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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/11/2025, n. 2465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2465 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2222/2023 TRA
rappr. e dif. dagli Avv. Enrico D'Alessandro e Davide Russo, Parte_1 iano, alla Via Togliatti n. 18, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del Controparte_1 CP_2
Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif., ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal
[...]
, e dai funzionari CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
, con
[...] Controparte_8
Controparte_3
RESISTENTE
OGGETTO: erogazione carta docente CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/04/2023, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'amministrazione resistente esponendo:
- di aver prestato servizio presso vari istituti, in forza di plurimi contratti a termine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021;
- di non avere ottenuto il bonus relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Dedotto il diritto a percepire il bonus economico introdotto dall'art. 1, co. 121, L. 107/2015 (cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), richiamata la normativa di riferimento ed invocata l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato e condannare il resistente a Controparte_1 mettere a disposizione della ricorrente la Carta del Docente o altro titolo equipollente Parte_1
1 per la complessiva somma di Euro 1.000,00, corrispondente a Euro 500,00 annui per 2 anni, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l'amministrazione resistente che, con articolate argomentazioni, eccepita la prescrizione, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La causa giungeva all'udienza del 16/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte i sensi dell'art 127 ter c.p.c. Lette le note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Appare opportuna una preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che
“la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Parte ricorrente chiede accertarsi il diritto ad usufruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente. All'esito di un ampio dibattito giurisprudenziale, in ambito sia interno che sovranazionale, la Suprema Corte, con pronuncia resa ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. (Cass., Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023, Rv. 669340 - 03), ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” e pertanto “anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
2 Nel caso in esame, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del beneficio per gli anni scolastici indicati in ricorso, per i quali risultano supplenze fino al 30/06 e 31/08. Dai contratti versati in atti risulta, invero, che parte ricorrente ha prestato servizio presso due istituti scolastici mediante stipula di contratti a tempo determinato sino al 30/06 e 31/08, l'uno per 9 ore settimanali, l'altro per 18 ore settimanali e, quindi, comparabile rispetto a quelli dei docenti a tempo indeterminato. Alcuna “ragione oggettiva” sussiste per giustificare un trattamento diverso che, per tale ragione, risulta essere discriminatorio. Tra l'altro, la Corte di Giustizia (Ordinanza Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, causa n. C-450/21) ha evidenziato che le norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo, l'art. 63 del CCNL e l'art. 1 L. n. 107/2015) configurano come obbligatoria, permanente e strutturale la formazione dei docenti sicché l'indennità di cui si discute deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (punto 35), aggiungendo che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto […] non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 46). Nella richiamata pronuncia, inoltre, la Suprema Corte di Cassazione, richiamando i “principi generalissimi in tema di obbligazioni”, in base ai quali “il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale”, ha rilevato che non vi è ragione per dubitare che la “carta docente” possa “funzionare – almeno in oggi - anche rispetto a periodi pregressi”, e pertanto “la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”, con correlato interesse datoriale dell'adempimento con quelle modalità, proprio in ragione del permanere di esigenze formative. Pertanto, la permanenza dell'inserimento nel sistema scolastico, che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento, sussiste finché il docente “resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza
[…] ed ancor più se poi egli transiti in ruolo”. Laddove sussistano le condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, “va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”, mentre in caso di fuoriuscita dal sistema scolastico, come nell'ipotesi di cancellazione dalle graduatorie, residua solo il diritto al risarcimento del danno. Nel caso in esame, parte ricorrente ha depositato contratto a tempo determinato per l'annualità scolastica in corso, e pertanto risulta inserita nel sistema scolastico. Va inoltre escluso “che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro”.
