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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/12/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. BE ZZ Presidente
2) Dr. Flavia Strazzanti Consigliere
3) Avv. AZ RI Giudice Ausiliario Relatore
Dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 291/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 184/2021 emessa dal Tribunale di Caltanissetta il.
31.03.2021, depositata il 01.04.2021, non notificata
TRA
Il Rag. (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], n.q. di legale rappresentante pro tempore della rappresentato e difeso dagli Avv. Parte_2
LA LE e Avv. Salvatore LE per procura in atti
APPELLANTE
E
Il (C.F. e P. Iva , sito in Controparte_1 P.IVA_1
Caltanissetta alla Via Pitrè n. 38, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante p.t., Geom. , (C.F. ), nato a [...] C.F._2
Caltanissetta il 17.08.1979, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Nicosia per procura in atti
APPELLATO
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “con le presenti note si precisano le conclusioni e ci si riporta integralmente a quanto rassegnato in atti nell'interesse del Rag. Parte_1
Accogliersi il proposto gravame e le conclusioni tutte istruttorie e di
[...]
merito, ivi formulate, al cui contenuto integralmente ci si riporta. Si chiede che vengano concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: “L'Avvocato Gianluca Nicosia, quale difensore del CP_1
, insiste nella comparsa di costituzione in appello e si riporta alle Controparte_1
conclusioni ivi rappresentate da intendersi ripetute e trascritte nel presente verbale di causa. In particolare chiede il rigetto dell'interposto appello, in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, la conferma della sentenza di merito con condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nella sentenza impugnata nei termini che di seguito si trascrivono: “Con atto di citazione del 22.03.2018 il rag. Parte_1
nel premettere di aver amministrato il
[...] Controparte_1
fino al 2014, ha convenuto in giudizio detto condominio chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 15.324,56 costituente il credito per anticipazioni di cassa da lui effettuate evincibile dall'accertamento effettuato dalla commissione di condomini, costituita su delibera dell'assemblea condominiale del 02.10.2013. L'attore ha sostenuto che nel corso dell'assemblea condominiale del 02.10.2013 convocata per l'approvazione del conto di gestione relativo al periodo 01.07.2003-30.06.2006, i condomini deliberavano di rinviarne l'approvazione, riservando la decisione all'esito di un controllo sulla regolarità delle spese rendicontate, controllo di cui veniva incaricata una commissione di
2 condomini composta dai signori , e Persona_1 Persona_2 Per_3
. Assume l'attore che, nonostante le pezze giustificatrici delle spese da lui
[...]
anticipate, trovavano riscontro nella verifica della commissione dei condomini, il rendiconto di gestione 2003-2006 non veniva mai approvato dell'assemblea condominiale che intanto gli revocava il mandato. In via subordinata, inoltre il
AT ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., a fronte dell'arricchimento ingiustificato del CP_1
rappresentato dal risparmio economico delle spese di gestione di oltre tre anni, al quale è corrisposto un impoverimento dello stesso per le spese anticipate.
Si è costituito il , contestando l'avverso dedotto e deducendo CP_1
l'infondatezza della domanda in assenza di una delibera assembleare di approvazione del consuntivo di gestione redatto dall'ex amministratore assumendo che, senza tale delibera, l'attore non può agire in giudizio per il recupero delle somme assertivamente anticipate, né l'accertamento condotto dai tre condomini può valere quale atto di ricognizione di un debito atteso che l'unico organo a cui la legge attribuisce in via esclusiva il potere di approvare il rendiconto di gestione presentato dall'Amministratore è l'Assemblea
Condominiale. Eccepiva ancora la mancanza di prova in ordine all'invocato diritto di credito assumendo che la produzione delle copie fotostatiche inerenti spese condominiali non può costituire prova che le spese condominiali siano state sostenute dal convenuto con risorse proprie”.
