Sentenza 30 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 30/12/2025, n. 24032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24032 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24032/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12193/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12193 del 2025, proposto da DA ON, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Boschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sacrofano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Taglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ER DE MA, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego all’accesso agli atti del 20/8/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sacrofano;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 la dott.ssa IR GI e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO che il ricorso in epigrafe è stato proposto, ex art. 116 c.p.a., avverso il diniego espresso opposto dal Comune di Sacrofano all’istanza del 29 luglio 2025 con cui la ricorrente ha chiesto l’accesso agli atti del fascicolo edilizio concernente “la trasformazione dell’abitazione unifamiliare proprietà La MA in via della Quercia (loc. Montecaminetto) ”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 87, commi 2, lett. c), e 3, c.p.a., nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 116 c.p.a. i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli ordinari;
RILEVATO che il ricorso è stato notificato con PEC al Comune di Sacrofano e al controinteressato ER DE MA in data 29 settembre 2025 e successivamente depositato in data 15 ottobre 2025, oltre il termine dimidiato di quindici giorni per il deposito risultante dal combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, commi 2, lett. c), e 3, c.p.a.;
RILEVATO che il Comune di Sacrofano si è costituito in giudizio con memoria del 28 novembre 2025, controdeducendo nel merito alle doglianze avversarie, mentre il controinteressato, pur ritualmente evocato, non risulta costituito;
RILEVATO che, alla camera di consiglio del 9 dicembre 2025, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a. di profili di irricevibilità del ricorso per tardività nel deposito, la causa è stata trattenuta in decisione;
RITENUTO che, per quanto sopra chiarito e come da avviso riportato a verbale, il ricorso va dichiarato irricevibile per tardività del deposito ai sensi dell’art. 35 comma 1, lett. a), c.p.a., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Sacrofano delle spese processuali, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti. Nulla spese nei confronti del controinteressato non costituito in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TO MA, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
IR GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR GI | TO MA |
IL SEGRETARIO