3 Per completezza, si osserva che alcuna somma è richiesta per gli anni precedenti al 2020/2021, e pertanto infondata appare la deduzione formulata sul punto dalla resistente amministrazione. Ad ogni modo, con riferimento alla decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, “è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. Quanto all'eccezione di prescrizione formulata dal resistente, si osserva che la CP_1 prescrizione è quinquennale quanto all'azione di a to specifico con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio), decennale quella del risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio. Nel caso in esame, tenuto conto delle annualità per le quali è formulata la richiesta (a partire dall'a.s. 2020/2021) e della data di notifica del ricorso, avvenuta in data 29/05/2023, non risulta maturata la prescrizione. Si osserva, inoltre, che il beneficio va concesso anche in relazione all'a.s. 2020/2021, per il quale risulta una supplenza di 9 ore settimanali, trattandosi di articolazione oraria pari al 50% dell'orario di cattedra. Ed invero, nella già citata pronuncia (n. 29961/2023), la Suprema Corte non si è espressa in ordine alle ipotesi di supplenze temporanee e dei cd. spezzoni di orario, ma ha comunque fornito degli spunti ermeneutici utili circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario. In particolare, la Corte ha osservato
“che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”. Precisava che “è … errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano”. Il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha previsto l'attribuzione del bonus in favore dei docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare almeno il 50% dell'orario di cattedra), e, pertanto, vanno ritenute equiparabili ai docenti a tempo indeterminato le condizioni dei docenti non di ruolo che abbiano avuto un contratto a tempo determinato per un orario (cd. “spezzone orario”) pari o superiore al 50% dell'orario di cattedra. Dunque, al fine di salvaguardare il principio di non discriminazione, il beneficio può essere riconosciuto in favore di un docente precario che svolga un minimo di 9/12 ore settimanali 4 di servizio, a seconda del tipo di insegnamento (scuola secondaria/scuola primaria e/o dell'infanzia) e, in definitiva, della relativa tipologia di orario “ordinario” che oscilla fra le 18 (scuola secondaria) e le 24 (scuola primaria) ore settimanali. Alla luce di quanto esposto, la domanda va accolta anche in relazione all'annualità 2020- 2021. Va, di conseguenza, accertato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio richiesto, e dunque della somma complessiva di euro 1.000,00. Su tale importo spettano, in conformità a quanto di recente precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 29961/2023 cit.), “interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” e precisamente, in assenza di allegazione e prova che la rivalutazione monetaria abbia maggiore importo, gli interessi al tasso legale dalla maturazione al saldo. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano per la metà, in ragione dell'intervento della richiamata pronuncia in sede nomofilattica in corso di causa, e per la restante parte si pongono a carico di parte resistente e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, ritenuta equa in considerazione della serialità del contenzioso e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2020/2021 e 2021/2022 e per l'effetto condanna il resistente a mettere a disposizione della parte CP_1 ricorrente, per il tramite della Carta elettronica del Docente, la somma complessiva di € 1.000,00 oltre interessi legali;
b) condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, che liquida in € 165,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 17/11/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2222/2023 TRA
rappr. e dif. dagli Avv. Enrico D'Alessandro e Davide Russo, Parte_1 iano, alla Via Togliatti n. 18, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del Controparte_1 CP_2
Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif., ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal
[...]
, e dai funzionari CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
, con
[...] Controparte_8
Controparte_3
RESISTENTE
OGGETTO: erogazione carta docente CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/04/2023, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'amministrazione resistente esponendo:
- di aver prestato servizio presso vari istituti, in forza di plurimi contratti a termine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021;
- di non avere ottenuto il bonus relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Dedotto il diritto a percepire il bonus economico introdotto dall'art. 1, co. 121, L. 107/2015 (cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), richiamata la normativa di riferimento ed invocata l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato e condannare il resistente a Controparte_1 mettere a disposizione della ricorrente la Carta del Docente o altro titolo equipollente Parte_1
1 per la complessiva somma di Euro 1.000,00, corrispondente a Euro 500,00 annui per 2 anni, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l'amministrazione resistente che, con articolate argomentazioni, eccepita la prescrizione, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La causa giungeva all'udienza del 16/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte i sensi dell'art 127 ter c.p.c. Lette le note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Appare opportuna una preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che
“la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Parte ricorrente chiede accertarsi il diritto ad usufruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente. All'esito di un ampio dibattito giurisprudenziale, in ambito sia interno che sovranazionale, la Suprema Corte, con pronuncia resa ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. (Cass., Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023, Rv. 669340 - 03), ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” e pertanto “anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
