Ordinanza cautelare 24 novembre 2022
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 09/03/2026, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01624/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05121/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5121 del 2022, proposto da
IZ RD e BR OM, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Paparella, Pietro Marzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e BR Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo;
Giunta Regionale della Campania, non costituito in giudizio;
Regione Campania, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia 81;
per l'annullamento
1.della Disposizione Dirigenziale n.246/A del 18/07/2022, avente ad oggetto l'Ordine di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art.33 del Dpr 380/2001 per presunte opere abusive eseguite in Napoli al Viale Gramsci n. 22, notificato alla Sig.ra RD a mezzo messo, in data 30 agosto 2022;
2.dell’ordinanza di sospensione dei lavori n.12044 (per presunta difformità alla CILA PG/2019/320271) prot n.378906 del 21/07/2022, notificato al Sig. OM BR in data 4 ottobre 2022;
3.della nota di trasmissione dell'ordinanza di sospensione dei lavori n.12044, recante data 4 ottobre 2022;
4.del verbale/nota/ordinanza del 1/04/2022 prot. n.254931, ignoto il contenuto, di segnalazione delle presunte opere abusive realizzate all'interno dell'unità immobiliare in proprietà della Sig. IZ RD;
5.di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa NA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente Sig.ra IZ RD è proprietaria dell’appartamento posto al 4° piano, interno 21 del condominio, sito in Napoli al Viale Antonio Gramsci n.22, ricevuto dal di lei zio, con atto di donazione del 11/04/2002.
Il citato dante causa, già prima dell’anno 1983, al fine di ampliare la superficie utile dell’immobile, aveva realizzato, senza titolo abilitativo, un soppalco di mq 46.
il soppalco fu condonato ai sensi della legge n.47/1985, con Disposizione Dirigenziale n. 29280/2011 del 19 ottobre 2011. L’opera condonata ha “superficie utile di 46 mq ” ed è così descritta: “soppalco realizzato mediante solaio in putrelle di ferro e tavelle forate, ancorato sulle murature portanti, che costituisce un ampliamento di superficie utile dell’appartamento preesistente ”.
Detta unità immobiliare, nell’anno 2019, è stata adibita ad attività di affittacamere.
Al fine di destinare l’immobile alla predetta attività la ricorrente eseguiva alcune opere di manutenzione straordinaria, presentando una CILA (n.2029 /2019), avente ad oggetto, tra l’altro, la “demolizione di una piccola parte di soppalco, di circa mq 3,00, posta alla sua estremità e sovrastante un bagno. Realizzazione al suo posto di un mezzanino in pannellature leggere impostato a m 2,45 dal calpestio”.
A seguito di un sopralluogo, la Polizia municipale redigeva il verbale prot.PG/2022/254931, in cui rilevava la violazione di norme urbanistico edilizie da parte della Sig. IZ RD, “per avere realizzato, in qualità di responsabile, le seguenti opere abusive in Napoli, Viale Gramsci n°22: - Realizzazione di soppalco con altezza di m.2,25 circa, adibito a WC – Realizzazione di ulteriore soppalco con altezza m. 2,29 circa adibito anch’esso a WC – Realizzazione area soppalcata avente un’altezza di m. 1,90 circa, adibita a lavanderia in luogo del ripostiglio previsto”.
In data 30 agosto 2022 veniva notificata alla ricorrente la Disposizione Dirigenziale n. 46/A, avente ad oggetto l’ordine di demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art.33 del Dpr 380/2001. Inoltre l’U.O.D. Genio Civile presso la Giunta Regionale della Campania, con provvedimento n.12044 notificato in data 4 ottobre 2022, ordinava ai ricorrenti di sospendere i lavori, qualora in corso, siccome difformi alla CILA PG/2019/320271 e comunque eseguiti in violazione dell’art.2 della L.R.9/83.
I suddetti provvedimenti sono stati impugnati per i seguenti motivi:
1) Sulla legittimità urbanistica delle opere indicate nel provvedimento per intervenuto condono in sanatoria.
Illegittimità della Disposizione Dirigenziale n.246 del 18/07/2022 per violazione ovvero errata e falsa applicazione degli artt.33 e seguenti del DPR 380/2001 dell’art.26 delle N.T.A. alla variante per il centro storico del C. di Napoli dell’art.43 della Legge n.457/1978, con riferimento all’art.3 della Legge n.241/1990.
