Decreto cautelare 30 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 10 novembre 2023
Ordinanza collegiale 18 giugno 2024
Ordinanza collegiale 25 novembre 2024
Ordinanza collegiale 10 febbraio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
Rigetto
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/05/2026, n. 3485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3485 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03485/2026REG.PROV.COLL.
N. 07384/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7384 del 2025, proposto dal
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Di Maso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione quinta, n. 09866/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il Cons. ST NZ TA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
Il Sig. -OMISSIS-, Dirigente della Polizia Penitenziaria, ha prestato servizio quale -OMISSIS-dell’Ufficio Sicurezza e Traduzioni del Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria (PRAP) della Campania.
Con la nota prot. GDAP-0288032 del 27 luglio 2022, il Direttore Generale del Personale ha comunicato l’avvio della procedura di scrutinio per merito comparativo finalizzata alla promozione alla qualifica di Primo Dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria, specificando che la procedura riguardava “ tutti i Dirigenti di Polizia Penitenziaria (decorrenza nella qualifica 1° luglio 2018) che abbiano maturato la prevista anzianità nella qualifica di Primo Dirigente al 30 giugno 2022 ”.
È stato altresì precisato che sarebbero stati valutabili i rapporti informativi e la relazione dirigenziale, gli incarichi e i titoli conseguiti nel quinquennio anteriore all’anno di decorrenza della promozione (1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2021) e che sarebbero stati dichiarati idonei alla promozione i Dirigenti che avessero conseguito il coefficiente complessivo minimo di 50/100.
Infine, è stato richiamato quanto previsto dall’art. 14, comma 4, del D.lgs. 21 maggio 2000, n. 146, ossia che non sono ammessi a scrutinio i Dirigenti che, nei tre anni precedenti, abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione, e che la sospensione dal servizio comporta la deduzione dal computo dell’anzianità di un periodo pari a quello di sospensione, nonché il ritardo di due anni nella promozione, elevato a tre anni in caso di sospensione dalla qualifica superiore a quattro mesi.
Con la nota GDAP-0253501.U del 22 giugno 2023, è stata pubblicata la graduatoria provvisoria per la promozione in questione, dalla quale il ricorrente ha constatato la propria esclusione.
A seguito di reiterate richieste di chiarimento, l’Amministrazione – con nota prot. N. 513/Lim.Div./Uff. I – DAP, trasmessa direttamente al ricorrente – ha giustificato il mancato inserimento nella graduatoria facendo riferimento alla pendenza di procedimenti penali a suo carico.
Con nota GDAP 0271236.U del 5 luglio 2023, il Direttore Generale dell’Amministrazione Penitenziaria ha trasmesso la graduatoria definitiva per la promozione a Primo Dirigente degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, approvata dalla Commissione a tal fine nominata in data 4 luglio 2023.
Successivamente, con provvedimento del 13 luglio 2023, è stato disposto che “[c] on decorrenza dalla data del presente provvedimento è revocato l’incarico di -OMISSIS-dell’Ufficio Sicurezza e Traduzioni del PRAP Campania attribuito al dirigente di polizia penitenziaria Dr. -OMISSIS-, con provvedimento trasmesso con nota di questa Direzione Generale prot. GDAP 0041964.U. del 31 gennaio 2023 ”.
Con ricorso numero di registro 3474, depositato il 28 luglio 2023, il Sig. -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al T.A.R. Campania, chiedendone l’annullamento, i predetti provvedimenti ed i relativi atti presupposti.
A sostegno del ricorso di primo grado, il ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi, così rubricati:
1) Violazione degli artt. 2, 3, 7 e 10 della legge n. 241/90. Nullità dell’atto per mancanza di motivazione. Eccesso di potere ;
2) Violazione dell’art. 2 della legge n. 241/90. Violazione dell’art. 13-ter del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. Eccesso di potere. Ingiustizia manifesta ;
3) Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto. Istruttoria carente ed incompleta. Violazione art. 3 l. 241/90. Difetto di motivazione. Violazione della disciplina legislativa e degli atti presupposti relativi alla determinazione dei criteri valutativi. Disparità di trattamento.
Con ordinanza n. 5462 del 9 ottobre 2023, l’adito T.A.R. Campania ha declinato la propria competenza territoriale.
In data 17 ottobre 2023, il Sig. -OMISSIS- ha riassunto il ricorso innanzi al T.A.R. Lazio, chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei predetti provvedimenti.
Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio, con atto depositato in data 3 novembre 2023, chiedendo il rigetto del gravame e la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
Il Tribunale ha formulato una richiesta di chiarimento all’Amministrazione resistente, chiedendo alla stessa di indicare “le parti del fascicolo personale del ricorrente relative ai fatti oggetto dei procedimenti penali, nel quale il medesimo è coinvolto, nonché le parti del ridetto fascicolo da cui si evincono gli elementi riguardanti la completa personalità del dipendente che sarebbero stati determinanti ai fini della valutazione di inidoneità per cui è causa”.
All’esito del relativo giudizio, l’adito T.A.R., con la sentenza ora appellata, ha accolto il ricorso.
In particolare, il T.A.R. ha affermato che ≪lo scrutinio per merito comparativo “consiste nel giudizio sulla completa personalità del dipendente emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi” dovendo altresì tener conto “degli incarichi e servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte, anche in relazione alla attribuendo valore di titolo preferenziale al positivo espletamento di incarichi di comando di reparto negli istituti penitenziari”≫.
