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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2025, n. 5426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5426 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9861/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. IO LO ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con l'Avv.to Maria Cristina Romano, con domicilio eletto in Parte_1 C.F._1
Milano, Via Fontana 2
RICORRENTE contro
) e ) Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: trasferimento di azienda. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 04/08/2025,
ha convenuto in giudizio e per Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
a) Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2112 c.c. la prosecuzione del rapporto di lavoro tra il ricorrente e le società che si sono susseguite nella titolarità dell'azienda presso cui il ricorrente ha lavorato dal 17.4.1990 al 10.5.2024 e la conseguente responsabilità solidale di er i crediti maturati dal ricorrente presso e la Controparte_1 CP_2 responsabilità solidale di er tutti i crediti di Controparte_1 Controparte_1 per l'effetto:
a1) Condannare n solido tra loro, o in subordine ciascuna di Controparte_1 Controparte_1 esse disgiuntamente nella misura in cui è ritenuta responsabile, a pagare al ricorrente a titolo di spettanze di fine rapporto maturate fino al 11.2.2012 per i titoli di cui in atti la somma di € 38.846,53 (di cui € 29.759,30 a titolo di
TFR), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, o la diversa somma di giustizia.
b) Condannare pagare al ricorrente a titolo di competenze successive al 12.2.2012, Controparte_1 per i titoli di cui al ricorso, l'ulteriore somma di € 32.263,48 (di cui 29.113,77 a titolo di TFR), oltre interessi successivamente maturati, o della diversa somma di giustizia.
c) Condannare a pagare al ricorrente la somma di € 7.415,38, a titolo di restituzione Controparte_1 del prestito del a mezzo assegno del 3.6.2015, o il diverso importo di giustizia
Con rivalutazione monetaria e interessi legali sui capi di condanna.
Con sentenza esecutiva.
Con vittoria di diritti, spese ed onorari da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.
sono invece rimaste contumaci. Controparte_1 Controparte_1
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
ha esposto che la famiglia , attraverso le società Parte_1 Per_1 CP_2 [...]
e , gestiva una azienda di produzione di seghe, Controparte_1 Controparte_1 seghe a nastro, circolari e relativi accessori;
nel tempo tale azienda veniva trasferita da CP_2
a e, da quest'ultima, a;
veniva assunto da Controparte_1 Controparte_1
in data 17 aprile 1990 quale operaio e lavorava senza soluzione di continuità per tutte e CP_2 tre le società fino al licenziamento del 10 maggio 2024.
Nel presente giudizio il ricorrente si duole che, in occasione dei due trasferimenti di azienda sopra richiamati, non gli sarebbero stati pagati il TFR e le spettanze di fine rapporto;
inoltre, il 3 giugno 2015 concedeva un prestito a mai restituito;
infine, anche Controparte_1
l'ultimo datore di lavoro ometteva del pagargli il TFR e le Controparte_1 spettanze di fine rapporto.
È stata quindi disposta attività istruttoria;
di seguito si riportano i verbali delle testimonianze assunte.
***
Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono , attualmente pensionato, ho avuto un contenzioso con le convenute tuttora pendente, non Testimone_1 paren interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde: ho lavorato per le convenute dal 1980 al 2024, anche se inizialmente lavoravo per;
Parte_2 lavoravo inizialmente presso lo stabilimento in via dei Mille 36 a Rho, poi ci spost naro 12 C sempre a Rho, e questo mi pare tra il 1990 o 1991; io ero responsabile del magazzino e delle lavorazioni, l'impresa si occupava del taglio del legno;
Par con me hanno lavorato nel tempo tante persone, da ultimo eravamo in 3, compreso che iniziò a lavorare con noi se non sbaglio nel 1990, mi pare abbia iniziato a lavorare presso la vecchia sede di V i Mille;
Par eguiva anche lui la produzione, montaggio e stampaggio;
2 | 6 per la nostra attività i macchinari che abbiamo usato sono anche cambiati nel tempo per necessità e visto che nel tempo ci siamo ingranditi nel passaggio alle varie società, tutta l'attività, i macchinari che usavamo e le persone che lavoravano sono rimasti invariati;
le società erano in ogni caso riconducibili alla stessa famiglia, prima , poi il figlio e da ultimo Parte_2 CP_3 il figlio di quest'ultimo Alessandro, che erano presenti e lavoravano nel passaggio tra le varie società a nessuno di noi dipendenti vennero pagati il TFR e le spettanze di fine rapporto;
tengo a precisare che io ho preso il TFR alla morte di , e se non erro ho ricevuto il TFR maturato dal 1980 al Pt_2 1990 circa.
