accertamento deve essere dichiarato inammissibile, in virtù del su citato art. 19.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero, che la cartella di pagamento trae origine da un avviso di accertamento regolarmente notificato al ricorrente, avverso il quale lo stesso, ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I° di
Messina da cui è scaturito il giudizio portante il numero di ruolo RG 1196/2024, conclusosi con la sentenza nr. 3650/2024 (allegato 14) di rigetto del ricorso proposto e condanna del ricorrente alle spese di lite in favore dell'Agenzia.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in favore dell' l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Sicilia Resistente.
Nulla va disposto in ordine alle spese nei confronti della convenuta Agenzia Entrate ON, in assenza di costituzione.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Ufficio resistente, liquidate in €500,00, oltre accessori come per legge. Cosi è deciso in Messina li, 20 ottobre 2025
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7912/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240040915117 IMPOSTA UNICA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6258/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti: Resistente/Appellato: il rappresentante dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli si riporta alle proprie deduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.12.2024 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava cartella di pagamento n. 29520240040915117000, notificata in data 15 ottobre 2024, con la quale, veniva richiesto il pagamento complessivo della somma di €. 10.511,64, relativo all'imposta unica sulle scommesse sportive da accertamento per l'anno 2018.
Eccepiva la nullità e/o illegittimità dell'accertamento per assenza dei presupposti. Infondatezza della pretesa erariale;
la nullità della cartella di pagamento in quanto emanata in forza di atto presupposto illegittimo poiché fondato su elementi di tipo indiziario ed in contrasto con la sentenza penale nr. 1223/2019.
Agenzia delle Entrate – ON, ritualmente citata non è costituita.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Sicilia, eccepiva preliminarmente inammissibilità, in virtù di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92; che l'atto impugnato deriva da un avviso di accertamento opposto e rigettato con sentenza di questa corte, Pertanto, non essendo la cartella di pagamento impugnata per vizi propri, il presente ricorso incentrato sulla richiesta di nullità per vizi afferenti all'avviso di accertamento deve essere dichiarato inammissibile, in virtù del su citato art. 19.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero, che la cartella di pagamento trae origine da un avviso di accertamento regolarmente notificato al ricorrente, avverso il quale lo stesso, ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I° di
Messina da cui è scaturito il giudizio portante il numero di ruolo RG 1196/2024, conclusosi con la sentenza nr. 3650/2024 (allegato 14) di rigetto del ricorso proposto e condanna del ricorrente alle spese di lite in favore dell'Agenzia.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in favore dell' l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Sicilia Resistente.
Nulla va disposto in ordine alle spese nei confronti della convenuta Agenzia Entrate ON, in assenza di costituzione.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Ufficio resistente, liquidate in €500,00, oltre accessori come per legge. Cosi è deciso in Messina li, 20 ottobre 2025