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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/02/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
8046/2023
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro in persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 21.02.2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 8046/2023 R.G. Lavoro promosso
DA
nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Maria Palazzolo , domiciliata C.F._1 presso il suo studio in Catania Piazza Trento 2 , come da procura alle liti depositata in atti di giudizio;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentantep. t. c.f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi , come da procura in atti di giudizio , domiciliato in Catania Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale;
CP_1 RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.7.2023 parte attrice chiedeva al Tribunale adìto di accertare e dichiarare sussistente il proprio diritto al pagamento del TF maturato nell'intercorso rapporto di lavoro con la
, oggi fallimento SS UN SR, per l'importo di € 2.848,82 lordi, come risultante da Parte_2 stato passivo fallimentare , o nella diversa misura accertata , oltre interessi e rivalutazione monetaria. Chiedeva altresì l'accertamento del proprio diritto a percepire le ultime tre mensilità di retribuzione maturate nel rapporto di lavoro intercorso con la oggi fallimento SS UN Parte_2 SR, commisurate a tre volte la somma mensile di euro 998,18, prevista per il trattamento di integrazione salariale, pari ad euro 2.994,54 lordi , o nella diversa misura accertata, oltre interessi e CP_ rivalutazione monetaria. Chiedeva la condanna dell' al pagamento della somma complessiva di
€ 5.843,36, ovvero alla somma maggiore o minore di giustizia , oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze a soddisfo.
Premetteva in fatto di essere stata assunta dalla società con contratto a tempo determinato Parte_2
e a tempo pieno da luglio 2017 con scadenza 30.9.2017, poi dal 23.10.2017 al 14.11.2017, poi rinnovato dal 06.12.2017 al 14.3.2018 e poi prorogato fino al 28.2.2019, con la qualifica di aiuto commessa , liv. 5 CCNL di settore , come si evinceva da buste paga che produceva in atti di causa.
Il rapporto di lavoro cessava per dimissioni per giusta causa della ricorrente in data 01.10.2018 , per non avere percepito gli stipendi dei mesi luglio agosto e settembre 2018.
La ricorrente diffidava la datrice di lavoro al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzioni non corrisposte da giugno a settembre 2018, della tredicesima e quattordicesima mensilità, del TF ed indennità di mancato preavviso. La ricorrente , non ricevendo alcun riscontro, depositava ricorso per decreto ingiuntivo per le somme dovutele per le causali sopra indicate per l'importo complessivo di euro 12.506,82.
Il Tribunale Lavoro Catania emetteva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1162/2019 del 29.5.2019, munito di formula esecutiva il 06.0.2019 , notificato a mezzo PEC il 07.6.2019, solo per la somma di 8.256,63 , con interessi legali e rivalutazione.
Successivamente veniva notificato atto di precetto e veniva tentata azione esecutiva presso terzi che dava esito negativo. Il Titolo esecutivo diveniva definitivamente esecutivo in data 27.11.2020 e rilasciato con formula esecutiva il 17.12.2020.
Successivamente in data 15.1.2021 la ricorrente presentava istanza di fallimento della società datrice di lavoro , la cui prima udienza veniva fissata il 02.3.2021. Nelle more la ricorrente giungeva ad un accordo di pagamento dilazionato con la datrice di lavoro e presentava atto di desi- stenza. La datrice di lavoro non onorava l'accordo e pagava una sola rata dell'importo di euro
1.000. Successivamente la ricorrente odierna riceveva comunicazione che la società era Parte_2 stata incorporata nella SS UN SR e che si era aperto il fallimento di quest'ultima. Su invito del curatore fallimentare della società SS UN SR presentava pertanto istanza di insinuazione al passivo. Chiedeva di essere ammessa per le somme riconosciute nel decreto ingiuntivo n. 1162/19 sia per ulteriori somme risultanti da , dalla C.U. 2018 ed il TF maturato nel 2018, Pt_3 veniva detratta la somma di 1000 euro ricevuta , pertanto veniva ammessa al passivo fallimentare per euro 11.506,82 di cui euro 2.848,82 per TF , come risultava da stralcio dello stato passivo che produceva in giudizio.
