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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 366/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
ME SALVATORE, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1751/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Rappresentante_2 CF_Rappresentante_2 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240063923107000 IVA-ALIQUOTE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 24.3.2025 Ricorrente_1
adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 31.12.2024 cartella di pagamento di € 24670.42 a emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis DPR n. 633/1972 sulla dichiarazione Mod. IVA integrativa, presentata per l'anno di imposta 2020, in data 15/12/2021.
Eccepiva la violazione dell'art. 54 bis dpr 633/72, la non debenza di alcuna IVA non versata e l'errato recupero di IVA mai rimborsata.
Si costituiva AdE eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività. Nel merito contestava le deduzioni della ricorrente.
Si costituiva il concessionario eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività. Nel merito si opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività è fondata.
E' noto che l'art. 21 comma I d.lgs. 546/92 dispone che “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
E' pacifico in giurisprudenza che incombe alla parte cui sia stato notificato il ricorso, qualora eccepisca l'inosservanza del termine di decadenza di cui all'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, provarne il momento di decorrenza producendo copia autentica dell'atto impugnato, corredata dalla relata di notifica (cfr. Cass. civ., Sez. V, 24/07/2009, n. 17387; Cass. civ. Sez. I, 23/09/2004, n.
19072).
Come emerge dalla documentazione in atti versata dal concessionario la cartella è stata notificata in data 22.12.2024 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e la CAD è stata consegnata in data 27.12.2024 a mani del legale rappresentante.
Nessuna contestazione sul punto è stata mossa dal ricorrente.
Ne segue che il ricorso notificato a mezzo pec in data 28.2.2025 è tardivo (atteso che al più i termini sarebbero scaduti in data 25.2.2025).
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione II, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1
Società_1 & contro Agenzia delle Entrate e ADER disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore dei resistenti, liquidate – per ciascuna parte - in complessivi € 1500.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della II Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 13.01.2026
Il giudice rel. IL PRESIDENTE
(dott. Giorgio Marino) (dott. Salvatore Meli)
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
ME SALVATORE, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1751/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Rappresentante_2 CF_Rappresentante_2 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240063923107000 IVA-ALIQUOTE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 24.3.2025 Ricorrente_1
adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 31.12.2024 cartella di pagamento di € 24670.42 a emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis DPR n. 633/1972 sulla dichiarazione Mod. IVA integrativa, presentata per l'anno di imposta 2020, in data 15/12/2021.
Eccepiva la violazione dell'art. 54 bis dpr 633/72, la non debenza di alcuna IVA non versata e l'errato recupero di IVA mai rimborsata.
Si costituiva AdE eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività. Nel merito contestava le deduzioni della ricorrente.
Si costituiva il concessionario eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività. Nel merito si opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività è fondata.
E' noto che l'art. 21 comma I d.lgs. 546/92 dispone che “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
E' pacifico in giurisprudenza che incombe alla parte cui sia stato notificato il ricorso, qualora eccepisca l'inosservanza del termine di decadenza di cui all'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, provarne il momento di decorrenza producendo copia autentica dell'atto impugnato, corredata dalla relata di notifica (cfr. Cass. civ., Sez. V, 24/07/2009, n. 17387; Cass. civ. Sez. I, 23/09/2004, n.
19072).
Come emerge dalla documentazione in atti versata dal concessionario la cartella è stata notificata in data 22.12.2024 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e la CAD è stata consegnata in data 27.12.2024 a mani del legale rappresentante.
Nessuna contestazione sul punto è stata mossa dal ricorrente.
Ne segue che il ricorso notificato a mezzo pec in data 28.2.2025 è tardivo (atteso che al più i termini sarebbero scaduti in data 25.2.2025).
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione II, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1
Società_1 & contro Agenzia delle Entrate e ADER disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore dei resistenti, liquidate – per ciascuna parte - in complessivi € 1500.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della II Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 13.01.2026
Il giudice rel. IL PRESIDENTE
(dott. Giorgio Marino) (dott. Salvatore Meli)