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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 16/12/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2448/2021
Il Tribunale Ordinario di Trento, Contenzioso Ordinario, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Luciano Spina Presidente
Dott.ssa Giuliana Segna Giudice
Dott.ssa NR PO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2448 del ruolo generale dell'anno 2021 promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. GLORIA VALENTINI, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. SEVERO CASSINA, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
nonché contro
in persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale Controparte_2
(C.F. ) e (C.F. Persona_1 C.F._3 Persona_2
) C.F._4 con l'avv. ANNA VARNER, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
LITISCONSORTI NECESSARI
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 21-5-2025, con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: “chiede l'accoglimento delle domande, richieste e istanze - nel merito e in via istruttoria - di cui alla Memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. e alla Memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c.”; “1) per quanto dedotto al par. 1 dell'Atto di citazione e nei successivi scritti, accertare e dichiarare che l'Attrice non è erede di Dotto;
2) per Per_3 quanto dedotto ai parr. 2, 3 e 4 dell'Atto di citazione e nei successivi scritti, accertare e dichiarare la nullità e, comunque, l'inoperatività della disposizione del Testamento (docc. 2 - 3) recante il diritto di abitazione e l'onere di pagamento delle spese condominiali a favore di e, comunque, l'assenza di tale obbligo in Controparte_1 capo all'Attrice; 3) per quanto dedotto al par. 5 dell'Atto di citazione e nei successivi scritti, accertare e dichiarare che il diritto di abitazione e di pagamento degli oneri condominiali, oggetto del legato, involge solo la metà dell'Immobile; 4) per quanto dedotto al par. 6 dell'Atto di citazione e nei successivi scritti, in via subordinata, ridurre le disposizioni testamentarie entro la quota disponibile, accertare e dichiarare la qualità di erede legittimaria in capo all'Attrice e l'entità della quota riservata, pari a 1/3 nonché accertare e quantificare l'ammontare della conseguente legittima, spettante nella somma di € 16.368,74, ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse ritenersi di giustizia, ad ogni modo corrispondente alla detta porzione di 1/3; 5) per quanto dedotto al par. 7 dell'Atto di citazione e nei successivi scritti, condannare CP_1
ai sensi degli artt. 662 e 663 c.c., a pagare all'Attrice il diritto di abitazione e delle
[...] spese condominiali, ossia - allo stato - la somma di € 47.900,34 (ossia € 58.800,00 + € € 13.050,52 : 3 x 2) ovvero quelle diverse somme, maggiori o minori ritenuta di giustizia;
7) per quanto dedotto al par. 8 dell'Atto di citazione e nei successivi scritti, dividere il compendio ereditario ai sensi dell'art. 727 c.c., assegnando all'Attrice beni per un valore non inferiore a € 16.368,74, ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse ritenersi di giustizia, ad ogni modo corrispondente alla quota di legittima, pari a 1/3; 8) per quanto dedotto al par. 9 dell'Atto di citazione e nei successivi scritti, condannare a rilasciare l'Immobile e a pagare all'Attrice, a titolo di Controparte_1 occupazione senza titolo, l'importo di € 9.800,00 (calcolato al momento della redazione dell'Atto di citazione) nonché quelle ulteriori somme che matureranno sino al rilascio, ovvero quelle diverse, maggiori o minori, ritenute di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione;
condannare altresì a versare la somma di € 1.000,00, Controparte_1 dalla medesima prelevato il 21 e 22 marzo dal conto corrente di;
9) in Parte_2 ulteriore subordine, nell'ipotesi di successione ex lege per la quota di 1/2 ciascuna, previa collazione e comunque condanna della controparte al pagamento dei crediti e alla restituzione delle somme indicate in atti (Atto di citazione, parr. 7 - 9), accertate come
pag. 2/14 nulle/inefficaci/inoperative e comunque limitate le disposizioni testamentarie violative, disporre la divisione della comunione incidentale, assegnando all'Attrice beni per un valore non inferiore alla quota di 1/2 ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse ritenersi di giustizia;
Con vittoria di compensi e spese di causa, oltre a IVA, CNPA e rimborso forfettario”;
per parte convenuta: “in via principale: dichiarare inammissibili (comprese quelle nuove formulate nella I memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. in quanto tardive) e, comunque, rigettare tutte le domande formulate da per i motivi di cui in atti ed Parte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto, ad eccezione della domanda di scioglimento della comunione ereditaria nei termini di seguito precisati;
in via riconvenzionale principale: - accertare e dichiarare l'inadempimento all'obbligo imposto a
[...]
dal testamento olografo di data 3 dicembre 2015 retrolasciato dal defunto Pt_1
, di costituire il diritto di abitazione vitalizio (o di usufrutto) a carico Parte_2 della p.m. 60 della p.ed. 1665/2 in P.T. 4874/II C.C. TRENTO in favore di CP_1
nata a [...] il [...] e, per l'effetto, pronunciare ai sensi
[...] dell'art. 2932 c.c. sentenza che produca gli effetti del contratto costitutivo non concluso tra le parti, costituendo il diritto di abitazione vitalizio (o d'usufrutto) a carico della intera p.m. 60 della p.ed. 1665/2 in P.T. 4874/II C.C. TRENTO in favore di
[...]