CP_ In data 19.09.2022 la ricorrente presentava domanda di intervento del FO IA per il pagamento del TF e crediti di lavoro. Nonostante la regolarità della domanda, nulla CP_1 liquidava ed essendo decorso il termine di 60 giorni in mancanza di riscontro e pagamento alcuno da parte dell'istituto , proponeva domanda giudiziale per il riconoscimento dei propri diritti a percepire dal FO le somme riconosciute a titolo di TF e crediti di lavoro, come inizialmente specificate .
Il Tribunale fissava udienza di discussione nonché termini per la notifica del ricorso e del decreto che fissava l'indicata udienza di discussione , si costituiva con propria memoria in cui chiede- CP_1 va il rigetto del ricorso , in via preliminare chiedeva l'inammissibilità del medesimo per mancanza di domanda in via amministrativa ex art. 443 c.p.c.
Sempre in via preliminare chiedeva la declaratoria di decadenza dell'azione giudiziaria in riferimen- to al termine annuale ex art. 4 L. n. 438/1992 . Sul punto deduceva che il ricorso risultava depositato il 20.7.2023 da ciò risultava evidente la maturazione dei termini decadenziali di legge , anche in riferimento alla tardività della domanda amministrativa. CP_ Le domande di intervento del FO di IA , come deduceva , erano state respinte con due CP_ provvedimenti del 13.9.2023 e all'uopo richiamava la relazione istruttoria ove ricostruiva l'ente i rapporti di lavoro intercorsi con la società datrice di lavoro Parte_2
Precisava che a seguito dell'incorporazione per fusione con la società SS UN SR , la ricorrente odierna non avrebbe presentato alcuna domanda di insinuazione al passivo nella corrispondente procedura concorsuale di ROSSO UN SR.
Precisava altresì che la domanda amministrativa di intervento del FO Garanzia risultava essere stata formulata a nome della in ragione della richiamata incorporazione, sebbene la SS Parte_2
UN non risultava datore di lavoro insolvente , secondo la prospettiva offerta dall'ente.
A conferma di questa posizione precisava che tutti i rapporti di lavoro risultavano cessati in data an- teriore alla fusione societaria. Pertanto concludeva affermando che “ Ciò posto , la ricorrente non potrà ricevere alcuna tutela da parte del fondo di cui alla legge297/1982, sulla base dell'istanza presentata con riferimento alla società ROSSO UN S.R.L., ovvero con riguardo ad un soggetto che è certamente debitore , giusto atto di fusione del 2020 , ma non datore di lavoro insolvente”.
Evidenziava l'assoluta infondatezza e genericità della domanda anche in riferimento alla quantifica- zione dei crediti vantati dalla ricorrente a titolo di TF e crediti di lavoro , indicati in modo criptico senza un criterio di quantificazione dei medesimi. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Successivamente il Tribunale , attesa la mancanza del ricorso amministrativo avverso il silenzia diniego all'istanza di intervento del FO IA , sospendeva il procedimento in mancanza della condizione di procedibilità rappresentata dal ricorso avverso il silenzio oppure avverso il rigetto della istanza di intervento del FO IA . Il Tribunale fissava il termine di sessanta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo . Parte ricorrente provvedeva a adempiere alla condizione di procedibilità della domanda nel termine assegnato depositando il ricorso con la domanda di riassunzione di giudizio . In questa sede veniva depositato anche il rigetto del ricorso.
All'esito dell'udienza del 15 gennaio 2025 la causa veniva delegata per discussione e decisione a questo giudice. All'udienza odierna le parti discutevano come da verbale in atti depositato ed all'esito di camera di consiglio la causa veniva decisa col presente provvedimento , reso ex art. 429
c.p.c. mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente chiede l'intervento del FO di Garanzia con domanda amministrativa presentata in data 19.9.2022 , come documenta in atti di giudizio ( cfr. all. 15 al ricorso) , ritenendo sussistenti tutte le condizioni previste per l'intervento del FO medesimo.
Tali condizioni sono quelle previste dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 186, adottato in attu- azione della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 2002/74/CE/ del 23 settembre 2002 e quindi :
a) la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
b ) l'apertura di una procedura concorsuale;
c ) l'esistenza del credito per TF, ovvero le ultime tre mensilità lavorative , rimasto insoluto.
