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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19312/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sesta CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19312/2024 promossa da:
(C.F.-P.I. ) con sede in Roma (RM), Viale Palmiro Parte_1 P.IVA_1
Togliatti n. 1613, in persona del legale rappresentante, SI. Parte_2
nato a [...] il [...] e residente in [...]n. 9 Agrigento (AG), C.F. con il patrocinio dagli Avv.ti Domenico Beraldi (C.F. C.F._1
e Simone Vaccari (C.F. ), ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso la sede della Parte_3
sita in Modena (MO), Via G. Sabbatini n. 13, giusta procura in calce al ricorso
[...]
ex art. 447-bis c.p.c.
RICORRENTE contro
(C.F. ), residente in [...]Controparte_1 C.F._4
(RM), Via della Giustiniana n. 670
pagina 1 di 9 RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: azione di rilascio immobile.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 06.02.2025 ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Tramite ricorso ex art. 447-bis c.p.c. depositato in data 06.02.2025, la ha Parte_1
agito nei confronti della SI.ra per ivi sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni “- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- accertare e dichiarare che in data 10.3.2004 la ha concesso in Parte_1 assegnazione all'ora socio SI.ra , nonché Presidente del Controparte_1
ConIGlio di Amministrazione della per la durata di 25 anni, senza Parte_1
corrispettivo; - accertare e dichiarare che con provvedimento del 2.10.2014, emesso nell'ambito del procedimento n. 136/14 M.P., il Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, ha ordinato il sequestro dell'intero capitale sociale della e Parte_1
contestualmente ha nominato amministratori giudiziari il Dott. , con CP_2
studio in Roma, Via Reno n. 30, e il Dott. , con studio in Persona_1
Roma, Via Degli Scipioni n. 132; - accertare e dichiarare che con ordinanza del
22.6.2016, depositata il 24.6.2016, emessa nell'ambito del procedimento n. 59661/12
R.G.N.R. e n. 1103/15 R.G., il Tribunale di Roma, sezione riesame, ha ordinato il sequestro preventivo del capitale sociale della - accertare e dichiarare Parte_1
che con provvedimento del 16.11.2016, integrato in data 23.11.2016, emesso nell'ambito del procedimento n. 136/14 M.P., il Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, ha dichiarato l'inefficacia del sequestro disposto nel 2014, ordinando contestualmente il nuovo sequestro dell'intero capitale sociale della e Parte_1
pagina 2 di 9 dell'intero patrimonio;
- accertare e dichiarare che con decreto n. 191/18 del
12.6.2018, depositato il 4.12.2018, emesso nell'ambito del procedimento n. 136/14
R.G.M.P., il Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, ha ordinato la confisca dell'intero capitale sociale e dell'intero patrimonio della - Parte_1 accertare e dichiarare che in data 28.10.2020, nell'ambito del procedimento n.
136/14 M.P., la Corte Suprema di Cassazione, sezione quinta penale, ha rigettato i ricorsi proposti, confermando la confisca delle quote e del patrimonio della Pt_1
- accertare e dichiarare che in data 26.3.2020 la Corte di Cassazione ha
[...] disposto il dissequestro e la revoca della confisca limitatamente all'immobile sito in
Roma (RM), Via della Giustiniana n. 670/F, piano S1 e T, Foglio 118, Part. 41, Sub
1, 2 e 3, di proprietà della ricorrente, attualmente occupato dalla SI.
[...]
, oggetto di causa;
- accertare e dichiarare la detenzione, da parte della CP
SI.ra , in assenza di titolo dell'immobile sito in 00189 Roma Controparte_1
(RM), Via Della Giustiniana n. 670/F, identificato al catasto fabbricati al Foglio 118, particella 41, subb. 1, 2 e 3; - accertare e dichiarare il danno cagionato dalla SI.ra
in relazione alla detenzione dell'immobile in assenza di titolo Controparte_1
per 48 mesi a partire dalla data del 4.5.2020, stante l'esecuzione del sequestro di prevenzione preventivo finalizzato alla confisca e successivo provvedimento di confisca della totalità delle quote societarie, comprese quelle della SI.ra
[...]
