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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 25/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 648/2023 vertente
TRA
CF , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Scalea (CS), via G. Oberdan, 3, presso lo studio dell'avv. Francesco Cristiani, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato steso in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
e
CF , Controparte_1 C.F._1 Parte_2
, CF , CF
[...] C.F._2 Parte_3
, , CF C.F._3 Controparte_2 C.F._4
, CF , quali eredi di Controparte_3 C.F._5 Persona_1
, tutti elettivamente domiciliati in Scalea (CS), via Lauro, 142, presso lo studio
[...] dell'avv. Marisilvia Guerrera, che li rappresenta e difende, in virtù di mandato steso in calce alla comparsa di costituzione e risposta. RESISTENTI
OGGETTO: superficie.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5
1. Sulla domanda di parte ricorrente.
La domanda della è fondata e, pertanto, merita di essere integralmente Parte_1 accolta.
Parte ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio ha chiesto che venga accertato e dichiarato giudizialmente nei confronti dei resistenti, quali eredi di
[...]
, l'avvenuto trasferimento in proprio favore del diritto di superficie Persona_1 sull'area contraddistinta nel Catasto Terreni del Comune di Scalea al foglio 18, particelle nn.1023, 315 e 316, in virtù del contratto del 31 gennaio 2018 stipulato con scrittura privata tra essa società e , nonché che venga accertata Persona_1
e dichiarata giudizialmente l'autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte ai fini della trascrizione, nei pubblici registri immobiliari, della predetta scrittura privata costitutiva del diritto di superficie.
A tal fine, la società ricorrente ha dedotto in particolare che con scrittura privata del 31 gennaio 2018 ha costituito in favore della il Persona_1 Parte_1 diritto di superficie sull'area di sua proprietà identificata al Catasto Terreni del Comune di Scalea al foglio n.18, particelle nn.1023, 315 e 316, al fine di realizzare un capannone e stabilimenti industriali, a fronte del corrispettivo di complessivi € 250.000,00 che la ha regolarmente versato al predetto a mezzo bonifico bancario Parte_1 Per_1 in data 10 giugno 2019. Ha dedotto, infine, che il suo interesse ad ottenere un titolo idoneo, ai sensi dell'art. 2657 C.c., onde poter procedere alla trascrizione nei pubblici registri immobiliari del suddetto contratto costitutivo del diritto di superficie, è dato dalla circostanza per cui il contratto stesso risulta redatto con scrittura privata non autenticata e che, nelle more, in data 10 aprile 2021, il cedente Persona_1
è deceduto lasciando a sé superstiti, quali suoi eredi, la moglie e quattro figli, nei
[...] confronti dei quali è stata proposta, pertanto, l'odierna domanda .
Regolarmente costituitisi in giudizio, i resistenti hanno aderito alle domande svolte dalla in particolare, non hanno contestato, bensì hanno ribadito, le deduzioni Parte_1 della ricorrente -corroborate, altresì, anche dalla documentazione da questa versata in atti- sull'avvenuto accordo intercorso tra la stessa ricorrente ed il loro compianto congiunto e sulla corresponsione, in favore di quest'ultimo, della pattuita somma di €
250.000,00 mediante bonifico bancario del 10 giugno 2019; hanno riconosciuto, infine, espressamente la sottoscrizione del de cuius in calce alla citata scrittura privata del 31 gennaio 2018.
pagina 2 di 5 Preliminarmente, deve darsi atto che, correttamente, parte ricorrente ha avanzato nei confronti degli odierni resistenti -subentrati, in quanto eredi, nei diritti e negli obblighi di domanda di accertamento giudiziale dell'autenticità delle Persona_1 sottoscrizioni apposte alla scrittura privata del 31.01.2018 ai fini della sua trascrizione nei pubblici registri immobiliari.
Ed invero, la scrittura privata non autenticata con cui si costituisce il diritto di superficie soddisfa il requisito della forma scritta previsto a pena di nullità dall'art. 1350 C.c., ma non rappresenta titolo idoneo per la sua trascrizione.