Nella fattispecie il rapporto di lavoro è cessato con il datore di lavoro in data 01.10.2018 Parte_2 come documenta la ricorrente odierna ( cfr. all. 2 al ricorso ) . Quest'ultima ottiene un titolo esecutivo rappresentato da un decreto ingiuntivo che diviene definitivamente esecutivo nei con- fronti del datore di lavoro e poi tenta un procedura esecutiva che ha esito negativo ( come risulta da allegato 7 al ricorso ) . La ricorrente presenta istanza di fallimento della datrice di lavoro , protocollo 54/2021 e poi presenta atto di desistenza ( allegato 9 ) per il raggiungimento di un accordo di pagamento . la datrice di lavoro tuttavia versa solo un asola rata di mille euro.
Successivamente la ricorrente apprende dal curatore di fallimento della SS UN SR che la Pt_2
[... era stata incorporata a detta società fallita e viene invitata a presentare istanza di insinuazione al passivo della SS UN SR. La ricorrente viene ammessa per l'importo complessivo di euro
11.506,82 di cui € 2.848,82 a titolo di TF , come da stralcio stato passivo esecutivo che viene prodotto in giudizio ( allegato 14 al ricorso ).
In data 19.9.2022 parte ricorrente chiede intervento del FO IA e dinanzi il silenzio e il rigetto del FO richiama il principio di Cassazione espresso in sentenza 24730 del 4.12.2015 in CP_ forza del quale lo stato passivo divenuto definitivo vincola sia che abbia partecipato alla procedura concorsuale ( in questo caso lo stato passivo munito di esecutività ha forza di cosa giudicata anche nei suoi confronti ) sia che ad esso sia rimasto estraneo.
L'esecutività dello stato passivo basta a sorreggere la pretesa dei lavoratori nei confronti del FO (
Cass. sent. n. 9231/2010).
In tema di fenomeni circolatori delle aziende ( cessione , fusione come nella fattispecie ) la
Suprema Corte in un primo momento con sentenza 24730/2015 , richiamata dalla ricorrente , aveva seguito la tesi dell'intangibilità dello stato passivo : l'ammissione del credito determina la misura della obbligazione a carico del FO di IA , che non soddisfa richieste di pagamento di CP_ creditori non ammessi allo stato passivo. L' dunque non può mettere in discussione il contenuto dei crediti ammessi alla procedura concorsuale, neppure eccependo l'eventualità di un trasferimento di azienda con conseguente assunzione da parte della società cessionaria dei debiti della società cedente ex art. 2112 del codice civile.
La Cassazione però nel 2018 ha adottato un nuovo criterio interpretativo ( sentenza n. 19277 del 19 luglio 2018 ) basandosi sul presupposto della natura previdenziale ed autonoma dell'intervento pre- visto dalla legge 297/1982 e dal D.LGS. 80/1992 , ormai configurabile come diritto del lavoratore ad una prestazione previdenziale, avente presupposti e contorni diversi rispetto al credito retributivo nei confronti del datore di lavoro da cui trae origine . in quanto prestazione previdenziale , autonome è la disciplina ed autonomi sono i presupposti previsti per legge ( insolvenza del datore di lavoro , verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo fallimen- tare o all'esito di procedura esecutiva) ,
L'Ente Previdenziale può tuttavia procedere alla verifica dei presupposti di intervento del
FO,come disposto da Cassazione n. 38696/2021, richiamata da Cassazione 27 gennaio 2025 n.
1860. Tale recentissima pronuncia così dispone : 10. “Le condizioni di intervento del FO di IA risultano Tassativamente indicate dall'art. 2 della legge nr. 297 del 1982 , emanato in attuazione della Direttiva 80/987/CEE , e presuppongono che sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento della cessazione del rapporto di lavoro ( così Cass. nr. 19227 del 2018 cit. e successive , per ciò che riguarda il TF ,
e Cass. nr. 24889 del 2019 , punto 7 , per “ i crediti di lavoro ( …) inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro” di cui all'art. 2 del D. Lgs. N. 80 del 1992).
11. In particolare , per i “ crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro”, scopo della direttiva europea è
l'assicurazione di una copertura del FO di IA per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che
l'inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza , non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore ( così in motivazio- ne , Cass. nr.24889 del 2019, cit. ).
Alla luce dei principi suesposti, venendo all'esame della fattispecie concreta occorre evidenziare quanto accertato e disposto da Corte di Appello Napoli con sentenza n. 86 del 2021 , pubblicata il
09.8.2021 nel giudizio iscritto al n. 1325/2021 , con la quale viene revocato il fallimento
[...]
