Ordinanza cautelare 8 ottobre 2025
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00104/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02161/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2161 del 2025, proposto da
EN RA, rappresentato e difeso dall’avvocato Elena Bisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Politecnico di Torino, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Candura e Roberta Pavarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
nei confronti
TE LL OS, KO EO, AS IN DI e LS AV LSson, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del Decreto Rettorale n. 708/2025 del 23.06.2025, pubblicato sul sito istituzionale del Politecnico di Torino, di approvazione degli atti della procedura di selezione ad una posizione di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato presso il Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni per il Gruppo Scientifico Disciplinare 09/IINF-04 Automatica, Settore Scientifico Disciplinare IINF-04/A Automatica, codice interno 32/24/P/RB, con cui è stato individuato il Dott. TE LL OS quale candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca per le quali è stata attivata la procedura di selezione per l’attribuzione del contratto da Ricercatore a tempo determinato di cui sopra;
- degli atti tutti della procedura, con particolare riferimento, come infra specificando, ai verbali n. 1 (Criteri di Valutazione), n. 2 (Presa visione candidati), n. 3 (Discussione dei titoli e della produzione), n. 4 (Valutazione titoli, pubblicazioni presentate e produzione scientifica complessiva. Individuazione del candidato maggiormente qualificato scientifica), nonché, in quanto occorra, del Decreto Rettorale n. 1232 del 4 Novembre 2024 con il quale sono state indette le procedure di selezione a complessive 7 posizioni di Ricercatore Universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b) art. 24 della Legge 240/2010, presso il Politecnico di Torino, di cui una posizione presso il Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni per il Gruppo Scientifico Disciplinare 09/IINF-04 Automatica, Settore Scientifico Disciplinare IINF-04/A Automatica, codice interno 32/24/P/RB e del Decreto Rettorale n. 241 del 6 marzo 2025 con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice della predetta procedura di selezione;
- qualora già adottate, delle delibere del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni e del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino contenenti, rispettivamente, la proposta di chiamata del candidato selezionato e l’approvazione della stessa, nonché del decreto rettorale di nomina del vincitore, di estremi e contenuto ignoti, nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, presupposti, conseguenziali e comunque connessi al procedimento de quo, ivi comprese ulteriori relazioni della Commissione laddove depositate in giudizio;
e per l’annullamento e/o per la declaratoria di inefficacia
del contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata triennale non rinnovabile e con regime di impegno a tempo pieno eventualmente stipulato dal Politecnico di Torino con il dott. TE LL OS, di data, estremi e contenuto ignoti
nonché per la condanna
- del Politecnico di Torino a disporre l’assegnazione del posto di Ricercatore a tempo determinato oggetto della selezione a favore del ricorrente;
- ovvero, in subordine, del Politecnico di Torino a riconvocare la Commissione giudicatrice, entro un termine prestabilito ed in diversa composizione, al fine di rinnovare le attività di valutazione e provvedere all’attribuzione dei punteggi per titoli e pubblicazioni nel rispetto della legge, anche di gara;
- in ogni caso, del Politecnico di Torino al risarcimento per equivalente a favore del ricorrente di tutti i danni patiti e patiendi per effetto degli atti impugnati e dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, con riserva di specifica in corso di causa.
Riservata la proposizione di motivi aggiunti di ricorso.
Con i provvedimenti consequenziali di legge, con il favore di spese ed onorari di giudizio e con salvezza di ogni diritto ed interesse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Politecnico di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. SS ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, titolare di incarico di ricerca afferente al SSD IIND-04/A - Tecnologie e sistemi di lavorazione, ha partecipato alla procedura di selezione indetta dal Politecnico di Torino con decreto rettorale n. 1232 del 4 novembre 2024 per una posizione di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b) art. 24 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni per il Gruppo Scientifico Disciplinare 09/IINF-04 Automatica, Settore Scientifico Disciplinare IINF-04/A Automatica, codice interno 32/24/P/RB.
La Commissione esaminatrice, nominata con decreto rettorale n. 241 del 6 marzo 2025, nella prima seduta del 19 marzo 2025 individuava i criteri di valutazione, di cui all’allegato A del verbale n. 1.
Nella seduta del 10 aprile 2025, la Commissione prendeva visione dei nomi dei candidati, pari a otto, per effetto della rinuncia di un ulteriore candidato di cui si prendeva atto.
