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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/11/2025, n. 3520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3520 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 6117/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
in persona del l.r.p.t. (C.F. e P.I. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. RENATO BONAJUTO elettivamente domiciliata P.IVA_1 presso il suo studio come da mandato in calce all'atto di appello;
Parte appellante e
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. AVELLA Controparte_1 C.F._1
VERONICA, elettivamente domiciliato presso il suo studio e presso lo studio ultimo come da mandato apposto in calce alla memoria di costituzione;
Parte appellata nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 2003/2019 emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore e depositata il 15.04.2019.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La – (d'ora in poi, per brevità, Controparte_2
, con atto di appello ritualmente notificato, chiedeva la riforma della sentenza in epigrafe Pt_1 indicata, con la quale era stata accolta la domanda di primo grado, tramite la quale si dichiaravano non dovute le somme per il servizio di fognatura e depurazione relativo agli anni 2005/2006, con correlata condanna della lla restituzione a , per Pt_1 Controparte_1 il totale di euro 34,80 a titolo di corrispettivo della fornitura servizi idrici ad uso domestico, di cui euro 9,00 per il servizio di fognatura ed euro 25,80 per quello di depurazione. In primo grado, l'attore chiedeva il rimborso di quanto pagato ex art. 2033 o 2041 c.c. e, pertanto, della complessiva somma di euro 34.80; con vittoria di spese.
costituitosi nel presente giudizio, previa declaratoria di Controparte_1 inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., ne ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della pronuncia di prime cure;
con vittoria di spese. La causa, all'udienza telematica del 11.06.2025, veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
∗∗∗
Va, in primo luogo, evidenziata l'ammissibilità dell'appello.
Nel caso di specie, infatti, oggetto della domanda è la richiesta di restituzione della somma di euro 34,80, all'uopo, altresì, precisando come parte opponente, a ben vedere sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, deduca l'esistenza del contratto e della fornitura del servizio idrico;
ciò, pertanto, esclude l'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 113 e 339 c.p.c.
D'altronde detto appello è ammissibile anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c., avendo parte appellante specificato, con sufficiente dettaglio, le censure come articolate nei confronti della sentenza di primo grado.
Inoltre, va altresì dato atto di come l'appello sia tempestivo.
Tanto premesso e venendo al merito, l'appello è fondato.
in via del tutto preliminare va dato atto di come il preteso credito si sia prescritto ai sensi di legge. Nel caso di specie, infatti, risulta decorso il termine quinquennale, come indicato anche per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 335/2008, laddove, facendo riferimento alla normativa di seguito indicata di cui all'art. 8 sexies L. n. 13/2009: Art.
8-sexies. - (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato). - 1. Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.
2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal l° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti locali…”
Infatti, nel caso di specie, agli atti di causa – in relazione al fascicolo di primo grado – vi sono tre messe in mora:
- del 22.04.2009, priva di ricevuta di ritorno e, pertanto, inidonea ad interrompere il termine prescrizionale;
- l'altra, invece, il 20.02.2009, giusta copia della ricevuta di consegna ma che, nell'elenco dei creditori/utenti non comprende anche e, pertanto, del pari, Controparte_1 inidonea ad interrompere il termine prescrizionale;
- l'ultima, invece, del 01.03.2015, comprensiva della ricevuta di ritorno e riferibile, altresì, a ma inviata successivamente al decorso del termine Controparte_1 prescrizionale.
A tal fine, infatti, si ritiene, in ossequio alla pronuncia suddetta, di ritenere quinquennale il termine per il recupero di quanto pagato e non dovuto, avendo, quale dies a quo il 30.09.2009 data di emanazione del Decreto Ministeriale e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il successivo 08.02.2010 e, per l'effetto, già maturatosi alla data dell'unica raccomandata idonea ad interrompere la prescrizione, si è detto datata 01.03.2015 (e ricevuta il mese di luglio del medesimo anno). Conclusivamente, sul punto, non essendo stati prodotti idonei atti interruttivi, il credito preteso deve ritenersi prescritto.