nata a [...] il [...] e ordinando le conseguenti CP_1 operazioni tavolari;
- accertato che e sono Parte_1 Controparte_1 coeredi legittime in ragione di 1/2 indiviso ciascuna di e previa Parte_2 collazione di quanto ricevuto dall'attrice in donazione dal padre con atto di data 21 dicembre 1995 n. 21594/4943 di repertorio notaio di Trento, disporre lo Per_4 scioglimento della comunione ereditaria in morte di costituita da Parte_2 alcuni diritti e beni e, precisamente, dal credito verso l' er ratei maturati e non CP_3 riscossi di €uro 1.387,44, dal credito verso l'RI di €uro 364,00, dal credito verso il
di Controparte_4 Milano per €uro 1.146,63 e dalla quota in piena proprietà di 1/2 indiviso della p.m. 60 della p.ed. 1665/2 in P.T. 4874/II C.C. TRENTO, con la precisazione che il credito verso l' e il credito verso l'RI sono già stati incassati e divisi, e con la formazione CP_3 di due porzioni da assegnare alle condividenti corrispondenti alla quota di diritto di ciascuna ovvero con la corresponsione a favore od a carico di eventuali conguagli, con condanna alla parte non assegnataria di rilasciare i beni eventualmente posseduti liberi da persone e cose, oltre ai frutti ed agli interessi legali dall'apertura della successione ex art. 745 c.c.; - accertare che è creditrice, per le ragioni di cui Controparte_1 in atti, nei confronti di della somma di €uro 6.166,07 o di quella Parte_1 maggiore o minore che risulterà di giustizia, nonché delle maturate e maturande spese condominiali relative all'immobile p.m. 60 della p.ed. 1665/2 in P.T. 4874/II C.C. TRENTO e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore di Parte_1
delle predette somme, oltre agli interessi legali dal dovuto al Controparte_1 saldo;
in via riconvenzionale subordinata: - nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta ammissibile ed accolta la domanda avversaria di condanna della convenuta ex artt. 662 e 663 c.c., accertare che è creditrice, per le ragioni di cui in atti, Controparte_1 nei confronti di della somma di €uro 6.166,07 o di quella maggiore Parte_1
o minore che risulterà di giustizia, nonché delle maturate e maturande spese
pag. 3/14 condominiali relative all'immobile p.m. 60 della p.ed. 1665/2 in P.T. 4874/II C.C. TRENTO e, per l'effetto, porre in compensazione l'eventuale credito attoreo con le accertande somme dovute da a e condannare Parte_1 Controparte_1
al pagamento a del residuo, oltre agli Parte_1 Controparte_1 interessi legali dal dovuto al saldo - nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'attrice non fosse tenuta a collazionare l'immobile donatole dal defunto padre , Parte_2 disporre la reintegrazione della quota di riserva della convenuta Controparte_1 nei confronti dell'attrice stessa ai sensi e per gli effetti degli artt. 553 e ss. c.c. nella misura di 1/3 ex artt. 542 e ss. c.c. pari ad €uro 36.935,54 o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con la conseguente e relativa condanna dell'attrice
. In ogni caso: Con vittoria di spese, oltre al 15% per spese generali, Parte_1 C.N.A. ed I.V.A., oltre alle spese di CTP e CTU IN VIA ISTRUTTORIA (omissis)”;
per i litisconsorti necessari: “NEL MERITO: non avendo interesse giuridico a contrastare le domande delle parti ed essendo gli Esponenti, quali genitori di CP_2
evocati solo quali litisconsorti necessari, ci si rimette alle determinazioni del
[...]
Tribunale. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di causa, oltre a IVA, CNPA e rimborso forfettario”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
L'attrice agisce in giudizio esponendo che:
- il 22-3-2020 è deceduto il padre , la convenuta ne era la moglie e Parte_2 il nipote;
Controparte_2
- sono state rinvenute due schede testamentarie di identico contenuto, in particolare il de cuius avendo così disposto (nella prima facciata) “… Lascio alla mia cara moglie
quanto segue. Tutto il contenuto che si trova nell'appartamento dove Controparte_1 abitiamo. Quadri mobilia;
e il piccolo conto in Banca Intesa”, (nella seconda facciata)
“Cara figlia, desidero e pretendo che mia moglie possa rimanere a vivere nella mia CP_1 casa che ti ho regalato fino alla fine dei suoi giorni. Con l'onere delle spese condominiali ordinarie e spese straordinarie a carico del proprietario” e (nella terza facciata) “Cara figlia (…) sii gentile con per un accordo con l'appartamento”, oltre a Pt_1 CP_1 lascito in favore del “pronipote ” per “duemila Euro 2.000”; Per_5
- all'apertura della successione l'asse era composto dalla giacenza pari a 26.259,28 euro del conto corrente cointestato con la moglie (con indicazione di prelievo in data 22-
3-2020 per 500,00 euro da parte della convenuta, con obbligo di restituzione a suo carico)
e dal mobilio presente nell'appartamento di nessun valore, mentre i debiti ereditari pag. 4/14 ammontavano a 4.386,95 euro;
- l'immobile p.ed. 1665/2 p.m. 60 C.C. Trento menzionato nei testamenti era di proprietà dell'attrice per 1/2 in forza di certificato di eredità dd. 27-3-1995 e per 1/2 in forza di contratto dd. 21-12-1995 di donazione della nuda proprietà da parte del de cuius, il quale vantava diritto di abitazione quanto alla prima quota di 1/2 e diritto di usufrutto con riguardo alla seconda;
