Articolo 10 della Legge 23 giugno 1961, n. 520
Articolo 9Articolo 11
Versione
20 luglio 1961
Art. 10.
Il personale a prestazione saltuaria e' utilizzato per esigenze particolari e temporanee dei servizi.
Con decreto, rispettivamente, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono' determinati i criteri concernenti le prestazioni e i relativi compensi, nonche', per ogni esercizio finanziario, i limiti numerici e di spesa.
Entrata in vigore il 20 luglio 1961
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