Inoltre, fermo restando l'assorbente rilevo che precede, va altresì dato atto di come la ricorrente in primo grado – non potendo, in grado di appello, mutare la domanda processuale
– non censura, né, invero, ha mai censurato e/o specificatamente allegato il mancato funzionamento dell'impianto di depurazione e i correlati principi in tema di prova che ne derivano. Si è, invero, limitata a sostenere la non debenza delle somme a titolo di fognatura e depurazione, senza, tuttavia, chiarirne, nello specifico, le ragioni motivazionali e non potendo le stesse essere supposte dal Giudicante.
Inoltre, in relazione alla quota di euro 9,00 relativa al servizio di fognatura nulla, peraltro, osserva, servizio che, differentemente dall'impianto di depurazione (tenuto conto dei principi giurisprudenziali elaborati sul funzionamento e sull'onere della prova), è pur sempre dovuto, tenuto conto dell'attività di scarico che ne deriva, salvo che la parti alleghi e provi fatti impeditivi del preteso credito (nel caso di specie, mai dedotti).
Al netto di quanto precede, invero, la a altresì prodotto documentazione tecnica (report Pt_1 fotografico, con valutazioni tecniche a corredo) da cui, invero, si sarebbe potuto dedurre il funzionamento dell'impianto contestato, all'uopo formulando prova testimoniale e c.t.u. tecnica sul punto. Orbene, al netto del contenuto valutativo della prova come articolata – avente ad oggetto, invero, il funzionamento dell'impianto e, pertanto, un dato tecnico che il teste non potrebbe riferire – detta parte, sulla scorta di quanto tecnicamente prodotto, aveva anche chiesto disporsi una c.t.u. che il Giudice di prime cure ha ritenuto di non ammettere, precludendo a detta parte – in virtù di quanto depositato – il diritto alla prova come a suo carico posto dalla giurisprudenza che segue. Sul punto, infatti, in relazione al servizio di depurazione, si è pronunciata la Corte di cassazione proprio nell'ambito di un ricorso proposto dalla (v. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., Parte_1
14/12/2015, n. 25114), ove è stato affermato che, in ossequio alla lettura costituzionale della disciplina relativa alla debenza del canone di depurazione delle acque, il pagamento del canone di depurazione non è dovuto se il è sfornito di impianto di depurazione (Cass. 12 aprile CP_3
2011, n. 8318). La Corte costituzionale, nel 2008, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo la L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1, (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi” (Corte cost., 10 ottobre 2008, n. 335). La Corte di Cassazione ha, a tal fine, anche stabilito che la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che, anche se determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte nel contratto di utenza (nel caso di specie mai messo in discussione), con la conseguenza che è irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione in mancanza della controprestazione, non potendosi ritenere, stante l'unitarietà della tariffa, che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale ma di tributo (v. anche Cons. Stato, 30 giugno 2011, n. 3920). La Cassazione, nella richiamata pronuncia, ha affermato che gli oneri riferiti al servizio di depurazione non sono dovuti in assenza di prova dell'esistenza di un impianto funzionante nel periodo in considerazione e della effettiva fruizione del servizio di depurazione (v. anche Cass. 4-6- 2013 n. 14042). Nell'approfondire i medesimi profili controversi nel presente giudizio, ha precisato che, secondo la L. n. 13 del 2009, gli importi da restituire agli utenti dovevano essere identificati in virtù dei criteri stabiliti dal Ministero dell'ambiente e dalle autorità d'ambito, dai quali in ogni caso dovevano essere dedotti gli oneri connessi alle depurazione e che l'importo doveva essere individuato dalle rispettive autorità d'ambito entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 208 del 2008. La mancanza della determinazione degli importi da restituire da parte dell'Autorità d'Ambito non può, tuttavia, impedire l'accoglimento dell'azione di ripetizione, visto che l'utente non è tenuto al pagamento per una prestazione