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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1042/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6942/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22846186 TRIB.CONSORTILI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22846186 TRIB.CONSORTILI 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 214/2026 depositato il
17/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 6942/2024, la sig.ra Ricorrente_1, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ha impugnato l'avviso di accertamento documento numero 22846186 emesso da Area s.r.l., in data 23/09/2024, notificato il 09/10/2024, intimante il pagamento della somma di € 159,56 per presunto tributo di bonifica Cod. Tributo 1H78 per gli anni 2020/2021, richiesto dal
Consorzio di Bonifica Integrale Bacini Settentrionali del Cosentino, in persona del l.r.p.t..
In particolare, la ricorrente ha eccepito: 1) Illegittimità del provvedimento impugnato per mancanza di benefici derivanti dall'attività del Consorzio. Ha precisato che nei Comuni di Castrovillari, Tarsia e San
OR DE LL e nel territorio ove insistono i terreni di proprietà dell'odierno ricorrente, specificamente nei terreni siti nel comune di Castrovillari riportati in catasto al foglio dati catastali_1, nel Comune di Tarsia riportati in catasto al foglio dati catastali_2, nel Comune di San OR DE LL riportati in catasto al foglio dati catastali_3, non sono state mai effettuate opere di bonifica da parte del Consorzio né per gli anni 2020/2021 né per gli anni precedenti e neanche per quelli successivi. Ha precisato che, con l'entrata in vigore della L. n. 130/2022, il presupposto impositivo, consistente nel vantaggio diretto e immediato per l'immobile, ex art. 860 c.c. e art. 10 R.D. n. 215/1933, che un tempo si riteneva presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del “piano di classifica, oggi richiede la prova dell'effettiva esistenza del beneficio consortile in favore dei terreni sottoposti al contributo;
2) Natura privatistica e non pubblicistica del rapporto tra Consorzio ed associati, per cui in mancanza di un accordo scritto tra le parti, il Consorzio non può auto elevarsi al rango di soggetto con potestà tributaria al pari dello Stato e delle Regioni, trasformando la contribuzione consortile in un vero e proprio tributo anche nei confronti di cittadini nè consociati e nè convenzionati;
3) nullità dell'atto per vizio di motivazione anche relativamente ai criteri di calcolo del contributo;
4) Mancanza dei presupposti per l'imposizione del contributo consortile, non sussistendo un beneficio diretto e specifico;
5) incostituzionalità dell'art. 23, comma 1, lettera a) della legge della Regione Calabria 23.07.2003, n. 11, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 19 Ottobre 2018.
La ricorrente ha concluso chiedendo al giudice adìto di accogliere il ricorso per i motivi in esso enunciati e di condannare i convenuti al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, con distrazione in favore del difensore costituito, che ha dichiarato di averli tutti anticipati.
Area Srl, già Areariscossioni Srl, con sede legale in Mondovì, in persona dell'Amministratore DEegato in carica Nominativo_1, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Difensore_3 e Difensore_2, ha resistito ad ogni motivo del ricorso.
In via preliminare, ha precisato che Area Srl è una società concessionaria per la riscossione dei tributi e di tutte le entrate patrimoniali degli enti pubblici territoriali, iscritta all'albo del Ministero delle Finanze di cui all'articolo 53 del D.Lgs n. 446/1997, per cui ha il potere di agire anche in nome e per conto del Consorzio di Bonifica, ente impositore.
Ha, poi, evidenziato che l'atto impugnato è stato preceduto dall'avviso n. 8755829 del 09/12/2020 e dall'avviso n. 10851391 del 17/12/2021, già inviati dal Consorzio alla ricorrente. Successivamente ai suddetti atti, Area S.r.l. ha proceduto con la corretta notificazione della richiesta formale n. 12545115 notificata in data 10/06/2022. A tal fine ha depositato copia delle ricevute postali della racc.ta a.r. contenente la richiesta formale di pagamento, non impugnata;
ha rilevato, pertanto, la carenza di interesse ad agire del ricorrente relativamente all'eccepito vizio di motivazione ed ai vizi di merito, non più eccepibili, stante la definitività del rapporto. Ha confermato la validità del proprio operato, sostenendo di non avere legittimazione passiva per resistere ai motivi relativi al credito azionato. Sulla natura del Consorzio, ha sostenuto che l'Ente ha natura di pubblica, poiché è un organismo tecnico degli Enti territoriali, che coordina interventi pubblici e controlla l'attività dei privati sulla bonifica del territorio di competenza.