- la convenuta esige in forza del testamento diritto di abitazione quale legato ex art. 651 c.c. (per valore pari ad euro 58.800,00) oltre a provvista di conto corrente;
- il valore capitalizzato delle spese condominiali è pari ad euro 13.050,52 e quello dell'immobile di euro 180.000,00;
- l'attrice non è individuata quale erede in sede testamentaria, con conseguente inefficacia del legato di abitazione ai sensi dell'art. 662 c.c.;
- la disposizione deve in ogni caso ritenersi in contrasto con le ulteriori risultanze testamentarie e, in assenza di data, nulla ex art. 602 c.c. non potendosene determinare la posteriorità;
- la disposizione di legato è altresì nulla per violazione dell'art. 651 c.c. in quanto l'attrice è stata istituita erede ex re certa e l'immobile apparteneva a soggetto diverso dal testatore, dalla scheda testamentaria in concreto evincendosi che il de cuius riteneva erroneamente l'appartamento come proprio;
- il legato di abitazione investirebbe al più la metà dell'appartamento oggetto di donazione;
- per l'ipotesi di validità ed efficacia del legato a favore dell'attrice risulterebbe verificata lesione della rispettiva quota di legittima pari ad un 1/3 per valore non inferiore ad euro 16.368,74;
- la convenuta sarebbe, inoltre, tenuta al pagamento in favore dell'attrice di somma pari alla quota di 2/3 del valore del diritto di abitazione e delle spese condominiali (ossia euro 47.900,34) ex art. 663 c.c. o ex art. 662, comma 2, c.c.;
- previa eventuale riduzione, deve procedersi alla divisione del compendio ereditario, con condanna dell'attrice alla restituzione dell'immobile e al risarcimento del danno per indennità di occupazione per euro 700,00 mensili, oltre al pagamento dell'importo di
500,00 euro di cui al prelievo del 22-3-2020; pag. 5/14 conclusivamente richiedendo accertarsi che l'attrice non è erede di , Parte_2 dichiararsi la nullità e comunque l'inefficacia della disposizione testamentaria recante l'istituzione del diritto di abitazione o accertarsi che la stessa concerne la sola metà dell'immobile, in subordine ridurre le disposizioni testamentarie entro la quota disponibile;
condannare la convenuta al pagamento per la quota di spettanza del valore del diritto di abitazione e delle spese condominiali;
dividere il compendio ereditario;
condannare la convenuta al rilascio dell'immobile e al pagamento dell'indennità per occupazione senza titolo della somma di 12.600,00 euro, oltre a restituzione di 500,00 euro.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta allega che:
- al momento della morte sussisteva un relictum integrato, oltre che dalle giacenze del conto corrente cointestato (da imputarsi alla massa nei limiti della metà per 13.129,64 euro), credito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di 364,00 euro e credito nei confronti dell' Controparte_5 di 1.387,44 euro;
- entrambe le parti sono eredi;
- le stesse hanno già provveduto, dopo il pagamento di alcune spese ereditarie (per
5.221,10 euro), alla divisione delle somme residue giacenti in conto corrente (per euro
3.555,52 ciascuna);
- la donazione del 21-12-1995 è intervenuta senza dispensa da collazione per un valore, in favore dell'attrice, non inferiore a 100.000,00 euro;
- il testamento consta di un foglio protocollo con data e firma sulla terza facciata;
- il legato è pienamente valido ed efficace, attiene a diritto reale d'abitazione vitalizio e investe l'appartamento nella sua interezza, con richiesta di costituzione ex art. 2932 c.c.;
- detta disposizione non ha determinato alcuna lesione della quota di riserva dell'attrice;
- quest'ultima deve conferire alla massa quota pari a 1/4 dell'immobile in natura o per imputazione, in difetto essendo tenuta alla reintegra della quota di riserva per 36.553,32 euro, oltre a restituzione della somma di euro 6.166,07 tenuto conto di quanto ricevuto in esito alla chiusura del conto corrente (3.555,52 euro) e del dovuto corrispondente a metà delle spese ereditarie sostenute dalla convenuta (euro 2.610,55); pag. 6/14 - la domanda ex artt. 662 e 663 c.c. è inammissibile l'attrice non avendo adempiuto all'obbligo di costituzione del diritto di abitazione sulla medesima gravante, in subordine la convenuta essendo al più tenuta al pagamento dell'importo di 27.000,00 euro;
conclusivamente richiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la costituzione di diritto di abitazione vitalizio (o di usufrutto) a carico della p.m. 60 della p.ed. 1665/2 in P.T. 4874/II C.C. Trento;
disporsi, inoltre, lo scioglimento della comunione ereditaria e condannare l'attrice al pagamento della somma di 6.166,07 e delle spese condominiali maturate e maturande;
in via riconvenzionale subordinata, procedere a compensazione del suddetto credito con quello eventuale attoreo ex artt. 662 e 663 c.c. e, per l'ipotesi in cui l'attrice non fosse tenuta a collazionare l'immobile, condannarsi la stessa alla reintegra della quota di riserva della convenuta per
36.553,32 euro.
Disposta integrazione del litisconsorzio nei confronti del legatario Controparte_2 in relazione, fra l'altro, alle domande di riduzione, nel costituirsi in giudizio quest'ultimo si è rimesso alle determinazioni del Tribunale.
Nel corso della prima memoria istruttoria, la convenuta ha altresì dedotto l'esistenza di ulteriore credito del de cuius per l'ammontare di euro 1.146,63.