; - conseguentemente, condannare la SI.ra a CP Controparte_1 rilasciare immediatamente l'immobile, libero e sgombro da persone e cose in favore del ricorrente ovvero rilasciarlo entro il termine indicato dal Giudice;
- conseguentemente, condannare la SI.ra al risarcimento dei Controparte_1
danni in favore della ricorrente pari ad euro 439.272,00, oltre alla somma successivamente maturata sino all'effettivo rilascio dell'immobile di cui è causa, per le ragioni meglio riportate in narrativa;
- NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: - accertare e dichiarare il danno cagionato dalla SI.ra in Controparte_1
pagina 3 di 9 relazione alla detenzione dell'immobile in assenza di titolo per una durata di 48 mesi, stante l'esecuzione del sequestro di prevenzione e preventivo finalizzato alla confisca e successivo provvedimento di confisca della totalità delle quote societarie, comprese quelle della SI.ra ; - conseguentemente, condannare Controparte_1
la SI.ra al risarcimento dei danni in favore della ricorrente pari Controparte_1 ad euro 230.000,00, oltre alla somma successivamente maturata sino all'effettivo rilascio dell'immobile di cui è causa, per le ragioni meglio riportate in narrativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso del 15% oltre agli accessori di legge, nonché con maggiorazione del 30% del compenso per la redazione dell'atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione
o la fruizione ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis, D.M. 10 marzo 2014, n. 55”. La ricorrente, proprietaria dell'immobile sito in Roma alla Via Della Giustiniana n.
670/F, ha domandato la condanna della IG.ra al rilascio dell'immobile CP
de quo ritenendola occupante abusiva. La , difatti, originariamente socia CP della e legittimata alla detenzione dell'immobile, avrebbe perso tale diritto Parte_1
in ragione delle vicende che hanno interessato la società ricorrente e conducendo al sequestro ed alla confisca del suo patrimonio e capitale sociale. Tali provvedimenti, se pur superati dalla decisione della Corte di Cassazione del 2020 che ha disposto il dissequestro ed ha revocato la confisca, a parere della ricorrente, avrebbero caducato il diritto della resistente a godere dell'immobile sito in Via della Giustiniana 670/F. A seguire, oltre alla restituzione dell'immobile, la ha domandato al Giudice Parte_1
di voler condannare la al risarcimento del danno in virtù della detenzione CP
sine titulo. La ricorrente, sul punto, ha dedotto di non aver potuto concedere l'immobile in godimento a terzi perdendo ogni possibilità di corrispettivo. In applicazione dei valori OMI ed in virtù del decorso del termine di 48 mesi dalla data di deposito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione che ha disposto il dissequestro e la revoca della confisca limitatamente al bene immobile di cui è causa,
pagina 4 di 9 a parere della , la resistente dovrebbe corrisponderle € 439.272,00 (euro Pt_1
9.151,50 x 48 mesi). Da ultimo, la ricorrente ha domandato l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare il danno subito e patito dalla a seguito dell'illegittima detenzione dell'immobile da parte della Parte_1
resistente.
Nessuno si è costituito per la IG.ra . Controparte_1
Tramite decreto del 22.09.2024, il Giudice ha fissato l'udienza di discussione della causa per il giorno 30.01.2025. In occasione dell'udienza, il Giudice ha dichiarato la contumacia della resistente e, a scioglimento della riserva, tramite ordinanza emessa in pari data, ha rinviato per chiarimenti all'udienza del 06.02.2025. In tale sede il
Giudice ha accertato la qualità di amministratore del IG. e la Parte_2
difesa della ricorrente ha rinunciato alla domanda risarcitoria riservandosi la facoltà di esercitarla in altra sede.