Esaurita l'istruttoria, svoltasi mediante CTU contabile, il Tribunale di
Caltanissetta definiva il giudizio con la sentenza sopra indicata, con dispositivo del seguente tenore: “Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 766/2018 R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta,
- rigetta le domande avanzate da nella qualità di Parte_1
mandatario della nei confronti del Parte_3
sito in Caltanissetta alla Via Pitrè nr. 38, Controparte_1
3 - condanna nella qualità di mandatario della Parte_1 [...]
al pagamento in favore di Parte_3 [...]
delle spese di giudizio che liquida in euro 2.098,00, oltre Controparte_1
rimborso forfettario pari al 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU che sono state liquidate con decreto del 15 maggio 2020”.
2. Per la riforma di detta sentenza n.q. di Parte_1
legale rappresentante pro tempore della ha Parte_2
proposto appello fondato su tre motivi.
Con il primo motivo l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza per avere il
Giudice erroneamente ritenuto che “l'esistenza del credito che l'istante afferma di aver maturato verso il Condominio nel periodo della propria amministrazione non risulta utilmente provata”, e per avere conseguentemente rigettato le domande attoree.
A dire dell'appellante le conclusioni a cui è pervenuto il Giudice si fonderebbero sull'errato presupposto che “l'amministratore del condominio, con riferimento alle spese di manutenzione ordinaria ed a quelle fisse relative ai servizi comuni essenziali, necessiti di una esplicita approvazione assembleare, a mente dell'art. 1135, n. 2 c.c.” e sull'omessa considerazione da parte del primo Giudice della circostanza che dai verbali assembleari relativi alle sedute tenutesi ai fini dell'approvazione del rendiconto relativo agli anni 2003/2006, prodotti in giudizio, emergeva come nessuno dei condomini avesse mai contestato la sussistenza delle spese di gestione condominiale, di condomini morosi, né il ritardo nella presentazione dei bilanci.
Le suddette circostanze, secondo l'appellante avrebbero dovuto indurre il Giudice
a ritenere provata la fondatezza delle pretese attoree.
Sostiene poi che la sussistenza del credito vantato, avrebbe trovato, inoltre, conferma sia all'esito della riunione della commissione dei tre condomini nominata dal condominio, che, invero dopo aver esaminato ogni singola ricevuta
4 di spesa, inserita dall'Amministratore nella contabilità del conto di gestione per gli anni 2003/2006, aveva confermato la congruità delle somme richieste ed anticipate dall'amministratore, e ritenuto che nessuna imprecisione e/o irregolarità era stata rilevata, sia dall'espletata CTU.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità dell'operato del primo giudice per avere ritenuto, con una motivazione “meramente assertiva ed in quanto tale apparente”, non meritevole di accoglimento la domanda formulata in via subordinata ex art. 2041 c.c..
L'appellante a riguardo sostiene che secondo la giurisprudenza di legittimità nel processo introdotto mediante la domanda di adempimento contrattuale sarebbe ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata in via subordinata, e che la stessa avrebbe dovuto trovare accoglimento
“sussistendone tutti i presupposti e cioè l'arricchimento del , grazie CP_1
alla continuativa erogazione delle forniture condominiali, con l'innegabile riduzione patrimoniale dell'appellante, che ne aveva sopportato i costi, stante l'incapienza delle somme versate dai condomini” (pag. 12 atto di appello).
Con il terzo motivo l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha posto a carico dello stesso le spese del giudizio e di CTU, ritenendo che la suddetta statuizione sarebbe stata conseguenza di un'errata valutazione in fatto ed in diritto posta a base del Giudicante nella formazione del proprio convincimento.
L'appellante ha concluso formulando le seguenti domande: “PIACCIA
ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
In via preliminare si chiede che venga disposta la sospensione dell'effecicia esecutiva della sentenza n. 184/2021 resa in data 31/03/2021 dal Tribunale di
Caltanissetta in persona del GOP Avv. Carmela Rita D'Aleo per le motivazione meglio esposte in narrativa.
5 Accogliere per la forma il presente appello e tutti i motivi ivi indicati e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 184/2021 pubblicata il 01.04.2021, resa dal
Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. Avv. D'Aleo Carmela Rita, in luogo della disposizione “rigetta le domande avanzate da nella qualità di mandatario della Parte_1 [...]
nei confronti del Parte_4 Controparte_1
sito in Caltanissetta alla Via Pitrè n.38” così statuire: “condanna il
[...]
in persona del Suo amministratore e legale Controparte_1
rappresentante p.t. al pagamento in favore del Rag. Parte_1 della somma di € 8.380,71 oltre interessi legali e rivalutazione
[...]
monetaria”;
Conseguentemente, disporre in riforma della parte in cui è stato disposto
“condanna nella qualità di mandatario della Parte_1 [...]
al pagamento in favore di Parte_3 [...]
delle spese di giudizio che liquida in euro 2.098,00, oltre Controparte_1
rimborso forfettario pari al 15%, IVA e c.p.a. come per legge” e così statuire:
“Condanna il in persona del Suo Amministratore Controparte_1
e rappresentante p.t., al pagamento in favore del Rag. Parte_1
delle spese del doppio grado del giudizio e delle spese di CTU”.
[...]
In via subordinata e nel merito si insiste nell'accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c., così come articolata in atto di citazione e per quanto esposto in premessa;
conseguentemente condannare il di Caltanissetta al pagamento della Controparte_3 complessiva somma di € 15.324,56, oltre interessi legali e rivalutazione.
In via gradatamente subordinata, si chiede che il condominio di Controparte_1
Via Pitrè n.38 di Caltanissetta venga condannato, in accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento, al pagamento della somma di € 8.380,71 per i motivi esposti in premessa.
6 Si chiede, infine, che il condominio appellato venga onerato di produrre i verbali assembleari da cui si ricavino le approvazioni dei bilanci dal 2003 al 2006.
Con riserva di ogni occorrendo mezzo istruttorio.
Con vittoria di compensi e spese del doppio grado del giudizio”.
Si è costituito in giudizio il eccependo Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità ex artt. 342 c.p.c. del proposto gravame, contestandone nel merito i motivi e chiedendone il rigetto.
La Corte con ordinanza del 28.04.2022, dava atto della non sussistenza dei presupposti per pronunciare l'ordinanza ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c., rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza impugnata n. 184/2021 del Tribunale di Caltanissetta e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28.11.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la Corte poneva la causa in decisione dando termine per il deposito di comparse conclusionali memorie di replica.
3. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. formulata dall'appellato, contenendo il gravame la specifica indicazione delle parti della sentenza impugnata, degli errori che, in tesi, il Tribunale avrebbe commesso e delle ragioni che militerebbero per la rivisitazione della sentenza nei termini auspicati dall'appellante.
4. L'appello va rigettato.
Quanto al primo motivo, non vi sono ragioni, né l'appellante ha offerto elementi per disattendere l'operato del Tribunale laddove ha correttamente ritenuto non provato il diritto di credito asseritamente vantato dall'appellante richiamando il principio giurisprudenziale secondo cui “il diritto dell'ex amministratore al rimborso delle anticipazioni effettuate nell'interesse del non postula CP_1
soltanto la prova degli esborsi sostenuti ma è anche condizionato alla presentazione all'assemblea del rendiconto della propria gestione ed all'approvazione da parte della stessa del consuntivo redatto. L'amministratore di
7 condominio non ha infatti un generale potere di spesa spettando all'assemblea il compito di approvare il conto consuntivo valutando l'opportunità delle spese erogate dall'amministratore. Nel condominio anche le spese di manutenzione ordinaria e quelle fisse relative ai servizi comuni essenziali abbisognano infatti di un'esplicita approvazione assembleare la quale è espressamente richiesta dall'art. 1135 n. 2 c.c. per tutte indistintamente "le spese occorrenti durante l'anno" e non solo per le spese di straordinaria manutenzione a cui si riferisce l'art. 1135 n. 4
c.c. (c.f.r. per tali principi cass. n. 14197/11, n. 18084/14 e n. 4831/94)”. Nel caso di specie, come pure rilevato dal primo giudice, l'assemblea condominiale, unico soggetto che avrebbe potuto farlo, non aveva mai approvato con delibera assembleare il rendiconto, approvazione che avrebbe costituito riconoscimento del debito, tale da dispensare l'amministratore dall'onere di fornire la prova dell'esistenza del proprio credito.