Istruita a mezzo di C.T.U. (Relazione del 14-10-2024), la causa è stata rimessa in decisione come da ordinanza del 22-5-2025, con assegnazione alle parti di termini per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Sul legato di abitazione in favore della convenuta a carico di bene di proprietà dell'attrice.
Va, innanzitutto, disattesa la tesi attorea secondo cui la disposizione testamentaria per cui è causa si porrebbe in contrasto con altre da ritenersi ricomprese in testamenti diversi e separati, eventualmente posteriori.
Le due schede testamentarie prodotte agli atti (docc. 2 e 3 att.) integrano ciascuna di esse un unico testamento, recando nel proprio incipit la data del 3-12-2015 oltre a due sottoscrizioni, la prima sulla seconda facciata, la seconda sulla terza, senza che ciò possa intendersi contraddetto dalla loro stesura in facciate separate, anche in considerazione del resto della differente forma stilistica, epistolare con indirizzamento specifico alla figlia pag. 7/14 (attrice) nella seconda facciata e a entrambe le parti nella terza.
Non sussiste, inoltre, il contrasto preteso dall'attrice nella formulazione concernente l'immobile di Trento, in quanto la formula di cui alla seconda facciata, seppur più assertiva (“Desidero e pretendo …”) non risulta posta in discussione, bensì rinforzata dall'invito a condotta volta a “… un accordo per l'appartamento ragionevole ambo le parti…”, in definitiva esortandosi a una condotta amichevole ai fini dell'esecuzione della disposizione testamentaria senza incrinarne l'efficacia precettiva.
In particolare, il de cuius ha così disposto con previsione indirizzata alla figlia e in favore della moglie: “Desidero e pretendo che mia moglie possa rimanere a vivere CP_1 nella mia casa che ti ho regalato fino alla fine dei miei giorni” (docc. 2 e 3 cit.).
Non revocabile in dubbio è che, sulla base di quanto emerge dallo stesso testamento, il testatore sapesse che la cosa legata non apparteneva a lui: in tal senso concorrono sia la precisazione circa l'intervenuta donazione in favore della figlia (“… che ti ho regalato”) con chiara consapevolezza, quindi, anche del soggetto effettivamente proprietario e del titolo di trasferimento (doc. 5 att.), sia l'ulteriore richiamo sempre in seno alla scheda testamentaria in ordine all'attribuzione alla figlia dell'appartamento qualificato dal de cuius come “tutto il mio lavoro”.
Siffatta consapevolezza esclude la ricorrenza di fattispecie di nullità ai sensi dell'art. 651 c.c. (Cass. Sez. 1, 12/06/1969, n. 2081: “Sia nell'ipotesi di legato di cosa dell'onerato
o di un terzo, sia in quella di cosa solo in parte del testatore, la consapevolezza del testatore di legare cosa in tutto ed in parte non propria esclude la nullità totale o parziale del legato. L'accertamento di detta consapevolezza, attraverso il testamento od altre risultanze equipollenti, spetta al giudice di merito, il cui apprezzamento si sottrae a sindacato in sede di legittimità - se sorretto da motivazione adeguata ed esente da errori”).
Le richiamate disposizioni testuali, nel chiaro riferimento all'appartamento nel suo complesso quale esito della attività lavorativa del de cuius e alla finalità del legato alla possibilità di abitazione per la moglie “fino alla fine dei suoi giorni”, connotano, inoltre, il legato di abitazione con riguardo all'appartamento di proprietà dell'attrice nella sua interezza, non soltanto per la quota donata dal padre (doc. 5 att.).
Vale precisare che, se onerata deve intendersi pacificamente l'attrice, quest'ultima pag. 8/14 riveste altresì la qualità di coerede per l'emersione di posizioni creditorie ulteriori come precisate dalla convenuta, nonché alla luce delle attività spiegate in detta qualità, sia ai fini della richiesta di rimborso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (doc. 4 conv.), sia quanto alle operazioni di chiusura e incasso delle giacenze di conto corrente (doc. 5 conv.), nonché alla luce della presenza di debiti ereditari (docc.
9-12 conv.), senza che peraltro nel caso de quo si profili l'istituzione della convenuta quale erede universale in considerazione dell'oggetto invece determinato e specifico delle disposizioni in suo favore. È del resto pacifico che la successione legittima possa coesistere con la successione testamentaria nell'ipotesi in cui il de cuius non abbia disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio (Cass. Sez. 2, 20/06/2017, n. 15239;
Sez. 2, Sentenza n. 2968 del 07/04/1997; v. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30802 del
06/11/2023: “In tema di successione ereditaria, la presenza di un testamento che contenga soltanto attribuzioni a titolo di legato idonee ad esaurire l'asse relitto non esclude la successione legittima, la quale sussiste anche quando è priva di un positivo contenuto patrimoniale, siccome destinata ad operare sia al fine di individuare la responsabilità per i debiti ereditari e per gli obblighi gravanti sull'erede, sia al fine di decidere sulla sorte dei beni appartenenti al de cuius, ma ignorati dalle disposizioni testamentarie, ovvero sopravvenuti alla data di redazione della scheda, i quali sono destinati a devolversi secondo le regole della successione ab intestato, una volta esclusa la possibilità di individuare una diversa istituzione di erede nelle previsioni di ultima volontà”).
