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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 163/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente
TRITTO AN, Relatore
PENZA RENATO, Giudice
in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4528/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casal Velino - Piazza Xxiii Luglio 84040 Casal Velino SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 34673 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
nessun è presente alle ore 9:46.
Alle ore 10:21 è presente l'avv. Difensore_1 il quale dichiara di rinunciare al ricorso essendo intervenuto atto di transazione con il Comune di Casalvelino.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.9.2026 la società Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 34673 del 26.06.2025, notificato in pari data, con il quale il Comune di Casal Velino (SA), , ha richiesto per l'anno 2019 la complessiva somma di € 19.078,00, di cui € 1.339,71 per interessi e €. 4.092,90 per sanzioni, a titolo di Imposta Munici-pale Propria (IMU 2019), nonché il residuo per accessori.
Contesta la carenza di motivazione che si sarebbe mantenuta su valutazioni astratte senza andare nel concreto caso specifico e la mancanza di un preventivo contraddittorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha comunicato di aver raggiunto un accordo con l'Ente rinunciando così all'azione.
Ne consegue la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria così decide:
dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere.
Nulla per le spese.
Il relatore Il presidente dr. Francesca Tritto dr. Rocco Abbondandolo
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente
TRITTO AN, Relatore
PENZA RENATO, Giudice
in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4528/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casal Velino - Piazza Xxiii Luglio 84040 Casal Velino SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 34673 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
nessun è presente alle ore 9:46.
Alle ore 10:21 è presente l'avv. Difensore_1 il quale dichiara di rinunciare al ricorso essendo intervenuto atto di transazione con il Comune di Casalvelino.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.9.2026 la società Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 34673 del 26.06.2025, notificato in pari data, con il quale il Comune di Casal Velino (SA), , ha richiesto per l'anno 2019 la complessiva somma di € 19.078,00, di cui € 1.339,71 per interessi e €. 4.092,90 per sanzioni, a titolo di Imposta Munici-pale Propria (IMU 2019), nonché il residuo per accessori.
Contesta la carenza di motivazione che si sarebbe mantenuta su valutazioni astratte senza andare nel concreto caso specifico e la mancanza di un preventivo contraddittorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha comunicato di aver raggiunto un accordo con l'Ente rinunciando così all'azione.
Ne consegue la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria così decide:
dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere.
Nulla per le spese.
Il relatore Il presidente dr. Francesca Tritto dr. Rocco Abbondandolo