è stato proprio revocato su istanza della SS UN SR . E' stato accolto il reclamo Parte_4 sulla base della violazione dell'art. 15comma 3 legge fallimentare il ricorso fallimentare, come si legge in sentenza “ non è mai stato notificato alla SS UN SR società che per effetto della fusione posta in essere nel 2020 , ha incorporato la , ed a cui spettava in via esclusiva la Parte_2 legittimazione in via esclusiva a partecipare al giudizio prefallimentare;
- la violazione dell'art. 2504 c. c. e dell'art. 101 c.p.c. in quanto il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la Parte_2 fosse legittimata passivamente a resistere all'avversa istanza di fallimento , senza considerare che , in realtà, alla data di deposito del ricorso di fallimento , la era stata già incorporata nella Parte_2
SS UN SR e che la legittimazione processuale spettava a quest'ultima. Nella fattispecie pertanto avrebbe dovuto essere dimostrata l'insolvenza dell'incorporante . Dal dispositivo della sentenza si evince chiaramente la nullità della sentenza di fallimento impugnata .
Fatti esaminati dalla sentenza tuttavia sono pur sempre successivi alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel 2018 , anteriormente la fusione per incorporazione. Alla luce dei principi esposti dalla Cassazione sopra esaminati l'intervento del FO avrebbe dovuto essere richiesto prima nei confronti del datore di lavoro all'esito della procedura esecutiva non andata a Parte_2 buon fine ed inizialmente intrapresa contro il datore di lavoro. La presente azione giudiziaria risulta promossa quando erano compiuti i termini di decadenza di legge alla luce della stessa tardività della domanda di intervento del FO presentata in data 19.
09.2022.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P .Q. M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 8046/2023 R.G. Lavoro , così provvede :
Rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il ricorso proposto oltre il compimento dei termini di decadenza;
Condanna la ricorrente alle spese di giudizio in favore della resistente che liquida in euro 884,5 oltre rimborso al 15% , iva e cpa nella misura di legge.
Catania 21.02.2025 Il giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro in persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 21.02.2025 ha emesso ex art. 429 c.p.c la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 8046/2023 R.G. Lavoro promosso
DA
nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Maria Palazzolo , domiciliata C.F._1 presso il suo studio in Catania Piazza Trento 2 , come da procura alle liti depositata in atti di giudizio;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentantep. t. c.f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi , come da procura in atti di giudizio , domiciliato in Catania Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale;
CP_1 RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.7.2023 parte attrice chiedeva al Tribunale adìto di accertare e dichiarare sussistente il proprio diritto al pagamento del TF maturato nell'intercorso rapporto di lavoro con la
, oggi fallimento SS UN SR, per l'importo di € 2.848,82 lordi, come risultante da Parte_2 stato passivo fallimentare , o nella diversa misura accertata , oltre interessi e rivalutazione monetaria. Chiedeva altresì l'accertamento del proprio diritto a percepire le ultime tre mensilità di retribuzione maturate nel rapporto di lavoro intercorso con la oggi fallimento SS UN Parte_2 SR, commisurate a tre volte la somma mensile di euro 998,18, prevista per il trattamento di integrazione salariale, pari ad euro 2.994,54 lordi , o nella diversa misura accertata, oltre interessi e CP_ rivalutazione monetaria. Chiedeva la condanna dell' al pagamento della somma complessiva di
€ 5.843,36, ovvero alla somma maggiore o minore di giustizia , oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze a soddisfo.
Premetteva in fatto di essere stata assunta dalla società con contratto a tempo determinato Parte_2
e a tempo pieno da luglio 2017 con scadenza 30.9.2017, poi dal 23.10.2017 al 14.11.2017, poi rinnovato dal 06.12.2017 al 14.3.2018 e poi prorogato fino al 28.2.2019, con la qualifica di aiuto commessa , liv. 5 CCNL di settore , come si evinceva da buste paga che produceva in atti di causa.
Il rapporto di lavoro cessava per dimissioni per giusta causa della ricorrente in data 01.10.2018 , per non avere percepito gli stipendi dei mesi luglio agosto e settembre 2018.