Ha concluso chiedendo: in via principale, il rigetto delle domande formulate dal ricorrente, con conseguente conferma integrale del provvedimento opposto. In via subordinata, la pronuncia sulla pretesa creditoria, mediante accertamento della sussistenza del credito e, per l'effetto, la condanna della ricorrente al pagamento della somma relativa all'atto opposto. In via ulteriormente subordinata,
l'accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'Ente creditore-mandante, tenendo indenne Area s.r.l. da conseguenze pregiudizievoli. Con il favore delle spese verso tutte le altre parti, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art 93 c.p.c..
Nessuno si è costituito per il Consorzio d Bonifica, rimasto contumace.
All'udienza dell'11/02/2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice così pronuncia: 1) Il Consorzio di bonifica, intendendosi per tale quello che ha un piano generale di bonifica, ha natura di persona giuridica pubblica. Il rapporto tra Consorzio ed associati è definito dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 2159, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”, che stabilisce che sono tenuti alla contribuzione delle opere di competenza che non siano a totale carico dello Stato i proprietari degli immobili siti nel comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica. Al R.D. 2159/1933 segue l'art. 860 c.c. a norma del quale i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica. L'attività dei Consorzi di bonifica trova successivo riconoscimento nell'art. 44 della Costituzione a norma del quale, al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le Regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive;
aiuta la piccola e la media proprietà. Diversamente da quanto asserito dalla ricorrente, pertanto, non occorre, un atto volontario di adesione al Consorzio da parte del privato proprietario di un terreno, essendo sufficiente che l'immobile rientri nel comprensorio e che tragga beneficio dalle opere poste in essere dal Consorzio di bonifica;
2) non merita accoglimento l'eccezione di parte resistente sull'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse del contribuente, poiché l'avviso bonario di pagamento (della cui consegna non vi è prova, in quanto viene spedito con posta ordinaria) e la richiesta formale, che precedono la notifica dell'avviso di accertamento, sono atti atipici, che il contribuente ha facoltà, ma non obbligo, di impugnare;
3) è fondata l'eccezione di vizio di motivazione, tenuto conto che non vi è prova dell'avvenuta notifica dell'avviso ordinario di pagamento, per il quale -tra l'altro- neppure è prevista la notifica mediante racc.ta a.r., che -a dire di Area Srl- dovrebbe contenere esaustiva motivazione, mentre la richiesta formale di pagamento (allegata da Area Srl, unitamente all'esito della spedizione postale), è del tutto priva di motivazione, né vi è prova che ad essa sia stato allegato l'avviso ordinario. Altrettanto privo di motivazione è l'avviso di accertamento, oggetto di impugnativa, che contiene un mero rinvio alla richiesta formale di pagamento, la quale, tuttavia, non indica i motivi dell'imposizione tributaria. Orbene, l'assenza della motivazione lede certamente il diritto di difesa del cittadino contribuente che, non conoscendo i motivi nonché le somme su cui grava la pretesa azionata nei propri confronti, ha difficoltà a difendere la propria posizione. E' irrilevante, infine, che il contribuente, nonostante la mancanza di motivazione dell'atto, abbia, comunque, argomentato nel merito, ma solo dal punto di vista generale, senza un'appropriata ed adeguata difesa di merito, cioè non ha avuto la possibilità di conoscere l'iter, o meglio, il calcolo di come si è giunti all'importo richiesto (in sintesi: non è citato l'importo e la relativa aliquota applicata – Corte Cass. 1.3.1999, n. 1697). La mancata conoscenza dell'aliquota applicata (nel caso di specie della tariffa per ettaro) e della superficie, sulla quale è determinato l'importo richiesto, comporta la mancanza della parte essenziale della motivazione che rende chiara e visibile la
