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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/10/2025, n. 4314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4314 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. N. 1361/2025 R.G.
Oggi 31.10.2025, il Giudice dott.ssa AN PE, dopo avere dato atto del deposito delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. da parte della ricorrente nella causa sopra emarginata, promossa contro Parte_1
, pronuncia, all'esito della camera di consiglio, la Controparte_1 sentenza che segue che viene allegata a verbale.
AN PE G.O.T.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa AN PE, ha pronunciato a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1361 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in deliberazione e decisa nelle date del 30-31 ottobre 2025, avente ad oggetto
“impugnativa delibera condominiale.” TRA
(cod. fisc. elettivamente domiciliata in , presso lo Parte_1 C.F._1 CP_1 studio dell'avv. Maurizio Guerrieri (domicilio digitale: , che lo rappresenta e Email_1 difende per procura ad litem in atti,
RICORRENTE
E
(cod. fisc. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 dell'amministratore l. r. pro tempore, rag. CP_3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza il
26.2.2025, , nel convenire in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo il Parte_1 [...]
[d'ora in avanti, più semplicemente, anche solo “ ”], impugnava, Controparte_4 CP_1 nella qualità di condomina del predetto stabile la delibera adottata dall'assemblea dei condomini, a maggioranza, nella seduta del 24.11.2024, chiedendone, previa sospensione, l'annullamento. Adduceva a fondamento della domanda che l'assemblea, con la mera maggioranza di 710,09 millesimi e dunque senza l'unanimità di tutti i comproprietari aventi diritto, tra i quali andava annoverata la ricorrente - che aveva espresso la propria contrarietà - aveva deliberato di procedere alla regolarizzazione urbanistica e catastale delle I.U. magazzino posto al piano terra del civico n. 22, già adibita ad alloggio del portiere.
Il Condominio, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, avvenuta il 26.2.2025, non si costituiva in giudizio.
La causa era, indi, istruita con i documenti offerti in comunicazione dalla ricorrente, che nel corso del procedimento produceva altresì la delibera del 13.1.2025, con cui si era confermato il contenuto della delibera del 24.11.2024, oggetto di impugnativa, e, successivamente, la delibera del 24.3.2025 con cui l'assemblea aveva provveduto a revocare sia la delibera impugnata (24.11.2024) sia quella di conferma del 13.1.2025. Quindi, con le note scritte in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 281 sexies c.p.c. per
2 il 30.10.2025, la ricorrente concludeva perché, alla luce dell'adozione della delibera del 24.3.2025, venisse dichiarata cessata materia del contendere, con condanna del Condominio, quale soccombente virtuale, alle spese di lite.
2.- Merito.
2.1.- Va, in primo luogo, dichiarata la contumacia del resistente, il quale non si è CP_1 costituito in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza avvenuta il 26.2.2025.
2.2.- Nel merito, deve essere dichiarata - in conformità alla richiesta in tal senso avanzata dalla ricorrente - la cessazione della materia del contendere, alla luce del contenuto della delibera adottata dal resistente nell'assemblea 24.3.2025 che ha revocato sia la delibera impugnata del CP_1
24.11.2024, sia la delibera di conferma del 13.1.2025.
Con la delibera del 24.3.2025 è venuta ad integrarsi in effetti la caducazione del reciproco interesse delle parti alla naturale conclusione della causa (Cass. n. 6617/2012; Cass. s. u. n. 18956/2003;
Cass. n. 15309/2020) e la ragione d'essere della lite, in forza di un fatto che ha privato i litiganti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
3.- Le spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo, vanno poste a carico del , CP_1 che va considerato soccombente virtuale, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Maurizio
Guerrieri dichiaratosi antistatario.
Ed invero, nell'ambito di un condominio, la trasformazione, in tutto o in parte, di un bene comune
(quale va considerato l'ex alloggio del portiere, alla luce dei titoli in atti) in bene esclusivo di una sola parte dei condomini (anche) mediante esclusione di alcuni di essi dalla percezione dei frutti, può essere validamente deliberata soltanto all'unanimità - ossia mediante una decisione che abbia valore contrattuale - e non a maggioranza (arg. ex Cass. n. 7459/2015). Ne consegue che la delibera impugnata (poi revocata) è stata adottata a maggioranza in modo illegittimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
.- dichiara cessata la materia del contendere;
.- condanna il a rifondere alla ricorrente le spese di lite, comprensive della mediazione, che CP_1 liquida in complessivi €. 3.000, oltre €. 753,00 per esborsi, spese generali iva e cpa, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Maurizio Guerrieri dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Palermo, li 31.10.2025.
