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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2025, n. 24422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24422 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: RA DO, nato a [...] il [...] Oggi, - 1116. 2025 avverso la sentenza emessa 26/06/2024 dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienz a;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Fabio Ferrara, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26/06/2024, la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Palermo, in data 18/10/2022, nei confronti di RA DO, a lui ascritto in relazione al reato continuato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, nella qualità di titolare della ditta individuale LA COMMERCIALE DI RA PLACIDO. 2. Ricorre per cassazione il RA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla inutilizzabilità degli atti di indagine effettuati dopo la scadenza del termine Penale Sent. Sez. 3 Num. 24422 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 29/04/2025 massimo delle indagini preliminari. Si lamenta il difetto di motivazione sul punto, nonostante la stessa Corte territoriale avesse fatto riferimento alla iscrizione del 06/08/2018. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle informative in data 18/06/2021 e 17/08/2021. Si censura il travisamento in cui la Corte d'Appello era incorsa, dal momento che il P.M. non poteva iscrivere una nuova notizia di reato nel procedimento in cui il termine per le indagini (nel cui ambito erano state rilasciate le deleghe) era scaduto da tempo. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza delle censure prospettate. 4. Con motivi nuovi ritualmente depositati, la difesa del RA lamenta - con ampi richiami alla giurisprudenza anche sovranazionale - la violazione del principio del ne bis in idem. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del P.G., evidenziando che la illegittimità della nuova iscrizione, denunciata dalla difesa, derivava dalla identità del fatto investigato, in relazione al quale vi era stato un mero mutamento di qualificazione giuridica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Prescindendo dal fatto che la Corte territoriale ha disatteso le censure difensive con motivazione non adeguatamente confutata con i motivi principali (alle pagg. 8 segg. della sentenza impugnata, si chiarisce che l'iscrizione del settembre 2021 era relativa ad un fatto nuovo, ed aveva fatto seguito all'archiviazione per il reato di truffa alla luce dell'informativa del precedente mese di agosto, dalla quale era appunto emersa la configurabilità del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000), assume rilievo assorbente il fatto che il RA è stato condannato all'esito del giudizio abbreviato da lui richiesto. Deve invero trovare applicazione il principio, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «la scelta del giudizio abbreviato preclude all'imputato la possibilità di eccepire l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti fuori dai termini ordinari di inizio e fine delle indagini preliminari in quanto, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge (all'art. 191 cod. proc. pen.), la stessa non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, sicché essa non opera nel giudizio abbreviato» (Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. 2018, Picone, Rv. 272196 - 01). Tale indirizzo interpretativo è stato ribadito, da ultimo, da Sez. 4, n. 30812 del 28/05/2024, AR, la quale ha tra l'altro affermato che «secondo un consolidato 2 orientamento di legittimità, con cui il ricorrente non si confronta, il compimento di atti di indagine in violazione della disciplina sui termini non è equiparabile alla inutilizzabilità delle "prove vietate" di cui all'art. 191 cod. proc. pen., e quindi non rilevabile di ufficio, ma solo su istanza di parte (Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. 2018, Picone, Rv. 272196), e questo immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile (Sez. 1, n. 36671 del 14/06/2013, Attanasio, Rv. 272196; cfr., nel senso della rilevabilità solo su eccezione di parte, anche Sez. 2, n. 12423 del 23/01/2020, P., Rv. 279337 - 02; Sez. 5, n. 40500 del 24/09/2019, Barletta, Rv. 277345 - 01). Di certo non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996 - 03). Inoltre, poiché l'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., prevede la rilevabilità nel rito abbreviato delle sole inutilizzabilità "derivanti dalla violazione di un divieto probatorio", deve ritenersi che il tipo di inutilízzabilità dedotta non è rilevabile una volta ammesso il rito (in tal senso, anche Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, dep. 2012, Bianco, Rv. 252853-10; conf. Sez. 6, n. 14146 del 7/02/2019, Pasqualini, non mass.)». È invero evidente che le censure dedotte con i motivi di ricorso presentano il tratto comune della prospettata inutilizzabilità degli atti di indagine, per ragioni che peraltro non sono deducibili nell'ambito del giudizio abbreviato, come chiarito dai precedenti giurisprudenziali qui appena richiamati. 3. Quanto fin qui esposto, oltre ad evidenziare la manifesta infondatezza dei motivi principali, preclude la possibilità di valutare le censure dedotte con i motivi nuovi, dovendo trovare applicazione il disposto dell'art. 585, comma 4 ultima parte, cod. proc. pen. (sul punto, cfr. ad es. Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 - 01, secondo la quale «l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione»). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 2§. aprile 2025