“corretta formazione della volontà dell'Ufficio tributario” (Cass. 17 giugno 2002, n.2254). Le informazioni sul debito mirano ad assicurare al debitore il consapevole esercizio del diritto di difesa, anche in ossequio alle disposizioni previste dalla legge 27 luglio 2000, n.212, (Statuto dei diritti del contribuente) i cui artt. 6
e 7 garantiscono al contribuente la possibilità di avere esatta conoscenza degli atti a lui destinati ed essere in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali per potere efficacemente contestarne l'an ed il quantum;
4) merita accoglimento anche l'eccepito vizio di assenza del beneficio, poiché nell'impugnato atto non vengono indicate le opere consortili poste in essere dal Consorzio, né il beneficio da esse derivanti al fondo del ricorrente. Invero, l'obbligo di contribuzione alle spese di bonifica trova il proprio presupposto nei vantaggi derivanti ai proprietari, dei beni compresi nel comprensorio, dalle opere di bonifica fatte o da fare (Corte Cass., SS. UU. n. 877 del 06.02.1984). In proposito, l'art. 860 c.c. prevede che “I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica” e che tale utilità si traduca in un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile stesso. Tale beneficio, poi, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa delle opere di bonifica (Cass. Civ., sentenza n. 208 del 24.01.1953;
n.4144 del 04.05. 1996; SS. UU. n. 8960 del 14.10.1996).
In sintonia con l'art. 860 del c.c., prima richiamato, l'art.10 della legge n. 215/1933 sulla bonifica statuisce che “nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica”. La Corte di
Cassazione a SS. UU. (sent. n.16428 del 26 luglio 2007) afferma che il “beneficio” è “dunque –ex art.23
Cost.- l'elemento costitutivo dell'obbligo contributivo, oltre che il criterio per una ripartizione dell'onere” ed inoltre aggiunge che se “talune opere producono riflessi positivi solo su una parte dei consorziati è su essi soli che debbono ricadere i relativi oneri”.
Spetta al Consorzio, dunque, l'onere di dimostrare l'esistenza di un vantaggio per il proprietario del bene per effetto delle opere realizzate, poiché è l'ente pubblico che fa valere la pretesa esecutoria (ruolo di contribuzione) e di conseguenza è su di esso che incombe l'onere dei fatti costitutivi della pretesa (Cass.
2990/79; n. 1937/81; n. 3023/83). Tra tali atti costitutivi è preminente, come per il caso in esame,
l'esistenza del beneficio, tratto dalla bonifica, riferito al singolo immobile (Cass. 08.07.1993, n.7511).
Agli atti, non esiste alcuna prova che gli immobili del ricorrente abbiano goduto dei benefici da opere poste in essere dal Consorzio di Bonifica. Neppure è sufficiente la mera inclusione dell'immobile nel territorio appartenente al Comprensorio perché si possa presumere il beneficio in favore del contribuente, richiesto dagli artt. 860 c.c. e 10 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.
Invero, per potere assoggettare a contribuzione i terreni è necessario che gli stessi, oltre ad essere ricompresi nel perimetro di contribuenza, abbiano o possano potenzialmente conseguire un beneficio particolare dall'esecuzione delle opere di bonifica (in tal senso Corte Cass. Civ. n. 7511 dell'8 luglio 1993), che si concretizzi in un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione. Il vantaggio può essere generale, e cioè riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio, ma non può essere generico, poiché altrimenti sarebbe perduta l'inerenza al fondo beneficato, la quale è assicurata soltanto dal carattere particolare (anche se ripetuto per una pluralità di fondi) del vantaggio stesso. Non rileva il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate a realizzare un interesse generale;
non rileva il miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità dell'aria; occorre un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione).
Circa gli oneri probatori, l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico per il singolo cespite deve essere provata necessariamente dal Consorzio che richiede il pagamento dei contributi consortili (v. in tal senso
Corte di Cassazione n. 8960 del 14 ottobre 1996 e n. 654 del 18 gennaio 2012).