La ricorrente diffidava la datrice di lavoro al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzioni non corrisposte da giugno a settembre 2018, della tredicesima e quattordicesima mensilità, del TF ed indennità di mancato preavviso. La ricorrente , non ricevendo alcun riscontro, depositava ricorso per decreto ingiuntivo per le somme dovutele per le causali sopra indicate per l'importo complessivo di euro 12.506,82.
Il Tribunale Lavoro Catania emetteva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1162/2019 del 29.5.2019, munito di formula esecutiva il 06.0.2019 , notificato a mezzo PEC il 07.6.2019, solo per la somma di 8.256,63 , con interessi legali e rivalutazione.
Successivamente veniva notificato atto di precetto e veniva tentata azione esecutiva presso terzi che dava esito negativo. Il Titolo esecutivo diveniva definitivamente esecutivo in data 27.11.2020 e rilasciato con formula esecutiva il 17.12.2020.
Successivamente in data 15.1.2021 la ricorrente presentava istanza di fallimento della società datrice di lavoro , la cui prima udienza veniva fissata il 02.3.2021. Nelle more la ricorrente giungeva ad un accordo di pagamento dilazionato con la datrice di lavoro e presentava atto di desi- stenza. La datrice di lavoro non onorava l'accordo e pagava una sola rata dell'importo di euro
1.000. Successivamente la ricorrente odierna riceveva comunicazione che la società era Parte_2 stata incorporata nella SS UN SR e che si era aperto il fallimento di quest'ultima. Su invito del curatore fallimentare della società SS UN SR presentava pertanto istanza di insinuazione al passivo. Chiedeva di essere ammessa per le somme riconosciute nel decreto ingiuntivo n. 1162/19 sia per ulteriori somme risultanti da , dalla C.U. 2018 ed il TF maturato nel 2018, Pt_3 veniva detratta la somma di 1000 euro ricevuta , pertanto veniva ammessa al passivo fallimentare per euro 11.506,82 di cui euro 2.848,82 per TF , come risultava da stralcio dello stato passivo che produceva in giudizio.
CP_ In data 19.09.2022 la ricorrente presentava domanda di intervento del FO IA per il pagamento del TF e crediti di lavoro. Nonostante la regolarità della domanda, nulla CP_1 liquidava ed essendo decorso il termine di 60 giorni in mancanza di riscontro e pagamento alcuno da parte dell'istituto , proponeva domanda giudiziale per il riconoscimento dei propri diritti a percepire dal FO le somme riconosciute a titolo di TF e crediti di lavoro, come inizialmente specificate .
Il Tribunale fissava udienza di discussione nonché termini per la notifica del ricorso e del decreto che fissava l'indicata udienza di discussione , si costituiva con propria memoria in cui chiede- CP_1 va il rigetto del ricorso , in via preliminare chiedeva l'inammissibilità del medesimo per mancanza di domanda in via amministrativa ex art. 443 c.p.c.
Sempre in via preliminare chiedeva la declaratoria di decadenza dell'azione giudiziaria in riferimen- to al termine annuale ex art. 4 L. n. 438/1992 . Sul punto deduceva che il ricorso risultava depositato il 20.7.2023 da ciò risultava evidente la maturazione dei termini decadenziali di legge , anche in riferimento alla tardività della domanda amministrativa. CP_ Le domande di intervento del FO di IA , come deduceva , erano state respinte con due CP_ provvedimenti del 13.9.2023 e all'uopo richiamava la relazione istruttoria ove ricostruiva l'ente i rapporti di lavoro intercorsi con la società datrice di lavoro Parte_2
Precisava che a seguito dell'incorporazione per fusione con la società SS UN SR , la ricorrente odierna non avrebbe presentato alcuna domanda di insinuazione al passivo nella corrispondente procedura concorsuale di ROSSO UN SR.
Precisava altresì che la domanda amministrativa di intervento del FO Garanzia risultava essere stata formulata a nome della in ragione della richiamata incorporazione, sebbene la SS Parte_2
UN non risultava datore di lavoro insolvente , secondo la prospettiva offerta dall'ente.
A conferma di questa posizione precisava che tutti i rapporti di lavoro risultavano cessati in data an- teriore alla fusione societaria. Pertanto concludeva affermando che “ Ciò posto , la ricorrente non potrà ricevere alcuna tutela da parte del fondo di cui alla legge297/1982, sulla base dell'istanza presentata con riferimento alla società ROSSO UN S.R.L., ovvero con riguardo ad un soggetto che è certamente debitore , giusto atto di fusione del 2020 , ma non datore di lavoro insolvente”.