2. Nel merito
Parte ricorrente domanda al Giudice di voler condannare la IG.ra a CP rilasciare l'immobile assumendone l'illegittima detenzione. A parere della ricorrente, infatti, la IG.ra , originariamente socia e Presidente del ConIGlio di CP
Amministrazione della legittimata a detenere l'immobile sito in Roma alla Parte_1
Via della Giustiniana n. 670 F in forza della delibera assembleare del 10.03.2004, avrebbe perso il titolo di detenzione dell'immobile in ragione della confisca che ha interessato l'immobile in parola. Nel proprio scritto difensivo, difatti, la ha Parte_1 fatto menzione di plurimi provvedimenti giudiziali che l'hanno interessata nel corso del tempo tra cui: il sequestro dell'intero capitale sociale della il Parte_1
2.10.2014, il sequestro preventivo del capitale sociale della il Parte_1
24.06.2016, l'inefficacia del sequestro disposto nel 2014 con contestuale nuovo sequestro dell'intero capitale sociale della e dell'intero patrimonio il Parte_1
23.11.2016 per poi giungere, il 04.12.2018, alla confisca dell'intero capitale sociale e pagina 5 di 9 dell'intero patrimonio della A queste vicende ha fatto seguito un Parte_1
provvedimento del 26.03.2020 con cui la Corte di Cassazione ha disposto il dissequestro e la revoca della confisca limitatamente all'immobile sito in Roma
(RM), Via della Giustiniana n. 670/F, piano S1 e T, Foglio 118, Part. 41, Sub 1, 2 e 3, di proprietà della ricorrente ed occupato dalla SI. . Dunque, dalle Controparte_1 menzionate vicende, la ha dedotto l'illegittimità dell'occupazione della Parte_1
odierna resistente la quale, avendo perso la titolarità delle quote sociali a causa della confisca, avrebbe perso il diritto di godere dell'immobile. In altre parole, la ricorrente ha assunto l'esistenza di un titolo che avrebbe originariamente abilitato la IG.ra a detenere l'immobile salvo il successivo mutamento nella titolarità delle CP
quote sociali e, dunque, il venir meno del titolo legittimante il godimento e la detenzione dell'immobile. A dire il vero, tuttavia, non è possibile ravvisare in nessun momento delle vicende descritte dalla ricorrente un titolo legittimante l'occupazione della resistente. La delibera assembleare che la ricorrente produce in atti (all.2) e nella quale è stata deliberata l'assegnazione ad uso esclusivo e senza corrispettivo dell'immobile sito in Roma alla Via della Giustiniana n. 670 F alla IG.ra CP
per anni 25, non appare idonea a configurare alcun contratto. Non è possibile
[...]
far discendere da una deliberazione assembleare la sottoscrizione di un contratto, al più questa potrebbe valere quale proposta alla quale, comunque, dovrebbe far seguito un'accettazione, il che non appare provato. A rigore, dunque, manca una accettazione della proposta cristallizzata nella deliberazione assembleare e manca un contratto
(nella specie, di comodato). In merito la Suprema Corte ha chiaramente stabilito che
“Costituisce principio fondamentale dell'agire della persona giuridica quello secondo cui per l'espressione esterna della volontà occorre sempre l'intermediazione dell'organo rappresentativo. Pertanto, quando uno dei contraenti è una persona giuridica, la delibera assembleare avente ad oggetto la formulazione di uno degli elementi dell'accordo contrattuale a norma degli artt. 1325, n. 1 e 1326 cod. civ.,
pagina 6 di 9 costituisce atto interno della società, mentre la rilevanza esterna è affidata alla dichiarazione dell'organo esecutivo dell'ente” (Cass. Civ. Sentenza n. 7525 del C 12/08/1997). Pertanto, non avendo dato prova della conclusione di CP_4 alcun contratto, nemmeno per fatti concludenti, deve concludersi per l'assenza di titolo che legittimi la resistente a permanere nell'immobile de quo. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “L'attore in restituzione, il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa da parte del convenuto” (Cass. Civ.
Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021). Nel caso di specie, non è venuto meno un titolo legittimante il godimento ma tale titolo non è mai esistito sicché l'occupazione non può che ritenersi illegittima ed abusiva essendo stata perpetrata in spregio di ogni previsione contrattuale ed al di fuori di ogni accordo di parte.
Ad abundantiam, per mera precisazione, se anche si volesse ipotizzare la sussistenza di un contratto di comodato concluso per fatti concludenti (e lo si esclude), in ogni caso tale contratto sarebbe privo di durata il che renderebbe applicabile l'art. 1810
c.c. in forza del quale il comodatario sarebbe tenuto alla restituzione del bene a semplice richiesta del comodante. Pur non trattandosi, come detto, del caso di specie, se ipoteticamente si applicasse tale disciplina, comunque la ricorrente avrebbe diritto, oggi, alla restituzione del bene, anche in ragione delle plurime diffide inviate alla resistente a giugno, luglio e settembre 2023, regolarmente versate in atti.