***
All'esito dell'istruttoria si possono trarre le seguenti considerazioni.
Deve, innanzitutto, darsi atto che sono documentali in causa i rapporti di lavoro di
[...]
con le società e nel Pt_1 CP_2 Controparte_1 Controparte_1 periodo dal 18/4/1990 al licenziamento del 10/5/2024 (docc. 4, 5, 6 e 6 bis).
, società cancellata dal registro delle imprese e sciolta senza liquidazione con atto del CP_2
25/11/2024, aveva quale oggetto sociale la produzione, il commercio all'ingrosso, al minuto e nelle forme previste dalla legge, di seghe, seghe a nastro, circolari e relative accessori nonché di utensili per uso industriale, con unità operativa in Rho, via dei Mille 34 (cfr. visura sub doc. 1).
aveva il medesimo oggetto sociale di amministratore Controparte_1 CP_2
e unità locale in Rho via Tanaro 12 (cfr. visura sub doc. 2). Controparte_4
Infine, , amministrata dal medesimo , con Controparte_1 Controparte_4 identico oggetto sociale delle altre due società, aveva altresì la sede presso la medesima unità locale di in Rho, via Tanaro 12 (cfr. visura sub doc. 3). Controparte_1
Dalle visure camerali in atti risultano altresì affitti/comodati di azienda da e Parte_3
a e, successivamente, a . Persona_2 Controparte_1 Controparte_1
*
In tale scenario, il teste , collega del ricorrente per tutta la durata del Testimone_2 rapporto di lavoro dedotto in causa, ha confermato che, al di là della veste giuridica dei formali datori di lavoro, nulla cambiava nel tempo se non il trasferimento di sede (da quella originaria in
Rho via dei Mille 34 a quella in Rho, Via Tanaro 12), rimanendo invariati i macchinari utilizzati
(salvo i necessari casi di sostituzione), l'oggetto della attività (coincidente con l'oggetto sociale delle tre società sopra richiamate) e, soprattutto, la titolarità della attività d'impresa in capo alla famiglia (le società erano in ogni caso riconducibili alla stessa famiglia, prima , poi il Per_1 Parte_2 figlio e da ultimo il figlio di quest'ultimo che erano presenti e lavoravano con noi), come in CP_3 CP_4 parte confermato dalle visure camerali.
*
3 | 6 Al quadro istruttorio sopra richiamato, già di per sé assolutamente significativo, deve aggiungersi l'ulteriore considerazione che nessuno si è presentato per conto delle odierne convenute all'udienza del 4/12/2025 per rendere il disposto interrogatorio formale.
Ciò comporta che possono ritenersi per ammesse le circostanze di fatto allegate in ricorso
(come visto riscontrate in maniera significativa dall'istruttoria) in forza delle previsioni dell'articolo 232 cpc. come interpretato dalla condivisa giurisprudenza di legittimità secondo cui:
In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (ex plurimis Cass., ordinanza n. n. 9436 del
18/04/2018).
*
Per quanto visto, deve ritenersi accertato nel presente giudizio che il rapporto di lavoro del ricorrente per tutta la durata dedotta in causa è stato caratterizzato da unicità fin dall'aprile 1990, in forza della continuità aziendale per effetto dei trasferimenti di azienda da a CP_2 [...]
e da quest'ultima a dal che l'applicazione al CP_1 Controparte_1 rapporto del ricorrente delle conseguenze e tutele di cui all'articolo 2112 c.c.
