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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/11/2025, n. 4362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4362 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 7661/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella controversia individuale di lavoro
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Nicola Parte_1 Maria Caroppo;
e
in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore contumace;
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 11.06.2024, parte ricorrente di cui in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa quale operaio tecnico specializzato conduttore di caldaie vap. presso il P.O. di Terlizzi, affermava di aver effettuato servizio di pronta disponibilità festiva dal mese di gennaio 2016 e sino a tutto il mese di aprile 2024. Lamentava che, nonostante la perdita di fruizione dei giorni festivi in cui aveva prestato servizio per la pronta disponibilità, non aveva goduto del riposo compensativo previsto dalla normativa e dalla contrattazione di settore. Concludeva, pertanto, con la richiesta di condannare la convenuta al risarcimento del danno quantificato secondo varie ipotesi di liquidazione (straordinario festivo, notturno ecc.), oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese. Cont Non si costituiva in giudizio l' che rimaneva contumace. Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento in virtù di quanto già condivisibilmente argomentato da altro precedente di questo stesso Tribunale (sent. 5641/2019, est. dott. Francesco De Giorgi) espresso in relazione a fattispecie analoga alla presente e di cui si riportano di seguito le motivazioni.
1 In via preliminare deve evidenziarsi che l'art. 7 del CCNL Integrativo del 20.9.2001, dopo aver previsto al comma 1 che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, ossia con le procedure di concertazione, stabilisce, al comma 6, che nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo "spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale". Lo stesso comma aggiunge che la pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi, “ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore” mentre il comma 9 prevede che “in caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che, a sua volta, disciplina la
“banca delle ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi. Le parti collettive, quindi, ricalcando la disciplina già dettata dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18, hanno previsto e disciplinato le diverse situazioni che possono verificarsi nel caso in cui al dipendente venga richiesto di garantire la pronta disponibilità, giacché quest'ultima, che si risolve in un obbligo di attesa della eventuale chiamata, può esaurirsi nel mero rispetto di detto obbligo, senza che a tale disponibilità segua un effettiva prestazione di servizio (cosiddetta reperibilità passiva),
o può dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro (cosiddetta reperibilità attiva). La Corte di cassazione ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo “senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata dell'attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana. In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poiché il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario
2 complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato alla espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo, "spalmandole" sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr.Cass. n.14770/17; n.6491/16; n.5465/16; n.9316/14; n.11730/13; n.4688/11). Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché quest'ultimo, da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante C.d.S.
9.9.2009 n. 5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta. Ciò posto nel caso di specie rileva il comma 9, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva. La disposizione disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre alla indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, la imputazione delle ore alla banca disciplinata dall'art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo. La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale della attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26 del CCNL 7.4.1999 e art. 20 del CCNL 1.9.1995). Ne discende che, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 del CCNL) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a
3 prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. cfr. tra le altre Cass. civ. n.6491/16). Ciò posto parte ricorrente lamenta che, avendo svolto la Cont prestazione in regime di disponibilità c.d. attiva, la non le ha fatto fruire il dovuto riposo settimanale limitandosi al pagamento dello straordinario per l'attività prestata. L'effettivo espletamento della disponibilità attiva nel periodo oggetto di causa deve ritenersi dimostrato dalla documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente (cfr. buste paga e turni servizio). Sostiene parte ricorrente che l'azienda sanitaria non doveva limitarsi a corrispondere la maggiorazione per il lavoro straordinario prestato nella giornata festiva, ma doveva anche garantire il riposo settimanale, che è irrinunciabile e si pone su un piano diverso e distinto da quello della quantificazione del trattamento retributivo previsto dalle parti collettive per la prestazione resa a seguito della chiamata, nonché dal riposo compensativo che può essere richiesto in luogo della prevista maggiorazione. E' evidente che la richiesta attorea è una richiesta di risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale atteso che, avendo ricevuto il pagamento dello straordinario, parte ricorrente non ha avuto diritto anche al riposo compensativo. Ciò posto, come detto la Cassazione ha più volte sottolineato che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE. Il mancato godimento del riposo settimanale giustifica la richiesta risarcitoria. E difatti la Cassazione ha ribadito che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perchè