Il legato di cosa di proprietà di un terzo, quando sia valido, facultizza l'onerato o di acquistare la proprietà della cosa dal terzo e trasferirla al legatario, oppure di pagarne al legatario il giusto prezzo (art. 651 c.c.), nondimeno ove la cosa legata appartenga all'onerato deve ritenersi che questi sia obbligato a trasmettere la proprietà al legatario.
In particolare, il legato di cosa dell'onerato o di terzo spiega efficacia obbligatoria, in caso di suo inadempimento il beneficiario potendo richiedere, come nel caso in esame,
l'esecuzione in forma specifica (Tribunale Catania, 20/04/1994: “Posto che il legato di cosa dell'onerato non è immediatamente traslativo della proprietà ma ha efficacia solo obbligatoria, nell'ipotesi di inadempienza dell'onerato è ammissibile il ricorso, da parte del beneficiario, all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre prevista pag. 9/14 dall'art. 2932 c.c.”).
Verificati altresì i requisiti per la commerciabilità del bene (cfr. all.ti note convenuta
10-1-2025; cfr. inoltre C.T.U., pag. 9), deve, pertanto, innanzitutto trovare accoglimento la domanda della convenuta volta alla costituzione di diritto di abitazione ai sensi dell'art. 2932 c.c. a carico dell'immobile per cui è causa.
L'accoglimento della domanda riconvenzionale principale determina l'assorbimento di quella spiegata in via subordinata ex artt. 553 e seg. c.c., nonché il rigetto delle domande attoree sub nn. 1, 2, 3 e n. 8, quest'ultima quanto alla richiesta di indennità per occupazione sine titulo.
Per ciò che concerne le spese condominiali va considerato che, come rilevato con ordinanza del 2-1-2024 ai fini di cui all'art. 101 c.p.c., la previsione al riguardo è nella specie la seguente: “Con l'onore Delle spese condominiali ordinarie. Spese straordinarie
a carico Della Proprietaria” (doc. 2 att.), nell'ulteriore scheda sembrando emergere la dicitura “Con l'onere” (doc. 3 att.). In entrambe le schede significativa è comunque la distinzione quanto al trattamento delle spese condominiali ordinarie, da un lato, e di quelle straordinarie, dall'altro lato, le prime con la previsione di “onere” o “onore” immediatamente dopo l'attribuzione alla convenuta del diritto di abitazione, le seconde soltanto essendo previste a carico “Della proprietaria”.
La scheda testamentaria contempla, dunque, una distinta disciplina delle spese ordinarie e straordinarie nei termini riferiti. Ne consegue che non consta in parte qua alcuna attribuzione a titolo di legato, concorrendo, invece, mero richiamo alla disciplina di legge (Cass. Sez. 2, 19/04/2017, n. 9920).
Le reciproche domande ed eccezioni delle parti in argomento in punto di riduzione testamentaria sono, pertanto, prive di fondamento in fatto, salvo quanto a dirsi con riferimento alla richiesta di rimborso dei pagamenti a titolo di spese straordinarie effettuati dalla convenuta.
È, invece, fondata la domanda di parte attrice sub n. 5 ai sensi dell'art. 663 c.c., secondo cui “Se è stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volontà del testatore”. Ne consegue che, in considerazione del valore del diritto di abitazione, da computarsi in ogni caso alla pag. 10/14 data di apertura della successione, pari ad euro 45.575,00 euro (C.T.U., pag. 9), la convenuta è tenuta a compensare l'attrice, attesa la partecipazione all'eredità per la quota di 1/2 (art. 581 c.c.), per euro 22.787,50, con formula legislativa (“… compensarlo …”) che consente di ritenere di dover procedere alla verifica anche in seno alle operazioni divisionali.
3. Sulla domanda di riduzione dell'attrice e sulla divisione e collazione.
Ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario, il Tribunale fa proprie, in quanto adeguatamente e sufficientemente motivate, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. nominato con le precisazioni a seguire.
Il relictum risulta pari al complessivo importo di euro 16.027,71, come integrato da quota pari alla metà delle giacenze del conto corrente cointestato (euro 13.129,64: doc. 7 conv.) e dai crediti (euro 1.751,44) vantati dal de cuius nei confronti dell'RI e di nonché, come dedotto dalla difesa di parte convenuta in sede di prima memoria CP_3 istruttoria, nei confronti del per il personale della CP_4 Controparte_4
(per euro 1.146,63: docc. 3, 4 e 14 conv.).
[...]
I debiti, comprensivi anche delle spese funebri (euro 4.386,95), ammontano ad euro
5.221,10 e risultano pagati con provvista del conto corrente cointestato (docc. 7 e 9-13 conv.; C.T.U., pag. 4).
Il valore del donatum in favore dell'attrice, per la quota di 1/2 dell'immobile p.m. 60
p.ed. 1665/2 C.C. Trento, è pari ad euro 91.740,00 (C.T.U., pag. 9).
Va escluso il computo del valore del diritto di abitazione sull'immobile di proprietà del terzo, non facendo parte quest'ultimo del compendio ereditario, salva la regolazione dei relativi effetti ai sensi degli artt. 662 e 663 c.c. Deve, infatti, osservarsi che il bene legato di proprietà di terzi non deve essere oggetto di imputazione non potendo trovare applicazione l'art. 564, comma 2, c.c.
Il valore complessivo dell'asse alla data di apertura della successione è, pertanto, pari ad euro 102.546,61 (13.129,64+1.751,44+1.146,63+91.740,00-5.221,10).