non ricevuta e che il mancato tempestivo calcolo delle somme da restituire da parte delle autorità competenti non costituisce motivo ostativo (salvo quanto di seguito chiarito). Il con D.M. 30/09/2009, avente Controparte_4 ad oggetto l'individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione, all'art. 1 ha stabilito che, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, gli utenti hanno diritto alla restituzione della quota di tariffa imputata in bolletta al servizio di depurazione e che, qualora nella bolletta non sia espressamente prevista la voce riferita al servizio di depurazione, l'Autorità competente provvede alla ricostruzione della medesima secondo le previsioni del Piano d'ambito, specificando che, per le utenze al servizio delle quali sia stata prevista nei Piani d'ambito o da atti formali dei competenti organi comunali la realizzazione di impianti di depurazione, dall'importo vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento dei medesimi impianti svolte nel periodo oggetto di rimborso. A tal fine, la Corte di Cassazione (sent n. 7947/2020) ha stabilito come “…la sentenza impugnata ha deciso la questione dell'onere della prova dell'esistenza di un impianto funzionante ponendolo a carico del soggetto erogatore del servizio in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass., 3, n. 14042 del 4/6/2013: “Configurandosi la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale pretende la riscossione”; cfr. anche Cass., 5, n. 24312 del 14/11/2014)”, ponendo, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova del corretto funzionamento dell'impianto a carico del Gestore del servizio idrico.
Chiariti i principi giurisprudenziali applicabile al caso di specie, la documentazione prodotta dalla in primo grado, sotto il profilo tecnico, pertanto, aveva ad oggetto l'effettiva Pt_1 sussistenza e funzionalità dell'impianto di depurazione cui fa capo anche la zona di residenza dell'odierno appellato, onde il rigetto delle istanze istruttorie, sul punto articolate e chiarite come sopra, appare vieppiù processualmente punitivo nei confronti di detta parte che, invero, avrebbe dovuto essere messa in condizione di provare ciò che aveva allegato e fornito come principio di prova.
La domanda di primo grado, conclusivamente, risulta, pertanto, infondata, sia con riguardo alla quota depurazione, sia, altresì, tenuto conto della quota fognatura e ciò per le ragioni ampiamente sopra indicate.
Le spese di lite seguono la soccombenza di contro con Controparte_1 Parte_1 riguardo ad entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto, a tal fine, oltre che del grado processuale di riferimento, dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni (DM n. 147/2022), applicabile ratione temporis alla controversia de qua, al valore della controversia ed alla sua complessità, tenuto conto della assenza di attività istruttoria che, per l'effetto, non verrà computata. Pertanto, si liquidano:
- per il primo grado di giudizio in complessivi euro 278,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come di legge, da attribuirsi al procuratore Avv.to RENATO BONAJUTO dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- per il presente grado di giudizio in complessivi euro 494,00, oltre spese vive, rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come di legge, da attribuirsi al procuratore Avv.to RENATO BONAJUTO dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Dott. Simone Iannone, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado,
2. rigetta la domanda come ivi proposta da , dichiarando dovuto Controparte_1 da questi ed a l'importo di euro 34,80 per le ragioni e le causali di cui in parte Pt_1 motiva;
3. condanna (C.F. a corrispondere le Controparte_1 C.F._1 spese di lite io a Parte_1
, in persona del l.r.p.t. (C.F. e P.I.
[...] P.IVA_1
che si liquidano in euro 278,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come di legge, da attribuirsi al procuratore Avv.to RENATO BONAJUTO dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
4. condanna (C.F. a corrispondere le Controparte_1 C.F._1 spese di lite del presente giudizio a Parte_1
, in persona del l.r.p.t. (C.F. e P.I.