Ai sensi dell'art. 2657 C.c., infatti, “la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”. Tale elencazione presenta carattere tassativo;
pertanto, quando l'atto soggetto a trascrizione è documentato solo da una scrittura privata con sottoscrizione non autenticata, come nel caso in esame, l'unico rimedio attraverso il quale l'interessato può conseguire la trascrizione dell'atto è quello dell'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura, perché solo così, integrando la scrittura con la sentenza, potrà vantare un titolo idoneo, costituito, appunto, dalla scrittura con sottoscrizioni accertate giudizialmente (v. Cass. Civ., sez. 2, sentenza n. 3674 del 28.03.1995). In tali ipotesi, infatti, l'interesse della parte alla documentazione del negozio nella forma necessaria per la trascrizione può essere soddisfatto con la pronuncia di una sentenza di mero accertamento dell'autenticità delle relative sottoscrizioni (v. Cass. Civ., sez. 2, sentenza n. 1553 del 23.01.2013).
Per consolidato orientamento, infatti, una volta ottenuta la sentenza che accerta la autenticità delle sottoscrizioni (ai sensi dell'articolo 2652, n. 3 C.c.) l'atto da trascrivere non sarà la sentenza, ma la stessa scrittura privata le cui sottoscrizioni siano state accertate giudizialmente – divenuta, per l'effetto, titolo idoneo ai fini della trascrizione – la quale andrà presentata in originale o in copia autentica al Conservatore dei registri immobiliari, ex articolo 2658 Cc. (v. Cass. Civ., sez. 1, ordinanza n. 13811 del 2.05.2022; Cass. Civ., sez. 2, ordinanza n. 23945 del 29.10.2020).
Ciò posto, ai sensi dell'art. 2702 c.c. la scrittura privata costituisce piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. Ai sensi, poi, dell'art. 214 c.p.c. colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Detta previsione codicistica, al comma 2, dispone inoltre che gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore. Dunque, a tenore della citata norma, gli eredi o aventi causa, considerato che non sono tenuti a conoscere la pagina 3 di 5 scrittura o la sottoscrizione del loro dante causa o che, comunque, ben potrebbero ignorarla in buona fede, possono limitarsi ad una dichiarazione di “non conoscenza” al fine di ottenere gli stessi effetti del disconoscimento.
Nel caso di specie, gli odierni resistenti, nella loro qualità di eredi di Persona_1
, sottoscrittore della scrittura privata di cui trattasi, e nella cui posizione
[...] contrattuale sono succeduti, non hanno contestato le allegazioni di parte ricorrente, confermando anzi le deduzioni di quest'ultima; hanno dichiarato di aderire alla domanda di hanno riconosciuto espressamente la sottoscrizione del loro Parte_1 compianto congiunto, e, dunque, l'autenticità della firma apposta nel contratto redatto con la scrittura privata del 31.01.2018 e riferita al loro dante causa.
Orbene, il riconoscimento espresso della sottoscrizione da parte dei resistenti attribuisce alla scrittura privata de qua, ex art. 215 c.p.c., valore di piena prova fino a querela di falso;
l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione così conseguito, dunque, costituisce piena prova della paternità dell'atto.
Sicché, così accertata l'autenticità della scrittura privata prodotta in giudizio con l'espresso riconoscimento delle sottoscrizioni ivi apposte, deve ritenersi pienamente assolto l'onere probatorio gravante su parte ricorrente.
Pertanto, la domanda in esame avanzata da risulta fondata e merita Parte_1 accoglimento.
Non può essere viceversa accolta la domanda volta ad “ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito, esonerandolo da ogni responsabilità”. Invero, le ipotesi in cui il Giudice è legittimato o è tenuto a disporre ordini alla Conservatoria sono espressamente previste dalla legge (vedi art. 2668, comma 2 c.c., art. 2884 c.c.).
2. Sulle spese di lite.
In ragione dell'adesione dei resistenti alla domanda di parte ricorrente, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
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1. accerta l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata del
31.01.2018, per cui è causa, intercorsa tra e la Persona_1 [...]
Parte_1
2. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Paola, 25.02.2025.
IL GIUDICE
(dr. Luigi Varrecchione)
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