Chiarita l'abusività della detenzione della IG.ra si precisa brevemente CP
come la società sia sempre rimasta immutata nella sua soggettività giuridica anche all'esito del provvedimento di confisca, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale “In tema di confisca di prevenzione della totalità di quote di s.r.l., l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati
pagina 7 di 9 e confiscati (ANBSC) non può essere convenuta in giudizio per il pagamento dei debiti contratti nell'esercizio dell'attività di impresa, in quanto la società resta immutata nella sua soggettività giuridica, ponendosi l'Agenzia quale gestore delle quote di partecipazione sociale acquisite ex lege in proprietà dello Stato” (Cass. Civ.
Ordinanza n. 3971 del 13/02/2024), pertanto, a fortiori, non si dubita della legittimità della nella presente sede, di domandare la restituzione dell'immobile di Parte_1
sua proprietà in quanto oggetto di abusiva occupazione.
3. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 in relazione ai procedimenti ordinari tenuti innanzi al Tribunale di valore indeterminabile a complessità bassa, eliminando la fase istruttoria che nel caso di specie non si è tenuta e applicando i compensi minimi stante la scarsa complessità delle questioni trattate. Pertanto, la IG.ra deve essere condannata Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite in favore della che si liquidano in € Parte_1
2.906,00 per compensi ed € 435,90 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la IG.ra al rilascio in Controparte_1 favore della dell'immobile sito in Roma, Via Della Giustiniana n. 670/F, Parte_1
identificato al catasto fabbricati al Foglio 118, particella 41, subb. 1, 2 e 3; condanna la IG.ra alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_1
che si liquidano in € € 2.906,00 per compensi ed € 435,90 per spese Parte_1
generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
Roma, 06.02.2025
Il Giudice
pagina 8 di 9 Dott. Daniele D'Angelo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sesta CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19312/2024 promossa da:
(C.F.-P.I. ) con sede in Roma (RM), Viale Palmiro Parte_1 P.IVA_1
Togliatti n. 1613, in persona del legale rappresentante, SI. Parte_2
nato a [...] il [...] e residente in [...]n. 9 Agrigento (AG), C.F. con il patrocinio dagli Avv.ti Domenico Beraldi (C.F. C.F._1
e Simone Vaccari (C.F. ), ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso la sede della Parte_3
sita in Modena (MO), Via G. Sabbatini n. 13, giusta procura in calce al ricorso
[...]
ex art. 447-bis c.p.c.
RICORRENTE contro
(C.F. ), residente in [...]Controparte_1 C.F._4
(RM), Via della Giustiniana n. 670
pagina 1 di 9 RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: azione di rilascio immobile.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 06.02.2025 ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Tramite ricorso ex art. 447-bis c.p.c. depositato in data 06.02.2025, la ha Parte_1
agito nei confronti della SI.ra per ivi sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni “- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- accertare e dichiarare che in data 10.3.2004 la ha concesso in Parte_1 assegnazione all'ora socio SI.ra , nonché Presidente del Controparte_1
ConIGlio di Amministrazione della per la durata di 25 anni, senza Parte_1
corrispettivo; - accertare e dichiarare che con provvedimento del 2.10.2014, emesso nell'ambito del procedimento n. 136/14 M.P., il Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, ha ordinato il sequestro dell'intero capitale sociale della e Parte_1
contestualmente ha nominato amministratori giudiziari il Dott. , con CP_2
studio in Roma, Via Reno n. 30, e il Dott. , con studio in Persona_1
Roma, Via Degli Scipioni n. 132; - accertare e dichiarare che con ordinanza del
22.6.2016, depositata il 24.6.2016, emessa nell'ambito del procedimento n. 59661/12
R.G.N.R. e n. 1103/15 R.G., il Tribunale di Roma, sezione riesame, ha ordinato il sequestro preventivo del capitale sociale della - accertare e dichiarare Parte_1
che con provvedimento del 16.11.2016, integrato in data 23.11.2016, emesso nell'ambito del procedimento n. 136/14 M.P., il Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, ha dichiarato l'inefficacia del sequestro disposto nel 2014, ordinando contestualmente il nuovo sequestro dell'intero capitale sociale della e Parte_1
pagina 2 di 9 dell'intero patrimonio;
- accertare e dichiarare che con decreto n. 191/18 del
12.6.2018, depositato il 4.12.2018, emesso nell'ambito del procedimento n. 136/14
R.G.M.P., il Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, ha ordinato la confisca dell'intero capitale sociale e dell'intero patrimonio della - Parte_1 accertare e dichiarare che in data 28.10.2020, nell'ambito del procedimento n.