Nella seduta del 12 maggio 2025 la Commissione svolgeva la valutazione collegiale dei titoli, delle pubblicazioni e della produzione scientifica complessiva dei candidati, assegnando i relativi punteggi.
La Commissione, sulla base dei voti riportati nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, redigeva la graduatoria dei candidati, dalla quale risultava al primo posto il dott. TE LL OS, con un punteggio finale di 64,04, di cui 25,84 punti per titoli, 13,8 punti per le tre pubblicazioni più significative, 23,4 punti per le altre nove pubblicazioni scientifiche e 1 punto per la produzione scientifica complessiva, ed individuava quindi il dott. LL OS quale candidato “ maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche di ricerca per le quali è stata attivata la procedura di selezione ”.
Il ricorrente si classificava al quinto posto in graduatoria con il punteggio di 54,37, di cui 33,37 punti per titoli, 7,7 punti per le tre pubblicazioni più significative, 12,3 punti per le altre nove pubblicazioni scientifiche e 1 punto per la produzione scientifica complessiva.
Con il decreto n. 708 del 23 giugno 2025, qui impugnato, il Rettore approvava gli atti della procedura di selezione ed individuava il dott. TE LL OS quale candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca per le quali era stata attivata la procedura di selezione per l’attribuzione del contratto da ricercatore a tempo determinato.
Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva in questione, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto, così testualmente rubricati: “ Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 24, comma 2, lettera c) della L. 240/2010, agli artt. 2 e 3 del DM del MIUR 25/05/2011, n. 243/2011 ed all’art. 10 del Regolamento di Ateneo per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 199 dell’8 marzo 2024 e del verbale di predeterminazione dei criteri. Violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e buon andamento. Violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 1 e 3 L. 241/90; sviamento. Eccesso di potere difetto di istruttoria e travisamento, omessa/errata ovvero in ogni caso illegittima valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, travisamento. Difetto di motivazione. Violazione art. 3 L. 241/1990. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta ”.
Il ricorrente ha altresì chiesto la condanna del Politecnico di Torino a disporre l’assegnazione del posto di ricercatore a tempo determinato oggetto della selezione a favore del medesimo, ovvero, in subordine, a riconvocare la Commissione giudicatrice, entro un termine prestabilito e in diversa composizione, al fine di rinnovare le attività di valutazione e provvedere all’attribuzione dei punteggi per titoli e pubblicazioni nel rispetto della legge, anche di gara.
Il Politecnico di Torino si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 467 pubblicata in data 8 ottobre 2025, la Sezione ha fissato, a norma dell’art. 55, comma 10, c.p.a., per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 15 gennaio 2026.
Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato per le ragioni appresso indicate.
Con un unico articolato motivo di impugnazione, il ricorrente, per un verso, lamenta la sottostima dei propri titoli e di talune pubblicazioni con riferimento alla congruenza e all’apporto individuale e, per altro verso, si duole dell’asserita sopravvalutazione delle pubblicazioni degli altri candidati, incluso il vincitore della procedura selettiva.
Per quanto concerne il primo profilo, il ricorrente, con maggior grado di dettaglio, lamenta: i) l’omessa attribuzione del punteggio massimo per la paternità di un brevetto; ii) l’errata valutazione della congruenza di alcune pubblicazioni (essendo stata la congruenza riconosciuta soltanto nella misura del 50%); iii) l’errata valutazione dell’apporto individuale per tre pubblicazioni in collaborazione; ad avviso del ricorrente, il suo punteggio avrebbe dovuto essere di 65,22 anziché di 54,37, mentre quello del dott. LL OS di 59,44 anziché di 64,04.
Le censure sono prive di pregio.
Quanto alla mancata attribuzione del punteggio massimo di cinque punti per la paternità di un brevetto, occorre evidenziare che l’art. 7 del bando alla lettera g) ha previsto la valutazione della “ titolarità di brevetti relativamente ai Gruppi Scientifico Disciplinari nei quali è prevista. Nel caso la proprietà del brevetto sia stata assegnata, ai sensi della normativa vigente, al datore di lavoro o sia stata ceduta nell’ambito di contratti di ricerca industriale, si valuterà la “paternità dell’invenzione” ovvero il deposito, in qualità di autore o coautore, di brevetto ”. Identica previsione è contenuta nell’ambito dei criteri di valutazione di cui all’allegato A del verbale n. 1.