Evidenziava l'assoluta infondatezza e genericità della domanda anche in riferimento alla quantifica- zione dei crediti vantati dalla ricorrente a titolo di TF e crediti di lavoro , indicati in modo criptico senza un criterio di quantificazione dei medesimi. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Successivamente il Tribunale , attesa la mancanza del ricorso amministrativo avverso il silenzia diniego all'istanza di intervento del FO IA , sospendeva il procedimento in mancanza della condizione di procedibilità rappresentata dal ricorso avverso il silenzio oppure avverso il rigetto della istanza di intervento del FO IA . Il Tribunale fissava il termine di sessanta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo . Parte ricorrente provvedeva a adempiere alla condizione di procedibilità della domanda nel termine assegnato depositando il ricorso con la domanda di riassunzione di giudizio . In questa sede veniva depositato anche il rigetto del ricorso.
All'esito dell'udienza del 15 gennaio 2025 la causa veniva delegata per discussione e decisione a questo giudice. All'udienza odierna le parti discutevano come da verbale in atti depositato ed all'esito di camera di consiglio la causa veniva decisa col presente provvedimento , reso ex art. 429
c.p.c. mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente chiede l'intervento del FO di Garanzia con domanda amministrativa presentata in data 19.9.2022 , come documenta in atti di giudizio ( cfr. all. 15 al ricorso) , ritenendo sussistenti tutte le condizioni previste per l'intervento del FO medesimo.
Tali condizioni sono quelle previste dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 186, adottato in attu- azione della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 2002/74/CE/ del 23 settembre 2002 e quindi :
a) la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
b ) l'apertura di una procedura concorsuale;
c ) l'esistenza del credito per TF, ovvero le ultime tre mensilità lavorative , rimasto insoluto.
Nella fattispecie il rapporto di lavoro è cessato con il datore di lavoro in data 01.10.2018 Parte_2 come documenta la ricorrente odierna ( cfr. all. 2 al ricorso ) . Quest'ultima ottiene un titolo esecutivo rappresentato da un decreto ingiuntivo che diviene definitivamente esecutivo nei con- fronti del datore di lavoro e poi tenta un procedura esecutiva che ha esito negativo ( come risulta da allegato 7 al ricorso ) . La ricorrente presenta istanza di fallimento della datrice di lavoro , protocollo 54/2021 e poi presenta atto di desistenza ( allegato 9 ) per il raggiungimento di un accordo di pagamento . la datrice di lavoro tuttavia versa solo un asola rata di mille euro.
Successivamente la ricorrente apprende dal curatore di fallimento della SS UN SR che la Pt_2
[... era stata incorporata a detta società fallita e viene invitata a presentare istanza di insinuazione al passivo della SS UN SR. La ricorrente viene ammessa per l'importo complessivo di euro
11.506,82 di cui € 2.848,82 a titolo di TF , come da stralcio stato passivo esecutivo che viene prodotto in giudizio ( allegato 14 al ricorso ).
In data 19.9.2022 parte ricorrente chiede intervento del FO IA e dinanzi il silenzio e il rigetto del FO richiama il principio di Cassazione espresso in sentenza 24730 del 4.12.2015 in CP_ forza del quale lo stato passivo divenuto definitivo vincola sia che abbia partecipato alla procedura concorsuale ( in questo caso lo stato passivo munito di esecutività ha forza di cosa giudicata anche nei suoi confronti ) sia che ad esso sia rimasto estraneo.
L'esecutività dello stato passivo basta a sorreggere la pretesa dei lavoratori nei confronti del FO (
Cass. sent. n. 9231/2010).
In tema di fenomeni circolatori delle aziende ( cessione , fusione come nella fattispecie ) la
Suprema Corte in un primo momento con sentenza 24730/2015 , richiamata dalla ricorrente , aveva seguito la tesi dell'intangibilità dello stato passivo : l'ammissione del credito determina la misura della obbligazione a carico del FO di IA , che non soddisfa richieste di pagamento di CP_ creditori non ammessi allo stato passivo. L' dunque non può mettere in discussione il contenuto dei crediti ammessi alla procedura concorsuale, neppure eccependo l'eventualità di un trasferimento di azienda con conseguente assunzione da parte della società cessionaria dei debiti della società cedente ex art. 2112 del codice civile.