136/14 M.P., la Corte Suprema di Cassazione, sezione quinta penale, ha rigettato i ricorsi proposti, confermando la confisca delle quote e del patrimonio della Pt_1
- accertare e dichiarare che in data 26.3.2020 la Corte di Cassazione ha
[...] disposto il dissequestro e la revoca della confisca limitatamente all'immobile sito in
Roma (RM), Via della Giustiniana n. 670/F, piano S1 e T, Foglio 118, Part. 41, Sub
1, 2 e 3, di proprietà della ricorrente, attualmente occupato dalla SI.
[...]
, oggetto di causa;
- accertare e dichiarare la detenzione, da parte della CP
SI.ra , in assenza di titolo dell'immobile sito in 00189 Roma Controparte_1
(RM), Via Della Giustiniana n. 670/F, identificato al catasto fabbricati al Foglio 118, particella 41, subb. 1, 2 e 3; - accertare e dichiarare il danno cagionato dalla SI.ra
in relazione alla detenzione dell'immobile in assenza di titolo Controparte_1
per 48 mesi a partire dalla data del 4.5.2020, stante l'esecuzione del sequestro di prevenzione preventivo finalizzato alla confisca e successivo provvedimento di confisca della totalità delle quote societarie, comprese quelle della SI.ra
[...]
; - conseguentemente, condannare la SI.ra a CP Controparte_1 rilasciare immediatamente l'immobile, libero e sgombro da persone e cose in favore del ricorrente ovvero rilasciarlo entro il termine indicato dal Giudice;
- conseguentemente, condannare la SI.ra al risarcimento dei Controparte_1
danni in favore della ricorrente pari ad euro 439.272,00, oltre alla somma successivamente maturata sino all'effettivo rilascio dell'immobile di cui è causa, per le ragioni meglio riportate in narrativa;
- NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: - accertare e dichiarare il danno cagionato dalla SI.ra in Controparte_1
pagina 3 di 9 relazione alla detenzione dell'immobile in assenza di titolo per una durata di 48 mesi, stante l'esecuzione del sequestro di prevenzione e preventivo finalizzato alla confisca e successivo provvedimento di confisca della totalità delle quote societarie, comprese quelle della SI.ra ; - conseguentemente, condannare Controparte_1
la SI.ra al risarcimento dei danni in favore della ricorrente pari Controparte_1 ad euro 230.000,00, oltre alla somma successivamente maturata sino all'effettivo rilascio dell'immobile di cui è causa, per le ragioni meglio riportate in narrativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso del 15% oltre agli accessori di legge, nonché con maggiorazione del 30% del compenso per la redazione dell'atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione
o la fruizione ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis, D.M. 10 marzo 2014, n. 55”. La ricorrente, proprietaria dell'immobile sito in Roma alla Via Della Giustiniana n.