Come si evince dalla locuzione “ titolarità di brevetti ” o “ paternità dell’invenzione ”, vengono in rilievo brevetti già concessi, non proposte brevettuali semplicemente sottomesse. Né tale conclusione può essere revocata in dubbio in ragione del fatto che l’art. 7 del bando menziona “ il deposito ” del brevetto, che rileva quale criterio per risalire alla paternità dell’invenzione, nel caso in cui la titolarità del brevetto sia stata assegnata al datore di lavoro o ceduta ad altri. La menzione del “ deposito ” si spiega alla luce della ratio del criterio: se la titolarità del brevetto spettasse al Politecnico di Torino e non al singolo candidato, la Commissione non potrebbe in alcun modo valutare la titolarità del brevetto in capo al candidato, poiché egli non ne è, appunto, il titolare. Il criterio ammette, quindi, in questo caso, che costituisca, comunque, titolo il fatto che il candidato abbia partecipato al brevetto come coautore e originario depositante della proposta progettuale, pur non essendone il titolare effettivo. Ma ciò vale, con ogni evidenza, sempre e solo per brevetti approvati, dei quali il candidato sia coautore e depositante, sebbene non titolare.
Nel caso in esame, il ricorrente, alla data di scadenza del bando non risultava in possesso di alcun brevetto registrato. Egli, infatti, come dichiarato nella domanda di partecipazione, in data 13 novembre 2023 ha semplicemente presentato una domanda di brevetto, la quale alla data di scadenza del bando non risultava accettata (manca infatti il patent number ). Tale domanda doveva essere vagliata dall’ufficio brevetti nell’ambito di un’istruttoria volta a verificare la sussistenza di tutti i requisiti e a ricercare eventuali “anteriorità” per escludere l’esistenza di invenzioni analoghe.
Ne consegue che il titolo si considera costituito nel momento in cui esiste, alla data di scadenza del bando, un brevetto effettivamente approvato e non semplicemente sottomesso.
Inoltre, in disparte quanto precede, anche laddove il brevetto fosse stato già approvato alla data di scadenza del bando, non ne sarebbe automaticamente conseguita l’attribuzione del punteggio massimo pari a cinque punti, atteso che la Commissione avrebbe dovuto valutare la pertinenza del titolo con il Gruppo Scientifico Disciplinare e con il Settore Scientifico Disciplinare, come si evince dal bando (cfr. art. 8). Del resto la Commissione ha attribuito punti 2 sui 5 complessivamente disponibili per questa tipologia di titoli al candidato IN DI AS, il quale presentava due brevetti effettivamente concessi, di argomento afferente al settore scientifico oggetto della procedura, con l’indicazione della data di accettazione e del numero di brevetto. Tuttavia, anche in questo caso la Commissione non ha attribuito punteggio a un terzo brevetto di questo candidato, solo sottomesso, ma non ancora accettato.
Con riferimento alla pretesa errata valutazione della parziale congruenza di tre pubblicazioni del ricorrente, si osserva, così come rilevato dall’amministrazione resistente, che le censure sono inammissibili, in quanto volte a sostituire il giudizio opinabile del medesimo a quello dei Commissari, invadendo la loro sfera riservata di discrezionalità tecnica.
Occorre, infatti, evidenziare che, per costante orientamento giurisprudenziale, l’apprezzamento delle pubblicazioni e le relative valutazioni, in quanto riservati alla Commissione, sono sindacabili dal giudice amministrativo solo ove si palesino manifestamente incoerenti o irragionevoli; il giudizio della Commissione deve essere coerente e rispondere a un criterio uniforme per tutti gli esaminati, ma non può essere oggetto di un sindacato di merito da parte del giudice, il quale non può sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26 novembre 2021, n. 7917; Cons. Stato, Sez. VI, 14 luglio 2021, n. 5325). L’operazione che, invece, esegue il ricorrente nel suo ricorso è proprio quella di voler sostituire i suoi personali apprezzamenti alle valutazioni della Commissione.
Ciò posto, le valutazioni di congruenza non appaiono manifestamente incoerenti o irragionevoli.
La congruenza è un attributo che si riferisce principalmente al contenuto di un articolo scientifico: la Commissione ha valutato nello specifico, esaminando ogni singola pubblicazione, in quale misura il relativo contenuto fosse attinente e desse un contributo scientifico tangibile al settore scientifico di interesse ( id est , Automatica).
