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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 15/09/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati: dr. Rita CAROSELLA Presidente dr. Marco Giacomo FERRUCCI Consigliere avv. Eriberto DI BLASIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di appello iscritta al n. 129 del Ruolo Gen. 2017, avverso la sentenza n.10/2017 emessa dal Tribunale di Larino, in composizione monocratica oggetto: azione revocatoria ordinaria T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. NE Parte_1 C.F._1
Balante (C.F. , giusta procura in atti, e l'avv. NE Balante, in proprio C.F._2
APPELLANTI E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Michele Liguori, Controparte_1 C.F._3 giusta procura in atti APPELLATO
************************************************************************ CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta, che qui devono intendersi per ripetute e trascritte.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECIZIONE
Con atto citazione ritualmente notificato, e l'avv. NE Balante Parte_1 proponevano appello avverso la sentenza n. 10/2017, resa del Tribunale di Larino in composizione monocratica, chiedendo, in riforma di tale pronuncia:
a) dichiarare la nullità della sentenza gravata ed in riforma della pronunzia gravata per l'effetto dichiarare che l'atto di compravendita intercorso tra gli odierni attori appellanti è oggettivamente irrevocabile ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 2901 comma III c.c.;
b) datare il sorgere delle ragioni del credito tutelabili con l'azione revocatoria proposta al 7.7.2010, ovvero momento successivo all'atto di compravendita intercorso tra l' e l'Avv. Balante Parte_1 coincidente con la data dell'atto di citazione per la risoluzione del preliminare di vendita ad effetti anticipati in riforma della parte del provvedimento gravato rubricato 2.a- “esistenza delle ragioni creditorie” , per l'effetto accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore in primo grado a proporre -l'azione di revocazione , per le motivazioni esposte negli scritti Controparte_1 difensivi, accogliere l'appello proposto e contestualmente disporre per l'irrevocabilità del contratto di compravendita stipulato tra ed NE Balante;
Parte_1
1 c)in riforma della parte del provvedimento gravato rubricato al punto 2.b “in secundis risulta ricorrere il periculum damni, ossia il mero pregiudizio delle ragioni del promissario acquirente” accertare l'insussistenza del “periclum damni” nel caso de quo e per l'effetto per le motivazioni esposte negli scritti difensivi, accogliere l'appello proposto e contestualmente disporre per l'irrevocabilità del contratto di compravendita stipulato tra ed NE Balante. Parte_1
d)in riforma della parte del provvedimento gravato rubricato al punto 2.c “in tertiis, parte attrice ha fornito mediante presunzioni ex art. 2729 c.c. prova della scientia damni del debitore alienante” accertare l'insussistenza del consilium fraudis nel caso de quo e per l'effetto per le motivazioni esposte negli scritti difensivi, accogliere l'appello proposto e contestualmente disporre per l'irrevocabilità del contratto di compravendita stipulato tra ed NE Balante. Parte_1
e)in riforma della parte del provvedimento gravato rubricato al punto 2d “identica valutazione è da compiersi con riferimento alla scientia damni da parte del terzo acquirente” accertare l'insussistenza del consilium fraudis nel caso de quo e per l'effetto per le motivazioni esposte negli scritti difensivi, accogliere l'appello proposto e contestualmente disporre per l'irrevocabilità del contratto di compravendita stipulato tra ed Parte_1
NE Balante.
3)Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria di Controparte_1 spese. Con note di udienza ritualmente depositate, i procuratori costituiti di entrambe le parti, dichiaravano di aver raggiunto un accordo transattivo della lite. Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere. Le spese vanno interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. n.10/2017 emessa dal Tribunale di Larino, in composizione monocratica, proposto da e dall'avv. NE Balante, Parte_1 contro , così decide: Controparte_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Avv. Eriberto Di Blasio dr. Rita Carosella
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