CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 880/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3896/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249005309888000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249005309888000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180024915422000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180024915422000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5922/2025 depositato il 17/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249005309888000 (notificata in data 18.03.2025) e la presupposta cartella esattoriale n. 09420180024915422000, riferita al diritto annuale Camera di Commercio anni 2015/2016.
Deduce l'omessa notifica della presupposta cartella esattoriale, nonché la maturata prescrizione quinquennale della pretesa.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo che la notifica della cartella esattoriale è stata eseguita, a seguito di infruttuoso tentativo di notifica a mezzo pec avvenuto in data 12/12/2018, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 60 del DPR n. 600/73, come novellato dall'art. 7 quater del D.L. n. 193/2016.
Inoltre non è maturata la prescrizione, che non è decorsa in costanza della sospensione/proroga dei termini disposta dal legislatore nel periodo intercorrente tra l'8/03/2020 e il 31/08/2021, in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19 (art. 68 del D.L. n. 18/2020).
Ha presentato controdeduzioni la Camera di Commercio, eccependo la dovutezza del tributo e la decennalità del termine prescrizionale.
Ha presentato memorie parte ricorrente, controeccependo sulla regolarità della notifica della cartella, nel senso che, essendo stato rilevato l'errore “casella inibita alla ricezione” (come da avviso di mancata consegna depositato in atti da controparte), occorreva che il mittente si attivasse per un nuovo tentativo di notifica, da eseguire entro un termine "ragionevole", oltre a doversi considerare la mancata ricezione della raccomandata di comunicazione del deposito.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui deve essere accolto.
E' dirimente la fondatezza della controeccezione di parte ricorrente, formulata con le memorie illustrative, riferita al procedimento di notifica della cartella sottesa all'atto opposto.
Detto procedimento, inizialmente, non è andato a buon fine, considerato che è stato prodotto il relativo
“avviso di mancata consegna”, determinata dalla rilevazione di un errore per “casella inibita alla ricezione”; a seguire si è perciò proceduto alla notifica ex articolo 60 del DPR n. 600/73, come novellato dall'art. 7 quater del D.L. n. 193/2016, ma non vi è evidenza, per come dedotto dal ricorrente, della ricezione della raccomandata con la quale è stata data notizia dell'esecuzione della notifica presso
InfoCamere Scpa, per cui la notifica non può dirsi idoneamente perfezionata.
Ne è derivata, quindi, in difetto di prova della notifica dell'atto presupposto, l'irregolare formazione della pretesa tributaria confluita nell'atto opposto, per cui il ricorso deve essere accolto.
Spese per come indicato nel dispositivo, poste a carico di Agenzia delle Entrate Riscossione e compensate nei confronti della Camera di Commercio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la resistente Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione;
spese compensate nei confronti della Camera di Commercio.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3896/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249005309888000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249005309888000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180024915422000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180024915422000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5922/2025 depositato il 17/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249005309888000 (notificata in data 18.03.2025) e la presupposta cartella esattoriale n. 09420180024915422000, riferita al diritto annuale Camera di Commercio anni 2015/2016.
Deduce l'omessa notifica della presupposta cartella esattoriale, nonché la maturata prescrizione quinquennale della pretesa.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo che la notifica della cartella esattoriale è stata eseguita, a seguito di infruttuoso tentativo di notifica a mezzo pec avvenuto in data 12/12/2018, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 60 del DPR n. 600/73, come novellato dall'art. 7 quater del D.L. n. 193/2016.
Inoltre non è maturata la prescrizione, che non è decorsa in costanza della sospensione/proroga dei termini disposta dal legislatore nel periodo intercorrente tra l'8/03/2020 e il 31/08/2021, in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19 (art. 68 del D.L. n. 18/2020).
Ha presentato controdeduzioni la Camera di Commercio, eccependo la dovutezza del tributo e la decennalità del termine prescrizionale.
Ha presentato memorie parte ricorrente, controeccependo sulla regolarità della notifica della cartella, nel senso che, essendo stato rilevato l'errore “casella inibita alla ricezione” (come da avviso di mancata consegna depositato in atti da controparte), occorreva che il mittente si attivasse per un nuovo tentativo di notifica, da eseguire entro un termine "ragionevole", oltre a doversi considerare la mancata ricezione della raccomandata di comunicazione del deposito.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui deve essere accolto.
E' dirimente la fondatezza della controeccezione di parte ricorrente, formulata con le memorie illustrative, riferita al procedimento di notifica della cartella sottesa all'atto opposto.
Detto procedimento, inizialmente, non è andato a buon fine, considerato che è stato prodotto il relativo
“avviso di mancata consegna”, determinata dalla rilevazione di un errore per “casella inibita alla ricezione”; a seguire si è perciò proceduto alla notifica ex articolo 60 del DPR n. 600/73, come novellato dall'art. 7 quater del D.L. n. 193/2016, ma non vi è evidenza, per come dedotto dal ricorrente, della ricezione della raccomandata con la quale è stata data notizia dell'esecuzione della notifica presso
InfoCamere Scpa, per cui la notifica non può dirsi idoneamente perfezionata.
Ne è derivata, quindi, in difetto di prova della notifica dell'atto presupposto, l'irregolare formazione della pretesa tributaria confluita nell'atto opposto, per cui il ricorso deve essere accolto.
Spese per come indicato nel dispositivo, poste a carico di Agenzia delle Entrate Riscossione e compensate nei confronti della Camera di Commercio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la resistente Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione;
spese compensate nei confronti della Camera di Commercio.