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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 22475/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 22475/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. FRANCESCA NEGRINI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. FRANCESCA NEGRINI;
Parte_2 C.F._2 RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso Per_1 il padre che rimarrà a vivere nella casa coniugale sita in madre a (BS) via papa Giovanni XXIII n Parte_3
8 lettera C;
2. assegnazione della casa coniugale al padre che si accolla il pagamento integrale della rata di mutuo di € 570,00 al mese e delle spese condominiali;
3. la madre si trasferirà a vivere in altro appartamento a;
Parte_3
4. , al momento del deposito del ricorso già quasi maggiorenne, avrà diritto di stare con i genitori quando lo Per_1 desidera, senza limitazioni temporali, previa comunicazione ad entrambi delle proprie intenzioni;
5. ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio, sostenendo ciascuno nel tempo che trascorre con lui, i suoi bisogni e le sue necessità, mediante l'acquisto e il pagamento diretto e personale dei beni, servizi utilità, con ciò includendo anche le spese relative al vitto, alloggio, cura istruzione. Le spese straordinarie, così come indicate nel Protocollo firmato dal Tribunale di Brescia e dall'Ordine degli Avvocati di Brescia il 14/7/2016 (di cui entrambe 1 le parti, con la firma del presente ricorso, confermano di conoscerne il contenuto), verranno sostenute dal padre nella percentuale del 70% e dalla madre nella restante quota del 30%;
6. diritto del padre di percepire l'assegno unico, il cui importo, d'accordo con la moglie, verrà utilizzato per sostenere le spese della mensa e del trasporto di;
Per_1
7. nessun assegno di mantenimento è previsto l'uno nei confronti dell'altra;
8. il padre si accolla il pagamento delle rate relative all'acquisto del camper e del materasso;
9. l'auto Toyota Yaris rimarrà in uso alla Sig.ra che provvederà ad effettuare il passaggio di proprietà; Parte_2
10. I sig.ri e danno atto di non avere altre pretese economiche reciproche di Parte_1 Parte_2 natura patrimoniale;
11. Spese legali a carico di entrambi nella quota del 50%”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 29/04/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
CA (atto n. 3, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse del figlio minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
EL SI
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 22475/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. FRANCESCA NEGRINI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. FRANCESCA NEGRINI;
Parte_2 C.F._2 RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso Per_1 il padre che rimarrà a vivere nella casa coniugale sita in madre a (BS) via papa Giovanni XXIII n Parte_3
8 lettera C;
2. assegnazione della casa coniugale al padre che si accolla il pagamento integrale della rata di mutuo di € 570,00 al mese e delle spese condominiali;
3. la madre si trasferirà a vivere in altro appartamento a;
Parte_3
4. , al momento del deposito del ricorso già quasi maggiorenne, avrà diritto di stare con i genitori quando lo Per_1 desidera, senza limitazioni temporali, previa comunicazione ad entrambi delle proprie intenzioni;
5. ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio, sostenendo ciascuno nel tempo che trascorre con lui, i suoi bisogni e le sue necessità, mediante l'acquisto e il pagamento diretto e personale dei beni, servizi utilità, con ciò includendo anche le spese relative al vitto, alloggio, cura istruzione. Le spese straordinarie, così come indicate nel Protocollo firmato dal Tribunale di Brescia e dall'Ordine degli Avvocati di Brescia il 14/7/2016 (di cui entrambe 1 le parti, con la firma del presente ricorso, confermano di conoscerne il contenuto), verranno sostenute dal padre nella percentuale del 70% e dalla madre nella restante quota del 30%;
6. diritto del padre di percepire l'assegno unico, il cui importo, d'accordo con la moglie, verrà utilizzato per sostenere le spese della mensa e del trasporto di;
Per_1
7. nessun assegno di mantenimento è previsto l'uno nei confronti dell'altra;
8. il padre si accolla il pagamento delle rate relative all'acquisto del camper e del materasso;
9. l'auto Toyota Yaris rimarrà in uso alla Sig.ra che provvederà ad effettuare il passaggio di proprietà; Parte_2
10. I sig.ri e danno atto di non avere altre pretese economiche reciproche di Parte_1 Parte_2 natura patrimoniale;
11. Spese legali a carico di entrambi nella quota del 50%”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 29/04/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
CA (atto n. 3, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse del figlio minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
EL SI
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