Eccesso di potere: Carenza ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – Travisamento - Carenza di istruttoria – Irragionevolezza e illogicità – Contraddittorietà tra atti - Motivazione insufficiente - Ingiustizia manifesta - Difetto di pubblico interesse.
Le opere menzionate nell’ordine di ripristino gravato, sarebbero erroneamente indicate come tre distinte aree, mentre costituirebbero un unico soppalco di 46 mq collegato al piano sottostante con scala interna, realizzato non dalla ricorrente, bensì dal precedente proprietario dell’immobile che nel 1986 aveva provveduto a richiederne il condono (Cfr. 28/03/1986, P.G. n.102421, con pratica n.9977/01/1986).
Il condono fu rilasciato in data 19 ottobre 2011. Le contestazioni circa l’avvenuta violazione dell’art.26 delle N.T.A. alla variante per il centro storico di Napoli sarebbero infondate: atteso che l’area soppalcata in esame reca la superficie di 46 mq e dunque è notevolmente inferiore alla misura consentita dall’art.26 delle N.T.A. del 40% della superficie utile; l’intervento sarebbe stato realizzato prima del 1983 e dunque molto prima dell’evocata variante generale al P.R.G., approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 24 giugno 2005; il provvedimento di condono di cui agli artt. 31 e seguenti della Legge n.47/1985 è stato rilasciato in deroga agli allora vigenti strumenti urbanistici.
Si contestano le altezze rilevate dal Comune e anche quelle indicate nell’istanza di condono, poiché le altezze interne rilevate dal perito di parte sarebbero superiori a quelle indicate nell’istanza di condono.
Alcuni locali del soppalco, sarebbero stati controsoffittati con pannellature di cartongesso idrofugo, amovibili, che ne hanno ribassato l’altezza e ciò spiegherebbe le diverse altezze rilevate dai tecnici comunali.
Il grafico di dettaglio allegato alla perizia giurata dimostrerebbe che le altezze dei locali destinati a WC a quota ingresso sono rispettivamente di cm.243,9, cm.245,5 e cm.241,8 (non già, come indicato nel provvedimento cm 229 e 225) e dunque perfettamente conformi all’altezza minima (cm.240) prescritta per i locali igienici.
Di contro, si ribadisce che i restanti locali privi delle altezze minime sono stati ab origine adibiti a deposito e sgombero.
2) Sulla legittimità urbanistica delle opere indicate nel provvedimento per intervenuto condono in sanatoria e sulla conformità dei lavori di cui alla CILA PG/2019/320271.
Illegittimità dell’Ordinanza di sospensione dei lavori n.12044/2022 per assunta difformità alla CILA PG/2019/320271, provv. Prot. 0378906/2022, per violazione ovvero errata e falsa applicazione dell’art.2 della L.R. 9/83 del D.P.R. n.280/2001, con riferimento all’art.3 della Legge n.241/1990.
Eccesso di potere: Carenza ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – Travisamento - Carenza di istruttoria – Irragionevolezza e illogicità – Contraddittorietà tra atti - Motivazione insufficiente - Ingiustizia manifesta - Difetto di pubblico interesse.
Il suddetto provvedimento sarebbe illegittimo, scontando anch’esso il travisamento dei fatti in cui era già incorsa l’Amministrazione Comunale ignorando l’avvenuto condono delle opere ritenute abusive, giusta Disp Dir. n.29280 del 19 ottobre 2011.
Si sono costituiti il Comune di Napoli e la Regione Campania, contestando nel merito la fondatezza delle avverse censure.
La domanda cautelare proposta in seno al ricorso è stata respinta in primo grado, con ordinanza n. 02062/2022 del 24/11/2022, ma poi accolta in appello con ordinanza n. 00707/2023 del 22/02/2023.
All’esito dell’udienza straordinaria del 11 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente contesta il provvedimento, affermando che le difformità rilevate dal Comune rispetto al condono non sarebbero sussistenti, ovvero non sarebbero rilevanti ai fini dell’agibilità dei locali.
