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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02064/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 22/01/2026
N. 00255 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02064/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2064 del 2025, proposto dall'Associazione
Sportiva Dilettantistica -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore,
e dallo stesso rappresentata e difesa, con domicilio fisico presso la Segreteria di questo
Tribunale e domicilio digitale presso il proprio indirizzo PEC;
contro
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente, in persona dell'Assessore pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per la declaratoria di illegittimità N. 02064/2025 REG.RIC.
del silenzio serbato dall'Amministrazione intimata sull'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente il 9 giugno 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. Francesco
UL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha agito avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione intimata sull'istanza di accesso agli atti presentata il 9 giugno 2025, per l'ostensione dei documenti ivi indicati.
2. Successivamente, con dichiarazione depositata il giorno 11 dicembre 2025,
l'Associazione ricorrente ha dato atto dell'intervenuto – seppur tardivo – riscontro dell'istanza e ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Assessorato resistente al pagamento delle spese di lite.
3. Si è costituito l'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente che, in data 24 dicembre 2025, ha depositato una memoria con la quale si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere ed ha chiesto che siano dichiarate nulle le spese ad eccezione del contributo unificato, ove effettivamente dovuto e pagato dalla ricorrente.
4. All'udienza camerale del 13 gennaio 2026, previo avviso sulla possibile inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, la causa è stata trattenuta in decisione. N. 02064/2025 REG.RIC.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per inesistenza della sua “notifica” all'intimata
Amministrazione.
2. Con la sentenza del 19 gennaio 2026 n. 179, la Sezione, decidendo alla odierna udienza camerale analogo ricorso, ha avuto modo di precisare che:
- “La facoltà di difesa personale delle parti nel giudizio di primo grado sull'accesso agli atti (art. 23, c.p.a.), non esime queste ultime dalla doverosa applicazione della legge processuale” in base alla quale “le notificazioni sono eseguite dall'ufficiale giudiziario su istanza di parte (art. 137, c. 1, c.p.c.). Altro soggetto abilitato alla notificazione degli atti processuali è l'avvocato, nel rispetto dei casi e dei modi di legge (art. 137, c. 6, c.p.c.). Esse consistono nella “consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi” (art. 137, c.2, c.p.c.)”;
- la notificazione a mezzo PEC “può essere svolta dall'ufficiale giudiziario (art. 149- bis, c.p.c.) o dall'avvocato (art. 3-bis, l. n. 53/1994)”;
- “La giurisprudenza amministrativa, uniformandosi all'orientamento già espresso sul punto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 15962/2018), ha affermato che l'invio di un ricorso a mezzo PEC effettuato personalmente dalla parte, in violazione della disciplina di legge sulle notificazioni, costituisca una
“notificazione inesistente”, vale a dire un atto del tutto inidoneo a produrre alcuno degli effetti tipicamente connessi all'atto di notifica (cfr., T.r.g.a., Trento, 6 maggio
2022, n. 92 e la giurisprudenza ivi richiamata)”;
- ne consegue che “il mero invio del ricorso alle controparti operato a mezzo PEC da un soggetto non abilitato allo svolgimento dell'attività di notificazione, come avvenuto nel caso di specie, costituisce un atto del tutto avulso dalla fattispecie “notificazione”.
In altre parole, una simile “notificazione” è inesistente”; N. 02064/2025 REG.RIC.
- “La legge processuale impone di rinnovare la notifica nulla (art. 44, c. 4, c.p.a., nel testo risultante dalla sent. n. 148/2021 della Corte costituzionale). Tuttavia la disposizione che consente di sanare la nullità della notifica del ricorso a mezzo della rinnovazione dell'attività di notificazione non può trovare applicazione “con riguardo ad atti di invio del ricorso insuscettibili di essere qualificati in termini di
“notifica” (o, se si preferisce, con riguardo a notificazioni inesistenti). Un simile assunto è stato affermato dalla giurisprudenza amministrativa anche in epoca successiva alla menzionata sentenza n. 148/2021 della Corte costituzionale (Cons. St., sez. II, 25 gennaio 2022, n. 492) ed ha trovato applicazione anche nel caso in cui la parte destinataria di una siffatta – eccentrica – attività di trasmissione di atti giudiziari si sia comunque costituita in giudizio (C.g.a.r.s., sez. giurisd., 12 settembre
2022, n. 949). Sintetizzando: l'unica conseguenza che discende da una “notifica” inesistente nei confronti di una delle controparti necessarie del giudizio amministrativo (vale a dire, l'amministrazione resistente e almeno un controinteressato, come previsto dall'art. 41, c. 2, c.p.a.) è l'inammissibilità del ricorso, senza alcuna possibilità di sanatoria”.
3. Nel caso di specie, parte ricorrente ha depositato una schermata di avvenuta consegna di un messaggio PEC che quest'ultima ha inviato il 5.11.2025 all'intimata amministrazione.
Un simile invio non è in alcun modo riconducibile alle citate previsioni di legge in punto di notifica e dunque non può che essere ritenuto una “notifica inesistente”, con conseguente inammissibilità del ricorso.
