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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 10609/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
FF IN Presidente
EV CA IU
Alessio Marfé IU rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da:
(C.F. ), con l'Avv. GRECO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO;
e
(C.F. , con l'Avv. GRECO FRANCESCO;
Parte_2 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in parte motiva, rilevando la “cessazione delle condizioni fissate nella sentenza di separazione, in quanto non più pertinenti, stante: la intervenuta estinzione dei debiti ivi regolamentati;
la intervenuta vendita della casa coniugale, già in comunione di beni e la raggiunta maggiore età e la indipendenza economica di entrambi i figli”.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in CA in data 10/09/1984 (atto n. 156, P. II, serie
A, anno 1984), nel corso del quale sono nati i figli (nt. a NAPOLI il 25/02/1985) e Per_1
(nt. a NAPOLI il 02/06/1994) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, Per_2 precisando che sono entrambi economicamente indipendenti e che hanno definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale, con reciproca rinuncia a qualsivoglia assegno divorzile. Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte rientrano nella sfera dei diritti disponibili, in mancanza di figli minori, e non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 L. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (nt. a Parte_1
CA (NA) il 27/12/1959) e (nt. a MA (RM) il 09/04/1961), Parte_2 prendendo atto degli accordi tra loro intervenuti;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12/12/2025.
Il IU estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. FF IN
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 10609/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
FF IN Presidente
EV CA IU
Alessio Marfé IU rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da:
(C.F. ), con l'Avv. GRECO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO;
e
(C.F. , con l'Avv. GRECO FRANCESCO;
Parte_2 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in parte motiva, rilevando la “cessazione delle condizioni fissate nella sentenza di separazione, in quanto non più pertinenti, stante: la intervenuta estinzione dei debiti ivi regolamentati;
la intervenuta vendita della casa coniugale, già in comunione di beni e la raggiunta maggiore età e la indipendenza economica di entrambi i figli”.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in CA in data 10/09/1984 (atto n. 156, P. II, serie
A, anno 1984), nel corso del quale sono nati i figli (nt. a NAPOLI il 25/02/1985) e Per_1
(nt. a NAPOLI il 02/06/1994) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, Per_2 precisando che sono entrambi economicamente indipendenti e che hanno definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale, con reciproca rinuncia a qualsivoglia assegno divorzile. Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte rientrano nella sfera dei diritti disponibili, in mancanza di figli minori, e non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 L. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (nt. a Parte_1
CA (NA) il 27/12/1959) e (nt. a MA (RM) il 09/04/1961), Parte_2 prendendo atto degli accordi tra loro intervenuti;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12/12/2025.
Il IU estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. FF IN
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