Il beneficio fondiario rappresenta, dunque, tanto l'elemento costitutivo dell'obbligazione tributaria, quanto il criterio per una corretta ripartizione del relativo onere economico (in tali termini si è espressa la Corte di
Cassazione nella sentenza 23 marzo 2012, n. 4671).
Occorre ribadire, inoltre, che la L.R. n. 11/2003 della Calabria è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 188/2018 della Corte Costituzionale, proprio nella parte in cui il contributo consortile veniva disancorato dal beneficio fondiario diretto e specifico (art. 23 L.R. n. 11/2003) e di seguito modificata dalla
L. R. n. 13 del 09.05.2017, secondo cui: "[…] i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'articolo 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore". In virtù di ciò, la Suprema
Corte ha recentemente ribadito che: "in tema di contributi consortili di bonifica, l'art 1, l.r. Calabria n. 13 del 2017, modificando l'art. 23 l.r. n. 11 del 2003, ha subordinato l'assoggettabilità a contribuzione al beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica, in conformità a quanto statuito dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 188 del 2018, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del "quantum
" del contributo, è determinante la precisa identificazione, da parte del Piano di classifica, degli immobili e dei vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio " (Corte Cass.,
Sez. VI - 03.07.2019, n. 17759).
Per quanto sopra si dichiara l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato che, per l'effetto, viene annullato. Resta assorbito e superato ogni altro motivo.
Le parti resistenti vengono condannate in solido al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in base al valore della causa, al DM n. 147/2022 ed all'art 15 del D. Lgs. n. 546/1992, in complessivi euro 306,00 di cui euro 30,00 per spese documentate e la restante parte per compensi di difensore, su cui calcolare l'Iva, se dovuta, e gli accessori di legge. Con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1, che ha dichiarato di averli tutti anticipati.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna in solido le parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in sentenza, con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1, procuratore antistatario. Il tutto con ogni effetto consequenziale di legge.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6942/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22846186 TRIB.CONSORTILI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22846186 TRIB.CONSORTILI 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 214/2026 depositato il
17/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 6942/2024, la sig.ra Ricorrente_1, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ha impugnato l'avviso di accertamento documento numero 22846186 emesso da Area s.r.l., in data 23/09/2024, notificato il 09/10/2024, intimante il pagamento della somma di € 159,56 per presunto tributo di bonifica Cod. Tributo 1H78 per gli anni 2020/2021, richiesto dal
Consorzio di Bonifica Integrale Bacini Settentrionali del Cosentino, in persona del l.r.p.t..
In particolare, la ricorrente ha eccepito: 1) Illegittimità del provvedimento impugnato per mancanza di benefici derivanti dall'attività del Consorzio. Ha precisato che nei Comuni di Castrovillari, Tarsia e San
OR DE LL e nel territorio ove insistono i terreni di proprietà dell'odierno ricorrente, specificamente nei terreni siti nel comune di Castrovillari riportati in catasto al foglio dati catastali_1, nel Comune di Tarsia riportati in catasto al foglio dati catastali_2, nel Comune di San OR DE LL riportati in catasto al foglio dati catastali_3, non sono state mai effettuate opere di bonifica da parte del Consorzio né per gli anni 2020/2021 né per gli anni precedenti e neanche per quelli successivi. Ha precisato che, con l'entrata in vigore della L. n. 130/2022, il presupposto impositivo, consistente nel vantaggio diretto e immediato per l'immobile, ex art. 860 c.c. e art. 10 R.D. n. 215/1933, che un tempo si riteneva presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del “piano di classifica, oggi richiede la prova dell'effettiva esistenza del beneficio consortile in favore dei terreni sottoposti al contributo;
2) Natura privatistica e non pubblicistica del rapporto tra Consorzio ed associati, per cui in mancanza di un accordo scritto tra le parti, il Consorzio non può auto elevarsi al rango di soggetto con potestà tributaria al pari dello Stato e delle Regioni, trasformando la contribuzione consortile in un vero e proprio tributo anche nei confronti di cittadini nè consociati e nè convenzionati;
3) nullità dell'atto per vizio di motivazione anche relativamente ai criteri di calcolo del contributo;
4) Mancanza dei presupposti per l'imposizione del contributo consortile, non sussistendo un beneficio diretto e specifico;
5) incostituzionalità dell'art. 23, comma 1, lettera a) della legge della Regione Calabria 23.07.2003, n. 11, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 19 Ottobre 2018.