Mentre il secondo profilo non può rilevare nel caso di specie, essendo l’ordinanza impugnata fondata sul rilievo di opere realizzate sine titulo, indipendentemente dalla loro conformità sostanziale alla disciplina urbanistico-edilizia e di tipo sanitario vigente, quanto alla contestazione delle difformità il ricorrente non ha assolto all’onere probatorio posto a suo carico.
L’intero gravame sotto tale profilo si fonda sull’assunto che il Comune non avrebbe preso in considerazione la circostanza che il soppalco era stato oggetto di condono e che, per tale ragione, non avrebbe valutato che lo stesso era pienamente legittimo, anche sotto il profilo del rispetto della normativa di cui al D.M. 475 del 5 luglio 1975, derogabile per effetto dell’avvenuto accesso alla disciplina condonistica del 1985.
L’assunto, tuttavia, oltre a non trovare immediata conferma negli atti, non risulta in alcun modo dimostrato. Anzitutto le altezze indicate nell’istanza di condono (e frutto di dichiarazione asseverata da parte del tecnico incaricato dal dante causa della ricorrente) risultano inferiori a quelle rilevate in sede di sopralluogo e diverse anche da quelle rilevate dal perito di parte. In particolare, dal verbale risultano tre differenti quote del soppalco, una parte ad altezza di m. 2.25, un’altra con altezza m. 2,29 e altra ancora avente altezza m. 1.90.
La ricorrente afferma, sulla scorta di una perizia di parte, che, invece, le altezze del soppalco sarebbero di cm. 243,9, cm. 245,5 e cm.241,8.
Giustifica la differenza fornendo due diverse possibili spiegazioni, da un lato, affermando che le misure indicate nell’istanza di condono sarebbero errate, poiché l’altezza interna dell’immobile sarebbe superiore a quelle indicata nella domanda di condono (circa m.4,00), ossia pari a m.4,30 calcolata tra piano di calpestio e intradosso. In secondo luogo afferma che la minore misura rilevata in sede di sopralluogo sarebbe stata dovuta alla apposizione di una controsoffittatura che avrebbe ridotto le altezze interne, poi rimossa.
Quanto al primo profilo, esso se fosse provato potrebbe costituire un serio indizio di fondatezza del ricorso poiché sarebbe idoneo a suffragare un’imprecisione planimetrica nelle misure del condono, plausibile tenendo conto dell’epoca di realizzazione dell’edificio.
Tuttavia tale circostanza non risulta in alcun modo confermata neppure nella relazione tecnica depositata. Essa, infatti, non specifica in quale punto dell’immobile l’altezza sarebbe di m. 4,30. Solo nella foto 28 posta a corredo della perizia del 5 ottobre 2022, risulta un’altezza di m 4,25 (quindi, comunque leggermente inferiore a quella indicata di 4,30) acquisita, però, all’esterno dell’appartamento, come misura dell’altezza tra il piano di calpestio e l’incrocio di una volta a crociera.
Nella planimetria allegata alla medesima perizia sono riportate le altezze interne ai vari locali e nessuna di esse raggiunge la quota di m 4,30.
Pertanto, l’unica allegazione fornita dal ricorrente circa l’erroneità delle misurazioni operate dal progettista che aveva presentato l’istanza di condono, non è suffragata da alcun elemento di prova.
Neppure risulta provato che, all’epoca del sopralluogo, fossero presenti delle controsoffittature che avrebbero ridotto le altezze interne dei locali.
In ogni caso, anche le altezze rilevate dalla ricorrente – benchè rispondenti ai requisiti di cui al D.M. 1975 - sono diverse da quelle indicate nel provvedimento di condono, il che non consente di escludere che il soppalco inizialmente condonato, sia stato demolito e ricostruito a quote differenti.
Per tale ragione, il ricorso non può essere accolto perché manca la prova della legittima edificazione del soppalco alle quote oggetto di rilievo da parte del Comune.
3. Da tanto discende anche l’infondatezza del secondo motivo, che presuppone la legittimità del soppalco, che, come evidenziato al punto precedente, non risulta fornita di sufficiente supporto probatorio.
4. Per tali ragioni il ricorso è infondato.
5. La complessità in fatto delle questioni esaminate, giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO SE, Presidente
NA RI, Primo Referendario, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA RI | AO SE |
IL SEGRETARIO