Il Collegio ha altresì ritenuto che “il mancato riscontro alla richiesta istruttoria sopra esposta sia valutabile, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. quale argomento di prova in ordine alla circostanza per cui l’Amministrazione penitenziaria, in violazione dei criteri valutativi di cui all’art. 14 del D. lgs. n. 146/2000, ha ritenuto il ricorrente inidoneo alla promozione alla qualifica di Primo Dirigente sulla base di parametri diversi da quelli indicati dall’anzidetta disposizione, considerando determinanti, ai fini della valutazione di inidoneità, anche in spregio al principio di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost., i procedimenti penali in cui il medesimo è coinvolto”.
Con ricorso notificato il 22 settembre 2025 e depositato il successivo 26 settembre, il Ministero della Giustizia ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone l’annullamento, previa sospensiva.
In particolare, l’appellante ha affidato il gravame a due motivi, così rubricati:
1. Sulla decisività della nota GDAP.0038536.ID ai fini della decisione .
2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 64 co. 4 c.p.a. Vizio di motivazione .
In data 9 ottobre 2025, la parte appellata si è costituita in giudizio con atto di stile.
Con ordinanza n. 3756 del 17 ottobre 2025, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare.
La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 28 aprile 2026.
DI
Con i due motivi di appello proposti, che possono esaminarsi congiuntamente data la loro connessione, il Ministero chiede anzitutto l’ammissione della nota prot. GDAP.00038536 del 17.12.2024 ai sensi dell’art. 104 c.p.a., in quanto ritenuta decisiva al fine di dimostrare la pendenza di due procedimenti penali a carico dell’odierno appellato. Sulla base di tale produzione documentale, la difesa erariale chiede la riforma della sentenza deducendo che la stessa ha attribuito valore esclusivo e determinante “al mero mancato riscontro dell’Amministrazione, elevando un semplice argomento di prova al rango di prova piena, in palese violazione dell’art. 64, co. 4, c.p.a., e trascurando che la valutazione di inidoneità del ricorrente trovava invece fondamento in concrete risultanze documentali, oggi prodotte in giudizio”.
I due motivi sono infondati.
Il primo giudice ha accolto il ricorso del dipendente, odierno appellato, sulla base della considerazione per cui l’amministrazione, nel formulare il giudizio di inidoneità del dipendente, avrebbe violato l’art. 14 del D.lgs. n. 146/2000 e il principio di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost.
L’appello del Ministero si incentra sulla decisività della menzionata nota del 17.12.2024 la quale attesterebbe la pendenza di due procedimenti penali.
Tuttavia, il documento risulta già prodotto in primo grado (depositi del 18.12.2024 e del 19.2.2025) e, comunque, non è di per sé idoneo a superare la ragione portante del decisum del primo giudice, non specificamente censurata dall’appellante.
L’art. 14 cit. prevede che “lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio sulla completa personalità del dipendente emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi”.
Come emerge dal verbale del 4 luglio 2023, la Commissione ha premesso, in via metodologica, di voler esaminare nel merito gli atti dei procedimenti penali in corso e “di ogni altro aspetto riportato nei fascicoli personali dei dipendenti che possa avere rilevanza in un giudizio sulla completa personalità del funzionario”.
Tuttavia, quanto alla posizione del dott. -OMISSIS-, la Commissione ha rilevato la pendenza di due procedimenti penali, evidenziando come per uno di essi “non sono noti i fatti” “né il contesto in cui si sarebbe svolta la condotta criminale” e che l’altro si trovi in fase dibattimentale.
L’amministrazione, pertanto, dopo aver dato atto degli incarichi conferiti al dipendente, ha concluso che “tenuto conto dei profili penali a carico di -OMISSIS-, con particolare riferimento alla gravità dei fatti contestati nel caso sub b), anche con riguardo al fatto di aver coinvolto altro personale a lui subalterno nei fatti contestati, e considerato, altresì, quanto complessivamente riportato nel fascicolo personale con riguardo alla completa personalità del dipendente, delibera la NON idoneità alla promozione per merito comparativo del predetto Funzionario”.
La Commissione, pertanto, ha dato rilevanza decisiva ad uno dei due procedimenti penali cui il dipendente risultava sottoposto senza svolgere un esame puntuale dei fatti sottesi al medesimo né un’analisi complessiva del profilo del dipendente emergente dal relativo fascicolo personale, risolvendosi il richiamo alla “completa personalità del dipendente” una mera formula di stile non supportata da un’adeguata istruttoria.
La sentenza di primo grado ha ritenuto che tale valutazione sia avvenuta in violazione dei criteri valutativi di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 146/2000 e del principio di non colpevolezza ex art. 27 Cost. Il gravame proposto non contesta tale statuizione e non offre elementi utili per giungere ad una diversa valutazione. Difatti, con l’appello proposto l’amministrazione né prende posizione in ordine a quanto dedotto con il ricorso di primo grado (cfr. secondo motivo) secondo cui la norma primaria non consentirebbe di ritenere non idoneo un candidato in ragione della pendenza di procedimenti penali a suo carico e non contemplerebbe provvedimenti di non ammissione allo scrutinio né prova che la Commissione abbia comunque considerato tali procedimenti nell’ambito della più complessiva valutazione sulla “completa personalità” del dipendente.
In conclusione, pertanto, l’appello deve essere rigettato.
Considerata la limitata attività difensiva della parte appellata, le spese di lite del presente grado devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RM LP, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
NZ Cordi', Consigliere
ST NZ TA, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| ST NZ TA | RM LP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.