Non può, difatti, dubitarsi che l'identità non solo dell'oggetto sociale ma dei mezzi, strumenti e dipendenti da parte delle tre società abbia configurato il trasferimento di quel complesso organizzato di beni e persone che identifica, secondo la definizione normativa e giurisprudenziale, un trasferimento di azienda.
*
Tanto detto, si è sopra accennato al fatto che si duole che, in occasione dei due Parte_1 trasferimenti di azienda, nulla gli sarebbe stato corrisposto per TFR e spettanze di fine rapporto, così come in occasione della cessazione del rapporto con , che non Controparte_1 avrebbe corrisposto anche la retribuzione di maggio 2024 e l'indennità di preavviso per quanto riconosciuta, come dovuta nella stessa lettera di licenziamento.
In proposito, è fin troppo noto che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia
4 | 6 dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis Cass., n. 15677 del
03/07/2009)
Le convenute, nel rimanere contumaci, non hanno evidentemente assolto a tale onere.
Di conseguenza:
- n solido tra loro, vanno condannate Controparte_1 Controparte_1
a pagare al ricorrente a titolo di spettanze di fine rapporto maturate fino al 11.2.2012 la somma di
€ 38.846,53 (di cui € 29.759,30 a titolo di TFR);
- a condannata a pagare al ricorrente a titolo di competenze Controparte_1 successive al 12.2.2012, l'ulteriore somma di € 32.263,48 (di cui 29.113,77 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo.
L'esito dell'interpello consente altresì di ritenere provato il prestito del ricorrente in favore di in parte documentato con la produzione del relativo assegno Controparte_1 bancario (doc. 7)
Tali importi sono stati correttamente calcolati dalla parte sulla base delle risultanze delle buste paga, delle certificazioni uniche e di conteggi elaborati con criteri razionali in questa sede condivisi dal giudicante.
***
Alla luce delle risultanze documentali (cfr. dichiarazione di prestito sub doc. 5) in uno con l'esito dell'interrogatorio formale, va, inoltre, condannata a pagare Controparte_1 al ricorrente l'ulteriore importo di € 7.415,38, a titolo di restituzione del prestito a mezzo assegno del 3.6.2015, oltre interessi e rivalutazione da tale data al saldo effettivo.
***
Il ricorso va, quindi, integralmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario, secondo le previsioni del DM 55/14, avendo riguardo allo scaglione di riferimento, potendosi collocare sui valori minimi per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
5 | 6 definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso,
i) accerta e dichiara che, in forza delle previsioni dell'art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro di con i soggetti giuridici dedotti in ricorso è proseguito senza soluzione Parte_1 di continuità dal 17.4.1990 al 10.5.2024 e la conseguente responsabilità solidale di per i crediti maturati dal ricorrente presso e la Controparte_1 CP_2 responsabilità solidale di per tutti i crediti di Controparte_1 [...]