[...] P.IVA_1
che si liquidano in complessivi euro 494,00 per compensi, oltre spese vive, rimborso forfettario del 15 %, IVA e CPA come di legge, da attribuirsi al procuratore Avv.to RENATO BONAJUTO dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 18/11/2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
in persona del l.r.p.t. (C.F. e P.I. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. RENATO BONAJUTO elettivamente domiciliata P.IVA_1 presso il suo studio come da mandato in calce all'atto di appello;
Parte appellante e
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. AVELLA Controparte_1 C.F._1
VERONICA, elettivamente domiciliato presso il suo studio e presso lo studio ultimo come da mandato apposto in calce alla memoria di costituzione;
Parte appellata nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 2003/2019 emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore e depositata il 15.04.2019.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La – (d'ora in poi, per brevità, Controparte_2
, con atto di appello ritualmente notificato, chiedeva la riforma della sentenza in epigrafe Pt_1 indicata, con la quale era stata accolta la domanda di primo grado, tramite la quale si dichiaravano non dovute le somme per il servizio di fognatura e depurazione relativo agli anni 2005/2006, con correlata condanna della lla restituzione a , per Pt_1 Controparte_1 il totale di euro 34,80 a titolo di corrispettivo della fornitura servizi idrici ad uso domestico, di cui euro 9,00 per il servizio di fognatura ed euro 25,80 per quello di depurazione. In primo grado, l'attore chiedeva il rimborso di quanto pagato ex art. 2033 o 2041 c.c. e, pertanto, della complessiva somma di euro 34.80; con vittoria di spese.
costituitosi nel presente giudizio, previa declaratoria di Controparte_1 inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., ne ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della pronuncia di prime cure;
con vittoria di spese. La causa, all'udienza telematica del 11.06.2025, veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
∗∗∗
Va, in primo luogo, evidenziata l'ammissibilità dell'appello.
Nel caso di specie, infatti, oggetto della domanda è la richiesta di restituzione della somma di euro 34,80, all'uopo, altresì, precisando come parte opponente, a ben vedere sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, deduca l'esistenza del contratto e della fornitura del servizio idrico;
ciò, pertanto, esclude l'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 113 e 339 c.p.c.
D'altronde detto appello è ammissibile anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c., avendo parte appellante specificato, con sufficiente dettaglio, le censure come articolate nei confronti della sentenza di primo grado.
Inoltre, va altresì dato atto di come l'appello sia tempestivo.
Tanto premesso e venendo al merito, l'appello è fondato.
in via del tutto preliminare va dato atto di come il preteso credito si sia prescritto ai sensi di legge. Nel caso di specie, infatti, risulta decorso il termine quinquennale, come indicato anche per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 335/2008, laddove, facendo riferimento alla normativa di seguito indicata di cui all'art. 8 sexies L. n. 13/2009: Art.
8-sexies. - (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato). - 1. Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.
2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal l° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti locali…”
Infatti, nel caso di specie, agli atti di causa – in relazione al fascicolo di primo grado – vi sono tre messe in mora:
- del 22.04.2009, priva di ricevuta di ritorno e, pertanto, inidonea ad interrompere il termine prescrizionale;
- l'altra, invece, il 20.02.2009, giusta copia della ricevuta di consegna ma che, nell'elenco dei creditori/utenti non comprende anche e, pertanto, del pari, Controparte_1 inidonea ad interrompere il termine prescrizionale;
- l'ultima, invece, del 01.03.2015, comprensiva della ricevuta di ritorno e riferibile, altresì, a ma inviata successivamente al decorso del termine Controparte_1 prescrizionale.
A tal fine, infatti, si ritiene, in ossequio alla pronuncia suddetta, di ritenere quinquennale il termine per il recupero di quanto pagato e non dovuto, avendo, quale dies a quo il 30.09.2009 data di emanazione del Decreto Ministeriale e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il successivo 08.02.2010 e, per l'effetto, già maturatosi alla data dell'unica raccomandata idonea ad interrompere la prescrizione, si è detto datata 01.03.2015 (e ricevuta il mese di luglio del medesimo anno). Conclusivamente, sul punto, non essendo stati prodotti idonei atti interruttivi, il credito preteso deve ritenersi prescritto.