Le operazioni di divisione con collazione consentono di reputare assorbite quelle inerenti alla verifica di lesione della quota di riserva. Può comunque precisarsi che, quanto alla quota di riserva dell'attrice (euro 34.182,20), attesa l'attribuzione a titolo di donatum
pag. 11/14 per euro 91.470,00 non consterebbe alcuna lesione, anche laddove detratto il valore del diritto di abitazione oggetto di legato (45.575,00 euro: C.T.U., pag. 9) ai fini di eventuale verifica ex art. 549 c.c.
Va, quindi, altresì rigettata la domanda attorea sub n. 4.
Venendo alla domanda di divisione come proposta da entrambe le parti fronte di compendio attivo oggetto di divisione per valore pari ad euro 107.767,71
(13.129,64+1.751,44+1.146,63+91.740,00) e previa detrazione, per la metà ciascuna, del valore del legato per 2.000,00 euro, la quota spettante in favore di ciascuna delle parti è pari alla quota di 1/2 e, quindi, ad euro 52.883,85.
Da un lato, i debiti risultano essere stati pagati con provvista proveniente dal conto corrente cointestato oggetto, tuttavia, nella sua interezza di lascito in favore della convenuta con conseguente persistente dovuto a carico dell'attrice per euro 2.610,55 (1/2 di euro 5.221,10), dall'altro lato, quest'ultima risulta altresì beneficiaria, secondo allegazione non contestata, di bonifico per il 50% del residuo giacente per euro 7.111,04
e, quindi, per l'ammontare di euro 3.555,52 (doc. 6 conv.), per un complessivo ammontare di euro 6.166,07 (2.610,55+3.555,52).
Risultano al contempo prelievi dal conto cointestato successivi all'apertura della successione per un complessivo ammontare di euro 1.000,00, secondo allegazione non contestata attribuiti alla convenuta e con debito di quest'ultima nei confronti della massa nei limiti della metà (euro 500,00).
Il primo importo va detratto dalla quota di spettanza dell'attrice. Il secondo è oggetto di indebito a carico dell'attrice, con conseguente accoglimento della domanda in parte qua volta alla relativa restituzione.
In considerazione degli importi a credito e debito nei confronti della massa sopra precisati, il valore delle quote spettanti alle parti in sede divisionale è pari ad euro
47.217,79 (52.883,85+500-6.166,07) quanto all'attrice e ad euro 58.549,93 quanto alla convenuta (52.883,85-500+6.166,07).
Oggetto di allegazione che non sembra aver trovato contestazione è la già intervenuta divisione anche dell'importo di euro 1.751,44, sicché entrambe le parti hanno già ricevuto la somma di 875,72 euro
Il residuo dovuto in favore della convenuta è, quindi, di euro 57.674,21, quello in pag. 12/14 favore dell'attrice di euro 46.342,07.
Dal momento che la convenuta ha ricevuto il solo ammontare pari ad euro 13.129,64 corrispondente alle giacenze di cui al conto corrente, riconosciuto alla stessa il credito di euro 1.146,63 per l'intero, il residuo spettante ammonta ad euro 43.397,94, a carico dell'attrice la quale risulta, invece, aver ricevuto in vita beni per valore di euro 91.740,00 alla cui collazione è chiamata ai sensi degli artt. 737 e seg. c.c.
Dal riferito importo deve essere detratto il valore del legato, a carico dei coeredi per la metà ciascuno (euro 22.787,50), residuando, quindi, credito in favore della convenuta per l'ammontare pari a 20.610,44 euro, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Per ciò che concerne, infine, la domanda della convenuta volta alla ripetizione delle somme versate per spese condominiali, la stessa può trovare accoglimento con esclusivo riferimento a quelle straordinarie e nei limiti di quanto documentato (doc. 16 conv.), per l'ammontare come individuato in sede peritale pari ad euro 1.280,63 (C.T.U., pag. 10), oltre interessi dal pagamento al saldo.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate, nei limiti di cui alla nota spese avuto riguardo alle cause di valore indeterminabile di complessità media, sulla base dei parametri medi secondo il D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii. per la fase di studio
(euro 2.127,00), introduttiva (euro 1.416,00), istruttoria (euro 3.738,00) e decisionale
(euro 3.579,00), in considerazione della natura anche divisoria della vertenza e della soccombenza parziale, previa compensazione per la metà, per il finale dovuto a carico dell'attrice pari ad euro 5.430,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A., con esclusione di riconoscimento, invece, quanto alle spese di C.T.P. in considerazione delle finalità precipuamente divisorie dell'indagine peritale.
Nell'assenza di reciproche contestazioni le spese nei rapporti con il litisconsorte devono essere integralmente compensate. Controparte_2
Sulla scorta delle superiori considerazioni, in ragione quindi dell'espletamento delle operazioni di stima ai fini della divisione, le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa (decreto 16-12-2024), devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti, attrice e convenuta, per la metà ciascuna.
pag. 13/14
p.q.m.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita
1. costituisce ex art. 2932 c.c. in favore di , nata a [...] Controparte_1
(Trento) il 20 febbraio 1942, il diritto di abitazione a carico della p.m. 60 della p.ed.
