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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 4068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4068 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10411/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
04 Quarta sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefania Salmoria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10411/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PARENTI GIANMARCO e dell'avv. TURRI Parte_1
EN
RICORRENTE contro
DOTT. CP_1
CONVENUTO CONTUMACE avente per OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: > accertare e dichiarare la responsabilità del dr. ( CP_1 CodiceFiscale_1
(pec: , nato a [...], il [...], residente in [...]
Bisenzio n.19, con studio professionale in 50127 Firenze, Via Bisenzio n. 21, per aver eseguito non correttamente e non a regola d'arte gli interventi e le terapie sanitarie rivelatesi, non solo inadeguate e/o inappropriate per la soluzione della problematica estetica per la quale si era rivolta al dr. ma CP_1 causa di un aggravamento della stessa, il tutto come meglio indicato nelle risultanze della relazione peritale del CTU, dr.ssa di cui al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n.r.g. Persona_1 1856/2023 – Tribunale di Firenze;
> per l'effetto, condannare il dr. ( CP_1 C.F._1
(pec: , nato a [...], il [...], residente in 50127
[...] Email_1
Firenze, via Bisenzio n.19, con studio professionale in 50127 Firenze, Via Bisenzio n. 21 al risarcimento in favore della Sig.ra di tutti i danni subiti a titolo di invalidità Parte_2 temporanea parziale, invalidità permanente e costi necessari per emendare gli esiti iatrogeni delle terapie e degli interventi sanitari eseguiti non a regola d'arte risultati inadeguati e/o inappropriati per la soluzione della problematica estetica per la quale si era rivolta al dr. e causa di un CP_1 aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente, della somma complessiva di € 16.375,85 o di quella altra e diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare come accertata e dovuta di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
pagina 1 di 8 - condannare, previa se del caso dichiarazione di risoluzione del contratto relativo alle prestazioni professionali, il dr. restituire alla Sig.ra tutto quanto dalla stessa CP_1 Parte_2 pagato - € 4.000,00 - per le terapie e gli interventi ricevuti, risultati poi, non solo non correttamente eseguiti e inadeguati, ma anche causa di un danno alle strutture residue, ovvero di quella altra e diversa somma che dovesse risultare come accertata e dovuta di giustizia;
> dovendosi considerare le spese della fase di ATP ex art. 696 bis c.p.c. n.r.g. 2563/2022 – Tribunale di Prato esborsi del presente giudizio, essendo il suddetto procedimento una fase prodromica dello stesso(quale condizione di procedibilità)1 , condannare altresì il dr. ( CP_1 CodiceFiscale_2
(pec: , nato a [...], il [...], residente in [...]
Bisenzio n.19, con studio professionale in 50127 Firenze, Via Bisenzio n. 21, al pagamento in favore della Sig.ra delle competenze legali per la fase di ATP ex art. 696 bis cpc nella Parte_2 misura per complessivi € 2.695,78 o nella diversa misura che dovesse risultare come accertata e dovuta di giustizia secondo i parametri medi indicati dal DM 55/2014 nonché, nonché delle spese vive sostenute pari ad € 286,00 e, sempre con riferimento al procedimento per ATP, alla refusione delle spese sostenute per CTU e CTP per complessivi € 5.392,40, (€ 2.440,00 + € 2.952,40), ovvero di quella altra e diversa somma che dovesse risultare come accertata e dovuta di giustizia;
> in ogni caso, con vittoria di spese e competenze della presente causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha convenuto in giudizio il dott. per sentir accertare la di lui Parte_1 CP_1 responsabilità professionale nell'esecuzione di una terapia protesica a carico degli incisivi e canini inferiori nonché per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella misura complessiva di € 16.375,85, oltre al rimborso delle spese di ctu e di ctp e al pagamento delle spese legali del presente giudizio e del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. che lo ha preceduto al fine di soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 8 della Legge n. 24/2017.
Benchè ritualmente citato, il convenuto non si è costituito in giudizio, onde ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e acquisizione del fascicolo del procedimento di consulenza tecnica preventiva (n. 11856/2023 R.G.). E' stato altresì ammesso l'interrogatorio formale del convenuto che però non è comparso all'udienza fissata per l'incombente.
