Art. 2.
All'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1970, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
All'onere di lire 100 milioni relativo all'anno finanziario 1971 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 del succitato stato di previsione della spesa per detto anno.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1970, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
All'onere di lire 100 milioni relativo all'anno finanziario 1971 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 del succitato stato di previsione della spesa per detto anno.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.