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienz a;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Fabio Ferrara, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26/06/2024, la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Palermo, in data 18/10/2022, nei confronti di RA DO, a lui ascritto in relazione al reato continuato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, nella qualità di titolare della ditta individuale LA COMMERCIALE DI RA PLACIDO. 2. Ricorre per cassazione il RA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla inutilizzabilità degli atti di indagine effettuati dopo la scadenza del termine Penale Sent. Sez. 3 Num. 24422 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 29/04/2025 massimo delle indagini preliminari. Si lamenta il difetto di motivazione sul punto, nonostante la stessa Corte territoriale avesse fatto riferimento alla iscrizione del 06/08/2018. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle informative in data 18/06/2021 e 17/08/2021. Si censura il travisamento in cui la Corte d'Appello era incorsa, dal momento che il P.M. non poteva iscrivere una nuova notizia di reato nel procedimento in cui il termine per le indagini (nel cui ambito erano state rilasciate le deleghe) era scaduto da tempo. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza delle censure prospettate. 4. Con motivi nuovi ritualmente depositati, la difesa del RA lamenta - con ampi richiami alla giurisprudenza anche sovranazionale - la violazione del principio del ne bis in idem. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del P.G., evidenziando che la illegittimità della nuova iscrizione, denunciata dalla difesa, derivava dalla identità del fatto investigato, in relazione al quale vi era stato un mero mutamento di qualificazione giuridica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Prescindendo dal fatto che la Corte territoriale ha disatteso le censure difensive con motivazione non adeguatamente confutata con i motivi principali (alle pagg. 8 segg. della sentenza impugnata, si chiarisce che l'iscrizione del settembre 2021 era relativa ad un fatto nuovo, ed aveva fatto seguito all'archiviazione per il reato di truffa alla luce dell'informativa del precedente mese di agosto, dalla quale era appunto emersa la configurabilità del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000), assume rilievo assorbente il fatto che il RA è stato condannato all'esito del giudizio abbreviato da lui richiesto. Deve invero trovare applicazione il principio, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «la scelta del giudizio abbreviato preclude all'imputato la possibilità di eccepire l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti fuori dai termini ordinari di inizio e fine delle indagini preliminari in quanto, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge (all'art. 191 cod. proc. pen.), la stessa non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, sicché essa non opera nel giudizio abbreviato» (Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. 2018, Picone, Rv. 272196 - 01). Tale indirizzo interpretativo è stato ribadito, da ultimo, da Sez. 4, n. 30812 del 28/05/2024, AR, la quale ha tra l'altro affermato che «secondo un consolidato 2 orientamento di legittimità, con cui il ricorrente non si confronta, il compimento di atti di indagine in violazione della disciplina sui termini non è equiparabile alla inutilizzabilità delle "prove vietate" di cui all'art. 191 cod. proc. pen., e quindi non rilevabile di ufficio, ma solo su istanza di parte (Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. 2018, Picone, Rv. 272196), e questo immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile (Sez. 1, n. 36671 del 14/06/2013, Attanasio, Rv. 272196; cfr., nel senso della rilevabilità solo su eccezione di parte, anche Sez. 2, n. 12423 del 23/01/2020, P., Rv. 279337 - 02; Sez. 5, n. 40500 del 24/09/2019, Barletta, Rv. 277345 - 01). Di certo non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996 - 03). Inoltre, poiché l'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., prevede la rilevabilità nel rito abbreviato delle sole inutilizzabilità "derivanti dalla violazione di un divieto probatorio", deve ritenersi che il tipo di inutilízzabilità dedotta non è rilevabile una volta ammesso il rito (in tal senso, anche Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, dep. 2012, Bianco, Rv. 252853-10; conf. Sez. 6, n. 14146 del 7/02/2019, Pasqualini, non mass.)». È invero evidente che le censure dedotte con i motivi di ricorso presentano il tratto comune della prospettata inutilizzabilità degli atti di indagine, per ragioni che peraltro non sono deducibili nell'ambito del giudizio abbreviato, come chiarito dai precedenti giurisprudenziali qui appena richiamati. 3. Quanto fin qui esposto, oltre ad evidenziare la manifesta infondatezza dei motivi principali, preclude la possibilità di valutare le censure dedotte con i motivi nuovi, dovendo trovare applicazione il disposto dell'art. 585, comma 4 ultima parte, cod. proc. pen. (sul punto, cfr. ad es. Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 - 01, secondo la quale «l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione»). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 2§. aprile 2025