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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 30/05/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
Cozzolino, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.2.2025, ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 73/2023 r.g., concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
(P. IVA ), con sede in Chieti in via Silvino Olivieri n. 61, in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Katia Ferrarini del Foro di Chieti
opponente e
(C.F. ), con sede in Guardiagrele in via Valle Regia n. 1, Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ettorino Di Prinzio del
Foro di Chieti
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni dell'opponente: revoca del decreto opposto, in via riconvenzionale condanna della
[...]
al risarcimento dei danni causati dal suo inadempimento, pari ad € 2.232,00. Controparte_1
Conclusioni dell'opposta: “CONCLUDE affinché piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, In via
principale:
1. rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 635/2022, pronunziato
dal Tribunale di Chieti in data 25/11/2022, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
2. rigettare la proposta
domanda riconvenzionale, poiché infondata in fatto ed in diritto;
3. rigettare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.,
poiché assolutamente infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata, all'esito dell'espletamento della Consulenza
Tecnica di Ufficio e secondo le risultanze della stessa:
4. accertare e dichiarare che la Controparte_1
dietro incarico conferito dalla società ha eseguito lavori di smantellamento di un vecchio impianto Parte_1
elettrico e rifacimento tubazioni e nuovo impianto elettrico nella zona notte e zona giorno dell'appartamento sito in
Casalincontrada (CH), alla Via Brecciarola n. 95, di proprietà di e nella disponibilità di Parte_2 Parte_3
per un valore complessivo – quanto a manodopera e materiali impiegati – di euro 7.986,44, al netto di IVA di legge,
come da stima operata in sede di CTU (allegato n. 7);
5. accertare e dichiarare che la società ha Parte_1 corrisposto alla la somma di euro 2.487,00 al netto di IVA di legge e, per l'effetto, Controparte_1
condannare essa società al pagamento in favore della della residua Parte_1 Controparte_1
somma di euro 5.502,44, al netto di IVA di legge, ovvero dell'altra somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con
vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 635/2022 del 25.11.2022 questo Tribunale ha ingiunto alla il pagamento in Parte_1
favore della della somma di € 5.762,94 (oltre interessi e spese della procedura), quale Controparte_1
rimborso dei materiali acquistati e costo della manodopera utilizzata nell'esecuzione di lavori di rifacimento dell'impianto elettrico di un fabbricato, sito in Casalincontrada in via Brecciarola n. 95.
La si è opposta al decreto, eccependo l'insussistenza del credito, in quanto relativo a lavori Pt_1
omessi dalla al cui inadempimento aveva sopperito incaricando altra impresa del CP_1
completamento delle opere, ed ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, e, in via riconvenzionale, la condanna della a risarcire il danno cagionatole, pari ad € 2.232,00. CP_1
Si è costituita in giudizio la sostenendo di avere completato le opere commissionatele, Controparte_1
eseguendole a regola d'arte e nei termini convenuti, evidenziando l'infondatezza della domanda riconvenzionale. Ha chiesto quindi il rigetto dell'opposizione, e della domanda riconvenzionale, nonché la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita mediante l'interpello del legale rappresentante della società opponente, la prova testimoniale, e la c.t.u., quindi le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 12.2.2025, all'esito della quale sono stati concessi loro i termini ex art. 190 c.p.c.
1. Deve essere premesso che, pur essendo pacifico tra le parti l'incarico conferito dalla alla Pt_1 [...]
volto alla rimozione ed al rifacimento dell'impianto elettrico dell'immobile sito in CP_1
Casalincontrada in via Brecciarola n. 95, manca qualsiasi prova documentale dell'esatta entità di detti lavori (non essendo stato prodotto alcun progetto o computo metrico), del corrispettivo pattuito, dei termini stabiliti per la consegna dei lavori, e della ripartizione tra le due società contraenti del costo dei materiali necessari per l'esecuzione delle opere.
Poiché le dichiarazioni rese dai testimoni in merito a detti aspetti controversi sono nettamente contrastanti tra loro, e l'interpello del legale rappresentante della società opponente non ha avuto esito confessorio, ritiene il Tribunale che la presente decisione debba fondarsi esclusivamente sul compendio documentale in atti.
2. Anzitutto va rilevato che la ha regolarmente pagato le fatture emesse dalla Parte_1 CP_1 n. 40/2022 del 15.2.2022 di € 1.430,00, e n. 58/2022 del 21.3.2022 di € 1.104,00, fatture che hanno
[...]
entrambe ad oggetto lavori di smantellamento e di rifacimento dell'impianto elettrico, e constano di una componente data dall'acquisto da parte della di “tubo corrugato più scatole”, e di un'altra CP_1
componente relativa a “manodopera” (calcolata tenendo conto del numero di ore di lavoro e della retribuzione oraria di un operaio).
L'avvenuto pagamento da parte della di dette fatture, che prevedono un costo orario per la Pt_1
manodopera, induce il Tribunale ad escludere la veridicità delle allegazioni della stessa parte opponente,
relative alla pattuizione di un compenso complessivo, a corpo, pari ad € 3.500,00.
3. Va poi detto che la fattura n. 92/2022 del 14.6.2022, azionata dalla in sede monitoria, ha un CP_1
importo complessivo di € 5.762,94, di cui € 3.089,04 per “materiale” ed € 2.150,00 per “manodopera”.
