Art. 14.
Le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , ratificato con la legge 29 gennaio 1951, n. 33 , e della legge 5 giugno 1951, n. 376 , relative alla istituzione dei ruoli speciali transitori per il personale non di ruolo, non si applicano al personale delle Ferrovie dello Stato.
Nulla e' innovato, nei riguardi del personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, alle altre disposizioni dei citati provvedimenti legislativi.
La facolta' prevista dall' art. 18 della legge 5 giugno 1951, n. 376 , conserva efficacia nei riguardi del personale ferroviario che presentera' domanda di riscatto entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.
Le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , ratificato con la legge 29 gennaio 1951, n. 33 , e della legge 5 giugno 1951, n. 376 , relative alla istituzione dei ruoli speciali transitori per il personale non di ruolo, non si applicano al personale delle Ferrovie dello Stato.
Nulla e' innovato, nei riguardi del personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, alle altre disposizioni dei citati provvedimenti legislativi.
La facolta' prevista dall' art. 18 della legge 5 giugno 1951, n. 376 , conserva efficacia nei riguardi del personale ferroviario che presentera' domanda di riscatto entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.