All'udienza del 1.12.2025 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso e la causa è stata trattenuta in decisione.
*
La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della terapia protesica praticatale dal dott. CP_1
A fondamento dell'avanzata domanda risarcitoria, la ricorrente ha dedotto : che alla fine del mese di agosto 2022 si era rivolta al dott. per una problematica di carattere estetico, consistente in CP_1
“diastemi in zona incisiva e canina mandibolare”; che il medico aveva predisposto un piano terapeutico pagina 2 di 8 che comprendeva l'alloggiamento di una protesi inferiore da canino a canino e la sostituzione di alcuni ponti;
che a seguito della terapia protesica insorgevano dolori in sede incisale e canina, che persistevano anche dopo la devitalizzazione di alcuni elementi e l'applicazione delle corone definitive.
La ricorrente, quindi, adducendo la responsabilità del convenuto per avere eseguito interventi e terapie inadeguate, richiamando gli esiti della ctu svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., ha chiesto il risarcimento del danno “biologico”, così composto : invalidità temporanea parziale per 14 gg. al 50%, €
383,60; invalidità temporanea parziale per 14 gg. al 25%, € 191,80; invalidità permanente all'1%, €
756,52; danno morale nella percentuale del 33%, € 443,93 , oltre a € 14.600,00 per il costo delle terapie di ripristino.
La ricorrente ha domandato altresì, previa dichiarazione di risoluzione del contratto intercorso, la restituzione delle somme pagate al medico per i trattamenti ricevuti, pari a € 4.000,00, nonché il rimborso di tutte le spese peritali e legali sostenute.
*
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità professionale medica ha natura contrattuale ed è disciplinata dagli artt. 1176 e 2236 c.c. che regolano la responsabilità nella esecuzione di un contratto d'opera professionale.
Con particolare riferimento alla diligenza dovuta nell'adempimento della prestazione, si osserva che, per ormai consolidata giurisprudenza (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 23918/06), la stessa deve essere valutata, a norma dell'art. 1176 c. 2 c.c., con riguardo alla natura della specifica attività esercitata;
tale diligenza è quella del debitore qualificato ai sensi dell'art. 1176 c. 2 c.c., che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obiettivamente connesse all'esercizio della professione e ricomprende, pertanto, anche la perizia;
nello specifico si tratta delle leges dell'ars medica di natura cautelare volte a perimetrare l'ambito di liceità dell'intervento.
Ne deriva che la colpa medica ricorre in tutte le ipotesi di inosservanza o violazione da parte del sanitario delle specifiche regole cautelari di condotta proprie dell'agente modello del settore specialistico di riferimento. In particolare, essa è commissiva, laddove la violazione delle regole cautelari suddette si sostanzi in una condotta attiva;
omissiva, laddove l'errore medico si sostanzi nell'omissione delle cautele prescritte dalle speciali regole di condotta contenute in protocolli terapeutici standardizzati.
Venendo alla ripartizione dell'onere della prova, l'attore, paziente-creditore danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto - o il contatto sociale - e l'aggravamento di una patologia o l'insorgenza di una affezione, allegando l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Inoltre, ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c., il pagina 3 di 8 creditore deve allegare non solo l'altrui inadempimento, ma deve anche allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore: in ciò, appunto, consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sent. n.
5960 del 18/03/2005: “Sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale”).
La struttura sanitaria e/o il medico, invece, quali debitori convenuti, sono gravati dell'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento - secondo il criterio di diligenza specifica sopra precisato - ovvero a dimostrare che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile a lui non imputabile
(Cass. S.U. n. 13533/01; Cass. S.U. n. 577/2008). Analogo principio è stato affermato con riguardo all'inesatto adempimento, mediante il rilievo che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Per quanto concerne l'accertamento del nesso di causalità, è noto che, nel processo civile, la prova della sussistenza del nesso causale non segue gli stessi parametri applicati nell'accertamento della responsabilità penale. E ciò in quanto la causalità civile assume connotazioni proprie in virtù della diversa funzione svolta dal sistema della responsabilità civile: non già quella di sanzionare un comportamento colpevole a fronte della commissione di un reato, bensì, in primis, quella di riparare un danno.
Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che, in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei pagina 4 di 8 differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», mentre nel processo penale vige la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio». Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso. (Cass. civ. n. 16123/2010; cfr anche Cass. S.U. n. 576/2008).
Di qui la necessità di accertare la relazione tra la condotta e l'evento sulla base della regola del «più probabile che non», che impone di considerare sussistente il nesso causale quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno. Con la precisazione che, come accennato, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del «più probabile che non», causa del danno (Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 3704 del 15/02/2018).
Venendo al caso di specie, l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti è desumibile dal preventivo redatto a mano su carta intestata del dott. datato 24.8.2022, e indirizzato alla CP_1
“sig.ra . Come spiegato dalla ctu dott.ssa il documento concerne il Controparte_2 Per_1
piano terapeutico predisposto dal medico, consistente nella protesizzazione dei denti inferiori da canino a canino (43-42-41-31-32-33), per un importo di € 4.800,00, scontato del 50%, di cui € 2.000,00 quietanzati. Al preventivo è unito il promemoria di un appuntamento per il giorno 31.8.2022. In atti vi
è anche un ulteriore preventivo, datato 26.11.2022, redatto su carta intestata di altro soggetto, il dott.
e indirizzato a – moglie” per terapie a carico di tre denti del settore superiore Persona_2 Per_3
destro (14-15-16) di € 1.200,00, ma tali terapie non sembrano riferibili al convenuto e comunque, come rilevato dal ctu, non sono state eseguite.
Tali risultanze, unitamente al comportamento del convenuto che è rimasto contumace, mostrando di non avere argomenti per contrastare la pretesa attrice, consentono di ritenere sufficientemente provata l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti avente ad oggetto prestazioni professionali sanitarie.
Passando all'operato del dott. la consulente nominata dal Tribunale, dott.ssa ha CP_1 Per_1
accertato che la paziente è stata trattata attraverso il posizionamento di una protesi sui denti 43-42-41-
31-32-33 e, in seguito, con terapia endodontica degli elementi dentali stessi a causa di insorgenza di dolore persistente. La consulente ha valutato inadeguate le prestazioni eseguite dal Dott. in CP_1
favore della paziente, sia in riferimento alla pianificazione ed esecuzione del piano di cura protesico a pagina 5 di 8 carico degli incisivi e canini inferiori - eseguito senza la previsione di preliminari terapie endodontiche
- sia in riferimento all'esecuzione dei trattamenti endodontici, resisi necessari a causa dell'insorgenza di plurime patologie periapicali, con compromissione degli elementi dentali stessi.
L'attuale situazione clinica della Sig.ra è caratterizzata dalla presenza di plurime lesioni Pt_2
periapicali dei denti trattati, sui quali è apposta una riabilitazione protesica incongrua. Tali lesioni, secondo la ctu sono causalmente riconducibili all'operato del medico.
In conseguenza degli inadeguati trattamenti eseguiti dal Dott. la consulente ha ritenuto CP_1
congruo riconoscere un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 14 ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 14, corrispondente al periodo delle inadeguate ed inefficaci terapie ricevute ovvero corrispondente al periodo di tempo necessario per sottoporsi ad un ulteriore ciclo di cure odontoiatriche di ripristino per una adeguata funzione masticatoria. Inoltre, in considerazione delle plurime lesioni periapicali croniche con pregiudizio anatomico di almeno due elementi dentali (31 e 41), la consulente ha riconosciuto “la sussistenza di un'invalidità permanente iatrogena quantificabile nel 1% della totale già parzialmente emendato dalle terapie di ripristino, non incidente sull'attività produttrice di reddito (la Pz è casalinga) come pure nella vita di relazione”.
Le conclusioni di cui alla c.t.u., sopra richiamate, appaiono condivisibili, in quanto scaturite da accertamenti esaustivi, coerenti e immuni da vizi logici o metodologici e vengono fatte proprie dal giudicante.
Considerata l'età dell'attrice all'epoca dei fatti (48 anni), sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138-
139 Codice Assicurazioni, che trovano applicazione anche in ipotesi di responsabilità medica, la percentuale di invalidità permanente riconosciuta alla ricorrente è pari all'importo di € 780,35.
