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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 4991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4991 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, dott. LA BA, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di previdenza ed assistenza obbligatoria iscritta al N. 10345/23 R.G. Aff. Cont. Lavoro, promossa D A
elettivamente domiciliato presso l'Avv. D. Vicari che lo Parte_1 rappresenta e difende
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso CP_1
l'Avv. G. Eudizi che lo rappresenta e difende - resistente - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato il ricorrente ha chiesto al Giudice di condannare l' al pagamento in suo favore dell'indennizzo in capitale per il CP_1 danno biologico riportato in forza dell'attività lavorativa svolta, oltre ad accessori e spese di giudizio. A fondamento della domanda, lo stesso ha esposto:
1) di svolgere dal 2004 attività lavorativa quale autista alle dipendenze di ATAC spa., e di avere perciò contratto discopatie multiple della colonna lombo-sacrale;
2) che l' non ha riconosciuto l'origine professionale della malattia. CP_1
Costituitosi in giudizio, l ha contestato il fondamento della domanda CP_1 avversa, richiamandosi alle valutazioni cliniche espresse come in atti;
ha anche eccepito la prescrizione con riferimento al periodo intercorso tra l'effettuazione degli esami clinici nel corso del 2017 (cfr. allegato “documentazione CP_1 clinica 2017 2021”, pagg. 6 e 7) e la data di presentazione della domanda. Esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale è stata anche espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata discussa e decisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto. L'eccezione di prescrizione va respinta. L'art. 112 DPR. 1124/65 dispone che l'azione per ottenere il riconoscimento della natura professionale della patologia si prescrive in tre anni dal giorno della manifestazione della malattia professionale. Osserva condivisibilmente la difesa ricorrente che, quanto all'individuazione del dies a quo, non è sufficiente che la patologia sia conosciuta dal ricorrente,
1 essendo anche necessario che della stessa sia conosciuta la derivazione professionale;
ma il concetto di conoscibilità non coincide con quello di effettiva conoscenza, sottintendendo il fatto che, sulla base di rilievi medici e fattuali, la malattia possa essere ricollegata alla prestazione lavorativa (Cass. 1661/20). D'altra parte, la patologia di derivazione e carattere professionale, alla data della domanda, deve anche risultare indennizzabile, e quindi assistita dall'apprezzabile probabilità che essa possa essere riconosciuta come tale, così da comportare il diritto al risarcimento del danno da menomazione psico-fisica; quanto al caso in esame, si ritiene che i referti delle RMN effettuate dal Pt_1 in data 30.8.17 e 3.10.17 (allegato già citato) non risultino di per sé CP_1 formulati in maniera tale da avere certamente generato nel ricorrente l'immediata consapevolezza dell'insorgenza della malattia professionale qui denunciata, quantomeno sotto il profilo della sussistenza di un grado tale da assicurarne l'indennizzabilità. Nel merito, si rileva che i testi sentiti nel corso della fase istruttoria sulle modalità della prestazione lavorativa in favore di ATAC, adeguatamente descritte dal hanno integralmente e adeguatamente confermato le Pt_1 circostanze dedotte in ricorso sul punto. Quelle che seguono le deposizioni rese. Teste “(…) ho svolto l'attività di conducente di linea fino al 2020, dal Tes_1 settembre 2023 sono verificatore (…) Conosco il ricorrente dal 2001, da quando io sono stato trasferito al deposito di Acilia;
da allora ho constatato che ha sempre svolto mansioni di autista di autobus;
avevamo gli stessi orari, facevamo turni di ore 6.30, da qualche anno è di ore 6.50; incontravo il ricorrente all'inizio o fine turno, oppure ai capilinea o incrociandoci nei percorsi;
ognuno guidava il proprio mezzo;
avevamo la stessa ciclazione, per cui (…) attaccavamo alla stessa ora e staccavamo insieme;
avevamo un giorno di riposo a settimana. Usavamo gli stessi mezzi;
non so indicare il marchio delle vetture, posso dire che nel 2001 usavamo le Setra, che erano “terribili” perché mezzi molto vecchi e molto rigidi;
insieme usavamo i cd. 46 e 47, che credo fossero Iveco, anch'esse vetture molto rigide, e i 34, 35, che invece erano buone vetture con miglior ammortizzazione e sedili confortevoli;
nel 2002 sono stati utilizzati i ED CI (…) vetture decisamente rigide, quasi come una tavola di legno;
da allora al 2020 sia il ricorrente sia io abbiamo utilizzato solo tali vetture;
art. 4) è vero quanto mi indica il Giudice (ndr. “la posizione che il ricorrente ha sempre assunto, durante la totalità del turno lavorativo e per oltre trenta anni, è quella seduta, all'interno della cabina a lui riservata, salvo brevi pause durante la sosta al capolinea”); la pausa da sempre dura circa tre minuti
2 dopo una guida ininterrotta di circa 45/60 minuti;
ciò dipende dalla lunghezza del percorso;
entrambi coprivamo la zona Acilia, Ostia, EUR (…) Art. 5) è vero quanto mi indica il Giudice sullo stato dei sedili, per quanto ho sempre constatato (ndr. “i sedili degli autobus sopraindicati sono in genere rigidi nella seduta ed in particolare già dopo pochi mesi dall'uso i sistemi di ammortizzazione previsti risultano 'scarichi', per cui ogni tipo di sollecitazione, che derivi dal manto stradale o da una qualsiasi frenata, produce un sobbalzo del sedile, che a sua volta provoca un contraccolpo nel guidatore”); art 6) è vero, come è facile constatare (ndr. “il manto stradale del percorso cui era addetto il ricorrente è generalmente alterato dall'usura ed irregolare a causa di numerose buche”)”. Teste : “(…) dipendente ATAC da 25 anni come autista;
conosco il Tes_2 ricorrente da circa 20 anni;
lui è autista;
lavoriamo nella stessa rimessa di via Ortolani da sempre;
lavoriamo in turni diversi che durano al massimo di ore 6.40; può capitare che io lo incontri ogni giorno o più raramente;
abbiamo la stessa flotta, rinnovata solo da due anni;
fino a due anni fa abbiamo usato i ED CI, acquistati nel 2000 circa, che all'inizio in quanto nuovi hanno reso una buona prestazione ma hanno manifestato grandi difficoltà quanto alle sospensioni, ammortizzatori, usura dei sedili;
credo che il problema sia attribuibile anche al lungo periodo di uso di questi mezzi, che lavorano per circa 3 ore al giorno per 365 giorni all'anno; noi facciamo una pausa da 10 minuti a tre minuti, a seconda se siamo in ritardo sulla partenza successiva e della fascia oraria di percorso;
un tragitto può durare da 15 minuti (il che vale per una sola linea) a 45/50/60 minuti;
poi abbiamo la pausa nei termini di cui ho detto;
art. 4) è vero (vedi articolato sopra riportato); art. 5) il sedile è comodo nei primi tempi;
dopo un po', non so dire quando, comincia ad avvertire difficoltà di ammortizzazione, regolazione spalliere in altezza e inclinazione;
6) è vero, ho constatato personalmente che fino a circa 4/5 anni fa il X Municipio sembrava un cratere (vedi articolato sopra riportato) (…)”. In esito alle deposizioni sopra riportate è stata quindi disposta CTU;
il giudicante ritiene debba farsi completo riferimento alle risultanze della perizia redatta dal dr. l'analitica descrizione delle patologie riscontrate, Persona_1
l'esauriente spiegazione della loro incidenza funzionale, le valutazioni medico- legali inducono a condividere le conclusioni diagnostiche cui è pervenuto il consulente, che ha riscontrato che il è affetto da “Spondiloartrosi Pt_1 lombosacrale con protrusioni discali a lieve-medio impegno funzionale”, e che
“Le posture fisse e prolungate ostacolano il ricambio nutritivo e possono, a lungo termine, favorire la degenerazione discale che è alla base del processo
3 spondiloartrosico. La guida (…) di un mezzo pesante rappresenta un esempio di associazione di più fattori di rischio (postura e vibrazioni trasmesse a tutto il corpo) per cui oltre al prolungato mantenimento della postura seduta ed alla contemporanea esposizione a vibrazioni, coesistono scuotimenti in relazione alle caratteristiche del manto stradale ed alla qualità ergonomica del posto di guida. Nel caso in esame (…) il tipo di attività lavorativa, alla quale il signor
è stato adibito per molti anni, ha svolto con elevata probabilità Parte_1 un ruolo causale o quantomeno concausale determinante ed efficiente nella più rapida insorgenza della condizione di spondiloartrosi con discopatie a carico del tratto lombo-sacrale (…) sulla base dei dati dell'anamnesi lavorativa e dei dati documentali prodotti, è possibile riconoscere l'esistenza del nesso causale o quantomeno concausale determinante ed efficiente tra il rischio lavorativo cui è stato esposto il signor e la malattia denunciata (…) La Parte_2 patologia “Spondiloartrosi lombosacrale con protrusioni discali a lieve-medio impegno funzionale” è da considerarsi di origine professionale e valutabile, in riferimento alle Tabelle allegate al D.M. 38/2000 (Cod.204), nella misura del 6% (sei per cento) dal momento della presentazione della domanda amministrativa”. L' va pertanto condannato alla corresponsione in favore del ricorrente CP_1 dell'indennizzo in capitale con riferimento all'invalidità riscontrata nella misura di cui sopra. Le spese di giudizio seguono la soccombenza;
le spese di CTU, liquidate con decreto, resteranno definitivamente a carico dell' . CP_1
Tali i motivi della decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente dell'indennizzo in CP_1 capitale in relazione alla menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 6%, oltre accessori, e alle spese di lite liquidate in € 2.700,00, con oneri, da distrarsi;
pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Roma, 28/04/2025 Il Giudice
(LA BA)
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elettivamente domiciliato presso l'Avv. D. Vicari che lo Parte_1 rappresenta e difende
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso CP_1
l'Avv. G. Eudizi che lo rappresenta e difende - resistente - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato il ricorrente ha chiesto al Giudice di condannare l' al pagamento in suo favore dell'indennizzo in capitale per il CP_1 danno biologico riportato in forza dell'attività lavorativa svolta, oltre ad accessori e spese di giudizio. A fondamento della domanda, lo stesso ha esposto:
1) di svolgere dal 2004 attività lavorativa quale autista alle dipendenze di ATAC spa., e di avere perciò contratto discopatie multiple della colonna lombo-sacrale;
2) che l' non ha riconosciuto l'origine professionale della malattia. CP_1
Costituitosi in giudizio, l ha contestato il fondamento della domanda CP_1 avversa, richiamandosi alle valutazioni cliniche espresse come in atti;
ha anche eccepito la prescrizione con riferimento al periodo intercorso tra l'effettuazione degli esami clinici nel corso del 2017 (cfr. allegato “documentazione CP_1 clinica 2017 2021”, pagg. 6 e 7) e la data di presentazione della domanda. Esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale è stata anche espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata discussa e decisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto. L'eccezione di prescrizione va respinta. L'art. 112 DPR. 1124/65 dispone che l'azione per ottenere il riconoscimento della natura professionale della patologia si prescrive in tre anni dal giorno della manifestazione della malattia professionale. Osserva condivisibilmente la difesa ricorrente che, quanto all'individuazione del dies a quo, non è sufficiente che la patologia sia conosciuta dal ricorrente,
1 essendo anche necessario che della stessa sia conosciuta la derivazione professionale;
ma il concetto di conoscibilità non coincide con quello di effettiva conoscenza, sottintendendo il fatto che, sulla base di rilievi medici e fattuali, la malattia possa essere ricollegata alla prestazione lavorativa (Cass. 1661/20). D'altra parte, la patologia di derivazione e carattere professionale, alla data della domanda, deve anche risultare indennizzabile, e quindi assistita dall'apprezzabile probabilità che essa possa essere riconosciuta come tale, così da comportare il diritto al risarcimento del danno da menomazione psico-fisica; quanto al caso in esame, si ritiene che i referti delle RMN effettuate dal Pt_1 in data 30.8.17 e 3.10.17 (allegato già citato) non risultino di per sé CP_1 formulati in maniera tale da avere certamente generato nel ricorrente l'immediata consapevolezza dell'insorgenza della malattia professionale qui denunciata, quantomeno sotto il profilo della sussistenza di un grado tale da assicurarne l'indennizzabilità. Nel merito, si rileva che i testi sentiti nel corso della fase istruttoria sulle modalità della prestazione lavorativa in favore di ATAC, adeguatamente descritte dal hanno integralmente e adeguatamente confermato le Pt_1 circostanze dedotte in ricorso sul punto. Quelle che seguono le deposizioni rese. Teste “(…) ho svolto l'attività di conducente di linea fino al 2020, dal Tes_1 settembre 2023 sono verificatore (…) Conosco il ricorrente dal 2001, da quando io sono stato trasferito al deposito di Acilia;
da allora ho constatato che ha sempre svolto mansioni di autista di autobus;
avevamo gli stessi orari, facevamo turni di ore 6.30, da qualche anno è di ore 6.50; incontravo il ricorrente all'inizio o fine turno, oppure ai capilinea o incrociandoci nei percorsi;
ognuno guidava il proprio mezzo;
avevamo la stessa ciclazione, per cui (…) attaccavamo alla stessa ora e staccavamo insieme;
avevamo un giorno di riposo a settimana. Usavamo gli stessi mezzi;
non so indicare il marchio delle vetture, posso dire che nel 2001 usavamo le Setra, che erano “terribili” perché mezzi molto vecchi e molto rigidi;
insieme usavamo i cd. 46 e 47, che credo fossero Iveco, anch'esse vetture molto rigide, e i 34, 35, che invece erano buone vetture con miglior ammortizzazione e sedili confortevoli;
nel 2002 sono stati utilizzati i ED CI (…) vetture decisamente rigide, quasi come una tavola di legno;
da allora al 2020 sia il ricorrente sia io abbiamo utilizzato solo tali vetture;
art. 4) è vero quanto mi indica il Giudice (ndr. “la posizione che il ricorrente ha sempre assunto, durante la totalità del turno lavorativo e per oltre trenta anni, è quella seduta, all'interno della cabina a lui riservata, salvo brevi pause durante la sosta al capolinea”); la pausa da sempre dura circa tre minuti
2 dopo una guida ininterrotta di circa 45/60 minuti;
ciò dipende dalla lunghezza del percorso;
entrambi coprivamo la zona Acilia, Ostia, EUR (…) Art. 5) è vero quanto mi indica il Giudice sullo stato dei sedili, per quanto ho sempre constatato (ndr. “i sedili degli autobus sopraindicati sono in genere rigidi nella seduta ed in particolare già dopo pochi mesi dall'uso i sistemi di ammortizzazione previsti risultano 'scarichi', per cui ogni tipo di sollecitazione, che derivi dal manto stradale o da una qualsiasi frenata, produce un sobbalzo del sedile, che a sua volta provoca un contraccolpo nel guidatore”); art 6) è vero, come è facile constatare (ndr. “il manto stradale del percorso cui era addetto il ricorrente è generalmente alterato dall'usura ed irregolare a causa di numerose buche”)”. Teste : “(…) dipendente ATAC da 25 anni come autista;
conosco il Tes_2 ricorrente da circa 20 anni;
lui è autista;
lavoriamo nella stessa rimessa di via Ortolani da sempre;
lavoriamo in turni diversi che durano al massimo di ore 6.40; può capitare che io lo incontri ogni giorno o più raramente;
abbiamo la stessa flotta, rinnovata solo da due anni;
fino a due anni fa abbiamo usato i ED CI, acquistati nel 2000 circa, che all'inizio in quanto nuovi hanno reso una buona prestazione ma hanno manifestato grandi difficoltà quanto alle sospensioni, ammortizzatori, usura dei sedili;
credo che il problema sia attribuibile anche al lungo periodo di uso di questi mezzi, che lavorano per circa 3 ore al giorno per 365 giorni all'anno; noi facciamo una pausa da 10 minuti a tre minuti, a seconda se siamo in ritardo sulla partenza successiva e della fascia oraria di percorso;
un tragitto può durare da 15 minuti (il che vale per una sola linea) a 45/50/60 minuti;
poi abbiamo la pausa nei termini di cui ho detto;
art. 4) è vero (vedi articolato sopra riportato); art. 5) il sedile è comodo nei primi tempi;
dopo un po', non so dire quando, comincia ad avvertire difficoltà di ammortizzazione, regolazione spalliere in altezza e inclinazione;
6) è vero, ho constatato personalmente che fino a circa 4/5 anni fa il X Municipio sembrava un cratere (vedi articolato sopra riportato) (…)”. In esito alle deposizioni sopra riportate è stata quindi disposta CTU;
il giudicante ritiene debba farsi completo riferimento alle risultanze della perizia redatta dal dr. l'analitica descrizione delle patologie riscontrate, Persona_1
l'esauriente spiegazione della loro incidenza funzionale, le valutazioni medico- legali inducono a condividere le conclusioni diagnostiche cui è pervenuto il consulente, che ha riscontrato che il è affetto da “Spondiloartrosi Pt_1 lombosacrale con protrusioni discali a lieve-medio impegno funzionale”, e che
“Le posture fisse e prolungate ostacolano il ricambio nutritivo e possono, a lungo termine, favorire la degenerazione discale che è alla base del processo
3 spondiloartrosico. La guida (…) di un mezzo pesante rappresenta un esempio di associazione di più fattori di rischio (postura e vibrazioni trasmesse a tutto il corpo) per cui oltre al prolungato mantenimento della postura seduta ed alla contemporanea esposizione a vibrazioni, coesistono scuotimenti in relazione alle caratteristiche del manto stradale ed alla qualità ergonomica del posto di guida. Nel caso in esame (…) il tipo di attività lavorativa, alla quale il signor
è stato adibito per molti anni, ha svolto con elevata probabilità Parte_1 un ruolo causale o quantomeno concausale determinante ed efficiente nella più rapida insorgenza della condizione di spondiloartrosi con discopatie a carico del tratto lombo-sacrale (…) sulla base dei dati dell'anamnesi lavorativa e dei dati documentali prodotti, è possibile riconoscere l'esistenza del nesso causale o quantomeno concausale determinante ed efficiente tra il rischio lavorativo cui è stato esposto il signor e la malattia denunciata (…) La Parte_2 patologia “Spondiloartrosi lombosacrale con protrusioni discali a lieve-medio impegno funzionale” è da considerarsi di origine professionale e valutabile, in riferimento alle Tabelle allegate al D.M. 38/2000 (Cod.204), nella misura del 6% (sei per cento) dal momento della presentazione della domanda amministrativa”. L' va pertanto condannato alla corresponsione in favore del ricorrente CP_1 dell'indennizzo in capitale con riferimento all'invalidità riscontrata nella misura di cui sopra. Le spese di giudizio seguono la soccombenza;
le spese di CTU, liquidate con decreto, resteranno definitivamente a carico dell' . CP_1
Tali i motivi della decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente dell'indennizzo in CP_1 capitale in relazione alla menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 6%, oltre accessori, e alle spese di lite liquidate in € 2.700,00, con oneri, da distrarsi;
pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Roma, 28/04/2025 Il Giudice
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