La ricorrente ha concluso chiedendo al giudice adìto di accogliere il ricorso per i motivi in esso enunciati e di condannare i convenuti al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, con distrazione in favore del difensore costituito, che ha dichiarato di averli tutti anticipati.
Area Srl, già Areariscossioni Srl, con sede legale in Mondovì, in persona dell'Amministratore DEegato in carica Nominativo_1, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Difensore_3 e Difensore_2, ha resistito ad ogni motivo del ricorso.
In via preliminare, ha precisato che Area Srl è una società concessionaria per la riscossione dei tributi e di tutte le entrate patrimoniali degli enti pubblici territoriali, iscritta all'albo del Ministero delle Finanze di cui all'articolo 53 del D.Lgs n. 446/1997, per cui ha il potere di agire anche in nome e per conto del Consorzio di Bonifica, ente impositore.
Ha, poi, evidenziato che l'atto impugnato è stato preceduto dall'avviso n. 8755829 del 09/12/2020 e dall'avviso n. 10851391 del 17/12/2021, già inviati dal Consorzio alla ricorrente. Successivamente ai suddetti atti, Area S.r.l. ha proceduto con la corretta notificazione della richiesta formale n. 12545115 notificata in data 10/06/2022. A tal fine ha depositato copia delle ricevute postali della racc.ta a.r. contenente la richiesta formale di pagamento, non impugnata;
ha rilevato, pertanto, la carenza di interesse ad agire del ricorrente relativamente all'eccepito vizio di motivazione ed ai vizi di merito, non più eccepibili, stante la definitività del rapporto. Ha confermato la validità del proprio operato, sostenendo di non avere legittimazione passiva per resistere ai motivi relativi al credito azionato. Sulla natura del Consorzio, ha sostenuto che l'Ente ha natura di pubblica, poiché è un organismo tecnico degli Enti territoriali, che coordina interventi pubblici e controlla l'attività dei privati sulla bonifica del territorio di competenza.
Ha concluso chiedendo: in via principale, il rigetto delle domande formulate dal ricorrente, con conseguente conferma integrale del provvedimento opposto. In via subordinata, la pronuncia sulla pretesa creditoria, mediante accertamento della sussistenza del credito e, per l'effetto, la condanna della ricorrente al pagamento della somma relativa all'atto opposto. In via ulteriormente subordinata,
l'accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'Ente creditore-mandante, tenendo indenne Area s.r.l. da conseguenze pregiudizievoli. Con il favore delle spese verso tutte le altre parti, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art 93 c.p.c..
Nessuno si è costituito per il Consorzio d Bonifica, rimasto contumace.