A fronte delle contestazioni della , che ha rifiutato il pagamento della fattura sostenendo che la Pt_1
avesse omesso di completare i lavori (tanto da essere stata costretta a commissionarli ad CP_1
altra impresa), che i materiali erano stati forniti da essa piuttosto che dalla e che la CP_1 richiesta di pagamento della manodopera non poteva essere accolta, essendo stato pattuito un corrispettivo a corpo, la quale attrice in senso sostanziale, avrebbe dovuto dimostrare di CP_1
avere eseguito correttamente le opere che le erano state commissionate, che i materiali del cui costo ha chiesto il rimborso erano a suo carico e sono stati effettivamente utilizzati per l'esecuzione dei lavori, e dare prova della correttezza, sia nell'an che nel quantum, delle somme richieste per la manodopera.
3.1 Le dichiarazioni testimoniali, con riguardo al completamento delle opere da parte della CP_1
alla conformità delle stesse alle regole dell'arte, ed alla loro tempestività, sono state estremamente contraddittorie tra loro, e con le risultanze dei rilievi fotografici prodotti in atti, che (per quanto non vi sia alcuna certezza in merito alla loro data) documentano varie mancanze dell'impianto elettrico.
Né è stata risolutiva la consulenza tecnica disposta durante l'istruttoria, avendo l'ausiliario, anche in occasione del suo sopralluogo, avvenuto il 15.7.2024 (e quindi oltre due anni dopo la fine dei lavori da parte della riscontrato talune delle inesattezze ed omissioni denunziate dalla CP_1 Parte_1
3.2 Nessuna prova la ha fornito anche del fatto che i materiali indicati nella fattura azionata in CP_1
via monitoria (per un costo pari ad € 3.089,04) siano stati effettivamente utilizzati per l'esecuzione delle opere, essendosi limitata, con la memoria depositata il 13.10.2023, a depositare una serie di fatture emesse nei suoi confronti dalla del complessivo importo di circa € 18.000,00, senza indicare CP_2
quali dei numerosi materiali ivi indicati siano stati utilizzati per i lavori che le sono stati commissionati.
Il c.t.u. nominato durante l'istruttoria -inoltre- ha potuto riscontrare soltanto in minima parte l'effettivo utilizzo per l'esecuzione delle opere dei materiali indicati nelle fatture.
3.3 La poi, non ha fornito nessuna prova neanche della fondatezza della sua pretesa di CP_1
pagamento con riguardo alla manodopera, della quale, anche all'esito dell'istruttoria, sono rimasti del tutto ignoti i criteri di pagamento stabiliti dalle parti, non avendo adeguata rilevanza probatoria il fatto che le fatture, indicate al punto n. 2 che precede, siano state saldate.
4. Non avendo dunque la fornito adeguata prova dei fatti posti a fondamento della sua CP_1
domanda, quest'ultima deve essere respinta, con la revoca del decreto opposto.
4.1 Palesemente inammissibile è poi la domanda, che la società opposta ha formulato soltanto con la sua comparsa conclusionale, volta al pagamento non del costo dei materiali e della manodopera (pagamento che è stato oggetto del ricorso monitorio, della comparsa di costituzione e della prima memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c.), bensì della differenza tra il valore dell'opera eseguita, così come determinato dal c.t.u., e l'importo già ricevuto in pagamento delle fatture indicate al punto n. 2 che precede.
5. La società opponente ha chiesto, in via riconvenzionale, che venga accertato l'inadempimento da parte della (consistito nell'avere omesso di effettuare taluni lavori e nell'averle consegnato opere CP_1 in parte viziate), in conseguenza del quale è stata costretta ad incaricare l'impresa del sig. CP_3
del completamento dei lavori, al quale ha versato un corrispettivo di € 3.000,00, e che la
[...] [...]
venga condannata al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 2.232,00 (importo pari alla CP_1
differenza tra la somma di € 3.000,00 versata al sig. e l'importo residuo che avrebbe dovuto CP_3 versare alla se avesse completato le opere, pari ad € 768,00). CP_1
5.1 Anche l'opponente, tuttavia, ha affidato la prova dei vizi delle opere e del mancato completamento delle stesse ad una prova testimoniale la cui contraddittorietà non può essere superata neanche dagli esiti della c.t.u., che, essendo stata svolta a notevole distanza temporale dalla fine dei lavori, non ha potuto fornire indicazioni sufficienti ai fini della decisione in merito alla fondatezza delle doglianze della con riguardo ai vizi. Pt_1
5.2 La domanda di risarcimento dei danni, inoltre, si fonda sul presupposto che per l'esecuzione dei lavori la e la abbiano pattuito un corrispettivo a corpo di € 3.500,00, e che quindi Pt_1 CP_1
l'importo che la ha versato al sig. sia stato superiore rispetto a quello che avrebbe Pt_1 CP_3
dovuto versare alla Come si è già osservato, tuttavia, detto presupposto è rimasto sfornito CP_1
di qualsiasi prova, ed inoltre il preventivo redatto dal sig. prodotto agli atti, è stato CP_3
giudicato incongruo dal c.t.u., sia per la tipologia delle lavorazioni menzionate, sia per la generica e scarna descrizione delle quantità e delle caratteristiche dei materiali adoperati, né alcuna prova è stata fornita dell'effettivo pagamento al sig. del corrispettivo dei suoi lavori. CP_3
Si impone quindi la reiezione della domanda riconvenzionale. lite, e a suddividere le spese di c.t.u. nella misura del 50% per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei Parte_1
confronti della unipersonale, così decide: Controparte_1
• accoglie l'opposizione, e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
• respinge la domanda riconvenzionale della società opponente;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite, e pone le spese della c.t.u. a loro carico, nella misura del 50% per ciascuna
Chieti, 30.5.2025
Il giudice
Marcello Cozzolino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 La soccombenza reciproca delle parti induce a disporre l'integrale compensazione tra esse delle spese di