4. Stante quanto precede, il ricorso è inammissibile.
5. Le spese possono compensarsi avuto riguardo all'esito in rito del presente giudizio.
P.Q.M. N. 02064/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RE VE, Presidente
Francesco UL, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco UL RE VE N. 02064/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 22/01/2026
N. 00255 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02064/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2064 del 2025, proposto dall'Associazione
Sportiva Dilettantistica -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore,
e dallo stesso rappresentata e difesa, con domicilio fisico presso la Segreteria di questo
Tribunale e domicilio digitale presso il proprio indirizzo PEC;
contro
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente, in persona dell'Assessore pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per la declaratoria di illegittimità N. 02064/2025 REG.RIC.
del silenzio serbato dall'Amministrazione intimata sull'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente il 9 giugno 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. Francesco
UL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha agito avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione intimata sull'istanza di accesso agli atti presentata il 9 giugno 2025, per l'ostensione dei documenti ivi indicati.
2. Successivamente, con dichiarazione depositata il giorno 11 dicembre 2025,
l'Associazione ricorrente ha dato atto dell'intervenuto – seppur tardivo – riscontro dell'istanza e ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Assessorato resistente al pagamento delle spese di lite.
3. Si è costituito l'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente che, in data 24 dicembre 2025, ha depositato una memoria con la quale si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere ed ha chiesto che siano dichiarate nulle le spese ad eccezione del contributo unificato, ove effettivamente dovuto e pagato dalla ricorrente.
4. All'udienza camerale del 13 gennaio 2026, previo avviso sulla possibile inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, la causa è stata trattenuta in decisione. N. 02064/2025 REG.RIC.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per inesistenza della sua “notifica” all'intimata
Amministrazione.
2. Con la sentenza del 19 gennaio 2026 n. 179, la Sezione, decidendo alla odierna udienza camerale analogo ricorso, ha avuto modo di precisare che:
- “La facoltà di difesa personale delle parti nel giudizio di primo grado sull'accesso agli atti (art. 23, c.p.a.), non esime queste ultime dalla doverosa applicazione della legge processuale” in base alla quale “le notificazioni sono eseguite dall'ufficiale giudiziario su istanza di parte (art. 137, c. 1, c.p.c.). Altro soggetto abilitato alla notificazione degli atti processuali è l'avvocato, nel rispetto dei casi e dei modi di legge (art. 137, c. 6, c.p.c.). Esse consistono nella “consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi” (art. 137, c.2, c.p.c.)”;
- la notificazione a mezzo PEC “può essere svolta dall'ufficiale giudiziario (art. 149- bis, c.p.c.) o dall'avvocato (art. 3-bis, l. n. 53/1994)”;
- “La giurisprudenza amministrativa, uniformandosi all'orientamento già espresso sul punto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 15962/2018), ha affermato che l'invio di un ricorso a mezzo PEC effettuato personalmente dalla parte, in violazione della disciplina di legge sulle notificazioni, costituisca una
“notificazione inesistente”, vale a dire un atto del tutto inidoneo a produrre alcuno degli effetti tipicamente connessi all'atto di notifica (cfr., T.r.g.a., Trento, 6 maggio
2022, n. 92 e la giurisprudenza ivi richiamata)”;
- ne consegue che “il mero invio del ricorso alle controparti operato a mezzo PEC da un soggetto non abilitato allo svolgimento dell'attività di notificazione, come avvenuto nel caso di specie, costituisce un atto del tutto avulso dalla fattispecie “notificazione”.
In altre parole, una simile “notificazione” è inesistente”; N. 02064/2025 REG.RIC.
- “La legge processuale impone di rinnovare la notifica nulla (art. 44, c. 4, c.p.a., nel testo risultante dalla sent. n. 148/2021 della Corte costituzionale). Tuttavia la disposizione che consente di sanare la nullità della notifica del ricorso a mezzo della rinnovazione dell'attività di notificazione non può trovare applicazione “con riguardo ad atti di invio del ricorso insuscettibili di essere qualificati in termini di
“notifica” (o, se si preferisce, con riguardo a notificazioni inesistenti). Un simile assunto è stato affermato dalla giurisprudenza amministrativa anche in epoca successiva alla menzionata sentenza n. 148/2021 della Corte costituzionale (Cons. St., sez. II, 25 gennaio 2022, n. 492) ed ha trovato applicazione anche nel caso in cui la parte destinataria di una siffatta – eccentrica – attività di trasmissione di atti giudiziari si sia comunque costituita in giudizio (C.g.a.r.s., sez. giurisd., 12 settembre
2022, n. 949). Sintetizzando: l'unica conseguenza che discende da una “notifica” inesistente nei confronti di una delle controparti necessarie del giudizio amministrativo (vale a dire, l'amministrazione resistente e almeno un controinteressato, come previsto dall'art. 41, c. 2, c.p.a.) è l'inammissibilità del ricorso, senza alcuna possibilità di sanatoria”.
3. Nel caso di specie, parte ricorrente ha depositato una schermata di avvenuta consegna di un messaggio PEC che quest'ultima ha inviato il 5.11.2025 all'intimata amministrazione.
Un simile invio non è in alcun modo riconducibile alle citate previsioni di legge in punto di notifica e dunque non può che essere ritenuto una “notifica inesistente”, con conseguente inammissibilità del ricorso.
4. Stante quanto precede, il ricorso è inammissibile.
5. Le spese possono compensarsi avuto riguardo all'esito in rito del presente giudizio.
P.Q.M. N. 02064/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RE VE, Presidente
Francesco UL, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco UL RE VE N. 02064/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.