All'udienza dell'11/02/2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice così pronuncia: 1) Il Consorzio di bonifica, intendendosi per tale quello che ha un piano generale di bonifica, ha natura di persona giuridica pubblica. Il rapporto tra Consorzio ed associati è definito dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 2159, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”, che stabilisce che sono tenuti alla contribuzione delle opere di competenza che non siano a totale carico dello Stato i proprietari degli immobili siti nel comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica. Al R.D. 2159/1933 segue l'art. 860 c.c. a norma del quale i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica. L'attività dei Consorzi di bonifica trova successivo riconoscimento nell'art. 44 della Costituzione a norma del quale, al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le Regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive;
aiuta la piccola e la media proprietà. Diversamente da quanto asserito dalla ricorrente, pertanto, non occorre, un atto volontario di adesione al Consorzio da parte del privato proprietario di un terreno, essendo sufficiente che l'immobile rientri nel comprensorio e che tragga beneficio dalle opere poste in essere dal Consorzio di bonifica;
2) non merita accoglimento l'eccezione di parte resistente sull'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse del contribuente, poiché l'avviso bonario di pagamento (della cui consegna non vi è prova, in quanto viene spedito con posta ordinaria) e la richiesta formale, che precedono la notifica dell'avviso di accertamento, sono atti atipici, che il contribuente ha facoltà, ma non obbligo, di impugnare;
3) è fondata l'eccezione di vizio di motivazione, tenuto conto che non vi è prova dell'avvenuta notifica dell'avviso ordinario di pagamento, per il quale -tra l'altro- neppure è prevista la notifica mediante racc.ta a.r., che -a dire di Area Srl- dovrebbe contenere esaustiva motivazione, mentre la richiesta formale di pagamento (allegata da Area Srl, unitamente all'esito della spedizione postale), è del tutto priva di motivazione, né vi è prova che ad essa sia stato allegato l'avviso ordinario. Altrettanto privo di motivazione è l'avviso di accertamento, oggetto di impugnativa, che contiene un mero rinvio alla richiesta formale di pagamento, la quale, tuttavia, non indica i motivi dell'imposizione tributaria. Orbene, l'assenza della motivazione lede certamente il diritto di difesa del cittadino contribuente che, non conoscendo i motivi nonché le somme su cui grava la pretesa azionata nei propri confronti, ha difficoltà a difendere la propria posizione. E' irrilevante, infine, che il contribuente, nonostante la mancanza di motivazione dell'atto, abbia, comunque, argomentato nel merito, ma solo dal punto di vista generale, senza un'appropriata ed adeguata difesa di merito, cioè non ha avuto la possibilità di conoscere l'iter, o meglio, il calcolo di come si è giunti all'importo richiesto (in sintesi: non è citato l'importo e la relativa aliquota applicata – Corte Cass. 1.3.1999, n. 1697). La mancata conoscenza dell'aliquota applicata (nel caso di specie della tariffa per ettaro) e della superficie, sulla quale è determinato l'importo richiesto, comporta la mancanza della parte essenziale della motivazione che rende chiara e visibile la
“corretta formazione della volontà dell'Ufficio tributario” (Cass. 17 giugno 2002, n.2254). Le informazioni sul debito mirano ad assicurare al debitore il consapevole esercizio del diritto di difesa, anche in ossequio alle disposizioni previste dalla legge 27 luglio 2000, n.212, (Statuto dei diritti del contribuente) i cui artt. 6
e 7 garantiscono al contribuente la possibilità di avere esatta conoscenza degli atti a lui destinati ed essere in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali per potere efficacemente contestarne l'an ed il quantum;
4) merita accoglimento anche l'eccepito vizio di assenza del beneficio, poiché nell'impugnato atto non vengono indicate le opere consortili poste in essere dal Consorzio, né il beneficio da esse derivanti al fondo del ricorrente. Invero, l'obbligo di contribuzione alle spese di bonifica trova il proprio presupposto nei vantaggi derivanti ai proprietari, dei beni compresi nel comprensorio, dalle opere di bonifica fatte o da fare (Corte Cass., SS. UU. n. 877 del 06.02.1984). In proposito, l'art. 860 c.c. prevede che “I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica” e che tale utilità si traduca in un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile stesso. Tale beneficio, poi, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa delle opere di bonifica (Cass. Civ., sentenza n. 208 del 24.01.1953;
n.4144 del 04.05. 1996; SS. UU. n. 8960 del 14.10.1996).
In sintonia con l'art. 860 del c.c., prima richiamato, l'art.10 della legge n. 215/1933 sulla bonifica statuisce che “nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica”. La Corte di
Cassazione a SS. UU. (sent. n.16428 del 26 luglio 2007) afferma che il “beneficio” è “dunque –ex art.23
Cost.- l'elemento costitutivo dell'obbligo contributivo, oltre che il criterio per una ripartizione dell'onere” ed inoltre aggiunge che se “talune opere producono riflessi positivi solo su una parte dei consorziati è su essi soli che debbono ricadere i relativi oneri”.