CP_1
ii) per l'effetto condanna:
a) n solido tra loro, a pagare Controparte_1 Controparte_1 al ricorrente a titolo di spettanze di fine rapporto maturate fino al 11.2.2012 la somma di € 38.846,53 (di cui € 29.759,30 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo;
b) a pagare al ricorrente a titolo di competenze Controparte_1 successive al 12.2.2012, l'ulteriore somma di € 32.263,48 (di cui 29.113,77 a titolo di
TFR), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo;
c) a pagare al ricorrente la somma di € 7.415,38, a Controparte_1 titolo di restituzione del prestito a mezzo assegno del 3.6.2015, oltre interessi e rivalutazione da tale data al saldo effettivo;
iii) condanna le convenute, in solido tra loro, a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 4.629,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore della procuratrice antistataria;
iv) riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 4/12/2025
Il Giudice
IO LO
6 | 6
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. IO LO ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con l'Avv.to Maria Cristina Romano, con domicilio eletto in Parte_1 C.F._1
Milano, Via Fontana 2
RICORRENTE contro
) e ) Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: trasferimento di azienda. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 04/08/2025,
ha convenuto in giudizio e per Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
a) Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2112 c.c. la prosecuzione del rapporto di lavoro tra il ricorrente e le società che si sono susseguite nella titolarità dell'azienda presso cui il ricorrente ha lavorato dal 17.4.1990 al 10.5.2024 e la conseguente responsabilità solidale di er i crediti maturati dal ricorrente presso e la Controparte_1 CP_2 responsabilità solidale di er tutti i crediti di Controparte_1 Controparte_1 per l'effetto:
a1) Condannare n solido tra loro, o in subordine ciascuna di Controparte_1 Controparte_1 esse disgiuntamente nella misura in cui è ritenuta responsabile, a pagare al ricorrente a titolo di spettanze di fine rapporto maturate fino al 11.2.2012 per i titoli di cui in atti la somma di € 38.846,53 (di cui € 29.759,30 a titolo di
TFR), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, o la diversa somma di giustizia.
b) Condannare pagare al ricorrente a titolo di competenze successive al 12.2.2012, Controparte_1 per i titoli di cui al ricorso, l'ulteriore somma di € 32.263,48 (di cui 29.113,77 a titolo di TFR), oltre interessi successivamente maturati, o della diversa somma di giustizia.
c) Condannare a pagare al ricorrente la somma di € 7.415,38, a titolo di restituzione Controparte_1 del prestito del a mezzo assegno del 3.6.2015, o il diverso importo di giustizia
Con rivalutazione monetaria e interessi legali sui capi di condanna.
Con sentenza esecutiva.
Con vittoria di diritti, spese ed onorari da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.
sono invece rimaste contumaci. Controparte_1 Controparte_1
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
ha esposto che la famiglia , attraverso le società Parte_1 Per_1 CP_2 [...]
e , gestiva una azienda di produzione di seghe, Controparte_1 Controparte_1 seghe a nastro, circolari e relativi accessori;
nel tempo tale azienda veniva trasferita da CP_2
a e, da quest'ultima, a;
veniva assunto da Controparte_1 Controparte_1
in data 17 aprile 1990 quale operaio e lavorava senza soluzione di continuità per tutte e CP_2 tre le società fino al licenziamento del 10 maggio 2024.
Nel presente giudizio il ricorrente si duole che, in occasione dei due trasferimenti di azienda sopra richiamati, non gli sarebbero stati pagati il TFR e le spettanze di fine rapporto;
inoltre, il 3 giugno 2015 concedeva un prestito a mai restituito;
infine, anche Controparte_1
l'ultimo datore di lavoro ometteva del pagargli il TFR e le Controparte_1 spettanze di fine rapporto.
È stata quindi disposta attività istruttoria;
di seguito si riportano i verbali delle testimonianze assunte.
***
Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono , attualmente pensionato, ho avuto un contenzioso con le convenute tuttora pendente, non Testimone_1 paren interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde: ho lavorato per le convenute dal 1980 al 2024, anche se inizialmente lavoravo per;
Parte_2 lavoravo inizialmente presso lo stabilimento in via dei Mille 36 a Rho, poi ci spost naro 12 C sempre a Rho, e questo mi pare tra il 1990 o 1991; io ero responsabile del magazzino e delle lavorazioni, l'impresa si occupava del taglio del legno;
Par con me hanno lavorato nel tempo tante persone, da ultimo eravamo in 3, compreso che iniziò a lavorare con noi se non sbaglio nel 1990, mi pare abbia iniziato a lavorare presso la vecchia sede di V i Mille;
Par eguiva anche lui la produzione, montaggio e stampaggio;
2 | 6 per la nostra attività i macchinari che abbiamo usato sono anche cambiati nel tempo per necessità e visto che nel tempo ci siamo ingranditi nel passaggio alle varie società, tutta l'attività, i macchinari che usavamo e le persone che lavoravano sono rimasti invariati;
le società erano in ogni caso riconducibili alla stessa famiglia, prima , poi il figlio e da ultimo Parte_2 CP_3 il figlio di quest'ultimo Alessandro, che erano presenti e lavoravano nel passaggio tra le varie società a nessuno di noi dipendenti vennero pagati il TFR e le spettanze di fine rapporto;
tengo a precisare che io ho preso il TFR alla morte di , e se non erro ho ricevuto il TFR maturato dal 1980 al Pt_2 1990 circa.