Con riferimento all'inabilità temporanea, il dovuto ammonta a:
- € 393,26 (14 gg x € 56,18 x 50%);
- € 196,63 (14 gg x € 56,18 x 25%).
Appare congruo liquidare il danno morale in € 456,70.
Pertanto, è dovuta la somma complessiva di € 1.826,94 a titolo di danno non patrimoniale.
Tale somma è già attualizzata ad oggi, poiché calcolata sulla base delle tabelle in vigore e quindi non spetta rivalutazione.
Con riguardo al danno patrimoniale, la ctu ha stimato congrue quali spese mediche da affrontare in futuro, € 300,00 per la rimozione delle 6 corone protesiche incongrue installate dal Dott. € CP_1
1.400,00 per il ritrattamento endodontico dei denti 33-32-42-43 (€ 200,00 ciascuno) e relativa ricostruzione (€ 150,00 ciascuno), € 200,00 per l'estrazione dei denti 31 e 41, € 600,00 per la realizzazione di un manufatto protesico provvisorio esteso dai denti 33 a 43, € 4.800,00 per la pagina 6 di 8 realizzazione di manufatto protesico definitivo esteso dai denti 33 a 43. Il tutto per complessivi €
7.000,00, che vanno riconosciuti in favore della ricorrente in quanto future spese che si troverà ad affrontare a causa dei trattamenti inadeguati posti in essere dal medico.
Non possono invece essere riconosciute tra le spese future quelle relative alle prestazioni protesiche dei settori posteriori dx e sx, in assenza di prova che le stesse siano state effettivamente eseguite dal convenuto.
Quanto alla richiesta di restituzione delle somme pagate al medico, occorre rilevare che, essendo tra le parti intercorso un contratto d'opera professionale, alla fattispecie si applica l'art. 2237 c.c., che prevede per il cliente la possibilità di recedere dal contratto rimborsando le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Pertanto, riqualificando la domanda di risoluzione come domanda volta all'accertamento del recesso dal contratto d'opera, avvenuto per nella specie per fatti concludenti, la domanda di restituzione delle somme corrisposte come compenso per l'attività svolta va respinta, in quanto il cliente è comunque tenuto al pagamento del compenso per l'opera svolta, salvo ovviamente il risarcimento del danno in caso di accertamento dell'inadempimento.
Infine, il convenuto va condannato a rimborsare alla ricorrente le spese di ctu, già liquidate in €
2.952,40, e di ctp. Infatti, “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cassazione civile sez. II, 18/05/2015,
n. 10173; Cass. 3-1- 2013 n. 84; Cass. 16-6-1990 n. 6056; Cass. 11-6-1980 n. 3716). In ossequio a tali condivisibili principi e ritenuto che, nel caso di specie, la tecnicità e complessità della materia in esame rendono indispensabile il ricorso all'ausilio di un tecnico, onde evitare di dar luogo ad “azioni al buio”, spetta alla ricorrente il rimborso della spesa occorsa, purché non eccessiva o superflua, per la redazione della perizia stragiudiziale in vista del presente giudizio. In forza dell'art. 92 c.p.c., la spesa sostenuta dalla ricorrente – necessaria per lo svolgimento di difese strettamente tecniche - appare congrua e deve essere rimborsata nella sua totalità, pari ad € 2.440,00.
Devono poi essere poste a carico del convenuto le spese del presente giudizio e quelle del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
- condanna il dott. al pagamento in favore della ricorrente di € 1.826,94 a titolo di CP_1
risarcimento del danno non patrimoniale e di € 7.000,00 per il danno patrimoniale;
pagina 7 di 8 - pone a carico del dott. le spese di ctu, di € 2.952,40 e di ctp di € 2.440,00; CP_1
- condanna il dott. al pagamento in favore della ricorrente di € 1.170,00 a titolo di CP_1
compensi per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e di € 2.540,00 per il presente giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge e oltre € 286,00 per esborsi.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c. 3 c.p.c.