Spetta al Consorzio, dunque, l'onere di dimostrare l'esistenza di un vantaggio per il proprietario del bene per effetto delle opere realizzate, poiché è l'ente pubblico che fa valere la pretesa esecutoria (ruolo di contribuzione) e di conseguenza è su di esso che incombe l'onere dei fatti costitutivi della pretesa (Cass.
2990/79; n. 1937/81; n. 3023/83). Tra tali atti costitutivi è preminente, come per il caso in esame,
l'esistenza del beneficio, tratto dalla bonifica, riferito al singolo immobile (Cass. 08.07.1993, n.7511).
Agli atti, non esiste alcuna prova che gli immobili del ricorrente abbiano goduto dei benefici da opere poste in essere dal Consorzio di Bonifica. Neppure è sufficiente la mera inclusione dell'immobile nel territorio appartenente al Comprensorio perché si possa presumere il beneficio in favore del contribuente, richiesto dagli artt. 860 c.c. e 10 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.
Invero, per potere assoggettare a contribuzione i terreni è necessario che gli stessi, oltre ad essere ricompresi nel perimetro di contribuenza, abbiano o possano potenzialmente conseguire un beneficio particolare dall'esecuzione delle opere di bonifica (in tal senso Corte Cass. Civ. n. 7511 dell'8 luglio 1993), che si concretizzi in un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione. Il vantaggio può essere generale, e cioè riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio, ma non può essere generico, poiché altrimenti sarebbe perduta l'inerenza al fondo beneficato, la quale è assicurata soltanto dal carattere particolare (anche se ripetuto per una pluralità di fondi) del vantaggio stesso. Non rileva il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate a realizzare un interesse generale;
non rileva il miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità dell'aria; occorre un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione).
Circa gli oneri probatori, l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico per il singolo cespite deve essere provata necessariamente dal Consorzio che richiede il pagamento dei contributi consortili (v. in tal senso
Corte di Cassazione n. 8960 del 14 ottobre 1996 e n. 654 del 18 gennaio 2012).
Il beneficio fondiario rappresenta, dunque, tanto l'elemento costitutivo dell'obbligazione tributaria, quanto il criterio per una corretta ripartizione del relativo onere economico (in tali termini si è espressa la Corte di
Cassazione nella sentenza 23 marzo 2012, n. 4671).
Occorre ribadire, inoltre, che la L.R. n. 11/2003 della Calabria è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 188/2018 della Corte Costituzionale, proprio nella parte in cui il contributo consortile veniva disancorato dal beneficio fondiario diretto e specifico (art. 23 L.R. n. 11/2003) e di seguito modificata dalla
L. R. n. 13 del 09.05.2017, secondo cui: "[…] i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'articolo 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore". In virtù di ciò, la Suprema
Corte ha recentemente ribadito che: "in tema di contributi consortili di bonifica, l'art 1, l.r. Calabria n. 13 del 2017, modificando l'art. 23 l.r. n. 11 del 2003, ha subordinato l'assoggettabilità a contribuzione al beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica, in conformità a quanto statuito dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 188 del 2018, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del "quantum
" del contributo, è determinante la precisa identificazione, da parte del Piano di classifica, degli immobili e dei vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio " (Corte Cass.,
Sez. VI - 03.07.2019, n. 17759).
Per quanto sopra si dichiara l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato che, per l'effetto, viene annullato. Resta assorbito e superato ogni altro motivo.
Le parti resistenti vengono condannate in solido al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in base al valore della causa, al DM n. 147/2022 ed all'art 15 del D. Lgs. n. 546/1992, in complessivi euro 306,00 di cui euro 30,00 per spese documentate e la restante parte per compensi di difensore, su cui calcolare l'Iva, se dovuta, e gli accessori di legge. Con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1, che ha dichiarato di averli tutti anticipati.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna in solido le parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in sentenza, con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1, procuratore antistatario. Il tutto con ogni effetto consequenziale di legge.