La Cassazione però nel 2018 ha adottato un nuovo criterio interpretativo ( sentenza n. 19277 del 19 luglio 2018 ) basandosi sul presupposto della natura previdenziale ed autonoma dell'intervento pre- visto dalla legge 297/1982 e dal D.LGS. 80/1992 , ormai configurabile come diritto del lavoratore ad una prestazione previdenziale, avente presupposti e contorni diversi rispetto al credito retributivo nei confronti del datore di lavoro da cui trae origine . in quanto prestazione previdenziale , autonome è la disciplina ed autonomi sono i presupposti previsti per legge ( insolvenza del datore di lavoro , verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo fallimen- tare o all'esito di procedura esecutiva) ,
L'Ente Previdenziale può tuttavia procedere alla verifica dei presupposti di intervento del
FO,come disposto da Cassazione n. 38696/2021, richiamata da Cassazione 27 gennaio 2025 n.
1860. Tale recentissima pronuncia così dispone : 10. “Le condizioni di intervento del FO di IA risultano Tassativamente indicate dall'art. 2 della legge nr. 297 del 1982 , emanato in attuazione della Direttiva 80/987/CEE , e presuppongono che sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento della cessazione del rapporto di lavoro ( così Cass. nr. 19227 del 2018 cit. e successive , per ciò che riguarda il TF ,
e Cass. nr. 24889 del 2019 , punto 7 , per “ i crediti di lavoro ( …) inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro” di cui all'art. 2 del D. Lgs. N. 80 del 1992).
11. In particolare , per i “ crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro”, scopo della direttiva europea è
l'assicurazione di una copertura del FO di IA per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che
l'inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza , non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore ( così in motivazio- ne , Cass. nr.24889 del 2019, cit. ).
Alla luce dei principi suesposti, venendo all'esame della fattispecie concreta occorre evidenziare quanto accertato e disposto da Corte di Appello Napoli con sentenza n. 86 del 2021 , pubblicata il
09.8.2021 nel giudizio iscritto al n. 1325/2021 , con la quale viene revocato il fallimento
[...]
è stato proprio revocato su istanza della SS UN SR . E' stato accolto il reclamo Parte_4 sulla base della violazione dell'art. 15comma 3 legge fallimentare il ricorso fallimentare, come si legge in sentenza “ non è mai stato notificato alla SS UN SR società che per effetto della fusione posta in essere nel 2020 , ha incorporato la , ed a cui spettava in via esclusiva la Parte_2 legittimazione in via esclusiva a partecipare al giudizio prefallimentare;
- la violazione dell'art. 2504 c. c. e dell'art. 101 c.p.c. in quanto il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la Parte_2 fosse legittimata passivamente a resistere all'avversa istanza di fallimento , senza considerare che , in realtà, alla data di deposito del ricorso di fallimento , la era stata già incorporata nella Parte_2
SS UN SR e che la legittimazione processuale spettava a quest'ultima. Nella fattispecie pertanto avrebbe dovuto essere dimostrata l'insolvenza dell'incorporante . Dal dispositivo della sentenza si evince chiaramente la nullità della sentenza di fallimento impugnata .
Fatti esaminati dalla sentenza tuttavia sono pur sempre successivi alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel 2018 , anteriormente la fusione per incorporazione. Alla luce dei principi esposti dalla Cassazione sopra esaminati l'intervento del FO avrebbe dovuto essere richiesto prima nei confronti del datore di lavoro all'esito della procedura esecutiva non andata a Parte_2 buon fine ed inizialmente intrapresa contro il datore di lavoro. La presente azione giudiziaria risulta promossa quando erano compiuti i termini di decadenza di legge alla luce della stessa tardività della domanda di intervento del FO presentata in data 19.
09.2022.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P .Q. M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 8046/2023 R.G. Lavoro , così provvede :
Rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il ricorso proposto oltre il compimento dei termini di decadenza;
Condanna la ricorrente alle spese di giudizio in favore della resistente che liquida in euro 884,5 oltre rimborso al 15% , iva e cpa nella misura di legge.
Catania 21.02.2025 Il giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo