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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3587 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa TE AS Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1902/2024 R.G. (cui
è riunito il n. R.G. 2038/2024), posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 4/11/2025, vertente
TRA
, con gli Avv.ti Mauro Pernafelli e Francesca Marinelli Parte_1
appellante
E
., con l'avv. Controparte_1
AR SS
Appellata/Appellante incidentale
NONCHÉ
1 , con l'avv. Mauro Pernafelli Controparte_2
Appellato/appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
6145/2024 pubblicata il 27/5/2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante (R.G. n. 1902/2024): Parte_1
1) In via principale, nel merito:
a) accertare e dichiarare illegittimo e, comunque, annullare per tutte le causali in narrativa il licenziamento per giusta causa comunicato dalla resistente alla sig.ra con nota del 13.06.2023 e, per Parte_1
l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te pro CP_3 tempore, alla reintegra dell'odierna ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica e con ogni conseguenziale provvedimento di legge quanto il diritto alla relativa retribuzione, nonché condannare la resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (vedi all.
n. 09) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione in misura comunque pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto o, in via gradata, a quella minore ritenuta di giustizia oltreché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
In via subordinata, sempre nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda, accertare e dichiarare, per tutte le casuali in narrativa, che non ricorrono gli estremi della giusta causa addotti dalla datrice di lavoro, e. per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te pro tempore, CP_3
2 al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
In via ulteriormente subordinata, sempre nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra richiesto, accertare e dichiarare, per tutte le causali in narrativa, l'inefficacia dell'intimato licenziamento per violazione della procedura di cui all'articolo 7 L.
300/70 e, per l'effetto, condannare la in persona del legale CP_3 rapp.te pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre Iva e Cap come per legge”.
Per l'appellata (R.G. n. 1902/2024): CP_3
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma sez. lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra e confermare la sentenza impugnata con Parte_1 riferimento e limitatamente alle statuizioni relative alla sig.ra
[...]
Pt_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari in entrambe i gradi del giudizio.”
Per appellante principale/appellata incidentale (R.G. n. CP_3
2038/2024):
1) Voglia la Corte di Appello di Roma, rigettata ogni contraria istanza, accogliere il presente appello per i motivi sopra rappresentati ed ogni altro di legge e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza del
Tribunale Ordinario di Roma Giudice n. 6145/2024 del 23.5.2024 nella
3 parte relativa alla posizione del sig. non notificata, Controparte_2 previa ricostruzione dei fatti come indicati al punto 2.1 e che qui si intende integralmente trascritta, ferme restando tutte le atre statuizioni della suddetta sentenza, accertare e dichiarare:
1) la legittimità del licenziamento comminato da il 12 giugno CP_3
2023 nei confronti del sig. per i motivi esposti in Controparte_2 narrativa;
2) rigettare integralmente le domande tutte formulate dal sigg. CP_2 nel giudizio di prime cure;
[...]
3) tenere ferme le statuizioni del Tribunale di Roma inerenti al rigetto della domanda della sig.ra e di ogni altra non oggetto Controparte_2 del presente atto di appello, tenere ferme le statuizioni del tribunale di
Roma inerenti al rigetto delle domande preliminari di merito del sig.
e della sig.ra Controparte_2 Controparte_2
4) condannare il sig. alla restituzione in favore di Controparte_2 [...] delle somme da quest'ultima corrisposte in esecuzione della CP_3 sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
5) condannare il sig. alla restituzione in favore di Controparte_2 [...] delle somme da quest'ultima corrisposte a titolo di spese legali in CP_3 forza della sentenza di primo grado, oltre interessi ed accessori di legge;
6) condannare il sigg. al pagamento delle spese e Controparte_2 competenze del doppio grado di giudizio oltre IVA e CPA e rimborso forfetario del 15% come per legge oltre alla refusione del costo del contributo unificato.
Per appellato/appellante incidentale (R.G. n. Controparte_2
2038/2024):
“Voglia l'Ecc.ma Corte, respinta ogni avversa eccezione e conclusione:
4 a) In via principale, nel merito: rigettare integralmente l'appello principale nei confronti della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, sezione I Lavoro, Giudice dr. A. Coco, n. 6145/2024 del 23.5.2024, resa inter partes, proposto dalla e consequenzialmente tutte le CP_3 domande formulate, perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le causali in narrativa.
b) In via di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'impugnazione avversaria sia considerata, anche parzialmente, fondata, in accoglimento delle qui riproposte deduzioni, domande ed eccezioni già avanzate nel giudizio di primo grado e che sono rimaste assorbite, ovvero che non sono state esaminate ovvero che sono rimaste, anche solo implicitamente, rigettate e non accolte:
• riformare la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione I Lavoro, Giudice dr. A. Coco, n. 6145/2024 del 23.5.2024, pubblicata in data 27.05.2024, nella parte in cui, relativamente alle domande ed eccezioni preliminari di merito svolte dal sig. CP_2 rigetta la domanda di accertamento della notevole ed ingiustificata tardività della contestazione disciplinare irrogata al sig. ; Controparte_2
• riformare la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione I Lavoro, Giudice dr. A. Coco, n. 6145/2024 del 23.5.2024, pubblicata in data 27.05.2024, nella parte in cui, relativamente alle domande ed eccezioni preliminari di merito svolte dal sig. CP_2 rigetta la domanda di accertamento della violazione da parte della datrice di lavoro del diritto del sig. al tempestivo Controparte_2 accesso agli atti e ai documenti;
• riformare la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione I Lavoro, Giudice dr. A. Coco, n. 6145/2024 del 23.5.2024, pubblicata in data 27.05.2024, nella parte in cui, relativamente alle domande ed eccezioni preliminari di merito svolte dal sig. CP_2 rigetta la domanda di accertamento dell'illecito ed illegittimo utilizzo di
5 telecamere/sistemi di videosorveglianza sul luogo di lavoro e di inammissibilità ed inutilizzabilità della prova illecitamente acquisita in violazione delle disposizioni di legge, della normativa sulla privacy e degli inviolabili precetti costituzionali ovvero, in via gradata, omette di valutare, considerare e/o motivare in merito alle eccezioni sollevate dalla difesa del sig. e a tutto quanto dedotto ed eccepito circa CP_2
l'irrilevanza probatoria delle avverse produzioni, compiutamente e tempestivamente contestate;
• accogliere le domande e le conclusioni come formulate nel ricorso introduttivo, di seguito riportate: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale del Lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso:
1) In via principale, nel merito:
a) accertare e dichiarare illegittimo e, comunque, annullare per tutte le causali in narrativa il licenziamento per giusta causa comunicato dalla resistente al sig. con nota del 13.06.2023 e, per Controparte_2
l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te pro CP_3 tempore, alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica e con ogni conseguenziale provvedimento di legge quanto il diritto alla relativa retribuzione, nonché condannare la resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (vedi all.
n. 06) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione in misura comunque pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto o, in via gradata, a quella minore ritenuta di giustizia oltreché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
In via subordinata, sempre nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda, accertare e
6 dichiarare, per tutte le casuali in narrativa, che non ricorrono gli estremi della giusta causa addotti dalla datrice di lavoro e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te pro tempore, CP_3 al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
In via ulteriormente subordinata, sempre nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra richiesto, accertare e dichiarare, per tutte le causali in narrativa, l'inefficacia dell'intimato licenziamento per violazione della procedura di cui all'articolo 7 L.
300/70 e, per l'effetto, condannare la in persona del legale CP_3 rapp.te pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre Iva e Cap come per legge”.
c) In via subordinata: rigettare integralmente l'appello principale nei confronti della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, sezione I
Lavoro, Giudice dr. A. Coco, n. 6145/2024 del 23.5.2024, resa inter partes, proposto dalla e confermare, la sentenza predetta CP_3 nella parte in cui accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato a in data 13 giugno 2023 ed ordina alla società Controparte_2 resistente l'immediata reintegrazione in servizio del medesimo nonché il pagamento in suo favore della somma pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto da lui percepita e condanna la predetta resistente al pagamento delle spese di lite. In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre Iva e
Cap come per legge”.
7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 11.12.2023,
[...] ha convenuto in giudizio deducendo: Pt_1 CP_3
- di aver prestato attività lavorativa in favore di dal 1.3.2005 CP_3 con inquadramento e qualifica di Operaio liv. 2b CCNL FISE sino alla data del licenziamento;
- di aver fornito la propria prestazione lavorativa dal 2009 presso lo Contr stabilimento di Pomezia dedicato alla attività di gestione del ciclo di raccolta, selezione, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;
- di essersi occupata delle suddette attività per lo più presso la postazione lavorativa denominata “nastro NT 115”, posizionato accanto al “nastro NT 108” deputato al solo trasporto di materiale di scarto;
- di non aver sottoscritto per presa visione e accettazione istruzioni operative circa il divieto espresso di cernita manuale sul nastro NT 108, contrariamente a quanto sostenuto con la nota di contestazione Contro dell'
- che i lavoratori durante il turno erano tenuti a verificare il corretto e regolare funzionamento del nastro NT 108, intervenendo quando necessario al fine di prevenirne blocchi e mal funzionamenti;
- che in data 16.5.2023 alla ricorrente è stata comunicata una contestazione disciplinare a seguito delle verifiche compiute da
[...] nel periodo intercorrente tra il 18.1.2023 e il 1.2.2023; CP_3
- che le contestazioni a lei indirizzate riguardavano condotte di raccolta di materiale di interesse personale dai suddetti nastri di trasporto, poi trasportato al di fuori degli impianti oltre che di inoperosità durante l'orario di lavoro;
- che la stessa ha provveduto in data 19.5.2023 a formulare domanda di accesso alla documentazione videografica rappresentante i fatti posti a fondamento delle contestazioni a lei indirizzate;
8 - che la medesima ha conseguentemente richiesto di posticipare la propria audizione a data successiva all'accesso;
- che non ha accolto la sua richiesta di differimento della CP_3 suddetta audizione avvenuta in data 29.5.2023;
Contro
- che ha provveduto accogliendo l'istanza di accesso in data
6.6.2023;
- di essere stata destinataria del licenziamento con missiva del
13.6.2023.
Tanto premesso, ha eccepito la tardività della Parte_1 contestazione disciplinare, l'illegittimo diniego di tempestivo accesso agli atti e documenti, l'illecito e illegittimo utilizzo di telecamere sul luogo di lavoro e l'inutilizzabilità della prova illecitamente acquisita,
l'infondatezza dei motivi posti a fondamento del licenziamento per giusta causa e, in via gradata, la sproporzione del provvedimento espulsivo.
Ha richiesto, quindi, di dichiararsi illegittimo il licenziamento, in via subordinata di accertare e dichiarare l'inesistenza della giusta causa con conseguente condanna della resistente al pagamento della correlata indennità risarcitoria, in via ulteriormente subordinata dichiararsi l'inefficacia dell'intimato licenziamento con conseguenze di legge.
Si è costituita in giudizio la società convenuta allegando di essersi determinata ad affidare all' del Controparte_4 gruppo l'incarico di effettuare delle verifiche, anche Controparte_5 mediante l'installazione di sistemi di videosorveglianza, al fine di accertare la fondatezza o meno del sospetto su comportamenti illeciti da parte del personale dipendente.
Nel 2022 l'appellante società si è determinata ad affidare all'Agenzia lo svolgimento di attività investigativa per un periodo di 90 giornate;
ciò
a seguito delle verifiche compiute personalmente dal Responsabile dell'impianto il quale aveva rinvenuto, in adiacenza al nastro NT 108, sacche e buste non in uso presso l'impianto e contenenti materiali di 9 facile commercializzazione, facendo sorgere il sospetto che alcuni Contr addetti alla sala cernita sottraessero illegittimamente ad materiale da destinare alla vendita a terzi.
Al termine delle suddette attività di indagine, l'Agenzia G7 Investigation Contr in data 24.2.2023 consegnava ad una relazione e una copia delle riprese, prova di quanto accertato, evidenziando il compimento di atti reiterati e dolosi di alcuni dipendenti, tra cui la ricorrente, consistenti nell'asportazione dai nastri di materiale di interesse personale facilmente commerciabile e nella inoperosità durante l'orario di lavoro. ha dedotto la tempestività della contestazione disciplinare, CP_3
l'assenza di irregolarità nell'aver accolto l'istanza di accesso agli atti in data successiva allo svolgimento dell'audizione della dipendente - durante la quale sono stati mostrati a quest'ultima i fotogrammi delle condotte contestate -, la legittimità dell'uso del sistema di videosorveglianza in quanto strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale.
Ha dedotto ancora la fondatezza dei fatti posti alla base del procedimento disciplinare nonché la proporzionalità tra la gravità di questi e la sanzione del licenziamento per giusta causa.
Parte resistente ha quindi concluso per il rigetto delle domande proposte perché infondate in fatto ed in diritto.
Con distinto ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 12.12.2023 ha dedotto: Controparte_2
- di aver prestato attività lavorativa in favore di dal 2.2.2005 CP_3 con inquadramento e qualifica prima di Operaio liv. III CCNL FISE, dal
2013 con inquadramento nel liv. IV e, infine, dal 2015 con attribuzione delle mansioni di coordinatore e preposto di turno sino alla data del licenziamento;
- di aver fornito la propria prestazione lavorativa dal 2009 presso lo Contr stabilimento di Pomezia dedicato alla attività di gestione del ciclo di raccolta, selezione, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;
10 - che l'orario lavorativo si dispiegava su due turni: quello antimeridiano dalle ore 6:00 alle ore 12:20 e quello pomeridiano dalle ore 12:20 alle ore 18:40 e che i primi 10 minuti del turno veniva concessi e impiegati per il cambio del vestiario;
- che i lavoratori durante il turno erano tenuti a verificare il corretto e regolare funzionamento del nastro NT 108, intervenendo quando necessario al fine di prevenirne blocchi e mal funzionamenti;
- che in data 16.5.2023 al ricorrente è stata comunicata una contestazione disciplinare a seguito delle verifiche compiute da
[...] nel periodo intercorrente tra il 18.1.2023 e il 1.2.2023; CP_3
- che le contestazioni a lui indirizzate riguardavano condotte di raccolta di materiale di interesse personale dai suddetti nastri di trasporto, poi trasportato al di fuori degli impianti, di connivenza con i colleghi che pure realizzavano condotte simili oltre che di inoperosità durante l'orario di lavoro;
- di essere comparso personalmente con l'assistenza di un rappresentante sindacale in sede di audizione in data 26.5.2023,
- di essere stato destinatario del licenziamento con missiva del
13.6.2023;
- di aver formulato istanza di accesso agli atti in data 20.6.2023;
- di aver impugnato con missiva del 23.06.2023 l'intimato licenziamento;
Il ricorrente ha chiesto, quindi, dichiararsi l'inesistenza, inefficacia o comunque nullità o illegittimità del licenziamento in ragione della violazione del principio di tempestività della contestazione, l'illegittimità dell'installazione dei sistemi di videosorveglianza e, nel merito,
l'infondatezza dei motivi posti a fondamento del licenziamento per giusta causa;
in via subordinata sulla sproporzione del provvedimento espulsivo.
11 Ha resistito opponendo l'infondatezza in fatto e in diritto del CP_3 ricorso avversario, insistendo per il rigetto dello stesso.
Previa riunione dei due procedimenti, istruita la causa, il Tribunale ha così statuito:
” dichiara illegittimo il licenziamento irrogato a in data Controparte_2
13 giugno 2023 e ordina alla società resistente l'immediata reintegrazione in servizio del medesimo nonché il pagamento in suo favore della somma pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto da lui percepita, da liquidarsi in separata sede;
rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1 pone a carico della società resistente le spese di lite sostenute da
, che liquida in complessivi euro 2.108,00, oltre Controparte_2 rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA, nonché rimborso di quanto effettivamente versato a titolo di contributo unificato;
pone a carico di le spese di lite sostenute dalla società Parte_1 resistente, che liquida in complessivi euro 2.108,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA.”.
Con ricorso depositato in data 11.7.2024, ha proposto Parte_1 appello per i seguenti motivi:
I) Erronea e/o omessa valutazione dei fatti e delle risultanze processuali rilevanti per l'accertamento della notevole ed ingiustificata tardività della contestazione disciplinare. Erronea e/o omessa valutazione e interpretazione della prova documentale in atti.
Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., del principio di tempestività
e dei principi di correttezza e buona fede.;
II) Erronea e/o omessa valutazione dei fatti e delle risultanze processuali rilevanti per l'accertamento del negato tempestivo diritto di accesso agli atti e documenti. Erronea e/o omessa valutazione e interpretazione della prova documentale in atti. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 7 L. 300/70.; 12 III) Erronea e/o omessa valutazione dei fatti e delle risultanze processuali rilevanti per l'accertamento dell'illecito ed illegittimo utilizzo di telecamere/sistemi di videosorveglianza sul luogo di lavoro e l'inutilizzabilità della prova illecitamente acquisita in violazione delle disposizioni di legge e degli inviolabili precetti costituzionali. Erronea
e/o omessa valutazione e interpretazione della prova documentale in atti. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Omessa pronuncia anche con riferimento alla richiesta di ammissione delle prove. Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
Violazione dell'art. 4 e dell'art. 38 della L 300/70, della normativa sulla privacy e degli artt. 13, 14 e 15 della Costituzione.
IV) Erronea e/o omessa valutazione dei fatti e delle risultanze processuali rilevanti per l'accertamento, nel merito, dell'infondatezza del ricorso. Erronea e/o omessa valutazione e interpretazione della prova documentale in atti. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Omessa e/o insufficiente pronuncia con riferimento alle eccezioni e contestazioni sollevate circa le produzioni avversarie e relativa rilevanza probatoria. Omessa e/o insufficiente pronuncia con riferimento alla richiesta di ammissione delle prove.
Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. Violazione dell'art. 2712 c.c.
V) Erronea e/o omessa valutazione dei fatti e delle risultanze processuali rilevanti per l'accertamento, nel merito, del sussistere della giusta causa di licenziamento e, in via gradata, dell'osservanza del principio di proporzionalità. Erronea e/o omessa valutazione e interpretazione della prova documentale in atti. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Omessa e/o insufficiente pronuncia con riferimento alle eccezioni e contestazioni sollevate circa le produzioni avversarie e relativa rilevanza probatoria.
Omessa e/o insufficiente pronuncia con riferimento alla richiesta di ammissione delle prove. Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
Ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. CP_3
13 Con successivo ricorso depositato in data 22.7.2024, ha CP_3 interposto appello avverso la medesima sentenza nella parte in cui ha dichiarato illegittimo il licenziamento irrogato a con Controparte_2 conseguente reintegra del lavoratore e condanna della società alla corresponsione dell'indennità risarcitoria lamentando l'erronea ricostruzione dei fatti e reiterando, nel resto, tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado, con il favore delle spese.
Ha resistito al gravame chiedendone la reiezione e Controparte_2 proponendo appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento anche solo parziale dell'appello proposto da reiterando CP_3 domande ed eccezioni già avanzate nel giudizio di primo grado e rimaste assorbite nell'accoglimento dl ricorso, ovvero che non sono state esaminate ovvero che sono rimaste, anche solo implicitamente, rigettate e non accolte.
In particolare, ha proposto appello incidentale Controparte_2 condizionato in relazione ai seguenti motivi:
I) Erronea e/o omessa valutazione dei fatti e delle risultanze processuali rilevanti per l'accertamento della notevole ed ingiustificata tardività della contestazione disciplinare. Erronea e/o omessa valutazione e interpretazione della prova documentale in atti. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., del principio di tempestività e dei principi di correttezza e buona fede.
II) Omessa valutazione dei fatti e delle risultanze processuali rilevanti per l'accertamento del negato tempestivo diritto di accesso agli atti e documenti. Omessa valutazione e interpretazione della prova documentale in atti. Omessa motivazione. Violazione degli artt. 112,
115 e 116 c.p.c. e dell'art. 7 L. 300/70.
III) Erronea e/o omessa valutazione dei fatti e delle risultanze processuali rilevanti per l'accertamento dell'illecito ed illegittimo utilizzo di telecamere/sistemi di videosorveglianza sul luogo di lavoro e
14 l''inutilizzabilità della prova illecitamente acquisita in violazione delle disposizioni di legge e degli inviolabili precetti costituzionali. Erronea
e/o omessa valutazione e interpretazione della prova documentale in atti. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Omessa pronuncia anche con riferimento alla richiesta di ammissione delle prove. Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
Violazione dell'art. 4 e dell'art. 38 della L 300/70, della normativa sulla privacy e degli artt. 13, 14 e 15 della Costituzione.
IV) Erronea e/o omessa valutazione e interpretazione della prova documentale in atti. Omessa e/o insufficiente pronuncia con riferimento alle eccezioni e contestazioni sollevate circa le produzioni avversarie e la loro irrilevanza probatoria. Omessa e/o insufficiente pronuncia con riferimento alla richiesta di ammissione delle prove. Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. Violazione dell'art. 2712 c.c.
All'udienza odierna previa riunione dei due procedimenti, ex art. 335
c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'appello proposto in via principale da Parte_1
1.1.1 Il primo motivo è infondato.
1.1.2. Con il primo motivo di appello la parte censura la sentenza di primo grado per non aver riconosciuto la tardività della contestazione Contro disciplinare mossa da alla parte ricorrente.
1.1.3. In particolare, l'appellante evidenzia il lasso temporale Contro intercorso tra il momento in cui affida a Controparte_6 il compito di svolgere indagini al fine di verificare
[...] eventuali comportamenti da parte del proprio personale o di terzi ed il
16.5.2023, data di irrogazione della contestazione disciplinare.
15 1.1.4 Pare utile in questa sede ricordare come in materia di procedimento disciplinare al fine di vagliare il rispetto del principio di tempestività rileva esclusivamente il momento in cui il datore di lavoro acquisisce una notizia di infrazione dotata di un grado di specificità tale da rendere possibile l'avvio formale del procedimento mediante una contestazione correttamente articolata.
È chiara la necessità che la contestazione disciplinare mossa dal datore sia dotata di un suo grado di specificità: ciò tanto al fine di scongiurare censure fumose da parte del datore quanto al fine di consentire effettività al diritto di difesa del lavoratore.
1.1.5. Quindi la contestazione può considerarsi tardiva solo nel caso in cui l'amministrazione o l'ente rimanga immotivatamente inattivo, pur disponendo degli elementi sufficienti per procedere. Pertanto, il termine non può ritenersi decorso qualora l'informazione acquisita risulti generica o incompleta, e renda necessari accertamenti preliminari volti a raccogliere gli elementi indispensabili per una compiuta formulazione dell'addebito.
1.1.6. Nel caso di specie, il fatto stesso che abbia affidato CP_3 ad un'agenzia lo svolgimento di attività di indagine nel 2021, conferma Contro che in quel momento fosse portatrice solo di un sospetto circa la tenuta di condotte illegittime da parte dei propri dipendenti;
sospetto che non ha fondato, né avrebbe potuto fondare, un addebito disciplinare.
1.1.7 Diversamente le condotte cui si fa riferimento per l'irrogazione della sanzione si verificano dal mese di gennaio 2023, con successiva contestazione datoriale nel maggio dello stesso anno.
È dunque a tale lasso di tempo che occorre fare riferimento. Iato temporale che appare dunque conforme al principio di tempestività, tenuto conto da un lato della sua durata oggettiva e dall'altro della complessità della gestione aziendale e della questione oggetto di verifica.
16 1.1.8. Il motivo deve essere pertanto respinto.
1.2 Con il secondo motivo di ricorso la parte censura la sentenza del
Tribunale nella parte in cui questa non ha accertato l'illegittimità del procedimento disciplinare in ragione della mancata tempestività dell'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti formulato da parte ricorrente, ottenuto solo in data successiva allo svolgimento dell'audizione della dipendente di cui, in ragione di ciò, era stato chiesto il posticipo.
1.2.1. In particolare, come si evince dal fascicolo di primo grado e come ricostruito in premessa, dopo aver ricevuto formale contestazione disciplinare in data 16.5.2023, in data 19.5.2023 ha Parte_1 formulato istanza di accesso agli atti, accolta il 13.6.2023 in data successiva allo svolgimento dell'audizione della dipendente del
29.5.2023.
1.2.2. Vero è che l'accesso ai documenti del procedimento disciplinare si giustifica in ragione della preminente ed inesauribile necessità di assicurare il rispetto del diritto di difesa del lavoratore e che, pertanto,
è alla luce di tale funzionalizzazione che il medesimo accesso deve essere inteso.
1.2.3. Quindi, laddove le medesime esigenze di difesa siano comunque attuate e attuabili, non sembra potersi affermare l'illegittimità del procedimento disciplinare.
1.2.4. Come da insegnamento della Suprema Corte di Cassazione
“L'art. 7 della legge n. 300 del 1970 non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della documentazione stessa. Il datore
17 di lavoro è tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui l'esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell'addebito idonea a permettere alla controparte un'adeguata difesa;
ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il lavoratore che lamenti la violazione di tale obbligo ha l'onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine.” (Cass. Sez. L., 18/11/2010, n.
23304, Rv. 615363 - 01).
1.2.5. Nel caso di specie, in particolare, preme sottolineare come in occasione dell'audizione della siano stati alla stessa mostrati i Pt_1 fermoimmagine dei video ritraenti le condotte poste alla base della contestazione disciplinare, sulla base dei quali la medesima avrebbe potuto fornire una ricostruzione e una spiegazione alternativa della condotta ritratta.
1.2.6. Pertanto, ne deriva che nel caso in esame non è dato ravvisarsi l'illegittimità del procedimento disciplinare e ciò sia in quanto la Pt_1 avrebbe potuto fornire indicazioni utili a inficiare le contestazioni già sulla base delle foto mostratele sia in ragione dell'accoglimento dell'istanza di accesso - seppur successiva alla data di audizione – a seguito della quale avrebbe potuto adeguare le proprie difese in sede di ricorso giurisdizionale.
Ancor più considerando che dalla ricorrente non viene indicato in che modo l'accesso al materiale videografico sarebbe stato, a dispetto dei soli fotogrammi, necessario al fine di soddisfare le proprie esigenze di difesa.
1.2.7. Pertanto, anche il secondo motivo deve essere rigettato.
1.3. Con il terzo motivo di gravame la parte censura la sentenza impugnata per non aver accertato l'illegittimità dell'utilizzo del sistema di videosorveglianza da parte di in quanto in violazione delle CP_3 disposizioni dello Statuto dei Lavoratori con conseguente inutilizzabilità del materiale acquisito, con violazione dei principi in materia di privacy.
18 1.3.1 Come ormai da consolidato orientamento della Corte di cassazione: “In tema di cd. sistemi difensivi, sono consentiti, anche dopo la modifica dell'art. 4 st. lav. ad opera dell'art. 23 del d.lgs. n. 151 del 2015, i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto.” (Cass. Sez. L., 12/11/2021, n. 34092, Rv. 662776 - 01).
1.3.2. Nel caso di specie, alla base delle contestazioni disciplinari mosse alla ricorrente, pone il materiale videofotografico CP_3 raccolto dopo aver richiesto a G7 Investigation, nel 2022, di svolgere attività di indagine per un totale di 90 giornate.
1.3.3. Come si evince dalle missive di affidamento dell'attività, tale incarico nel 2022 è stato ad essa indirizzato proprio in ragione dei sospetti datoriali sul comportamento illecito dei propri dipendenti, fondati sulle verifiche compiute ad inizio anno dal Responsabile dell'impianto;
Difatti questi in prossimità del nastro NT 108 ha rinvenuto sacche, buste e contenitori non in uso presso lo stabilimento, contenenti materiale facilmente commerciabile (apparecchiature elettriche di uso comune, con le loro componenti di rame, ferro, etc.), con il conseguente sorgere del sospetto circa la sottrazione di tale materiale dai nastri di trasporto.
1.3.4. Quanto, infine, alla asserita violazione dei principi in materia di riservatezza, sembra utile ricordare come la Corte di cassazione abbia in più occasioni affermato che: Il trattamento di dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza da un privato, per fini diversi da quelli esclusivamente personali, è lecito ove sia effettuato in presenza
19 di concrete situazioni che giustifichino l'installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale (principio di necessità) e ove si avvalga di un utilizzo delle apparecchiature volte a riprendere le aree di comune disponibilità con modalità tali da limitare
l´angolo visuale all´area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti e di particolari che non risultino rilevanti (principi di non eccedenza e di proporzionalità). (Cass. Sez. 1, 19/03/2024, n.
7289, Rv. 670644 - 01).
1.3.5. Nel caso di specie la raccolta di materiale videografico da parte Contro di e il suo successivo utilizzo si spiegano proprio in ragione della necessità di tutelare il proprio patrimonio aziendale, pregiudicato dalle condotte illecite dei propri dipendenti.
1.3.6. Per quanto sin qui esposto, anche il terzo motivo deve essere rigettato.
1.4. Con il quarto motivo di appello la parte censura la sentenza del
Tribunale per aver posto a fondamento della statuizione materiale probatorio frutto di un'attività di indagine affidata a soggetto privato, prova che la parte asserisce di aver contestato e la cui genuinità è messa in dubbio da parte appellante.
1.4.1. Anche tale doglianza è priva di pregio.
1.4.2. Difatti, quanto alla matrice privatistica del materiale investigativo su cui è basata la contestazione disciplinare, non è questo certamente elemento capace di per sé ad incrinarne l'utilizzabilità al pari di ogni prova documentale idonea a rappresentare e a dare conoscenza di un fatto.
1.4.3. Vero è che la riproduzione meccanica forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale è prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime ai sensi dell'art. 2712 c.c.
20 1.4.4. Altrettanto vero è che, secondo la giurisprudenza, tale disconoscimento deve essere chiaro, specifico e circostanziato.
1.4.5. Nel caso in esame la parte si è invece limitata a una generica doglianza circa la genuinità del materiale probatorio, senza allegare alcunché di chiaro, specifico e circostanziato circa l'asserita manipolazione o alterazione dei filmati.
1.4.6. Pertanto, anche il quarto motivo di gravame va rigettato.
1.5. Con l'ultimo motivo di ricorso, la parte impugna la sentenza del
Tribunale nella parte in cui essa non ha riconosciuto l'illegittimità del licenziamento per mancanza di una giusta causa e, comunque, per il difetto di proporzionalità tra la condotta del lavoratore e la sanzione espulsiva.
1.5.1. Il motivo è infondato.
1.5.2. Come da insegnamento della Corte di cassazione (ex multis
Cass. civ. n. 24014/2017), la condotta distrattiva del dipendente è idonea a integrare la giusta causa di cui all'art. 2119 c.c.
1.5.3. La giusta causa di licenziamento si configura nel caso in cui la condotta del lavoratore sia tale da incrinare irrimediabilmente il necessario rapporto di fiducia tra egli ed il datore di lavoro, rendendo così impossibile la prosecuzione del contratto di lavoro, proprio come accade nel caso in cui il lavoratore sia sorpreso nell'atto di trafugare i beni aziendali.
1.5.4. Nel caso di specie, risulta provato dalle risultanze istruttorie che la abbia, in più occasioni, asportato dal luogo di lavoro beni Pt_1 che, ancorché di scarto, risultavano di proprietà dell'azienda e inoltre, come allegato da parte datoriale, suscettibili di ulteriore commercializzazione, circostanza non specificamente contestata.
1.5.5. Pare dunque, a questa Corte, aderente al principio di proporzionalità il provvedimento espulsivo di ed integrata la CP_3 giusta causa del licenziamento.
21 1.6. Conclusivamente, l'appello proposto da deve Parte_1 essere respinto.
2. In ordine all'appello proposto da va preliminarmente CP_3 respinta la richiesta di stralcio formulata nell'interesse del delle CP_2 sentenza depositata dalla società, trattandosi di provvedimenti giurisprudenziali di questa Corte, la cui produzione è sempre ammissibile anche in sede di discussione e che l'Azienda ha interesse di depositare, pur vertendo su posizioni lavorative diverse all'interno di Contr
involgendo questioni di fatto e di diritto comuni anche a questo procedimento.
2.1. Con l'appello impugna la sentenza di prime cure CP_3 chiedendo la modifica della ricostruzione del fatto storico, elaborata dal
Tribunale, nel senso di accertare e dichiarare che il sig. Controparte_2 per i giorni di contestazione ha terminato il lavoro non rispettando il turno assegnato, è rimasto inoperoso, ha prelevato materiale dal nastro
NT108 ed è stato connivente rispetto alla sottrazione fraudolenta di beni aziendali da parte dei propri colleghi, rimanendo inerte dinanzi al prelevamento del materiale dal nastro NT108, al suo occultamento e al suo asporto fuori dell'azienda.
2.2 Quanto alle condotte di inoperosità, dal medesimo esame istruttorio è dato osservare come effettivamente il lavoratore, ad inizio turno, conversava con i colleghi, intrattenendosi oltre l'orario di inizio turno e specularmente come prima del fine turno previsto cessava l'attività lavorativa e si intratteneva già nell'androne in attesa dell'uscita.
Tali le risultanze, seppur non dotate di per sé di un particolare connotato di gravità e reiterazione, provano in ogni caso adeguatamente fatti posti a fondamento degli addebiti contestati da al lavoratore;
CP_3
2.3 Quanto alle supposte condotte di sottrazione da parte del il materiale videofotografico a disposizione lo ritrae con CP_2
22 chiarezza (filmato del 21.1.2023 ore 6:41 e ore 10:21) mentre asporta due oggetti dal nastro NT 108: uno dei quali verrà dallo stesso riposto su di un piano dell'impianto, e l'altro posizionato verso terra.
Trattandosi di oggetti piccoli, prelevati e selezionati isolatamente dal nastro, non è ragionevole ritenere che tali condotte siano giustificate dalla asserita necessità evitare l'ostruzione del nastro NT108, che nei filmati di riferimento peraltro non appare di certo saturo.
2.4. Infine, con riguardo alle contestazioni disciplinari facenti leva sulla connivenza di alle condotte di sottrazione dei colleghi, CP_2 come si evince dai filmati in esame il lavoratore assisteva all'impossessamento di materiale commerciabile dal nastro NT108 che veniva successivamente occultato all'interno di buste personali e portato al di fuori dei locali aziendali.
2.5. peraltro coordinatore e preposto di turno, in alcun modo CP_2 si è attivato, come avrebbe dovuto, per portare a conoscenza del datore di lavoro una simile prassi invalsa nei locali aziendali.
2.6. E dato dunque dedurre la connivenza del resistente alle condotte di sottrazione di materiale di proprietà aziendale ad opera dei propri colleghi.
2.7. Il quadro complessivo che emerge denota in capo a una CP_2 condotta idonea a compromettere in modo definitivo e irreversibile il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore, che costituisce elemento essenziale e indefettibile del rapporto di lavoro subordinato, risultando così sussistente e provata la giusta causa di licenziamento.
2.8. L'appello di dev'essere dunque accolto. CP_3
3. Sull'appello incidentale condizionato proposto da CP_2
[...]
3.1 Con il primo motivo d'appello la parte censura la sentenza impugnata nella parte in cui essa non ha riconosciuto l'illegittimità del procedimento disciplinare in ragione dell'asserita violazione del principio di tempestività della contestazione disciplinare.
23 3.1.1. In particolare, il ricorrente evidenzia il lasso temporale intercorso tra il primo affidamento all'agenzia di investigazione da parte di nel 2021 e la contestazione disciplinare di maggio del CP_3
2023.
3.1.2. Sul punto, valgono le medesime considerazioni svolte in ordine al motivo di appello n. 1.1.
3.2. Con il secondo motivo di appello incidentale, la parte contesta la violazione del diritto di accesso agli atti relativi al procedimento disciplinare.
3.2.1. Dalla ricostruzione presente in atti emerge come il abbia CP_2 formulato istanza di accesso agli atti in data 20.6.2023 cui ha fatto seguito l'accoglimento dell'azienda.
3.2.2. È indubbio che il diritto di accesso agli atti del procedimento disciplinare trovi la propria giustificazione nella necessità – prevalente e costantemente attuale – di garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa del lavoratore. In tale prospettiva, l'accesso deve essere interpretato come strumentale alla salvaguardia di tale diritto fondamentale.
3.2.3. Ne consegue, tuttavia, che, qualora le esigenze difensive risultino comunque soddisfatte – sia sul piano sostanziale che procedurale – non può ritenersi integrata, di per sé, una causa di illegittimità del procedimento disciplinare.
3.2.4. Come da insegnamento della Suprema Corte di Cassazione
“L'art. 7 della legge n. 300 del 1970 non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della documentazione stessa. Il datore 24 di lavoro è tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui l'esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell'addebito idonea a permettere alla controparte un'adeguata difesa;
ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il lavoratore che lamenti la violazione di tale obbligo ha l'onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine.” (Cass. Sez. L., 18/11/2010, n.
23304, Rv. 615363 - 01).
3.2.5. Nel caso di specie, merita evidenziarsi come in occasione dell'audizione del dipendente, siano stati lui mostrati i fermoimmagine tratti dalle videoregistrazioni che documentano le condotte poste a fondamento della contestazione disciplinare. Tali elementi visivi gli avrebbero consentito di articolare una propria ricostruzione dei fatti, eventualmente fornendo una diversa interpretazione della condotta rappresentata.
3.2.6. Alla luce di quanto sopra, non può ritenersi sussistente un vizio di illegittimità del procedimento disciplinare, sia perché il lavoratore ha avuto la possibilità di contrastare le contestazioni già sulla base del materiale fotografico messo a sua disposizione in sede di audizione, sia perché l'istanza di accesso agli atti – pur accolta in un momento successivo – ha comunque consentito lui di predisporre compiutamente le proprie difese nell'ambito del successivo giudizio giurisdizionale.
3.2.7. Il secondo motivo, pertanto, deve essere respinto.
3.3. Con il terzo motivo di impugnazione incidentale, parte ricorrente deduce l'erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui non ha rilevato l'illegittimità dell'utilizzo del sistema di videosorveglianza da parte della società resistente, in quanto ritenuto contrario alle disposizioni di cui all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, con conseguente inutilizzabilità dei relativi materiali acquisiti e violazione dei principi in materia di tutela della riservatezza.
25 3.3.1. Le argomentazioni già svolte con riferimento al motivo n.
1.3. devono ritenersi qui integralmente richiamate.
3.4. Con il quarto motivo di appello, parte appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha valorizzato, ai fini del decidere, materiale probatorio acquisito mediante attività investigativa affidata a un soggetto privato, la cui genuinità – secondo quanto sostenuto dalla parte – sarebbe dubbia.
3.4.1. Anche tale doglianza risulta infondata.
3.4.2. Invero, la natura privatistica dell'attività investigativa non è, di per sé, idonea a compromettere l'utilizzabilità del materiale raccolto, che si configura alla stregua di prova documentale pienamente ammissibile, in quanto idonea a rappresentare fatti e situazioni rilevanti ai fini dell'accertamento disciplinare.
3.4.3. Ai sensi dell'art. 2712 c.c., le riproduzioni meccaniche fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, salvo che la parte contro la quale sono prodotte non ne disconosca formalmente la conformità ai fatti o alle cose medesime.
3.4.4. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il disconoscimento debba essere formulato in modo chiaro, specifico e circostanziato, con indicazione puntuale degli elementi su cui si fonda la contestazione.
3.4.5. Nel caso di specie, parte appellante si è limitata a formulare generiche riserve in ordine alla genuinità del materiale videografico acquisito, senza tuttavia offrire alcun elemento concreto, né allegazione specifica, che possa far ritenere sussistente una manipolazione o alterazione dei contenuti prodotti in giudizio.
3.4.6. Alla luce di quanto precede, anche il quarto motivo di gravame deve essere disatteso.
4. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
26 5. Si dà atto, infine, che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, quanto alla posizione dell'appellante e Parte_1 dell'appellante incidentale Controparte_2
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, così provvede:
- respinge l'appello proposto da (R.G. n. 1902/2024); Parte_1
- accoglie l'appello principale proposto da (R.G. n. CP_3
2038/2024) e, per l'effetto, accerta la legittimità del licenziamento intimato a in data 12.6.2023; Controparte_2
- rigetta l'appello incidentale proposto da (R.G. n. Controparte_2
2038/2024);
- condanna in favore di delle spese del grado Parte_1 CP_3 che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA, come per legge;
- condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_2 CP_3 spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €
3.809,00 per il primo grado, e in complessivi € 3.473,00, quanto al giudizio di appello, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, quanto alla posizione dell'appellante e dell'appellante Parte_1 incidentale Controparte_2
Roma, 4.11.2025
27 Il Presidente Estensore
TE AS
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Ludovica
Sforza.
28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa TE AS Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1902/2024 R.G. (cui
è riunito il n. R.G. 2038/2024), posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 4/11/2025, vertente
TRA
, con gli Avv.ti Mauro Pernafelli e Francesca Marinelli Parte_1
appellante
E
., con l'avv. Controparte_1
AR SS
Appellata/Appellante incidentale
NONCHÉ
1 , con l'avv. Mauro Pernafelli Controparte_2
Appellato/appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
6145/2024 pubblicata il 27/5/2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante (R.G. n. 1902/2024): Parte_1
1) In via principale, nel merito:
a) accertare e dichiarare illegittimo e, comunque, annullare per tutte le causali in narrativa il licenziamento per giusta causa comunicato dalla resistente alla sig.ra con nota del 13.06.2023 e, per Parte_1
l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te pro CP_3 tempore, alla reintegra dell'odierna ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica e con ogni conseguenziale provvedimento di legge quanto il diritto alla relativa retribuzione, nonché condannare la resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (vedi all.
n. 09) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione in misura comunque pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto o, in via gradata, a quella minore ritenuta di giustizia oltreché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
In via subordinata, sempre nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda, accertare e dichiarare, per tutte le casuali in narrativa, che non ricorrono gli estremi della giusta causa addotti dalla datrice di lavoro, e. per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te pro tempore, CP_3
2 al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
In via ulteriormente subordinata, sempre nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra richiesto, accertare e dichiarare, per tutte le causali in narrativa, l'inefficacia dell'intimato licenziamento per violazione della procedura di cui all'articolo 7 L.
300/70 e, per l'effetto, condannare la in persona del legale CP_3 rapp.te pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre Iva e Cap come per legge”.
Per l'appellata (R.G. n. 1902/2024): CP_3
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma sez. lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra e confermare la sentenza impugnata con Parte_1 riferimento e limitatamente alle statuizioni relative alla sig.ra
[...]
Pt_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari in entrambe i gradi del giudizio.”
Per appellante principale/appellata incidentale (R.G. n. CP_3
2038/2024):
1) Voglia la Corte di Appello di Roma, rigettata ogni contraria istanza, accogliere il presente appello per i motivi sopra rappresentati ed ogni altro di legge e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza del
Tribunale Ordinario di Roma Giudice n. 6145/2024 del 23.5.2024 nella
3 parte relativa alla posizione del sig. non notificata, Controparte_2 previa ricostruzione dei fatti come indicati al punto 2.1 e che qui si intende integralmente trascritta, ferme restando tutte le atre statuizioni della suddetta sentenza, accertare e dichiarare:
1) la legittimità del licenziamento comminato da il 12 giugno CP_3
2023 nei confronti del sig. per i motivi esposti in Controparte_2 narrativa;
2) rigettare integralmente le domande tutte formulate dal sigg. CP_2 nel giudizio di prime cure;
[...]
3) tenere ferme le statuizioni del Tribunale di Roma inerenti al rigetto della domanda della sig.ra e di ogni altra non oggetto Controparte_2 del presente atto di appello, tenere ferme le statuizioni del tribunale di
Roma inerenti al rigetto delle domande preliminari di merito del sig.
e della sig.ra Controparte_2 Controparte_2
4) condannare il sig. alla restituzione in favore di Controparte_2 [...] delle somme da quest'ultima corrisposte in esecuzione della CP_3 sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
5) condannare il sig. alla restituzione in favore di Controparte_2 [...] delle somme da quest'ultima corrisposte a titolo di spese legali in CP_3 forza della sentenza di primo grado, oltre interessi ed accessori di legge;
6) condannare il sigg. al pagamento delle spese e Controparte_2 competenze del doppio grado di giudizio oltre IVA e CPA e rimborso forfetario del 15% come per legge oltre alla refusione del costo del contributo unificato.
Per appellato/appellante incidentale (R.G. n. Controparte_2
2038/2024):
“Voglia l'Ecc.ma Corte, respinta ogni avversa eccezione e conclusione:
4 a) In via principale, nel merito: rigettare integralmente l'appello principale nei confronti della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, sezione I Lavoro, Giudice dr. A. Coco, n. 6145/2024 del 23.5.2024, resa inter partes, proposto dalla e consequenzialmente tutte le CP_3 domande formulate, perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le causali in narrativa.
b) In via di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'impugnazione avversaria sia considerata, anche parzialmente, fondata, in accoglimento delle qui riproposte deduzioni, domande ed eccezioni già avanzate nel giudizio di primo grado e che sono rimaste assorbite, ovvero che non sono state esaminate ovvero che sono rimaste, anche solo implicitamente, rigettate e non accolte:
• riformare la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione I Lavoro, Giudice dr. A. Coco, n. 6145/2024 del 23.5.2024, pubblicata in data 27.05.2024, nella parte in cui, relativamente alle domande ed eccezioni preliminari di merito svolte dal sig. CP_2 rigetta la domanda di accertamento della notevole ed ingiustificata tardività della contestazione disciplinare irrogata al sig. ; Controparte_2
• riformare la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione I Lavoro, Giudice dr. A. Coco, n. 6145/2024 del 23.5.2024, pubblicata in data 27.05.2024, nella parte in cui, relativamente alle domande ed eccezioni preliminari di merito svolte dal sig. CP_2 rigetta la domanda di accertamento della violazione da parte della datrice di lavoro del diritto del sig. al tempestivo Controparte_2 accesso agli atti e ai documenti;
• riformare la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione I Lavoro, Giudice dr. A. Coco, n. 6145/2024 del 23.5.2024, pubblicata in data 27.05.2024, nella parte in cui, relativamente alle domande ed eccezioni preliminari di merito svolte dal sig. CP_2 rigetta la domanda di accertamento dell'illecito ed illegittimo utilizzo di
5 telecamere/sistemi di videosorveglianza sul luogo di lavoro e di inammissibilità ed inutilizzabilità della prova illecitamente acquisita in violazione delle disposizioni di legge, della normativa sulla privacy e degli inviolabili precetti costituzionali ovvero, in via gradata, omette di valutare, considerare e/o motivare in merito alle eccezioni sollevate dalla difesa del sig. e a tutto quanto dedotto ed eccepito circa CP_2
l'irrilevanza probatoria delle avverse produzioni, compiutamente e tempestivamente contestate;
• accogliere le domande e le conclusioni come formulate nel ricorso introduttivo, di seguito riportate: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale del Lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso:
1) In via principale, nel merito:
a) accertare e dichiarare illegittimo e, comunque, annullare per tutte le causali in narrativa il licenziamento per giusta causa comunicato dalla resistente al sig. con nota del 13.06.2023 e, per Controparte_2
l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te pro CP_3 tempore, alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica e con ogni conseguenziale provvedimento di legge quanto il diritto alla relativa retribuzione, nonché condannare la resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (vedi all.
n. 06) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione in misura comunque pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto o, in via gradata, a quella minore ritenuta di giustizia oltreché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
In via subordinata, sempre nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda, accertare e
6 dichiarare, per tutte le casuali in narrativa, che non ricorrono gli estremi della giusta causa addotti dalla datrice di lavoro e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te pro tempore, CP_3 al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
In via ulteriormente subordinata, sempre nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra richiesto, accertare e dichiarare, per tutte le causali in narrativa, l'inefficacia dell'intimato licenziamento per violazione della procedura di cui all'articolo 7 L.
300/70 e, per l'effetto, condannare la in persona del legale CP_3 rapp.te pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre Iva e Cap come per legge”.
c) In via subordinata: rigettare integralmente l'appello principale nei confronti della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, sezione I
Lavoro, Giudice dr. A. Coco, n. 6145/2024 del 23.5.2024, resa inter partes, proposto dalla e confermare, la sentenza predetta CP_3 nella parte in cui accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato a in data 13 giugno 2023 ed ordina alla società Controparte_2 resistente l'immediata reintegrazione in servizio del medesimo nonché il pagamento in suo favore della somma pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto da lui percepita e condanna la predetta resistente al pagamento delle spese di lite. In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre Iva e
Cap come per legge”.
7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 11.12.2023,
[...] ha convenuto in giudizio deducendo: Pt_1 CP_3
- di aver prestato attività lavorativa in favore di dal 1.3.2005 CP_3 con inquadramento e qualifica di Operaio liv. 2b CCNL FISE sino alla data del licenziamento;
- di aver fornito la propria prestazione lavorativa dal 2009 presso lo Contr stabilimento di Pomezia dedicato alla attività di gestione del ciclo di raccolta, selezione, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;
- di essersi occupata delle suddette attività per lo più presso la postazione lavorativa denominata “nastro NT 115”, posizionato accanto al “nastro NT 108” deputato al solo trasporto di materiale di scarto;
- di non aver sottoscritto per presa visione e accettazione istruzioni operative circa il divieto espresso di cernita manuale sul nastro NT 108, contrariamente a quanto sostenuto con la nota di contestazione Contro dell'
- che i lavoratori durante il turno erano tenuti a verificare il corretto e regolare funzionamento del nastro NT 108, intervenendo quando necessario al fine di prevenirne blocchi e mal funzionamenti;
- che in data 16.5.2023 alla ricorrente è stata comunicata una contestazione disciplinare a seguito delle verifiche compiute da
[...] nel periodo intercorrente tra il 18.1.2023 e il 1.2.2023; CP_3
- che le contestazioni a lei indirizzate riguardavano condotte di raccolta di materiale di interesse personale dai suddetti nastri di trasporto, poi trasportato al di fuori degli impianti oltre che di inoperosità durante l'orario di lavoro;
- che la stessa ha provveduto in data 19.5.2023 a formulare domanda di accesso alla documentazione videografica rappresentante i fatti posti a fondamento delle contestazioni a lei indirizzate;
8 - che la medesima ha conseguentemente richiesto di posticipare la propria audizione a data successiva all'accesso;
- che non ha accolto la sua richiesta di differimento della CP_3 suddetta audizione avvenuta in data 29.5.2023;
Contro
- che ha provveduto accogliendo l'istanza di accesso in data
6.6.2023;
- di essere stata destinataria del licenziamento con missiva del
13.6.2023.
Tanto premesso, ha eccepito la tardività della Parte_1 contestazione disciplinare, l'illegittimo diniego di tempestivo accesso agli atti e documenti, l'illecito e illegittimo utilizzo di telecamere sul luogo di lavoro e l'inutilizzabilità della prova illecitamente acquisita,
l'infondatezza dei motivi posti a fondamento del licenziamento per giusta causa e, in via gradata, la sproporzione del provvedimento espulsivo.
Ha richiesto, quindi, di dichiararsi illegittimo il licenziamento, in via subordinata di accertare e dichiarare l'inesistenza della giusta causa con conseguente condanna della resistente al pagamento della correlata indennità risarcitoria, in via ulteriormente subordinata dichiararsi l'inefficacia dell'intimato licenziamento con conseguenze di legge.
Si è costituita in giudizio la società convenuta allegando di essersi determinata ad affidare all' del Controparte_4 gruppo l'incarico di effettuare delle verifiche, anche Controparte_5 mediante l'installazione di sistemi di videosorveglianza, al fine di accertare la fondatezza o meno del sospetto su comportamenti illeciti da parte del personale dipendente.
Nel 2022 l'appellante società si è determinata ad affidare all'Agenzia lo svolgimento di attività investigativa per un periodo di 90 giornate;
ciò
a seguito delle verifiche compiute personalmente dal Responsabile dell'impianto il quale aveva rinvenuto, in adiacenza al nastro NT 108, sacche e buste non in uso presso l'impianto e contenenti materiali di 9 facile commercializzazione, facendo sorgere il sospetto che alcuni Contr addetti alla sala cernita sottraessero illegittimamente ad materiale da destinare alla vendita a terzi.
Al termine delle suddette attività di indagine, l'Agenzia G7 Investigation Contr in data 24.2.2023 consegnava ad una relazione e una copia delle riprese, prova di quanto accertato, evidenziando il compimento di atti reiterati e dolosi di alcuni dipendenti, tra cui la ricorrente, consistenti nell'asportazione dai nastri di materiale di interesse personale facilmente commerciabile e nella inoperosità durante l'orario di lavoro. ha dedotto la tempestività della contestazione disciplinare, CP_3
l'assenza di irregolarità nell'aver accolto l'istanza di accesso agli atti in data successiva allo svolgimento dell'audizione della dipendente - durante la quale sono stati mostrati a quest'ultima i fotogrammi delle condotte contestate -, la legittimità dell'uso del sistema di videosorveglianza in quanto strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale.
Ha dedotto ancora la fondatezza dei fatti posti alla base del procedimento disciplinare nonché la proporzionalità tra la gravità di questi e la sanzione del licenziamento per giusta causa.
Parte resistente ha quindi concluso per il rigetto delle domande proposte perché infondate in fatto ed in diritto.
Con distinto ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 12.12.2023 ha dedotto: Controparte_2
- di aver prestato attività lavorativa in favore di dal 2.2.2005 CP_3 con inquadramento e qualifica prima di Operaio liv. III CCNL FISE, dal
2013 con inquadramento nel liv. IV e, infine, dal 2015 con attribuzione delle mansioni di coordinatore e preposto di turno sino alla data del licenziamento;
- di aver fornito la propria prestazione lavorativa dal 2009 presso lo Contr stabilimento di Pomezia dedicato alla attività di gestione del ciclo di raccolta, selezione, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;
10 - che l'orario lavorativo si dispiegava su due turni: quello antimeridiano dalle ore 6:00 alle ore 12:20 e quello pomeridiano dalle ore 12:20 alle ore 18:40 e che i primi 10 minuti del turno veniva concessi e impiegati per il cambio del vestiario;
- che i lavoratori durante il turno erano tenuti a verificare il corretto e regolare funzionamento del nastro NT 108, intervenendo quando necessario al fine di prevenirne blocchi e mal funzionamenti;
- che in data 16.5.2023 al ricorrente è stata comunicata una contestazione disciplinare a seguito delle verifiche compiute da
[...] nel periodo intercorrente tra il 18.1.2023 e il 1.2.2023; CP_3
- che le contestazioni a lui indirizzate riguardavano condotte di raccolta di materiale di interesse personale dai suddetti nastri di trasporto, poi trasportato al di fuori degli impianti, di connivenza con i colleghi che pure realizzavano condotte simili oltre che di inoperosità durante l'orario di lavoro;
- di essere comparso personalmente con l'assistenza di un rappresentante sindacale in sede di audizione in data 26.5.2023,
- di essere stato destinatario del licenziamento con missiva del
13.6.2023;
- di aver formulato istanza di accesso agli atti in data 20.6.2023;
- di aver impugnato con missiva del 23.06.2023 l'intimato licenziamento;
Il ricorrente ha chiesto, quindi, dichiararsi l'inesistenza, inefficacia o comunque nullità o illegittimità del licenziamento in ragione della violazione del principio di tempestività della contestazione, l'illegittimità dell'installazione dei sistemi di videosorveglianza e, nel merito,
l'infondatezza dei motivi posti a fondamento del licenziamento per giusta causa;
in via subordinata sulla sproporzione del provvedimento espulsivo.
11 Ha resistito opponendo l'infondatezza in fatto e in diritto del CP_3 ricorso avversario, insistendo per il rigetto dello stesso.
Previa riunione dei due procedimenti, istruita la causa, il Tribunale ha così statuito:
” dichiara illegittimo il licenziamento irrogato a in data Controparte_2
13 giugno 2023 e ordina alla società resistente l'immediata reintegrazione in servizio del medesimo nonché il pagamento in suo favore della somma pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto da lui percepita, da liquidarsi in separata sede;
rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1 pone a carico della società resistente le spese di lite sostenute da
, che liquida in complessivi euro 2.108,00, oltre Controparte_2 rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA, nonché rimborso di quanto effettivamente versato a titolo di contributo unificato;
pone a carico di le spese di lite sostenute dalla società Parte_1 resistente, che liquida in complessivi euro 2.108,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA.”.
Con ricorso depositato in data 11.7.2024, ha proposto Parte_1 appello per i seguenti motivi:
I) Erronea e/o omessa valutazione dei fatti e delle risultanze processuali rilevanti per l'accertamento della notevole ed ingiustificata tardività della contestazione disciplinare. Erronea e/o omessa valutazione e interpretazione della prova documentale in atti.
Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., del principio di tempestività
e dei principi di correttezza e buona fede.;
II) Erronea e/o omessa valutazione dei fatti e delle risultanze processuali rilevanti per l'accertamento del negato tempestivo diritto di accesso agli atti e documenti. Erronea e/o omessa valutazione e interpretazione della prova documentale in atti. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 7 L. 300/70.; 12 III) Erronea e/o omessa valutazione dei fatti e delle risultanze processuali rilevanti per l'accertamento dell'illecito ed illegittimo utilizzo di telecamere/sistemi di videosorveglianza sul luogo di lavoro e l'inutilizzabilità della prova illecitamente acquisita in violazione delle disposizioni di legge e degli inviolabili precetti costituzionali. Erronea
e/o omessa valutazione e interpretazione della prova documentale in atti. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Omessa pronuncia anche con riferimento alla richiesta di ammissione delle prove. Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
Violazione dell'art. 4 e dell'art. 38 della L 300/70, della normativa sulla privacy e degli artt. 13, 14 e 15 della Costituzione.
IV) Erronea e/o omessa valutazione dei fatti e delle risultanze processuali rilevanti per l'accertamento, nel merito, dell'infondatezza del ricorso. Erronea e/o omessa valutazione e interpretazione della prova documentale in atti. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Omessa e/o insufficiente pronuncia con riferimento alle eccezioni e contestazioni sollevate circa le produzioni avversarie e relativa rilevanza probatoria. Omessa e/o insufficiente pronuncia con riferimento alla richiesta di ammissione delle prove.
Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. Violazione dell'art. 2712 c.c.
V) Erronea e/o omessa valutazione dei fatti e delle risultanze processuali rilevanti per l'accertamento, nel merito, del sussistere della giusta causa di licenziamento e, in via gradata, dell'osservanza del principio di proporzionalità. Erronea e/o omessa valutazione e interpretazione della prova documentale in atti. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Omessa e/o insufficiente pronuncia con riferimento alle eccezioni e contestazioni sollevate circa le produzioni avversarie e relativa rilevanza probatoria.
Omessa e/o insufficiente pronuncia con riferimento alla richiesta di ammissione delle prove. Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
Ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. CP_3
13 Con successivo ricorso depositato in data 22.7.2024, ha CP_3 interposto appello avverso la medesima sentenza nella parte in cui ha dichiarato illegittimo il licenziamento irrogato a con Controparte_2 conseguente reintegra del lavoratore e condanna della società alla corresponsione dell'indennità risarcitoria lamentando l'erronea ricostruzione dei fatti e reiterando, nel resto, tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado, con il favore delle spese.
Ha resistito al gravame chiedendone la reiezione e Controparte_2 proponendo appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento anche solo parziale dell'appello proposto da reiterando CP_3 domande ed eccezioni già avanzate nel giudizio di primo grado e rimaste assorbite nell'accoglimento dl ricorso, ovvero che non sono state esaminate ovvero che sono rimaste, anche solo implicitamente, rigettate e non accolte.
In particolare, ha proposto appello incidentale Controparte_2 condizionato in relazione ai seguenti motivi:
I) Erronea e/o omessa valutazione dei fatti e delle risultanze processuali rilevanti per l'accertamento della notevole ed ingiustificata tardività della contestazione disciplinare. Erronea e/o omessa valutazione e interpretazione della prova documentale in atti. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., del principio di tempestività e dei principi di correttezza e buona fede.
II) Omessa valutazione dei fatti e delle risultanze processuali rilevanti per l'accertamento del negato tempestivo diritto di accesso agli atti e documenti. Omessa valutazione e interpretazione della prova documentale in atti. Omessa motivazione. Violazione degli artt. 112,
115 e 116 c.p.c. e dell'art. 7 L. 300/70.
III) Erronea e/o omessa valutazione dei fatti e delle risultanze processuali rilevanti per l'accertamento dell'illecito ed illegittimo utilizzo di telecamere/sistemi di videosorveglianza sul luogo di lavoro e
14 l''inutilizzabilità della prova illecitamente acquisita in violazione delle disposizioni di legge e degli inviolabili precetti costituzionali. Erronea
e/o omessa valutazione e interpretazione della prova documentale in atti. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Omessa pronuncia anche con riferimento alla richiesta di ammissione delle prove. Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
Violazione dell'art. 4 e dell'art. 38 della L 300/70, della normativa sulla privacy e degli artt. 13, 14 e 15 della Costituzione.
IV) Erronea e/o omessa valutazione e interpretazione della prova documentale in atti. Omessa e/o insufficiente pronuncia con riferimento alle eccezioni e contestazioni sollevate circa le produzioni avversarie e la loro irrilevanza probatoria. Omessa e/o insufficiente pronuncia con riferimento alla richiesta di ammissione delle prove. Violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. Violazione dell'art. 2712 c.c.
All'udienza odierna previa riunione dei due procedimenti, ex art. 335
c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'appello proposto in via principale da Parte_1
1.1.1 Il primo motivo è infondato.
1.1.2. Con il primo motivo di appello la parte censura la sentenza di primo grado per non aver riconosciuto la tardività della contestazione Contro disciplinare mossa da alla parte ricorrente.
1.1.3. In particolare, l'appellante evidenzia il lasso temporale Contro intercorso tra il momento in cui affida a Controparte_6 il compito di svolgere indagini al fine di verificare
[...] eventuali comportamenti da parte del proprio personale o di terzi ed il
16.5.2023, data di irrogazione della contestazione disciplinare.
15 1.1.4 Pare utile in questa sede ricordare come in materia di procedimento disciplinare al fine di vagliare il rispetto del principio di tempestività rileva esclusivamente il momento in cui il datore di lavoro acquisisce una notizia di infrazione dotata di un grado di specificità tale da rendere possibile l'avvio formale del procedimento mediante una contestazione correttamente articolata.
È chiara la necessità che la contestazione disciplinare mossa dal datore sia dotata di un suo grado di specificità: ciò tanto al fine di scongiurare censure fumose da parte del datore quanto al fine di consentire effettività al diritto di difesa del lavoratore.
1.1.5. Quindi la contestazione può considerarsi tardiva solo nel caso in cui l'amministrazione o l'ente rimanga immotivatamente inattivo, pur disponendo degli elementi sufficienti per procedere. Pertanto, il termine non può ritenersi decorso qualora l'informazione acquisita risulti generica o incompleta, e renda necessari accertamenti preliminari volti a raccogliere gli elementi indispensabili per una compiuta formulazione dell'addebito.
1.1.6. Nel caso di specie, il fatto stesso che abbia affidato CP_3 ad un'agenzia lo svolgimento di attività di indagine nel 2021, conferma Contro che in quel momento fosse portatrice solo di un sospetto circa la tenuta di condotte illegittime da parte dei propri dipendenti;
sospetto che non ha fondato, né avrebbe potuto fondare, un addebito disciplinare.
1.1.7 Diversamente le condotte cui si fa riferimento per l'irrogazione della sanzione si verificano dal mese di gennaio 2023, con successiva contestazione datoriale nel maggio dello stesso anno.
È dunque a tale lasso di tempo che occorre fare riferimento. Iato temporale che appare dunque conforme al principio di tempestività, tenuto conto da un lato della sua durata oggettiva e dall'altro della complessità della gestione aziendale e della questione oggetto di verifica.
16 1.1.8. Il motivo deve essere pertanto respinto.
1.2 Con il secondo motivo di ricorso la parte censura la sentenza del
Tribunale nella parte in cui questa non ha accertato l'illegittimità del procedimento disciplinare in ragione della mancata tempestività dell'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti formulato da parte ricorrente, ottenuto solo in data successiva allo svolgimento dell'audizione della dipendente di cui, in ragione di ciò, era stato chiesto il posticipo.
1.2.1. In particolare, come si evince dal fascicolo di primo grado e come ricostruito in premessa, dopo aver ricevuto formale contestazione disciplinare in data 16.5.2023, in data 19.5.2023 ha Parte_1 formulato istanza di accesso agli atti, accolta il 13.6.2023 in data successiva allo svolgimento dell'audizione della dipendente del
29.5.2023.
1.2.2. Vero è che l'accesso ai documenti del procedimento disciplinare si giustifica in ragione della preminente ed inesauribile necessità di assicurare il rispetto del diritto di difesa del lavoratore e che, pertanto,
è alla luce di tale funzionalizzazione che il medesimo accesso deve essere inteso.
1.2.3. Quindi, laddove le medesime esigenze di difesa siano comunque attuate e attuabili, non sembra potersi affermare l'illegittimità del procedimento disciplinare.
1.2.4. Come da insegnamento della Suprema Corte di Cassazione
“L'art. 7 della legge n. 300 del 1970 non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della documentazione stessa. Il datore
17 di lavoro è tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui l'esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell'addebito idonea a permettere alla controparte un'adeguata difesa;
ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il lavoratore che lamenti la violazione di tale obbligo ha l'onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine.” (Cass. Sez. L., 18/11/2010, n.
23304, Rv. 615363 - 01).
1.2.5. Nel caso di specie, in particolare, preme sottolineare come in occasione dell'audizione della siano stati alla stessa mostrati i Pt_1 fermoimmagine dei video ritraenti le condotte poste alla base della contestazione disciplinare, sulla base dei quali la medesima avrebbe potuto fornire una ricostruzione e una spiegazione alternativa della condotta ritratta.
1.2.6. Pertanto, ne deriva che nel caso in esame non è dato ravvisarsi l'illegittimità del procedimento disciplinare e ciò sia in quanto la Pt_1 avrebbe potuto fornire indicazioni utili a inficiare le contestazioni già sulla base delle foto mostratele sia in ragione dell'accoglimento dell'istanza di accesso - seppur successiva alla data di audizione – a seguito della quale avrebbe potuto adeguare le proprie difese in sede di ricorso giurisdizionale.
Ancor più considerando che dalla ricorrente non viene indicato in che modo l'accesso al materiale videografico sarebbe stato, a dispetto dei soli fotogrammi, necessario al fine di soddisfare le proprie esigenze di difesa.
1.2.7. Pertanto, anche il secondo motivo deve essere rigettato.
1.3. Con il terzo motivo di gravame la parte censura la sentenza impugnata per non aver accertato l'illegittimità dell'utilizzo del sistema di videosorveglianza da parte di in quanto in violazione delle CP_3 disposizioni dello Statuto dei Lavoratori con conseguente inutilizzabilità del materiale acquisito, con violazione dei principi in materia di privacy.
18 1.3.1 Come ormai da consolidato orientamento della Corte di cassazione: “In tema di cd. sistemi difensivi, sono consentiti, anche dopo la modifica dell'art. 4 st. lav. ad opera dell'art. 23 del d.lgs. n. 151 del 2015, i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto.” (Cass. Sez. L., 12/11/2021, n. 34092, Rv. 662776 - 01).
1.3.2. Nel caso di specie, alla base delle contestazioni disciplinari mosse alla ricorrente, pone il materiale videofotografico CP_3 raccolto dopo aver richiesto a G7 Investigation, nel 2022, di svolgere attività di indagine per un totale di 90 giornate.
1.3.3. Come si evince dalle missive di affidamento dell'attività, tale incarico nel 2022 è stato ad essa indirizzato proprio in ragione dei sospetti datoriali sul comportamento illecito dei propri dipendenti, fondati sulle verifiche compiute ad inizio anno dal Responsabile dell'impianto;
Difatti questi in prossimità del nastro NT 108 ha rinvenuto sacche, buste e contenitori non in uso presso lo stabilimento, contenenti materiale facilmente commerciabile (apparecchiature elettriche di uso comune, con le loro componenti di rame, ferro, etc.), con il conseguente sorgere del sospetto circa la sottrazione di tale materiale dai nastri di trasporto.
1.3.4. Quanto, infine, alla asserita violazione dei principi in materia di riservatezza, sembra utile ricordare come la Corte di cassazione abbia in più occasioni affermato che: Il trattamento di dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza da un privato, per fini diversi da quelli esclusivamente personali, è lecito ove sia effettuato in presenza
19 di concrete situazioni che giustifichino l'installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale (principio di necessità) e ove si avvalga di un utilizzo delle apparecchiature volte a riprendere le aree di comune disponibilità con modalità tali da limitare
l´angolo visuale all´area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti e di particolari che non risultino rilevanti (principi di non eccedenza e di proporzionalità). (Cass. Sez. 1, 19/03/2024, n.
7289, Rv. 670644 - 01).
1.3.5. Nel caso di specie la raccolta di materiale videografico da parte Contro di e il suo successivo utilizzo si spiegano proprio in ragione della necessità di tutelare il proprio patrimonio aziendale, pregiudicato dalle condotte illecite dei propri dipendenti.
1.3.6. Per quanto sin qui esposto, anche il terzo motivo deve essere rigettato.
1.4. Con il quarto motivo di appello la parte censura la sentenza del
Tribunale per aver posto a fondamento della statuizione materiale probatorio frutto di un'attività di indagine affidata a soggetto privato, prova che la parte asserisce di aver contestato e la cui genuinità è messa in dubbio da parte appellante.
1.4.1. Anche tale doglianza è priva di pregio.
1.4.2. Difatti, quanto alla matrice privatistica del materiale investigativo su cui è basata la contestazione disciplinare, non è questo certamente elemento capace di per sé ad incrinarne l'utilizzabilità al pari di ogni prova documentale idonea a rappresentare e a dare conoscenza di un fatto.
1.4.3. Vero è che la riproduzione meccanica forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale è prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime ai sensi dell'art. 2712 c.c.
20 1.4.4. Altrettanto vero è che, secondo la giurisprudenza, tale disconoscimento deve essere chiaro, specifico e circostanziato.
1.4.5. Nel caso in esame la parte si è invece limitata a una generica doglianza circa la genuinità del materiale probatorio, senza allegare alcunché di chiaro, specifico e circostanziato circa l'asserita manipolazione o alterazione dei filmati.
1.4.6. Pertanto, anche il quarto motivo di gravame va rigettato.
1.5. Con l'ultimo motivo di ricorso, la parte impugna la sentenza del
Tribunale nella parte in cui essa non ha riconosciuto l'illegittimità del licenziamento per mancanza di una giusta causa e, comunque, per il difetto di proporzionalità tra la condotta del lavoratore e la sanzione espulsiva.
1.5.1. Il motivo è infondato.
1.5.2. Come da insegnamento della Corte di cassazione (ex multis
Cass. civ. n. 24014/2017), la condotta distrattiva del dipendente è idonea a integrare la giusta causa di cui all'art. 2119 c.c.