Invero, il primo articolo menzionato, dal titolo “ Nugget and corona bond size measurement through active thermography and transfer learning model ”, tratta di un problema relativo a una particolare tecnica di saldatura dei metalli, cioè un problema di meccanica e metallurgia. Il ricorrente afferma che alcuni dei metodi ivi impiegati sono precipui dell’Automatica, in particolare l’analisi in frequenza ( Discrete Fourier Transform DFT ). In disparte l’obiezione per cui l’analisi in frequenza costituisce una tecnica di base comune a vasti ambiti dell’ingegneria, l’amministrazione ha agevolmente replicato ricorrendo alla seguente similitudine volta a disvelare la fallacia delle argomentazioni attoree: l’affermazione in base alla quale un articolo di metallurgia dà un contributo all’Automatica in quanto impiega la DFT equivale all’affermazione per cui un articolo di architettura che fa uso al suo interno del teorema di PI fornisce un contributo alle scienze matematiche.
Analoghe considerazioni valgono per il secondo articolo dal titolo “ Frequency-based analysis of active laser thermography for spot weld quality assessment ”, con la precisazione che detta pubblicazione utilizza tecniche di analisi dei segnali proprie della teoria dei sistemi e che l’applicazione attorno al quale viene proposto l’approccio metodologico è l’analisi dei punti di saldatura, nonché per l’articolo intitolato “ Non-destructive detection and analysis of weld defects in dissimilar pulsed GMAW and FSW joints of aluminium castings and paltes throough 3D X—ray computed tomography ”, che, a detta dello stesso ricorrente, è stato pubblicato su una rivista che “ tratta anche di Automatica ” (cfr. pag. 19 del ricorso).
Giova evidenziare che la Commissione ha riconosciuto la parziale congruenza delle pubblicazioni del ricorrente in relazione a quattro articoli su un totale di dodici pubblicazioni presentate, valutando una congruenza piena (100%) per le altre otto. Peraltro, le quattro pubblicazioni in questione sono state prodotte nello stesso periodo (2022-2024) di riferimento del contratto da ricercatore a tempo determinato in Tecnologie e sistemi di lavorazione, che costituisce settore scientifico disciplinare distinto da quello di cui alla presente procedura selettiva.
Con riferimento all’asserita errata valutazione dell’apporto individuale per tre pubblicazioni in collaborazione del ricorrente, si osserva quanto segue.
L’art. 7 del bando, in ordine alle modalità per la valutazione della produzione scientifica, alla lettera d), contempla il seguente criterio: “ determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del/della candidato/a nel caso di partecipazione del/della medesimo/a a lavori in collaborazione. Non vengono prese in considerazione dichiarazioni attestanti il contributo autoriale, che non facciano parte integrante della pubblicazione in esame ”.
I criteri di valutazione, di cui all’allegato A del verbale n. 1, stabiliscono che “ Per quanto riguarda la determinazione del contributo individuale del candidato nei lavori in collaborazione, fatte salve eventuali dichiarazioni specifiche integrate nella pubblicazione stessa come esplicitato al punto d) precedente, la Commissione procederà dividendo il punteggio preliminare x_ac di ciascuna pubblicazione quale derivante dall’applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e c) per un valore den calcolato come segue: si valuterà - analizzando l’ordine degli autori ove non alfabetico, o valutando ruoli e composizione del gruppo dei coautori - se il contributo dei coautori è da considerarsi paritetico ovvero se uno dei coautori ha svolto un ruolo prevalente (“autore principale”); nel caso in cui non sia determinabile un autore principale, si porrà den=n, dove n>1 è il numero dei coautori. Nel caso in cui sia invece determinabile un autore principale, si porrà den= √n se l’autore principale coincide con il candidato, oppure den=(n-1) * √n/(√n-1) in caso contrario. Calcolato quindi il punteggio preliminare x_acd=x_ac/den di ciascuna pubblicazione quale derivante dall’applicazione dei criteri di cui alle lettere a), c) e d), la Commissione determinerà un coefficiente a di congruenza con il settore in base al criterio alla lettera b), compreso tra 0 e 1, e stabilirà il punteggio finale della pubblicazione come x_abcd=a*x_acd, approssimando il risultato al primo decimale ”.
