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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/12/2025, n. 2640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2640 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 14606/2025
avente ad oggetto: Separazione consensuale promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' Avv. ANNA GIARDINI e dall'Avv. SILVIA VAYRA, come da mandato difensivo in atti;
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall' Avv. STEFANI SIMONA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 5 All'udienza del 02/12/2025 le parti, con nota di deposito del 25/11/2025, hanno confermato le conclusioni così come rassegnate nel ricorso congiunto e qui di seguito riportate:
“I coniugi, al fine di addivenire ad una separazione consensuale, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni personali e patrimoniali della stessa e di seguito riportate e che intendono sottoporre all'omologazione dell'Ill.mo Tribunale adito:
A) in ordine alla casa coniugale di proprietà del Signor ed ubicata a Villa Bartolomea Parte_2
(VR), Via Brancaglia n. 27 interno 1, la Sig.ra rimarrà ad abitarvi, unitamente ai figli Parte_1
e sino alla data del 31/12/2026, senza corrispondere alcuna somma a titolo di Per_1 Per_2
canone di locazione. Le spese relative al consumo di gasolio, elettricità e collegamento internet saranno suddivise al 50% tra i coniugi. Al momento del trasferimento della Sig.ra in Parte_1
un'altra abitazione, la stessa potrà portare con sé i mobili contenuti nella camera da letto attualmente occupata dal figlio e composta da due letti singoli, un armadio e una scrivania, Persona_3
inoltre una TV, la credenza in formica, il fornello di acciaio, il servizio di pentole AMC e la dote personale della Sig.ra . Parte_1
B) Per quanto riguarda la valutazione dei beni della famiglia e , a sistemazione dei Pt_2 Pt_1
rapporto patrimoniali/economici tra le parti ed a tacitazione di ogni futura pretesa, il Sig. Parte_2
si impegna a corrispondere alla Sig.ra la somma totale di € 75.000,00 con le seguenti Parte_1
modalità: quanto ad € 45.000,00 saranno corrisposte tramite il trasferimento alla Signora Pt_3
della quota del 50% del Signor delle somme depositate sul libretto di risparmio
[...] Parte_2
postale 1-1256715390 nr. 24262300 intestato attualmente a presso Ufficio Parte_2 Parte_1
postale di Villa Bartolomea;
inoltre il Signor corrisponderà alla Signora Parte_2 Parte_1
l'ulteriore importo di € 30.000,00 (trentamila/00) in due rate da € 15.000,00 (quindicimila/00)
ciascuna, la prima entro il 31/12/2025 e la seconda entro il 30/06/2026. Il Sig Parte_2
corrisponderà altresì alla Sig.ra la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) a titolo di Parte_1 pagina 2 di 5 spese effettuate dallo stesso per l'attività agricola e che sono state pagate tramite il conto corrente cointestato oggi chiuso.
C) Il saldo del conto corrente cointestato presso N. 1166535 è già stato chiuso ed il saldo CP_1
suddiviso tra i coniugi i quali hanno aperto ciascuno un proprio conto corrente personale
D) Le autovetture rimarranno intestate come attualmente e cioè: il furgone Renault Kangoo targato
CB964PL al Sig. , la Ford Focus targata CA063CJ alla Sig.ra , la Fiat Parte_2 Parte_1
Panda targata DJ931GD alla Sig.ra . Lo scooter marca Yamaha targato EF98750 Parte_1
rimarrà di proprietà del Sig. (doc. 4). Parte_2
E) Ciascun coniuge provvederà al mantenimento del figlio maggiorenne con la Persona_3
somma di € 100,00 mensili oltre alla quota del 50% ciascuno per le spese straordinarie, oltre alle spese universitarie. I genitori si impegnano a provvedere al pagamento delle suddette spese sino alla data del 30/06/2026; oltre tale data vi provvederà il figlio tramite i proventi dell'attività Per_1
lavorativa che lo stesso dovrà impegnarsi a reperire.
F) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto non è previsto alcun contributo al mantenimento del marito a favore della moglie e della moglie a favore del marito essendo essendo entrambi dipendenti come da dichiarazioni dei redditi che si allegano (doc. 5 e 6).