“l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno....” (cfr.Cass.n.24563/16;n.16665/15;n.24180/13;Cass.S.U.n.142/1 3). Spetta pertanto al ricorrente il danno da usura psico- fisica da mancato riposo. In merito al criterio per determinare l'entità del danno, la maggiore penosità del lavoro non seguito dal riposo settimanale e al contempo il maggior valore della prestazione effettuata oltre i limiti di legge relativi
4 alla durata settimanale della stessa, rende applicabile - aderendo a quanto da ultimo illustrato dalla Corte di Appello di Bari (sent. 1589/2021 pubbl. in data 05/10/2021, est. dott. Pietro Mastrorilli) - la misura del lavoro ordinario feriale. Come, difatti, osservato dalla Corte nella sentenza da ultimo citata non è assolutamente detto che le (dovute) giornate di riposo compensativo (illegittimamente) non fruite, sarebbero o avrebbero dovuto cadere in un giorno festivo, dovendosi, anzi, ragionevolmente opinare il contrario, per cui appare più coerente optare per il criterio risarcitorio volto a parametrare equitativamente l'indennizzo - in difetto di una disposizione contrattuale idonea a disciplinare la fattispecie - al compenso giornaliero ordinario spettante per i turni di diponibilità attiva espletata. Del resto la parte ricorrente di fatto ha prestato servizio, lavorando, per tutto quanto sopra esposto, in giornate feriali che avrebbero dovuto essere destinate invece a riposo compensativo, per le quali è stato regolarmente retribuito con la paga ordinaria;
anche per questo motivo, dunque, l'indennizzo sulla base della maggiorazione del lavoro straordinario appare eccessivo. Ne deriva che alla parte ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi in una giornata lavorativa feriale per ogni riposo settimanale non goduto e dunque tenuto conto del criterio sopra indicato e del numero di 113 turni di pronta disponibilità ha diritto alla somma di
€ 6309,92 come condivisibilmente quantificata dal ricorrente oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni riposo perduto nei periodi di svolgimento della pronta disponibilità attiva per cui è causa sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994. Le spese di giudizio - liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa e agli importi minimi di cui al D.M. 55/2014 atteso il carattere seriale della controversia – sono poste a carico della parte resistente in quanto soccombente con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il giudice, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, rigettata ogni diversa istanza così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 6309,92 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni riposo perduto nei periodi di svolgimento della pronta disponibilità attiva per cui è causa sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994;
5 - condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in Euro 2.109,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge con distrazione.
Bari, 18/11/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella controversia individuale di lavoro
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Nicola Parte_1 Maria Caroppo;
e
in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore contumace;
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 11.06.2024, parte ricorrente di cui in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa quale operaio tecnico specializzato conduttore di caldaie vap. presso il P.O. di Terlizzi, affermava di aver effettuato servizio di pronta disponibilità festiva dal mese di gennaio 2016 e sino a tutto il mese di aprile 2024. Lamentava che, nonostante la perdita di fruizione dei giorni festivi in cui aveva prestato servizio per la pronta disponibilità, non aveva goduto del riposo compensativo previsto dalla normativa e dalla contrattazione di settore. Concludeva, pertanto, con la richiesta di condannare la convenuta al risarcimento del danno quantificato secondo varie ipotesi di liquidazione (straordinario festivo, notturno ecc.), oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese. Cont Non si costituiva in giudizio l' che rimaneva contumace. Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento in virtù di quanto già condivisibilmente argomentato da altro precedente di questo stesso Tribunale (sent. 5641/2019, est. dott. Francesco De Giorgi) espresso in relazione a fattispecie analoga alla presente e di cui si riportano di seguito le motivazioni.
1 In via preliminare deve evidenziarsi che l'art. 7 del CCNL Integrativo del 20.9.2001, dopo aver previsto al comma 1 che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, ossia con le procedure di concertazione, stabilisce, al comma 6, che nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo "spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale". Lo stesso comma aggiunge che la pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi, “ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore” mentre il comma 9 prevede che “in caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che, a sua volta, disciplina la
“banca delle ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi. Le parti collettive, quindi, ricalcando la disciplina già dettata dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18, hanno previsto e disciplinato le diverse situazioni che possono verificarsi nel caso in cui al dipendente venga richiesto di garantire la pronta disponibilità, giacché quest'ultima, che si risolve in un obbligo di attesa della eventuale chiamata, può esaurirsi nel mero rispetto di detto obbligo, senza che a tale disponibilità segua un effettiva prestazione di servizio (cosiddetta reperibilità passiva),
o può dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro (cosiddetta reperibilità attiva). La Corte di cassazione ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo “senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata dell'attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana. In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poiché il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario
2 complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato alla espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo, "spalmandole" sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr.Cass. n.14770/17; n.6491/16; n.5465/16; n.9316/14; n.11730/13; n.4688/11). Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché quest'ultimo, da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante C.d.S.