L'attore non ha assolto tale onere, in particolare non producendo documentazione idonea a dimostrare gli esborsi sostenuti quali, ad es, titoli di pagamento o bonifici provenienti dal proprio conto personale. Del resto, è troncante l'esito della CTU, avendo il tecnico incaricato definito ipotetico – e perciò, evidentemente, non concretamente provato – il credito in quanto privo di riscontro contabile, senza che l'attore ed odierno appellante abbia fornito o indicato elementi idonei a contraddire tale conclusione.
Del tutto correttamente, pertanto, il Tribunale ha rigettato la domanda.
Lo stesso dicasi in ordine al secondo motivo di gravame, condividendo la Corte la pronunzia del primo giudice laddove ha ritenuto non meritevole di accoglimento la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. sotto il duplice profilo della sua inammissibilità, mancando il necessario presupposto della sua residualità, ed in quanto carente “di idonea prova del depauperamento in capo al ragioniere (carenza desumibile dalla valutazione del Pt_1
materiale probatorio sin qui effettuata). Tra la documentazione prodotta non è dato rinvenire alcun documento che attesti pagamenti effettuati dal con Pt_1
8 risorse finanziarie proprie. La mera produzione di fatture attestanti il pagamento di spese varie non prova che le stesse siano state corrisposte e/o versate con risorse finanziarie proprie dell'attore. Non vi è agli atti di causa un singolo documento che provi il contrario (es. bonifico effettuato dal c/c del Sig. . Pt_1
Anche il CTU ha accertato che “ tra i documenti agli atti non vi sono estratti conto bancari, prospetti che evidenziano le movimentazioni di cassa ne prospetti che elencano le spese anticipate dall'Amministratore, quindi non si può affermare se l'ipotetico importo anticipato dall'Amministratore abbia un riscontro in termini di entrate ed uscite documentabili in maniera certa.”(pag. 6 sentenza Tribunale).
Va aggiunto, peraltro, che in realtà, prima ancora che infondata, l'azione di ingiustificato arricchimento, come già accennato, era improponibile ai sensi dell'art. 2042 cod. civ. che, lo si ricorda, dispone che “l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.” Come da costante giurisprudenza della
Suprema Corte “perché sia rispettata "la regola di sussidiarietà di cui all'articolo
2042 del codice civile la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale)
è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”
(v. , da ultimo, Cass. 11 settembre 2025 n. 25060). Nella specie, come sopra notato esaminando il primo motivo di appello, l'azione di rimborso delle spese che, secondo il proprio assunto, l'attore ha sostenuto nonostante gravassero sul
è stata rigettata appunto per carenza di prova delle anticipazioni. CP_1
Del pari infondato è infine il terzo motivo di gravame in ordine al disposto regolamento delle spese di lite, correttamente poste a carico dell'appellante per il
9 principio della soccombenza, la cui applicazione, fra l'altro, esonera il giudice da qualsiasi onere di motivazione al riguardo (cfr. Cass. 8 luglio 2024 n. 18549).
L'appello va pertanto rigettato.
5. A tale pronuncia segue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione dei parametri medi per le cause di valore ricomprese nello scaglione da euro da € 5.201,00 a € 26.000,00.
6. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dal
Rag. n.q. di legale rappresentante pro Parte_1
tempore della avverso la sentenza n. Parte_2
184/2021 emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 31.03.2021 e depositata in data
01.04.2021, che conferma in ogni sua statuizione.
Condanna l'appellante alla refusione in favore del Controparte_1 delle spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 5.809,00, oltre rimborso spese al 15%, IVA e CPA come per legge.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 02 dicembre 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
AZ RI BE ZZ
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