Inoltre, fermo restando l'assorbente rilevo che precede, va altresì dato atto di come la ricorrente in primo grado – non potendo, in grado di appello, mutare la domanda processuale
– non censura, né, invero, ha mai censurato e/o specificatamente allegato il mancato funzionamento dell'impianto di depurazione e i correlati principi in tema di prova che ne derivano. Si è, invero, limitata a sostenere la non debenza delle somme a titolo di fognatura e depurazione, senza, tuttavia, chiarirne, nello specifico, le ragioni motivazionali e non potendo le stesse essere supposte dal Giudicante.
Inoltre, in relazione alla quota di euro 9,00 relativa al servizio di fognatura nulla, peraltro, osserva, servizio che, differentemente dall'impianto di depurazione (tenuto conto dei principi giurisprudenziali elaborati sul funzionamento e sull'onere della prova), è pur sempre dovuto, tenuto conto dell'attività di scarico che ne deriva, salvo che la parti alleghi e provi fatti impeditivi del preteso credito (nel caso di specie, mai dedotti).
Al netto di quanto precede, invero, la a altresì prodotto documentazione tecnica (report Pt_1 fotografico, con valutazioni tecniche a corredo) da cui, invero, si sarebbe potuto dedurre il funzionamento dell'impianto contestato, all'uopo formulando prova testimoniale e c.t.u. tecnica sul punto. Orbene, al netto del contenuto valutativo della prova come articolata – avente ad oggetto, invero, il funzionamento dell'impianto e, pertanto, un dato tecnico che il teste non potrebbe riferire – detta parte, sulla scorta di quanto tecnicamente prodotto, aveva anche chiesto disporsi una c.t.u. che il Giudice di prime cure ha ritenuto di non ammettere, precludendo a detta parte – in virtù di quanto depositato – il diritto alla prova come a suo carico posto dalla giurisprudenza che segue. Sul punto, infatti, in relazione al servizio di depurazione, si è pronunciata la Corte di cassazione proprio nell'ambito di un ricorso proposto dalla (v. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., Parte_1
14/12/2015, n. 25114), ove è stato affermato che, in ossequio alla lettura costituzionale della disciplina relativa alla debenza del canone di depurazione delle acque, il pagamento del canone di depurazione non è dovuto se il è sfornito di impianto di depurazione (Cass. 12 aprile CP_3
2011, n. 8318). La Corte costituzionale, nel 2008, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo la L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1, (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi” (Corte cost., 10 ottobre 2008, n. 335). La Corte di Cassazione ha, a tal fine, anche stabilito che la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che, anche se determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte nel contratto di utenza (nel caso di specie mai messo in discussione), con la conseguenza che è irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione in mancanza della controprestazione, non potendosi ritenere, stante l'unitarietà della tariffa, che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale ma di tributo (v. anche Cons. Stato, 30 giugno 2011, n. 3920). La Cassazione, nella richiamata pronuncia, ha affermato che gli oneri riferiti al servizio di depurazione non sono dovuti in assenza di prova dell'esistenza di un impianto funzionante nel periodo in considerazione e della effettiva fruizione del servizio di depurazione (v. anche Cass. 4-6- 2013 n. 14042). Nell'approfondire i medesimi profili controversi nel presente giudizio, ha precisato che, secondo la L. n. 13 del 2009, gli importi da restituire agli utenti dovevano essere identificati in virtù dei criteri stabiliti dal Ministero dell'ambiente e dalle autorità d'ambito, dai quali in ogni caso dovevano essere dedotti gli oneri connessi alle depurazione e che l'importo doveva essere individuato dalle rispettive autorità d'ambito entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 208 del 2008. La mancanza della determinazione degli importi da restituire da parte dell'Autorità d'Ambito non può, tuttavia, impedire l'accoglimento dell'azione di ripetizione, visto che l'utente non è tenuto al pagamento per una prestazione non ricevuta e che il mancato tempestivo calcolo delle somme da restituire da parte delle autorità competenti non costituisce motivo ostativo (salvo