In conformità ai criteri pubblicati alle pagg. 6 e 7 del verbale n. 1, la Commissione ha inteso procedere in maniera analitica e precisa (algoritmica) alla determinazione dell’apporto individuale dei candidati in ciascun lavoro in collaborazione. Nel rispetto dei criteri generalmente riconosciuti nel settore dell’Automatica, e, come esplicitato nel verbale n. 1, la Commissione ha ritenuto paritetico il contributo di coautori i cui nomi compaiono in ordine alfabetico nella pubblicazione, salvo esplicita indicazione contraria contenuta nel corpo della pubblicazione stessa, che indichi in modo incontrovertibile una diversa percentuale di contribuzione al lavoro scientifico. In caso di contributo paritetico dei coautori a una data pubblicazione, la Commissione ha diviso il punteggio grezzo della pubblicazione per un denominatore den=n, dove n è il numero dei coautori. Sempre in base ai criteri generalmente riconosciuti nel settore dell’Automatica, quando una pubblicazione riporta invece i nomi dei coautori in ordine non alfabetico ciò significa generalmente che il primo autore è l’autore principale della pubblicazione e ha fornito alla stessa un contributo relativo maggiore rispetto agli altri singoli coautori. In questo caso, la Commissione, partendo da tale assunzione presuntiva, quale dichiarata nel verbale n. 1 dei criteri, valutata e verificata di volta in volta per via di ogni altro elemento eventualmente rilevabile dalla pubblicazione stessa (con particolare riferimento a eventuali esplicite dichiarazioni ivi presenti) l’assenza di chiare indicazioni contrarie al dato presuntivo, conferma l’individuazione di un autore principale e divide quindi il punteggio grezzo della pubblicazione per un denominatore den= √ n se l’autore principale coincide con il candidato, oppure den=(n-1)* √ n/( √ n-1) in caso contrario.
Ciò precisato, il ricorrente ha contestato la valutazione della Commissione relativa al contributo individuale del candidato all’articolo di OR, RA, De Maddis, “ Nugget and corona bond size measurement through active thermography and transfer learning model ”. Tale articolo ha tre coautori, i cui nomi compaiono in ordine non alfabetico, con primo autore OR. In base ai criteri sopraesposti, vale la presunzione che OR sia l’autore principale, diverso quindi dal ricorrente, e che quindi il coefficiente di divisione debba essere den = (3-1) * √ 3/ ( √ 3-1) = 4,73, che coincide (calcolando il reciproco 1/den=0,2113) esattamente con il coefficiente di apporto del 21,13% assegnato dalla Commissione per tale pubblicazione al candidato RA. La Commissione non ha rilevato nell’ambito della pubblicazione indicazioni esplicite contrarie alla presunzione. Del resto la pubblicazione in parola tratta problematiche di ingegneria meccanica e metallurgica, tanto che l’autore principale è un ingegnere meccanico afferente al dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale.
Tali argomentazioni possono essere replicate in relazione alla seconda pubblicazione di OR, RA, De Maddis, “ Frequency-based analysis of active laser thermography for spot weld quality assessment ”, avente gli stessi coautori, e nello stesso ordine, dell’articolo precedente.
Quanto infine alla terza pubblicazione di RA e LA intitolata “ A Unified Framework for the H∞ Mixed-Sensitivity Design of Fixed Structure Controllers through Putinar Positivstellensatz ”, i coautori compaiono in ordine alfabetico. La Commissione non ha rilevato né esplicite dichiarazioni degli autori contrarie ad una contribuzione paritetica, né altre specifiche ragioni per cui si dovesse assegnare ai coautori un contributo diverso da quello paritetico previsto dal verbale n. 1 in caso di ordine alfabetico dei coautori ed ha quindi assegnato correttamente un coefficiente del 50% per questa pubblicazione al ricorrente.
Per quanto precede, le censure attoree volte a contestare la sottostima dei titoli e delle pubblicazioni devono essere nel loro complesso disattese.
In relazione alle censure dirette a contestare l’asserita sopravvalutazione delle pubblicazioni degli altri candidati e in particolare del vincitore della procedura selettiva, tenuto conto della prova di resistenza, il Collegio evidenzia al riguardo la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, che con il punteggio di 54,37 non potrebbe superare il dott. LL OS, neppure laddove, accedendo per ipotesi alle censure attoree, il punteggio del vincitore della procedura selettiva fosse rettificato e ridotto nella misura indicata dal ricorrente ( id est , 59,44).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge, a favore del Politecnico di Torino.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO NA, Presidente
SS ON, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS ON | RO NA |
IL SEGRETARIO