AN PE – CP_5
3
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. N. 1361/2025 R.G.
Oggi 31.10.2025, il Giudice dott.ssa AN PE, dopo avere dato atto del deposito delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. da parte della ricorrente nella causa sopra emarginata, promossa contro Parte_1
, pronuncia, all'esito della camera di consiglio, la Controparte_1 sentenza che segue che viene allegata a verbale.
AN PE G.O.T.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa AN PE, ha pronunciato a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1361 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in deliberazione e decisa nelle date del 30-31 ottobre 2025, avente ad oggetto
“impugnativa delibera condominiale.” TRA
(cod. fisc. elettivamente domiciliata in , presso lo Parte_1 C.F._1 CP_1 studio dell'avv. Maurizio Guerrieri (domicilio digitale: , che lo rappresenta e Email_1 difende per procura ad litem in atti,
RICORRENTE
E
(cod. fisc. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 dell'amministratore l. r. pro tempore, rag. CP_3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza il
26.2.2025, , nel convenire in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo il Parte_1 [...]
[d'ora in avanti, più semplicemente, anche solo “ ”], impugnava, Controparte_4 CP_1 nella qualità di condomina del predetto stabile la delibera adottata dall'assemblea dei condomini, a maggioranza, nella seduta del 24.11.2024, chiedendone, previa sospensione, l'annullamento. Adduceva a fondamento della domanda che l'assemblea, con la mera maggioranza di 710,09 millesimi e dunque senza l'unanimità di tutti i comproprietari aventi diritto, tra i quali andava annoverata la ricorrente - che aveva espresso la propria contrarietà - aveva deliberato di procedere alla regolarizzazione urbanistica e catastale delle I.U. magazzino posto al piano terra del civico n. 22, già adibita ad alloggio del portiere.
Il Condominio, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, avvenuta il 26.2.2025, non si costituiva in giudizio.
La causa era, indi, istruita con i documenti offerti in comunicazione dalla ricorrente, che nel corso del procedimento produceva altresì la delibera del 13.1.2025, con cui si era confermato il contenuto della delibera del 24.11.2024, oggetto di impugnativa, e, successivamente, la delibera del 24.3.2025 con cui l'assemblea aveva provveduto a revocare sia la delibera impugnata (24.11.2024) sia quella di conferma del 13.1.2025. Quindi, con le note scritte in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 281 sexies c.p.c. per
2 il 30.10.2025, la ricorrente concludeva perché, alla luce dell'adozione della delibera del 24.3.2025, venisse dichiarata cessata materia del contendere, con condanna del Condominio, quale soccombente virtuale, alle spese di lite.
2.- Merito.
2.1.- Va, in primo luogo, dichiarata la contumacia del resistente, il quale non si è CP_1 costituito in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza avvenuta il 26.2.2025.
2.2.- Nel merito, deve essere dichiarata - in conformità alla richiesta in tal senso avanzata dalla ricorrente - la cessazione della materia del contendere, alla luce del contenuto della delibera adottata dal resistente nell'assemblea 24.3.2025 che ha revocato sia la delibera impugnata del CP_1
24.11.2024, sia la delibera di conferma del 13.1.2025.
Con la delibera del 24.3.2025 è venuta ad integrarsi in effetti la caducazione del reciproco interesse delle parti alla naturale conclusione della causa (Cass. n. 6617/2012; Cass. s. u. n. 18956/2003;
Cass. n. 15309/2020) e la ragione d'essere della lite, in forza di un fatto che ha privato i litiganti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
3.- Le spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo, vanno poste a carico del , CP_1 che va considerato soccombente virtuale, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Maurizio
Guerrieri dichiaratosi antistatario.
Ed invero, nell'ambito di un condominio, la trasformazione, in tutto o in parte, di un bene comune
(quale va considerato l'ex alloggio del portiere, alla luce dei titoli in atti) in bene esclusivo di una sola parte dei condomini (anche) mediante esclusione di alcuni di essi dalla percezione dei frutti, può essere validamente deliberata soltanto all'unanimità - ossia mediante una decisione che abbia valore contrattuale - e non a maggioranza (arg. ex Cass. n. 7459/2015). Ne consegue che la delibera impugnata (poi revocata) è stata adottata a maggioranza in modo illegittimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
.- dichiara cessata la materia del contendere;
.- condanna il a rifondere alla ricorrente le spese di lite, comprensive della mediazione, che CP_1 liquida in complessivi €. 3.000, oltre €. 753,00 per esborsi, spese generali iva e cpa, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Maurizio Guerrieri dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Palermo, li 31.10.2025.
AN PE – CP_5
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