Firenze, 15.12.2025
Il Giudice onorario dott. Stefania Salmoria
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
04 Quarta sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefania Salmoria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10411/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PARENTI GIANMARCO e dell'avv. TURRI Parte_1
EN
RICORRENTE contro
DOTT. CP_1
CONVENUTO CONTUMACE avente per OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: > accertare e dichiarare la responsabilità del dr. ( CP_1 CodiceFiscale_1
(pec: , nato a [...], il [...], residente in [...]
Bisenzio n.19, con studio professionale in 50127 Firenze, Via Bisenzio n. 21, per aver eseguito non correttamente e non a regola d'arte gli interventi e le terapie sanitarie rivelatesi, non solo inadeguate e/o inappropriate per la soluzione della problematica estetica per la quale si era rivolta al dr. ma CP_1 causa di un aggravamento della stessa, il tutto come meglio indicato nelle risultanze della relazione peritale del CTU, dr.ssa di cui al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n.r.g. Persona_1 1856/2023 – Tribunale di Firenze;
> per l'effetto, condannare il dr. ( CP_1 C.F._1
(pec: , nato a [...], il [...], residente in 50127
[...] Email_1
Firenze, via Bisenzio n.19, con studio professionale in 50127 Firenze, Via Bisenzio n. 21 al risarcimento in favore della Sig.ra di tutti i danni subiti a titolo di invalidità Parte_2 temporanea parziale, invalidità permanente e costi necessari per emendare gli esiti iatrogeni delle terapie e degli interventi sanitari eseguiti non a regola d'arte risultati inadeguati e/o inappropriati per la soluzione della problematica estetica per la quale si era rivolta al dr. e causa di un CP_1 aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente, della somma complessiva di € 16.375,85 o di quella altra e diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare come accertata e dovuta di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
pagina 1 di 8 - condannare, previa se del caso dichiarazione di risoluzione del contratto relativo alle prestazioni professionali, il dr. restituire alla Sig.ra tutto quanto dalla stessa CP_1 Parte_2 pagato - € 4.000,00 - per le terapie e gli interventi ricevuti, risultati poi, non solo non correttamente eseguiti e inadeguati, ma anche causa di un danno alle strutture residue, ovvero di quella altra e diversa somma che dovesse risultare come accertata e dovuta di giustizia;
> dovendosi considerare le spese della fase di ATP ex art. 696 bis c.p.c. n.r.g. 2563/2022 – Tribunale di Prato esborsi del presente giudizio, essendo il suddetto procedimento una fase prodromica dello stesso(quale condizione di procedibilità)1 , condannare altresì il dr. ( CP_1 CodiceFiscale_2
(pec: , nato a [...], il [...], residente in [...]
Bisenzio n.19, con studio professionale in 50127 Firenze, Via Bisenzio n. 21, al pagamento in favore della Sig.ra delle competenze legali per la fase di ATP ex art. 696 bis cpc nella Parte_2 misura per complessivi € 2.695,78 o nella diversa misura che dovesse risultare come accertata e dovuta di giustizia secondo i parametri medi indicati dal DM 55/2014 nonché, nonché delle spese vive sostenute pari ad € 286,00 e, sempre con riferimento al procedimento per ATP, alla refusione delle spese sostenute per CTU e CTP per complessivi € 5.392,40, (€ 2.440,00 + € 2.952,40), ovvero di quella altra e diversa somma che dovesse risultare come accertata e dovuta di giustizia;
> in ogni caso, con vittoria di spese e competenze della presente causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha convenuto in giudizio il dott. per sentir accertare la di lui Parte_1 CP_1 responsabilità professionale nell'esecuzione di una terapia protesica a carico degli incisivi e canini inferiori nonché per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella misura complessiva di € 16.375,85, oltre al rimborso delle spese di ctu e di ctp e al pagamento delle spese legali del presente giudizio e del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. che lo ha preceduto al fine di soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 8 della Legge n. 24/2017.
Benchè ritualmente citato, il convenuto non si è costituito in giudizio, onde ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e acquisizione del fascicolo del procedimento di consulenza tecnica preventiva (n. 11856/2023 R.G.). E' stato altresì ammesso l'interrogatorio formale del convenuto che però non è comparso all'udienza fissata per l'incombente.