G) Il sig verserà alla signora la somma annuale di € 500,00 a titolo di canone di affitto Pt_2 Pt_1
agrario relativo ai terreni alla medesima intestata.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione del matrimonio. pagina 3 di 5 Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 25/11/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di prole - il 26/1/1995 Per_1
in NA (CF ), e il 16/6/1996 a NA (CF ) - C.F._3 Per_2 C.F._4
e per essi i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
LA EA (VR) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
Le condizioni di separazione di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 02/12/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in LA EA (VR) il pagina 4 di 5 13/08/1994 tra e , regolarmente trascritto nei registri di Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di LA EA (VR) (anno 1994, Numero 11 Parte II
Serie A), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di LA
EA (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al
DPR n. 396/00;
3) spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 09/12/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 14606/2025
avente ad oggetto: Separazione consensuale promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' Avv. ANNA GIARDINI e dall'Avv. SILVIA VAYRA, come da mandato difensivo in atti;
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall' Avv. STEFANI SIMONA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 5 All'udienza del 02/12/2025 le parti, con nota di deposito del 25/11/2025, hanno confermato le conclusioni così come rassegnate nel ricorso congiunto e qui di seguito riportate:
“I coniugi, al fine di addivenire ad una separazione consensuale, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni personali e patrimoniali della stessa e di seguito riportate e che intendono sottoporre all'omologazione dell'Ill.mo Tribunale adito:
A) in ordine alla casa coniugale di proprietà del Signor ed ubicata a Villa Bartolomea Parte_2
(VR), Via Brancaglia n. 27 interno 1, la Sig.ra rimarrà ad abitarvi, unitamente ai figli Parte_1
e sino alla data del 31/12/2026, senza corrispondere alcuna somma a titolo di Per_1 Per_2
canone di locazione. Le spese relative al consumo di gasolio, elettricità e collegamento internet saranno suddivise al 50% tra i coniugi. Al momento del trasferimento della Sig.ra in Parte_1
un'altra abitazione, la stessa potrà portare con sé i mobili contenuti nella camera da letto attualmente occupata dal figlio e composta da due letti singoli, un armadio e una scrivania, Persona_3
inoltre una TV, la credenza in formica, il fornello di acciaio, il servizio di pentole AMC e la dote personale della Sig.ra . Parte_1
B) Per quanto riguarda la valutazione dei beni della famiglia e , a sistemazione dei Pt_2 Pt_1
rapporto patrimoniali/economici tra le parti ed a tacitazione di ogni futura pretesa, il Sig. Parte_2
si impegna a corrispondere alla Sig.ra la somma totale di € 75.000,00 con le seguenti Parte_1
modalità: quanto ad € 45.000,00 saranno corrisposte tramite il trasferimento alla Signora Pt_3
della quota del 50% del Signor delle somme depositate sul libretto di risparmio
[...] Parte_2
postale 1-1256715390 nr. 24262300 intestato attualmente a presso Ufficio Parte_2 Parte_1
postale di Villa Bartolomea;
inoltre il Signor corrisponderà alla Signora Parte_2 Parte_1
l'ulteriore importo di € 30.000,00 (trentamila/00) in due rate da € 15.000,00 (quindicimila/00)
ciascuna, la prima entro il 31/12/2025 e la seconda entro il 30/06/2026. Il Sig Parte_2
corrisponderà altresì alla Sig.ra la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) a titolo di Parte_1 pagina 2 di 5 spese effettuate dallo stesso per l'attività agricola e che sono state pagate tramite il conto corrente cointestato oggi chiuso.
C) Il saldo del conto corrente cointestato presso N. 1166535 è già stato chiuso ed il saldo CP_1
suddiviso tra i coniugi i quali hanno aperto ciascuno un proprio conto corrente personale
D) Le autovetture rimarranno intestate come attualmente e cioè: il furgone Renault Kangoo targato
CB964PL al Sig. , la Ford Focus targata CA063CJ alla Sig.ra , la Fiat Parte_2 Parte_1
Panda targata DJ931GD alla Sig.ra . Lo scooter marca Yamaha targato EF98750 Parte_1
rimarrà di proprietà del Sig. (doc. 4). Parte_2
E) Ciascun coniuge provvederà al mantenimento del figlio maggiorenne con la Persona_3
somma di € 100,00 mensili oltre alla quota del 50% ciascuno per le spese straordinarie, oltre alle spese universitarie. I genitori si impegnano a provvedere al pagamento delle suddette spese sino alla data del 30/06/2026; oltre tale data vi provvederà il figlio tramite i proventi dell'attività Per_1
lavorativa che lo stesso dovrà impegnarsi a reperire.
F) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto non è previsto alcun contributo al mantenimento del marito a favore della moglie e della moglie a favore del marito essendo essendo entrambi dipendenti come da dichiarazioni dei redditi che si allegano (doc. 5 e 6).
G) Il sig verserà alla signora la somma annuale di € 500,00 a titolo di canone di affitto Pt_2 Pt_1
agrario relativo ai terreni alla medesima intestata.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione del matrimonio. pagina 3 di 5 Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 25/11/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di prole - il 26/1/1995 Per_1
in NA (CF ), e il 16/6/1996 a NA (CF ) - C.F._3 Per_2 C.F._4
e per essi i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
LA EA (VR) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
Le condizioni di separazione di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 02/12/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in LA EA (VR) il pagina 4 di 5 13/08/1994 tra e , regolarmente trascritto nei registri di Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di LA EA (VR) (anno 1994, Numero 11 Parte II
Serie A), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di LA
EA (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al
DPR n. 396/00;
3) spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 09/12/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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