***
All'esito dell'istruttoria si possono trarre le seguenti considerazioni.
Deve, innanzitutto, darsi atto che sono documentali in causa i rapporti di lavoro di
[...]
con le società e nel Pt_1 CP_2 Controparte_1 Controparte_1 periodo dal 18/4/1990 al licenziamento del 10/5/2024 (docc. 4, 5, 6 e 6 bis).
, società cancellata dal registro delle imprese e sciolta senza liquidazione con atto del CP_2
25/11/2024, aveva quale oggetto sociale la produzione, il commercio all'ingrosso, al minuto e nelle forme previste dalla legge, di seghe, seghe a nastro, circolari e relative accessori nonché di utensili per uso industriale, con unità operativa in Rho, via dei Mille 34 (cfr. visura sub doc. 1).
aveva il medesimo oggetto sociale di amministratore Controparte_1 CP_2
e unità locale in Rho via Tanaro 12 (cfr. visura sub doc. 2). Controparte_4
Infine, , amministrata dal medesimo , con Controparte_1 Controparte_4 identico oggetto sociale delle altre due società, aveva altresì la sede presso la medesima unità locale di in Rho, via Tanaro 12 (cfr. visura sub doc. 3). Controparte_1
Dalle visure camerali in atti risultano altresì affitti/comodati di azienda da e Parte_3
a e, successivamente, a . Persona_2 Controparte_1 Controparte_1
*
In tale scenario, il teste , collega del ricorrente per tutta la durata del Testimone_2 rapporto di lavoro dedotto in causa, ha confermato che, al di là della veste giuridica dei formali datori di lavoro, nulla cambiava nel tempo se non il trasferimento di sede (da quella originaria in
Rho via dei Mille 34 a quella in Rho, Via Tanaro 12), rimanendo invariati i macchinari utilizzati
(salvo i necessari casi di sostituzione), l'oggetto della attività (coincidente con l'oggetto sociale delle tre società sopra richiamate) e, soprattutto, la titolarità della attività d'impresa in capo alla famiglia (le società erano in ogni caso riconducibili alla stessa famiglia, prima , poi il Per_1 Parte_2 figlio e da ultimo il figlio di quest'ultimo che erano presenti e lavoravano con noi), come in CP_3 CP_4 parte confermato dalle visure camerali.
*
3 | 6 Al quadro istruttorio sopra richiamato, già di per sé assolutamente significativo, deve aggiungersi l'ulteriore considerazione che nessuno si è presentato per conto delle odierne convenute all'udienza del 4/12/2025 per rendere il disposto interrogatorio formale.
Ciò comporta che possono ritenersi per ammesse le circostanze di fatto allegate in ricorso
(come visto riscontrate in maniera significativa dall'istruttoria) in forza delle previsioni dell'articolo 232 cpc. come interpretato dalla condivisa giurisprudenza di legittimità secondo cui:
In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (ex plurimis Cass., ordinanza n. n. 9436 del
18/04/2018).
*
Per quanto visto, deve ritenersi accertato nel presente giudizio che il rapporto di lavoro del ricorrente per tutta la durata dedotta in causa è stato caratterizzato da unicità fin dall'aprile 1990, in forza della continuità aziendale per effetto dei trasferimenti di azienda da a CP_2 [...]
e da quest'ultima a dal che l'applicazione al CP_1 Controparte_1 rapporto del ricorrente delle conseguenze e tutele di cui all'articolo 2112 c.c.