All'udienza del 1.12.2025 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso e la causa è stata trattenuta in decisione.
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La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della terapia protesica praticatale dal dott. CP_1
A fondamento dell'avanzata domanda risarcitoria, la ricorrente ha dedotto : che alla fine del mese di agosto 2022 si era rivolta al dott. per una problematica di carattere estetico, consistente in CP_1
“diastemi in zona incisiva e canina mandibolare”; che il medico aveva predisposto un piano terapeutico pagina 2 di 8 che comprendeva l'alloggiamento di una protesi inferiore da canino a canino e la sostituzione di alcuni ponti;
che a seguito della terapia protesica insorgevano dolori in sede incisale e canina, che persistevano anche dopo la devitalizzazione di alcuni elementi e l'applicazione delle corone definitive.
La ricorrente, quindi, adducendo la responsabilità del convenuto per avere eseguito interventi e terapie inadeguate, richiamando gli esiti della ctu svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., ha chiesto il risarcimento del danno “biologico”, così composto : invalidità temporanea parziale per 14 gg. al 50%, €
383,60; invalidità temporanea parziale per 14 gg. al 25%, € 191,80; invalidità permanente all'1%, €
756,52; danno morale nella percentuale del 33%, € 443,93 , oltre a € 14.600,00 per il costo delle terapie di ripristino.
La ricorrente ha domandato altresì, previa dichiarazione di risoluzione del contratto intercorso, la restituzione delle somme pagate al medico per i trattamenti ricevuti, pari a € 4.000,00, nonché il rimborso di tutte le spese peritali e legali sostenute.
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Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità professionale medica ha natura contrattuale ed è disciplinata dagli artt. 1176 e 2236 c.c. che regolano la responsabilità nella esecuzione di un contratto d'opera professionale.
Con particolare riferimento alla diligenza dovuta nell'adempimento della prestazione, si osserva che, per ormai consolidata giurisprudenza (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 23918/06), la stessa deve essere valutata, a norma dell'art. 1176 c. 2 c.c., con riguardo alla natura della specifica attività esercitata;
tale diligenza è quella del debitore qualificato ai sensi dell'art. 1176 c. 2 c.c., che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obiettivamente connesse all'esercizio della professione e ricomprende, pertanto, anche la perizia;
nello specifico si tratta delle leges dell'ars medica di natura cautelare volte a perimetrare l'ambito di liceità dell'intervento.
Ne deriva che la colpa medica ricorre in tutte le ipotesi di inosservanza o violazione da parte del sanitario delle specifiche regole cautelari di condotta proprie dell'agente modello del settore specialistico di riferimento. In particolare, essa è commissiva, laddove la violazione delle regole cautelari suddette si sostanzi in una condotta attiva;
omissiva, laddove l'errore medico si sostanzi nell'omissione delle cautele prescritte dalle speciali regole di condotta contenute in protocolli terapeutici standardizzati.
Venendo alla ripartizione dell'onere della prova, l'attore, paziente-creditore danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto - o il contatto sociale - e l'aggravamento di una patologia o l'insorgenza di una affezione, allegando l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Inoltre, ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c., il pagina 3 di 8 creditore deve allegare non solo l'altrui inadempimento, ma deve anche allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore: in ciò, appunto, consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sent. n.
5960 del 18/03/2005: “Sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale”).
La struttura sanitaria e/o il medico, invece, quali debitori convenuti, sono gravati dell'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento - secondo il criterio di diligenza specifica sopra precisato - ovvero a dimostrare che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile a lui non imputabile
(Cass. S.U. n. 13533/01; Cass. S.U. n. 577/2008). Analogo principio è stato affermato con riguardo all'inesatto adempimento, mediante il rilievo che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Per quanto concerne l'accertamento del nesso di causalità, è noto che, nel processo civile, la prova della sussistenza del nesso causale non segue gli stessi parametri applicati nell'accertamento della responsabilità penale. E ciò in quanto la causalità civile assume connotazioni proprie in virtù della diversa funzione svolta dal sistema della responsabilità civile: non già quella di sanzionare un comportamento colpevole a fronte della commissione di un reato, bensì, in primis, quella di riparare un danno.
Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che, in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei pagina 4 di 8 differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», mentre nel processo penale vige la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio». Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso. (Cass. civ. n. 16123/2010; cfr anche Cass. S.U. n. 576/2008).
Di qui la necessità di accertare la relazione tra la condotta e l'evento sulla base della regola del «più probabile che non», che impone di considerare sussistente il nesso causale quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno. Con la precisazione che, come accennato, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del «più probabile che non», causa del danno (Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 3704 del 15/02/2018).
Venendo al caso di specie, l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti è desumibile dal preventivo redatto a mano su carta intestata del dott. datato 24.8.2022, e indirizzato alla CP_1
“sig.ra . Come spiegato dalla ctu dott.ssa il documento concerne il Controparte_2 Per_1
piano terapeutico predisposto dal medico, consistente nella protesizzazione dei denti inferiori da canino a canino (43-42-41-31-32-33), per un importo di € 4.800,00, scontato del 50%, di cui € 2.000,00 quietanzati. Al preventivo è unito il promemoria di un appuntamento per il giorno 31.8.2022. In atti vi
è anche un ulteriore preventivo, datato 26.11.2022, redatto su carta intestata di altro soggetto, il dott.
e indirizzato a – moglie” per terapie a carico di tre denti del settore superiore Persona_2 Per_3
destro (14-15-16) di € 1.200,00, ma tali terapie non sembrano riferibili al convenuto e comunque, come rilevato dal ctu, non sono state eseguite.
Tali risultanze, unitamente al comportamento del convenuto che è rimasto contumace, mostrando di non avere argomenti per contrastare la pretesa attrice, consentono di ritenere sufficientemente provata l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti avente ad oggetto prestazioni professionali sanitarie.
Passando all'operato del dott. la consulente nominata dal Tribunale, dott.ssa ha CP_1 Per_1
accertato che la paziente è stata trattata attraverso il posizionamento di una protesi sui denti 43-42-41-
31-32-33 e, in seguito, con terapia endodontica degli elementi dentali stessi a causa di insorgenza di dolore persistente. La consulente ha valutato inadeguate le prestazioni eseguite dal Dott. in CP_1
favore della paziente, sia in riferimento alla pianificazione ed esecuzione del piano di cura protesico a pagina 5 di 8 carico degli incisivi e canini inferiori - eseguito senza la previsione di preliminari terapie endodontiche
- sia in riferimento all'esecuzione dei trattamenti endodontici, resisi necessari a causa dell'insorgenza di plurime patologie periapicali, con compromissione degli elementi dentali stessi.
L'attuale situazione clinica della Sig.ra è caratterizzata dalla presenza di plurime lesioni Pt_2
periapicali dei denti trattati, sui quali è apposta una riabilitazione protesica incongrua. Tali lesioni, secondo la ctu sono causalmente riconducibili all'operato del medico.
In conseguenza degli inadeguati trattamenti eseguiti dal Dott. la consulente ha ritenuto CP_1
congruo riconoscere un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 14 ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 14, corrispondente al periodo delle inadeguate ed inefficaci terapie ricevute ovvero corrispondente al periodo di tempo necessario per sottoporsi ad un ulteriore ciclo di cure odontoiatriche di ripristino per una adeguata funzione masticatoria. Inoltre, in considerazione delle plurime lesioni periapicali croniche con pregiudizio anatomico di almeno due elementi dentali (31 e 41), la consulente ha riconosciuto “la sussistenza di un'invalidità permanente iatrogena quantificabile nel 1% della totale già parzialmente emendato dalle terapie di ripristino, non incidente sull'attività produttrice di reddito (la Pz è casalinga) come pure nella vita di relazione”.
Le conclusioni di cui alla c.t.u., sopra richiamate, appaiono condivisibili, in quanto scaturite da accertamenti esaustivi, coerenti e immuni da vizi logici o metodologici e vengono fatte proprie dal giudicante.
Considerata l'età dell'attrice all'epoca dei fatti (48 anni), sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138-
139 Codice Assicurazioni, che trovano applicazione anche in ipotesi di responsabilità medica, la percentuale di invalidità permanente riconosciuta alla ricorrente è pari all'importo di € 780,35.