1.5.3. La giusta causa di licenziamento si configura nel caso in cui la condotta del lavoratore sia tale da incrinare irrimediabilmente il necessario rapporto di fiducia tra egli ed il datore di lavoro, rendendo così impossibile la prosecuzione del contratto di lavoro, proprio come accade nel caso in cui il lavoratore sia sorpreso nell'atto di trafugare i beni aziendali.
1.5.4. Nel caso di specie, risulta provato dalle risultanze istruttorie che la abbia, in più occasioni, asportato dal luogo di lavoro beni Pt_1 che, ancorché di scarto, risultavano di proprietà dell'azienda e inoltre, come allegato da parte datoriale, suscettibili di ulteriore commercializzazione, circostanza non specificamente contestata.
1.5.5. Pare dunque, a questa Corte, aderente al principio di proporzionalità il provvedimento espulsivo di ed integrata la CP_3 giusta causa del licenziamento.
21 1.6. Conclusivamente, l'appello proposto da deve Parte_1 essere respinto.
2. In ordine all'appello proposto da va preliminarmente CP_3 respinta la richiesta di stralcio formulata nell'interesse del delle CP_2 sentenza depositata dalla società, trattandosi di provvedimenti giurisprudenziali di questa Corte, la cui produzione è sempre ammissibile anche in sede di discussione e che l'Azienda ha interesse di depositare, pur vertendo su posizioni lavorative diverse all'interno di Contr
involgendo questioni di fatto e di diritto comuni anche a questo procedimento.
2.1. Con l'appello impugna la sentenza di prime cure CP_3 chiedendo la modifica della ricostruzione del fatto storico, elaborata dal
Tribunale, nel senso di accertare e dichiarare che il sig. Controparte_2 per i giorni di contestazione ha terminato il lavoro non rispettando il turno assegnato, è rimasto inoperoso, ha prelevato materiale dal nastro
NT108 ed è stato connivente rispetto alla sottrazione fraudolenta di beni aziendali da parte dei propri colleghi, rimanendo inerte dinanzi al prelevamento del materiale dal nastro NT108, al suo occultamento e al suo asporto fuori dell'azienda.
2.2 Quanto alle condotte di inoperosità, dal medesimo esame istruttorio è dato osservare come effettivamente il lavoratore, ad inizio turno, conversava con i colleghi, intrattenendosi oltre l'orario di inizio turno e specularmente come prima del fine turno previsto cessava l'attività lavorativa e si intratteneva già nell'androne in attesa dell'uscita.
Tali le risultanze, seppur non dotate di per sé di un particolare connotato di gravità e reiterazione, provano in ogni caso adeguatamente fatti posti a fondamento degli addebiti contestati da al lavoratore;
CP_3
2.3 Quanto alle supposte condotte di sottrazione da parte del il materiale videofotografico a disposizione lo ritrae con CP_2
22 chiarezza (filmato del 21.1.2023 ore 6:41 e ore 10:21) mentre asporta due oggetti dal nastro NT 108: uno dei quali verrà dallo stesso riposto su di un piano dell'impianto, e l'altro posizionato verso terra.
Trattandosi di oggetti piccoli, prelevati e selezionati isolatamente dal nastro, non è ragionevole ritenere che tali condotte siano giustificate dalla asserita necessità evitare l'ostruzione del nastro NT108, che nei filmati di riferimento peraltro non appare di certo saturo.
2.4. Infine, con riguardo alle contestazioni disciplinari facenti leva sulla connivenza di alle condotte di sottrazione dei colleghi, CP_2 come si evince dai filmati in esame il lavoratore assisteva all'impossessamento di materiale commerciabile dal nastro NT108 che veniva successivamente occultato all'interno di buste personali e portato al di fuori dei locali aziendali.
2.5. peraltro coordinatore e preposto di turno, in alcun modo CP_2 si è attivato, come avrebbe dovuto, per portare a conoscenza del datore di lavoro una simile prassi invalsa nei locali aziendali.
2.6. E dato dunque dedurre la connivenza del resistente alle condotte di sottrazione di materiale di proprietà aziendale ad opera dei propri colleghi.
2.7. Il quadro complessivo che emerge denota in capo a una CP_2 condotta idonea a compromettere in modo definitivo e irreversibile il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore, che costituisce elemento essenziale e indefettibile del rapporto di lavoro subordinato, risultando così sussistente e provata la giusta causa di licenziamento.
2.8. L'appello di dev'essere dunque accolto. CP_3
3. Sull'appello incidentale condizionato proposto da CP_2
[...]
3.1 Con il primo motivo d'appello la parte censura la sentenza impugnata nella parte in cui essa non ha riconosciuto l'illegittimità del procedimento disciplinare in ragione dell'asserita violazione del principio di tempestività della contestazione disciplinare.
23 3.1.1. In particolare, il ricorrente evidenzia il lasso temporale intercorso tra il primo affidamento all'agenzia di investigazione da parte di nel 2021 e la contestazione disciplinare di maggio del CP_3
2023.
3.1.2. Sul punto, valgono le medesime considerazioni svolte in ordine al motivo di appello n. 1.1.
3.2. Con il secondo motivo di appello incidentale, la parte contesta la violazione del diritto di accesso agli atti relativi al procedimento disciplinare.
3.2.1. Dalla ricostruzione presente in atti emerge come il abbia CP_2 formulato istanza di accesso agli atti in data 20.6.2023 cui ha fatto seguito l'accoglimento dell'azienda.
3.2.2. È indubbio che il diritto di accesso agli atti del procedimento disciplinare trovi la propria giustificazione nella necessità – prevalente e costantemente attuale – di garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa del lavoratore. In tale prospettiva, l'accesso deve essere interpretato come strumentale alla salvaguardia di tale diritto fondamentale.
3.2.3. Ne consegue, tuttavia, che, qualora le esigenze difensive risultino comunque soddisfatte – sia sul piano sostanziale che procedurale – non può ritenersi integrata, di per sé, una causa di illegittimità del procedimento disciplinare.
3.2.4. Come da insegnamento della Suprema Corte di Cassazione
“L'art. 7 della legge n. 300 del 1970 non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della documentazione stessa. Il datore 24 di lavoro è tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui l'esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell'addebito idonea a permettere alla controparte un'adeguata difesa;
ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il lavoratore che lamenti la violazione di tale obbligo ha l'onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine.” (Cass. Sez. L., 18/11/2010, n.
23304, Rv. 615363 - 01).
3.2.5. Nel caso di specie, merita evidenziarsi come in occasione dell'audizione del dipendente, siano stati lui mostrati i fermoimmagine tratti dalle videoregistrazioni che documentano le condotte poste a fondamento della contestazione disciplinare. Tali elementi visivi gli avrebbero consentito di articolare una propria ricostruzione dei fatti, eventualmente fornendo una diversa interpretazione della condotta rappresentata.
3.2.6. Alla luce di quanto sopra, non può ritenersi sussistente un vizio di illegittimità del procedimento disciplinare, sia perché il lavoratore ha avuto la possibilità di contrastare le contestazioni già sulla base del materiale fotografico messo a sua disposizione in sede di audizione, sia perché l'istanza di accesso agli atti – pur accolta in un momento successivo – ha comunque consentito lui di predisporre compiutamente le proprie difese nell'ambito del successivo giudizio giurisdizionale.
3.2.7. Il secondo motivo, pertanto, deve essere respinto.
3.3. Con il terzo motivo di impugnazione incidentale, parte ricorrente deduce l'erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui non ha rilevato l'illegittimità dell'utilizzo del sistema di videosorveglianza da parte della società resistente, in quanto ritenuto contrario alle disposizioni di cui all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, con conseguente inutilizzabilità dei relativi materiali acquisiti e violazione dei principi in materia di tutela della riservatezza.
25 3.3.1. Le argomentazioni già svolte con riferimento al motivo n.
1.3. devono ritenersi qui integralmente richiamate.
3.4. Con il quarto motivo di appello, parte appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha valorizzato, ai fini del decidere, materiale probatorio acquisito mediante attività investigativa affidata a un soggetto privato, la cui genuinità – secondo quanto sostenuto dalla parte – sarebbe dubbia.
3.4.1. Anche tale doglianza risulta infondata.
3.4.2. Invero, la natura privatistica dell'attività investigativa non è, di per sé, idonea a compromettere l'utilizzabilità del materiale raccolto, che si configura alla stregua di prova documentale pienamente ammissibile, in quanto idonea a rappresentare fatti e situazioni rilevanti ai fini dell'accertamento disciplinare.
3.4.3. Ai sensi dell'art. 2712 c.c., le riproduzioni meccaniche fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, salvo che la parte contro la quale sono prodotte non ne disconosca formalmente la conformità ai fatti o alle cose medesime.
3.4.4. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il disconoscimento debba essere formulato in modo chiaro, specifico e circostanziato, con indicazione puntuale degli elementi su cui si fonda la contestazione.
3.4.5. Nel caso di specie, parte appellante si è limitata a formulare generiche riserve in ordine alla genuinità del materiale videografico acquisito, senza tuttavia offrire alcun elemento concreto, né allegazione specifica, che possa far ritenere sussistente una manipolazione o alterazione dei contenuti prodotti in giudizio.
3.4.6. Alla luce di quanto precede, anche il quarto motivo di gravame deve essere disatteso.
4. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
26 5. Si dà atto, infine, che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, quanto alla posizione dell'appellante e Parte_1 dell'appellante incidentale Controparte_2
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, così provvede:
- respinge l'appello proposto da (R.G. n. 1902/2024); Parte_1
- accoglie l'appello principale proposto da (R.G. n. CP_3
2038/2024) e, per l'effetto, accerta la legittimità del licenziamento intimato a in data 12.6.2023; Controparte_2
- rigetta l'appello incidentale proposto da (R.G. n. Controparte_2
2038/2024);
- condanna in favore di delle spese del grado Parte_1 CP_3 che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA, come per legge;
- condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_2 CP_3 spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €
3.809,00 per il primo grado, e in complessivi € 3.473,00, quanto al giudizio di appello, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, quanto alla posizione dell'appellante e dell'appellante Parte_1 incidentale Controparte_2
Roma, 4.11.2025
27 Il Presidente Estensore
TE AS
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Ludovica
Sforza.
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