670/F, ha domandato la condanna della IG.ra al rilascio dell'immobile CP
de quo ritenendola occupante abusiva. La , difatti, originariamente socia CP della e legittimata alla detenzione dell'immobile, avrebbe perso tale diritto Parte_1
in ragione delle vicende che hanno interessato la società ricorrente e conducendo al sequestro ed alla confisca del suo patrimonio e capitale sociale. Tali provvedimenti, se pur superati dalla decisione della Corte di Cassazione del 2020 che ha disposto il dissequestro ed ha revocato la confisca, a parere della ricorrente, avrebbero caducato il diritto della resistente a godere dell'immobile sito in Via della Giustiniana 670/F. A seguire, oltre alla restituzione dell'immobile, la ha domandato al Giudice Parte_1
di voler condannare la al risarcimento del danno in virtù della detenzione CP
sine titulo. La ricorrente, sul punto, ha dedotto di non aver potuto concedere l'immobile in godimento a terzi perdendo ogni possibilità di corrispettivo. In applicazione dei valori OMI ed in virtù del decorso del termine di 48 mesi dalla data di deposito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione che ha disposto il dissequestro e la revoca della confisca limitatamente al bene immobile di cui è causa,
pagina 4 di 9 a parere della , la resistente dovrebbe corrisponderle € 439.272,00 (euro Pt_1
9.151,50 x 48 mesi). Da ultimo, la ricorrente ha domandato l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare il danno subito e patito dalla a seguito dell'illegittima detenzione dell'immobile da parte della Parte_1
resistente.
Nessuno si è costituito per la IG.ra . Controparte_1
Tramite decreto del 22.09.2024, il Giudice ha fissato l'udienza di discussione della causa per il giorno 30.01.2025. In occasione dell'udienza, il Giudice ha dichiarato la contumacia della resistente e, a scioglimento della riserva, tramite ordinanza emessa in pari data, ha rinviato per chiarimenti all'udienza del 06.02.2025. In tale sede il
Giudice ha accertato la qualità di amministratore del IG. e la Parte_2
difesa della ricorrente ha rinunciato alla domanda risarcitoria riservandosi la facoltà di esercitarla in altra sede.
2. Nel merito
Parte ricorrente domanda al Giudice di voler condannare la IG.ra a CP rilasciare l'immobile assumendone l'illegittima detenzione. A parere della ricorrente, infatti, la IG.ra , originariamente socia e Presidente del ConIGlio di CP
Amministrazione della legittimata a detenere l'immobile sito in Roma alla Parte_1
Via della Giustiniana n. 670 F in forza della delibera assembleare del 10.03.2004, avrebbe perso il titolo di detenzione dell'immobile in ragione della confisca che ha interessato l'immobile in parola. Nel proprio scritto difensivo, difatti, la ha Parte_1 fatto menzione di plurimi provvedimenti giudiziali che l'hanno interessata nel corso del tempo tra cui: il sequestro dell'intero capitale sociale della il Parte_1
2.10.2014, il sequestro preventivo del capitale sociale della il Parte_1
24.06.2016, l'inefficacia del sequestro disposto nel 2014 con contestuale nuovo sequestro dell'intero capitale sociale della e dell'intero patrimonio il Parte_1
23.11.2016 per poi giungere, il 04.12.2018, alla confisca dell'intero capitale sociale e pagina 5 di 9 dell'intero patrimonio della A queste vicende ha fatto seguito un Parte_1
provvedimento del 26.03.2020 con cui la Corte di Cassazione ha disposto il dissequestro e la revoca della confisca limitatamente all'immobile sito in Roma
(RM), Via della Giustiniana n. 670/F, piano S1 e T, Foglio 118, Part. 41, Sub 1, 2 e 3, di proprietà della ricorrente ed occupato dalla SI. . Dunque, dalle Controparte_1 menzionate vicende, la ha dedotto l'illegittimità dell'occupazione della Parte_1
odierna resistente la quale, avendo perso la titolarità delle quote sociali a causa della confisca, avrebbe perso il diritto di godere dell'immobile. In altre parole, la ricorrente ha assunto l'esistenza di un titolo che avrebbe originariamente abilitato la IG.ra a detenere l'immobile salvo il successivo mutamento nella titolarità delle CP
quote sociali e, dunque, il venir meno del titolo legittimante il godimento e la detenzione dell'immobile. A dire il vero, tuttavia, non è possibile ravvisare in nessun momento delle vicende descritte dalla ricorrente un titolo legittimante l'occupazione della resistente. La delibera assembleare che la ricorrente produce in atti (all.2) e nella quale è stata deliberata l'assegnazione ad uso esclusivo e senza corrispettivo dell'immobile sito in Roma alla Via della Giustiniana n. 670 F alla IG.ra CP
per anni 25, non appare idonea a configurare alcun contratto. Non è possibile
[...]
