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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 26/11/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice, dott. LO MA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 190 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
nato in [...] il [...] residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Tilli, ed elettivamente domiciliato in Rieti, Piazza Vittorio
Emanuele II n. 17, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1
CP_ elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Cintia n. 42 presso l'Ufficio legale della Sede di
Rieti, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Miglio, giusta procura in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente adiva il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del
Lavoro, con ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per ivi sentir dichiarare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento in proprio favore degli artt 2-13
L. n. 118/1971(assegno mensile di assistenza).
Deduceva di avere presentato apposita domanda amministrativa il 16.06.2023, volta ad ottenere il riconoscimento della prestazione, che tuttavia non era stata accolta
1 Nell'ambito del procedimento per a.t.p. R.G. N. 314/2024 veniva disposta CTU medico legale, a cura del Dott. che escludeva la sussistenza del suddetto requisito riconoscendo una Persona_1 percentuale di invalidità inferiore a quella richiesta dalla legge per ottenere il beneficio reclamato.
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente proponeva ricorso in opposizione, rubricato al N. 190 R.G.L. 2025, chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento del diritto azionato, con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Si costituiva nell'ambito di detto giudizio l' , eccependo preliminarmente la inammissibilità / CP_1 infondatezza della domanda, ex art. 445 bis, comma 6, per mancata specificazione dei motivi di contestazione nel merito, nonché l'insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
La domanda è infondata e non può essere disposto il rinnovo delle operazioni peritale per i motivi di seguito specificati.
Preliminarmente deve essere ribadito che nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., sia nella fase di istruzione preventiva che nella successiva ed eventuale fase di merito, il thema decidendum è costituito esclusivamente dall'accertamento della sussistenza o meno del requisito sanitario che dà diritto alla prestazione richiesta (cfr. Cass. civ. sez. lav., 8 aprile 2019, n.
9755).
Ciò posto, nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio, Dott. , nel giudizio per Persona_1 atp ha concluso la sua relazione asserendo “che non sussistono i presupposti medico legali per affermare che la perizianda presenti i requisiti di cui all'art 13 l.118/71 in particolare ha dedotto che il grado complessivo di invalidità civile può essere stimato nella misura del 67%”.
Parte ricorrente lamenta che il c.t.u non avrebbe adeguatamente attenzionato alcuni referti, segnatamente la visita neurologica ASL di Rieti del 20.11.2024 e la visita ortopedica datata
15.11.2024; a tal proposito, nello stesso ricorso in opposizione si citano le considerazioni espresse dal c.t.p., secondo cui “le menomazioni riscontrate sulla persona della ricorrente, possono essere valutate più congruamente nella misura del 60% facendo riferimento alla voce tabellare n.7335 ( paraparesi con deficit di forza medio) DM 1992. Altresì, la patologia osteoarticolare a carico del rachide, inoltre, come da voce tabellare n. 7010 (anchilosi rachide lombare) può valutarsi per le
2 ripercussioni funzionali sinergiche rispetto alla patologia neurologica, nella misura del 35%.
Pertanto, nel caso specifico deve ritenersi un quadro morboso documentato, tale da comportare una riduzione della validità e della capacità lavorativa del soggetto nella misura del 74%, sussistendo quindi termini di legge per la concessione dell'assegno di cui all'art. 13 della L.118/71” (così pag. 4 ricorso, che ricalca l'argomentazione elaborata dal c.t.p. in sede di osservazioni a c.t.u., si veda allegato alla c.t.u. del 23/12/2024).
All'uopo si deve osservare che già nel procedimento di istruzione preventiva il consulente d'ufficio aveva adeguatamente risposto alle note critiche del consulente di parte, affermando che: “La dott.ssa
consulente della ricorrente ha inviato le controdeduzioni allegate. Persona_2
Dall'esame obiettivo effettuato in sede di operazioni peritali non sono emersi significativi deficit a carico dell'arto inferiore di destra (se non una modesta sofferenza neurogena di rilievo strumentale già valutata nella menomazione di cui al punto n. 2, tanto da poter ascrivere la menomazione alla voce n. 7335, come proposto dal predetto consulente.
La menomazione a carico del rachide deve essere valutata con riferimento alla voce tabellata
(anchilosi di rachide totale :75%) ridotta in proporzione del quantum di funzione perduta.
Considerato che il deficit funzionale è solo di ¼, anche se presenta una modesta sofferenza neurogena il grado di menomazione non potrà eccedere il 20%.
Si conferma pertanto la valutazione proposta. CP_ L non ha inviato note critiche.
La Sig.ra è soggetto invalido civile nella misura del 67% a decorrere dalla domanda Parte_1 in sede amministrativa” (si veda c.t.u. in a.t.p., pag. 6).
Deve quindi rilevarsi che il c.t.u., nella fase di istruzione preventiva, su sollecitazione del c.t.p. aveva spiegato le ragioni e la misura della valutazione svolta in relazione alla patologia anchilosi di rachide.
Parte ricorrente ha sostanzialmente omesso di confrontarsi con la specifica argomentazione del c.t.u., elaborata in relazione alle osservazioni mosse dal c.t.p.
In altre parole, parte ricorrente si è limitata a riproporre le osservazioni mosse dal c.t.p. in relazione al grado di menomazione riferibile alla patologia anchilosi di rachide.
Pertanto, l'elaborazione del c.t.u., in sé, riconduce a razionalità i profili critici elaborati col ricorso
(in quanto speculari a quelli individuati dal c.t.p., già adeguatamente analizzati dal c.t.u.).
Tali considerazioni portano ad affermare che l'opposizione in esame non risulta idonea a scalfire gli approdi della c.t.u., né, conseguentemente, a determinare il rinnovo della stessa c.t.u.
3 Pertanto, la domanda va rigettata e le spese seguono la soccombenza sia per la fase di istruzione preventiva che di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara irripetibili le spese di lite ex art 152 disp. at.t c.p.c;
- pone le spese di c.t.u. del Dott svolte nell'ambito del procedimento di istruzione Persona_1 preventiva n. 314/2024 a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Rieti, 25.11.2025
Il Giudice
LO MA
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