Con riferimento all'inabilità temporanea, il dovuto ammonta a:
- € 393,26 (14 gg x € 56,18 x 50%);
- € 196,63 (14 gg x € 56,18 x 25%).
Appare congruo liquidare il danno morale in € 456,70.
Pertanto, è dovuta la somma complessiva di € 1.826,94 a titolo di danno non patrimoniale.
Tale somma è già attualizzata ad oggi, poiché calcolata sulla base delle tabelle in vigore e quindi non spetta rivalutazione.
Con riguardo al danno patrimoniale, la ctu ha stimato congrue quali spese mediche da affrontare in futuro, € 300,00 per la rimozione delle 6 corone protesiche incongrue installate dal Dott. € CP_1
1.400,00 per il ritrattamento endodontico dei denti 33-32-42-43 (€ 200,00 ciascuno) e relativa ricostruzione (€ 150,00 ciascuno), € 200,00 per l'estrazione dei denti 31 e 41, € 600,00 per la realizzazione di un manufatto protesico provvisorio esteso dai denti 33 a 43, € 4.800,00 per la pagina 6 di 8 realizzazione di manufatto protesico definitivo esteso dai denti 33 a 43. Il tutto per complessivi €
7.000,00, che vanno riconosciuti in favore della ricorrente in quanto future spese che si troverà ad affrontare a causa dei trattamenti inadeguati posti in essere dal medico.
Non possono invece essere riconosciute tra le spese future quelle relative alle prestazioni protesiche dei settori posteriori dx e sx, in assenza di prova che le stesse siano state effettivamente eseguite dal convenuto.
Quanto alla richiesta di restituzione delle somme pagate al medico, occorre rilevare che, essendo tra le parti intercorso un contratto d'opera professionale, alla fattispecie si applica l'art. 2237 c.c., che prevede per il cliente la possibilità di recedere dal contratto rimborsando le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Pertanto, riqualificando la domanda di risoluzione come domanda volta all'accertamento del recesso dal contratto d'opera, avvenuto per nella specie per fatti concludenti, la domanda di restituzione delle somme corrisposte come compenso per l'attività svolta va respinta, in quanto il cliente è comunque tenuto al pagamento del compenso per l'opera svolta, salvo ovviamente il risarcimento del danno in caso di accertamento dell'inadempimento.
Infine, il convenuto va condannato a rimborsare alla ricorrente le spese di ctu, già liquidate in €
2.952,40, e di ctp. Infatti, “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cassazione civile sez. II, 18/05/2015,
n. 10173; Cass. 3-1- 2013 n. 84; Cass. 16-6-1990 n. 6056; Cass. 11-6-1980 n. 3716). In ossequio a tali condivisibili principi e ritenuto che, nel caso di specie, la tecnicità e complessità della materia in esame rendono indispensabile il ricorso all'ausilio di un tecnico, onde evitare di dar luogo ad “azioni al buio”, spetta alla ricorrente il rimborso della spesa occorsa, purché non eccessiva o superflua, per la redazione della perizia stragiudiziale in vista del presente giudizio. In forza dell'art. 92 c.p.c., la spesa sostenuta dalla ricorrente – necessaria per lo svolgimento di difese strettamente tecniche - appare congrua e deve essere rimborsata nella sua totalità, pari ad € 2.440,00.
Devono poi essere poste a carico del convenuto le spese del presente giudizio e quelle del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
- condanna il dott. al pagamento in favore della ricorrente di € 1.826,94 a titolo di CP_1
risarcimento del danno non patrimoniale e di € 7.000,00 per il danno patrimoniale;
pagina 7 di 8 - pone a carico del dott. le spese di ctu, di € 2.952,40 e di ctp di € 2.440,00; CP_1
- condanna il dott. al pagamento in favore della ricorrente di € 1.170,00 a titolo di CP_1
compensi per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e di € 2.540,00 per il presente giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge e oltre € 286,00 per esborsi.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c. 3 c.p.c.
Firenze, 15.12.2025
Il Giudice onorario dott. Stefania Salmoria
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