9.9.2009 n. 5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta. Ciò posto nel caso di specie rileva il comma 9, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva. La disposizione disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre alla indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, la imputazione delle ore alla banca disciplinata dall'art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo. La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale della attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26 del CCNL 7.4.1999 e art. 20 del CCNL 1.9.1995). Ne discende che, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 del CCNL) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a
3 prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. cfr. tra le altre Cass. civ. n.6491/16). Ciò posto parte ricorrente lamenta che, avendo svolto la Cont prestazione in regime di disponibilità c.d. attiva, la non le ha fatto fruire il dovuto riposo settimanale limitandosi al pagamento dello straordinario per l'attività prestata. L'effettivo espletamento della disponibilità attiva nel periodo oggetto di causa deve ritenersi dimostrato dalla documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente (cfr. buste paga e turni servizio). Sostiene parte ricorrente che l'azienda sanitaria non doveva limitarsi a corrispondere la maggiorazione per il lavoro straordinario prestato nella giornata festiva, ma doveva anche garantire il riposo settimanale, che è irrinunciabile e si pone su un piano diverso e distinto da quello della quantificazione del trattamento retributivo previsto dalle parti collettive per la prestazione resa a seguito della chiamata, nonché dal riposo compensativo che può essere richiesto in luogo della prevista maggiorazione. E' evidente che la richiesta attorea è una richiesta di risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale atteso che, avendo ricevuto il pagamento dello straordinario, parte ricorrente non ha avuto diritto anche al riposo compensativo. Ciò posto, come detto la Cassazione ha più volte sottolineato che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE. Il mancato godimento del riposo settimanale giustifica la richiesta risarcitoria. E difatti la Cassazione ha ribadito che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perchè
“l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno....” (cfr.Cass.n.24563/16;n.16665/15;n.24180/13;Cass.S.U.n.142/1 3). Spetta pertanto al ricorrente il danno da usura psico- fisica da mancato riposo. In merito al criterio per determinare l'entità del danno, la maggiore penosità del lavoro non seguito dal riposo settimanale e al contempo il maggior valore della prestazione effettuata oltre i limiti di legge relativi
4 alla durata settimanale della stessa, rende applicabile - aderendo a quanto da ultimo illustrato dalla Corte di Appello di Bari (sent. 1589/2021 pubbl. in data 05/10/2021, est. dott. Pietro Mastrorilli) - la misura del lavoro ordinario feriale. Come, difatti, osservato dalla Corte nella sentenza da ultimo citata non è assolutamente detto che le (dovute) giornate di riposo compensativo (illegittimamente) non fruite, sarebbero o avrebbero dovuto cadere in un giorno festivo, dovendosi, anzi, ragionevolmente opinare il contrario, per cui appare più coerente optare per il criterio risarcitorio volto a parametrare equitativamente l'indennizzo - in difetto di una disposizione contrattuale idonea a disciplinare la fattispecie - al compenso giornaliero ordinario spettante per i turni di diponibilità attiva espletata. Del resto la parte ricorrente di fatto ha prestato servizio, lavorando, per tutto quanto sopra esposto, in giornate feriali che avrebbero dovuto essere destinate invece a riposo compensativo, per le quali è stato regolarmente retribuito con la paga ordinaria;
anche per questo motivo, dunque, l'indennizzo sulla base della maggiorazione del lavoro straordinario appare eccessivo. Ne deriva che alla parte ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi in una giornata lavorativa feriale per ogni riposo settimanale non goduto e dunque tenuto conto del criterio sopra indicato e del numero di 113 turni di pronta disponibilità ha diritto alla somma di
€ 6309,92 come condivisibilmente quantificata dal ricorrente oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni riposo perduto nei periodi di svolgimento della pronta disponibilità attiva per cui è causa sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994. Le spese di giudizio - liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa e agli importi minimi di cui al D.M. 55/2014 atteso il carattere seriale della controversia – sono poste a carico della parte resistente in quanto soccombente con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il giudice, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, rigettata ogni diversa istanza così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 6309,92 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni riposo perduto nei periodi di svolgimento della pronta disponibilità attiva per cui è causa sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994;
5 - condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in Euro 2.109,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge con distrazione.
Bari, 18/11/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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