1665/2 in P.T. 4874/II C.C. TRENTO;
2. condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di € 20.610,44, oltre interessi dalla domanda al saldo;
3. condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di € 1.280,63, oltre interessi dal pagamento al saldo;
4. condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate, previa compensazione parziale per la metà, in € 5.430,00 per onorario, oltre a rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5. spese integralmente compensate nei rapporti con Controparte_2
6. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta per la metà ciascuna.
Così deciso in Trento, 10/12/2025
Il Giudice rel.
NR PO
Il Presidente
Dott. Luciano Spina
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2448/2021
Il Tribunale Ordinario di Trento, Contenzioso Ordinario, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Luciano Spina Presidente
Dott.ssa Giuliana Segna Giudice
Dott.ssa NR PO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2448 del ruolo generale dell'anno 2021 promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. GLORIA VALENTINI, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. SEVERO CASSINA, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
nonché contro
in persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale Controparte_2
(C.F. ) e (C.F. Persona_1 C.F._3 Persona_2
) C.F._4 con l'avv. ANNA VARNER, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
LITISCONSORTI NECESSARI
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 21-5-2025, con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: “chiede l'accoglimento delle domande, richieste e istanze - nel merito e in via istruttoria - di cui alla Memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. e alla Memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c.”; “1) per quanto dedotto al par. 1 dell'Atto di citazione e nei successivi scritti, accertare e dichiarare che l'Attrice non è erede di Dotto;
2) per Per_3 quanto dedotto ai parr. 2, 3 e 4 dell'Atto di citazione e nei successivi scritti, accertare e dichiarare la nullità e, comunque, l'inoperatività della disposizione del Testamento (docc. 2 - 3) recante il diritto di abitazione e l'onere di pagamento delle spese condominiali a favore di e, comunque, l'assenza di tale obbligo in Controparte_1 capo all'Attrice; 3) per quanto dedotto al par. 5 dell'Atto di citazione e nei successivi scritti, accertare e dichiarare che il diritto di abitazione e di pagamento degli oneri condominiali, oggetto del legato, involge solo la metà dell'Immobile; 4) per quanto dedotto al par. 6 dell'Atto di citazione e nei successivi scritti, in via subordinata, ridurre le disposizioni testamentarie entro la quota disponibile, accertare e dichiarare la qualità di erede legittimaria in capo all'Attrice e l'entità della quota riservata, pari a 1/3 nonché accertare e quantificare l'ammontare della conseguente legittima, spettante nella somma di € 16.368,74, ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse ritenersi di giustizia, ad ogni modo corrispondente alla detta porzione di 1/3; 5) per quanto dedotto al par. 7 dell'Atto di citazione e nei successivi scritti, condannare CP_1
ai sensi degli artt. 662 e 663 c.c., a pagare all'Attrice il diritto di abitazione e delle
[...] spese condominiali, ossia - allo stato - la somma di € 47.900,34 (ossia € 58.800,00 + € € 13.050,52 : 3 x 2) ovvero quelle diverse somme, maggiori o minori ritenuta di giustizia;
7) per quanto dedotto al par. 8 dell'Atto di citazione e nei successivi scritti, dividere il compendio ereditario ai sensi dell'art. 727 c.c., assegnando all'Attrice beni per un valore non inferiore a € 16.368,74, ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse ritenersi di giustizia, ad ogni modo corrispondente alla quota di legittima, pari a 1/3; 8) per quanto dedotto al par. 9 dell'Atto di citazione e nei successivi scritti, condannare a rilasciare l'Immobile e a pagare all'Attrice, a titolo di Controparte_1 occupazione senza titolo, l'importo di € 9.800,00 (calcolato al momento della redazione dell'Atto di citazione) nonché quelle ulteriori somme che matureranno sino al rilascio, ovvero quelle diverse, maggiori o minori, ritenute di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione;
condannare altresì a versare la somma di € 1.000,00, Controparte_1 dalla medesima prelevato il 21 e 22 marzo dal conto corrente di;
9) in Parte_2 ulteriore subordine, nell'ipotesi di successione ex lege per la quota di 1/2 ciascuna, previa collazione e comunque condanna della controparte al pagamento dei crediti e alla restituzione delle somme indicate in atti (Atto di citazione, parr. 7 - 9), accertate come
pag. 2/14 nulle/inefficaci/inoperative e comunque limitate le disposizioni testamentarie violative, disporre la divisione della comunione incidentale, assegnando all'Attrice beni per un valore non inferiore alla quota di 1/2 ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse ritenersi di giustizia;
Con vittoria di compensi e spese di causa, oltre a IVA, CNPA e rimborso forfettario”;
per parte convenuta: “in via principale: dichiarare inammissibili (comprese quelle nuove formulate nella I memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. in quanto tardive) e, comunque, rigettare tutte le domande formulate da per i motivi di cui in atti ed Parte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto, ad eccezione della domanda di scioglimento della comunione ereditaria nei termini di seguito precisati;
in via riconvenzionale principale: - accertare e dichiarare l'inadempimento all'obbligo imposto a
[...]
dal testamento olografo di data 3 dicembre 2015 retrolasciato dal defunto Pt_1
, di costituire il diritto di abitazione vitalizio (o di usufrutto) a carico Parte_2 della p.m. 60 della p.ed. 1665/2 in P.T. 4874/II C.C. TRENTO in favore di CP_1
nata a [...] il [...] e, per l'effetto, pronunciare ai sensi
[...] dell'art. 2932 c.c. sentenza che produca gli effetti del contratto costitutivo non concluso tra le parti, costituendo il diritto di abitazione vitalizio (o d'usufrutto) a carico della intera p.m. 60 della p.ed. 1665/2 in P.T. 4874/II C.C. TRENTO in favore di
[...]