2 Nel caso in esame, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del beneficio per gli anni scolastici indicati in ricorso, per i quali risultano supplenze fino al 30/06 e 31/08. Dai contratti versati in atti risulta, invero, che parte ricorrente ha prestato servizio presso due istituti scolastici mediante stipula di contratti a tempo determinato sino al 30/06 e 31/08, l'uno per 9 ore settimanali, l'altro per 18 ore settimanali e, quindi, comparabile rispetto a quelli dei docenti a tempo indeterminato. Alcuna “ragione oggettiva” sussiste per giustificare un trattamento diverso che, per tale ragione, risulta essere discriminatorio. Tra l'altro, la Corte di Giustizia (Ordinanza Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, causa n. C-450/21) ha evidenziato che le norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo, l'art. 63 del CCNL e l'art. 1 L. n. 107/2015) configurano come obbligatoria, permanente e strutturale la formazione dei docenti sicché l'indennità di cui si discute deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (punto 35), aggiungendo che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto […] non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 46). Nella richiamata pronuncia, inoltre, la Suprema Corte di Cassazione, richiamando i “principi generalissimi in tema di obbligazioni”, in base ai quali “il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale”, ha rilevato che non vi è ragione per dubitare che la “carta docente” possa “funzionare – almeno in oggi - anche rispetto a periodi pregressi”, e pertanto “la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”, con correlato interesse datoriale dell'adempimento con quelle modalità, proprio in ragione del permanere di esigenze formative. Pertanto, la permanenza dell'inserimento nel sistema scolastico, che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento, sussiste finché il docente “resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza
[…] ed ancor più se poi egli transiti in ruolo”. Laddove sussistano le condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, “va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”, mentre in caso di fuoriuscita dal sistema scolastico, come nell'ipotesi di cancellazione dalle graduatorie, residua solo il diritto al risarcimento del danno. Nel caso in esame, parte ricorrente ha depositato contratto a tempo determinato per l'annualità scolastica in corso, e pertanto risulta inserita nel sistema scolastico. Va inoltre escluso “che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro”.
3 Per completezza, si osserva che alcuna somma è richiesta per gli anni precedenti al 2020/2021, e pertanto infondata appare la deduzione formulata sul punto dalla resistente amministrazione. Ad ogni modo, con riferimento alla decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, “è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. Quanto all'eccezione di prescrizione formulata dal resistente, si osserva che la CP_1 prescrizione è quinquennale quanto all'azione di a to specifico con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio), decennale quella del risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio. Nel caso in esame, tenuto conto delle annualità per le quali è formulata la richiesta (a partire dall'a.s. 2020/2021) e della data di notifica del ricorso, avvenuta in data 29/05/2023, non risulta maturata la prescrizione. Si osserva, inoltre, che il beneficio va concesso anche in relazione all'a.s. 2020/2021, per il quale risulta una supplenza di 9 ore settimanali, trattandosi di articolazione oraria pari al 50% dell'orario di cattedra. Ed invero, nella già citata pronuncia (n. 29961/2023), la Suprema Corte non si è espressa in ordine alle ipotesi di supplenze temporanee e dei cd. spezzoni di orario, ma ha comunque fornito degli spunti ermeneutici utili circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario. In particolare, la Corte ha osservato
“che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”. Precisava che “è … errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano”. Il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha previsto l'attribuzione del bonus in favore dei docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare almeno il 50% dell'orario di cattedra), e, pertanto, vanno ritenute equiparabili ai docenti a tempo indeterminato le condizioni dei docenti non di ruolo che abbiano avuto un contratto a tempo determinato per un orario (cd. “spezzone orario”) pari o superiore al 50% dell'orario di cattedra. Dunque, al fine di salvaguardare il principio di non discriminazione, il beneficio può essere riconosciuto in favore di un docente precario che svolga un minimo di 9/12 ore settimanali 4 di servizio, a seconda del tipo di insegnamento (scuola secondaria/scuola primaria e/o dell'infanzia) e, in definitiva, della relativa tipologia di orario “ordinario” che oscilla fra le 18 (scuola secondaria) e le 24 (scuola primaria) ore settimanali. Alla luce di quanto esposto, la domanda va accolta anche in relazione all'annualità 2020- 2021. Va, di conseguenza, accertato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio richiesto, e dunque della somma complessiva di euro 1.000,00. Su tale importo spettano, in conformità a quanto di recente precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 29961/2023 cit.), “interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” e precisamente, in assenza di allegazione e prova che la rivalutazione monetaria abbia maggiore importo, gli interessi al tasso legale dalla maturazione al saldo. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano per la metà, in ragione dell'intervento della richiamata pronuncia in sede nomofilattica in corso di causa, e per la restante parte si pongono a carico di parte resistente e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, ritenuta equa in considerazione della serialità del contenzioso e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2020/2021 e 2021/2022 e per l'effetto condanna il resistente a mettere a disposizione della parte CP_1 ricorrente, per il tramite della Carta elettronica del Docente, la somma complessiva di € 1.000,00 oltre interessi legali;
b) condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, che liquida in € 165,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 17/11/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Barbara Lombardi
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