Art. 10.
Il personale a prestazione saltuaria e' utilizzato per esigenze particolari e temporanee dei servizi.
Con decreto, rispettivamente, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono' determinati i criteri concernenti le prestazioni e i relativi compensi, nonche', per ogni esercizio finanziario, i limiti numerici e di spesa.
Il personale a prestazione saltuaria e' utilizzato per esigenze particolari e temporanee dei servizi.
Con decreto, rispettivamente, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono' determinati i criteri concernenti le prestazioni e i relativi compensi, nonche', per ogni esercizio finanziario, i limiti numerici e di spesa.