far discendere da una deliberazione assembleare la sottoscrizione di un contratto, al più questa potrebbe valere quale proposta alla quale, comunque, dovrebbe far seguito un'accettazione, il che non appare provato. A rigore, dunque, manca una accettazione della proposta cristallizzata nella deliberazione assembleare e manca un contratto
(nella specie, di comodato). In merito la Suprema Corte ha chiaramente stabilito che
“Costituisce principio fondamentale dell'agire della persona giuridica quello secondo cui per l'espressione esterna della volontà occorre sempre l'intermediazione dell'organo rappresentativo. Pertanto, quando uno dei contraenti è una persona giuridica, la delibera assembleare avente ad oggetto la formulazione di uno degli elementi dell'accordo contrattuale a norma degli artt. 1325, n. 1 e 1326 cod. civ.,
pagina 6 di 9 costituisce atto interno della società, mentre la rilevanza esterna è affidata alla dichiarazione dell'organo esecutivo dell'ente” (Cass. Civ. Sentenza n. 7525 del C 12/08/1997). Pertanto, non avendo dato prova della conclusione di CP_4 alcun contratto, nemmeno per fatti concludenti, deve concludersi per l'assenza di titolo che legittimi la resistente a permanere nell'immobile de quo. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “L'attore in restituzione, il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa da parte del convenuto” (Cass. Civ.
Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021). Nel caso di specie, non è venuto meno un titolo legittimante il godimento ma tale titolo non è mai esistito sicché l'occupazione non può che ritenersi illegittima ed abusiva essendo stata perpetrata in spregio di ogni previsione contrattuale ed al di fuori di ogni accordo di parte.
Ad abundantiam, per mera precisazione, se anche si volesse ipotizzare la sussistenza di un contratto di comodato concluso per fatti concludenti (e lo si esclude), in ogni caso tale contratto sarebbe privo di durata il che renderebbe applicabile l'art. 1810
c.c. in forza del quale il comodatario sarebbe tenuto alla restituzione del bene a semplice richiesta del comodante. Pur non trattandosi, come detto, del caso di specie, se ipoteticamente si applicasse tale disciplina, comunque la ricorrente avrebbe diritto, oggi, alla restituzione del bene, anche in ragione delle plurime diffide inviate alla resistente a giugno, luglio e settembre 2023, regolarmente versate in atti.
Chiarita l'abusività della detenzione della IG.ra si precisa brevemente CP
come la società sia sempre rimasta immutata nella sua soggettività giuridica anche all'esito del provvedimento di confisca, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale “In tema di confisca di prevenzione della totalità di quote di s.r.l., l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati
pagina 7 di 9 e confiscati (ANBSC) non può essere convenuta in giudizio per il pagamento dei debiti contratti nell'esercizio dell'attività di impresa, in quanto la società resta immutata nella sua soggettività giuridica, ponendosi l'Agenzia quale gestore delle quote di partecipazione sociale acquisite ex lege in proprietà dello Stato” (Cass. Civ.
Ordinanza n. 3971 del 13/02/2024), pertanto, a fortiori, non si dubita della legittimità della nella presente sede, di domandare la restituzione dell'immobile di Parte_1
sua proprietà in quanto oggetto di abusiva occupazione.
3. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 in relazione ai procedimenti ordinari tenuti innanzi al Tribunale di valore indeterminabile a complessità bassa, eliminando la fase istruttoria che nel caso di specie non si è tenuta e applicando i compensi minimi stante la scarsa complessità delle questioni trattate. Pertanto, la IG.ra deve essere condannata Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite in favore della che si liquidano in € Parte_1
2.906,00 per compensi ed € 435,90 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la IG.ra al rilascio in Controparte_1 favore della dell'immobile sito in Roma, Via Della Giustiniana n. 670/F, Parte_1
identificato al catasto fabbricati al Foglio 118, particella 41, subb. 1, 2 e 3; condanna la IG.ra alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_1
che si liquidano in € € 2.906,00 per compensi ed € 435,90 per spese Parte_1
generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
Roma, 06.02.2025
Il Giudice
pagina 8 di 9 Dott. Daniele D'Angelo
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