quanto di seguito chiarito). Il con D.M. 30/09/2009, avente Controparte_4 ad oggetto l'individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione, all'art. 1 ha stabilito che, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, gli utenti hanno diritto alla restituzione della quota di tariffa imputata in bolletta al servizio di depurazione e che, qualora nella bolletta non sia espressamente prevista la voce riferita al servizio di depurazione, l'Autorità competente provvede alla ricostruzione della medesima secondo le previsioni del Piano d'ambito, specificando che, per le utenze al servizio delle quali sia stata prevista nei Piani d'ambito o da atti formali dei competenti organi comunali la realizzazione di impianti di depurazione, dall'importo vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento dei medesimi impianti svolte nel periodo oggetto di rimborso. A tal fine, la Corte di Cassazione (sent n. 7947/2020) ha stabilito come “…la sentenza impugnata ha deciso la questione dell'onere della prova dell'esistenza di un impianto funzionante ponendolo a carico del soggetto erogatore del servizio in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass., 3, n. 14042 del 4/6/2013: “Configurandosi la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale pretende la riscossione”; cfr. anche Cass., 5, n. 24312 del 14/11/2014)”, ponendo, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova del corretto funzionamento dell'impianto a carico del Gestore del servizio idrico.
Chiariti i principi giurisprudenziali applicabile al caso di specie, la documentazione prodotta dalla in primo grado, sotto il profilo tecnico, pertanto, aveva ad oggetto l'effettiva Pt_1 sussistenza e funzionalità dell'impianto di depurazione cui fa capo anche la zona di residenza dell'odierno appellato, onde il rigetto delle istanze istruttorie, sul punto articolate e chiarite come sopra, appare vieppiù processualmente punitivo nei confronti di detta parte che, invero, avrebbe dovuto essere messa in condizione di provare ciò che aveva allegato e fornito come principio di prova.
La domanda di primo grado, conclusivamente, risulta, pertanto, infondata, sia con riguardo alla quota depurazione, sia, altresì, tenuto conto della quota fognatura e ciò per le ragioni ampiamente sopra indicate.
Le spese di lite seguono la soccombenza di contro con Controparte_1 Parte_1 riguardo ad entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto, a tal fine, oltre che del grado processuale di riferimento, dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni (DM n. 147/2022), applicabile ratione temporis alla controversia de qua, al valore della controversia ed alla sua complessità, tenuto conto della assenza di attività istruttoria che, per l'effetto, non verrà computata. Pertanto, si liquidano:
- per il primo grado di giudizio in complessivi euro 278,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come di legge, da attribuirsi al procuratore Avv.to RENATO BONAJUTO dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- per il presente grado di giudizio in complessivi euro 494,00, oltre spese vive, rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come di legge, da attribuirsi al procuratore Avv.to RENATO BONAJUTO dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Dott. Simone Iannone, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado,
2. rigetta la domanda come ivi proposta da , dichiarando dovuto Controparte_1 da questi ed a l'importo di euro 34,80 per le ragioni e le causali di cui in parte Pt_1 motiva;
3. condanna (C.F. a corrispondere le Controparte_1 C.F._1 spese di lite io a Parte_1
, in persona del l.r.p.t. (C.F. e P.I.
[...] P.IVA_1
che si liquidano in euro 278,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come di legge, da attribuirsi al procuratore Avv.to RENATO BONAJUTO dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
4. condanna (C.F. a corrispondere le Controparte_1 C.F._1 spese di lite del presente giudizio a Parte_1
, in persona del l.r.p.t. (C.F. e P.I.
[...] P.IVA_1
che si liquidano in complessivi euro 494,00 per compensi, oltre spese vive, rimborso forfettario del 15 %, IVA e CPA come di legge, da attribuirsi al procuratore Avv.to RENATO BONAJUTO dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 18/11/2025
Il Giudice dott. Simone Iannone