Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 24 marzo 2003, n. 79
Articolo 3
- Legge 24 marzo 2003, n. 79
Articolo 4 della Legge 24 marzo 2003, n. 79
Versione
19 aprile 2003
19 aprile 2003