Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00182/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00016/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16 del 2025, proposto dalla Turello s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Martin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Coseano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mattia Matarazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Pmp Pro - Mec s.p.a., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio comunale di Coseano n. 36 del 2 ottobre 2024, recante “ progetto di ampliamento nonché di variante n. 3 del piano per gli insediamenti produttivi P. i. p. (l. 865/1971) “Sant’Andrea” a Cisterna di Coseano con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (artt. 1 e 19, d. P. R. 327/2001) ”;
- di tutti i relativi atti presupposti dei consequenziali, ancorché non noti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Coseano;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. DA IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 23 dicembre 2024 e depositato il 17 gennaio 2025, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento.
La ricorrente ha dedotto un unico motivo, così rubricato: “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17, l. 17 agosto 1942 n. 1150. Violazione di legge. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti. Illegittimità costituzionale di ogni diversa disposizione regionale, ivi compreso l’art. 3, co. VII-bis, l. r. 21 ottobre 2008 n. 12, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 e 117 Cost., nonché dell’art. 4, l. cost. 31 gennaio 2001 n. 1 ”, auspicando inoltre che, nelle more del giudizio, potesse avviarsi un dialogo costruttivo per conciliare al meglio l’interesse pubblico con quello privato, ritenuto non adeguatamente considerato nell’atto di pianificazione in esame.
2. Il Comune si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso.
3. Con memoria congiunta depositata il primo aprile 2026, i procuratori delle parti hanno comunicato che, successivamente alla proposizione del ricorso, si erano avviate trattative per individuare una soluzione concordata della controversia e che, a seguito di tali trattative, il Comune aveva adottato una nuova variante del Piano per gli insediamenti produttivi (la n. 4), soddisfacente l’interesse della società ricorrente.
Le parti hanno quindi chiesto congiuntamente di dichiarare cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese.
4. All’udienza pubblica del 22 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
6. Si osserva infatti che, sebbene l’adozione della variante n. 4 del Piano comunale non appaia di per sé sufficiente a fondare una pronuncia di cessazione della materia del contendere (considerato che il ricorso era stato proposto per contestare un vincolo preordinato all’esproprio sul terreno della ricorrente imposto dalla variante n. 3, senza che sia stato chiarito come la variante n. 4 abbia soddisfatto tale interesse oppositivo), la dichiarazione resa dalle parti congiuntamente il primo aprile 2026 è idonea a dimostrare la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione del ricorso.
In base all’art. 84, comma 4, cod.proc.amm., che consente al giudice di desumere la sopravvenuta carenza di interesse da fatti, atti o comportamenti univoci successivi alla proposizione del ricorso, si ritiene infatti sussistere i presupposti per dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (T.A.R. Lazio, n. 4099/2026).
Le spese di lite sono compensate, come richiesto congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RL DI de MO di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
DA IC, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| DA IC | RL DI de MO di Grisi' |
IL SEGRETARIO