Non può, difatti, dubitarsi che l'identità non solo dell'oggetto sociale ma dei mezzi, strumenti e dipendenti da parte delle tre società abbia configurato il trasferimento di quel complesso organizzato di beni e persone che identifica, secondo la definizione normativa e giurisprudenziale, un trasferimento di azienda.
*
Tanto detto, si è sopra accennato al fatto che si duole che, in occasione dei due Parte_1 trasferimenti di azienda, nulla gli sarebbe stato corrisposto per TFR e spettanze di fine rapporto, così come in occasione della cessazione del rapporto con , che non Controparte_1 avrebbe corrisposto anche la retribuzione di maggio 2024 e l'indennità di preavviso per quanto riconosciuta, come dovuta nella stessa lettera di licenziamento.
In proposito, è fin troppo noto che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia
4 | 6 dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis Cass., n. 15677 del
03/07/2009)
Le convenute, nel rimanere contumaci, non hanno evidentemente assolto a tale onere.
Di conseguenza:
- n solido tra loro, vanno condannate Controparte_1 Controparte_1
a pagare al ricorrente a titolo di spettanze di fine rapporto maturate fino al 11.2.2012 la somma di
€ 38.846,53 (di cui € 29.759,30 a titolo di TFR);
- a condannata a pagare al ricorrente a titolo di competenze Controparte_1 successive al 12.2.2012, l'ulteriore somma di € 32.263,48 (di cui 29.113,77 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo.
L'esito dell'interpello consente altresì di ritenere provato il prestito del ricorrente in favore di in parte documentato con la produzione del relativo assegno Controparte_1 bancario (doc. 7)
Tali importi sono stati correttamente calcolati dalla parte sulla base delle risultanze delle buste paga, delle certificazioni uniche e di conteggi elaborati con criteri razionali in questa sede condivisi dal giudicante.
***
Alla luce delle risultanze documentali (cfr. dichiarazione di prestito sub doc. 5) in uno con l'esito dell'interrogatorio formale, va, inoltre, condannata a pagare Controparte_1 al ricorrente l'ulteriore importo di € 7.415,38, a titolo di restituzione del prestito a mezzo assegno del 3.6.2015, oltre interessi e rivalutazione da tale data al saldo effettivo.
***
Il ricorso va, quindi, integralmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario, secondo le previsioni del DM 55/14, avendo riguardo allo scaglione di riferimento, potendosi collocare sui valori minimi per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
5 | 6 definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso,
i) accerta e dichiara che, in forza delle previsioni dell'art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro di con i soggetti giuridici dedotti in ricorso è proseguito senza soluzione Parte_1 di continuità dal 17.4.1990 al 10.5.2024 e la conseguente responsabilità solidale di per i crediti maturati dal ricorrente presso e la Controparte_1 CP_2 responsabilità solidale di per tutti i crediti di Controparte_1 [...]
CP_1
ii) per l'effetto condanna:
a) n solido tra loro, a pagare Controparte_1 Controparte_1 al ricorrente a titolo di spettanze di fine rapporto maturate fino al 11.2.2012 la somma di € 38.846,53 (di cui € 29.759,30 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo;
b) a pagare al ricorrente a titolo di competenze Controparte_1 successive al 12.2.2012, l'ulteriore somma di € 32.263,48 (di cui 29.113,77 a titolo di
TFR), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo;
c) a pagare al ricorrente la somma di € 7.415,38, a Controparte_1 titolo di restituzione del prestito a mezzo assegno del 3.6.2015, oltre interessi e rivalutazione da tale data al saldo effettivo;
iii) condanna le convenute, in solido tra loro, a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 4.629,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore della procuratrice antistataria;
iv) riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 4/12/2025
Il Giudice
IO LO
6 | 6