nata a [...] il [...] e ordinando le conseguenti CP_1 operazioni tavolari;
- accertato che e sono Parte_1 Controparte_1 coeredi legittime in ragione di 1/2 indiviso ciascuna di e previa Parte_2 collazione di quanto ricevuto dall'attrice in donazione dal padre con atto di data 21 dicembre 1995 n. 21594/4943 di repertorio notaio di Trento, disporre lo Per_4 scioglimento della comunione ereditaria in morte di costituita da Parte_2 alcuni diritti e beni e, precisamente, dal credito verso l' er ratei maturati e non CP_3 riscossi di €uro 1.387,44, dal credito verso l'RI di €uro 364,00, dal credito verso il
di Controparte_4 Milano per €uro 1.146,63 e dalla quota in piena proprietà di 1/2 indiviso della p.m. 60 della p.ed. 1665/2 in P.T. 4874/II C.C. TRENTO, con la precisazione che il credito verso l' e il credito verso l'RI sono già stati incassati e divisi, e con la formazione CP_3 di due porzioni da assegnare alle condividenti corrispondenti alla quota di diritto di ciascuna ovvero con la corresponsione a favore od a carico di eventuali conguagli, con condanna alla parte non assegnataria di rilasciare i beni eventualmente posseduti liberi da persone e cose, oltre ai frutti ed agli interessi legali dall'apertura della successione ex art. 745 c.c.; - accertare che è creditrice, per le ragioni di cui Controparte_1 in atti, nei confronti di della somma di €uro 6.166,07 o di quella Parte_1 maggiore o minore che risulterà di giustizia, nonché delle maturate e maturande spese condominiali relative all'immobile p.m. 60 della p.ed. 1665/2 in P.T. 4874/II C.C. TRENTO e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore di Parte_1
delle predette somme, oltre agli interessi legali dal dovuto al Controparte_1 saldo;
in via riconvenzionale subordinata: - nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta ammissibile ed accolta la domanda avversaria di condanna della convenuta ex artt. 662 e 663 c.c., accertare che è creditrice, per le ragioni di cui in atti, Controparte_1 nei confronti di della somma di €uro 6.166,07 o di quella maggiore Parte_1
o minore che risulterà di giustizia, nonché delle maturate e maturande spese
pag. 3/14 condominiali relative all'immobile p.m. 60 della p.ed. 1665/2 in P.T. 4874/II C.C. TRENTO e, per l'effetto, porre in compensazione l'eventuale credito attoreo con le accertande somme dovute da a e condannare Parte_1 Controparte_1
al pagamento a del residuo, oltre agli Parte_1 Controparte_1 interessi legali dal dovuto al saldo - nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'attrice non fosse tenuta a collazionare l'immobile donatole dal defunto padre , Parte_2 disporre la reintegrazione della quota di riserva della convenuta Controparte_1 nei confronti dell'attrice stessa ai sensi e per gli effetti degli artt. 553 e ss. c.c. nella misura di 1/3 ex artt. 542 e ss. c.c. pari ad €uro 36.935,54 o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con la conseguente e relativa condanna dell'attrice
. In ogni caso: Con vittoria di spese, oltre al 15% per spese generali, Parte_1 C.N.A. ed I.V.A., oltre alle spese di CTP e CTU IN VIA ISTRUTTORIA (omissis)”;
per i litisconsorti necessari: “NEL MERITO: non avendo interesse giuridico a contrastare le domande delle parti ed essendo gli Esponenti, quali genitori di CP_2
evocati solo quali litisconsorti necessari, ci si rimette alle determinazioni del
[...]
Tribunale. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di causa, oltre a IVA, CNPA e rimborso forfettario”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
L'attrice agisce in giudizio esponendo che:
- il 22-3-2020 è deceduto il padre , la convenuta ne era la moglie e Parte_2 il nipote;
Controparte_2
- sono state rinvenute due schede testamentarie di identico contenuto, in particolare il de cuius avendo così disposto (nella prima facciata) “… Lascio alla mia cara moglie
quanto segue. Tutto il contenuto che si trova nell'appartamento dove Controparte_1 abitiamo. Quadri mobilia;
e il piccolo conto in Banca Intesa”, (nella seconda facciata)
“Cara figlia, desidero e pretendo che mia moglie possa rimanere a vivere nella mia CP_1 casa che ti ho regalato fino alla fine dei suoi giorni. Con l'onere delle spese condominiali ordinarie e spese straordinarie a carico del proprietario” e (nella terza facciata) “Cara figlia (…) sii gentile con per un accordo con l'appartamento”, oltre a Pt_1 CP_1 lascito in favore del “pronipote ” per “duemila Euro 2.000”; Per_5
- all'apertura della successione l'asse era composto dalla giacenza pari a 26.259,28 euro del conto corrente cointestato con la moglie (con indicazione di prelievo in data 22-
3-2020 per 500,00 euro da parte della convenuta, con obbligo di restituzione a suo carico)
e dal mobilio presente nell'appartamento di nessun valore, mentre i debiti ereditari pag. 4/14 ammontavano a 4.386,95 euro;
- l'immobile p.ed. 1665/2 p.m. 60 C.C. Trento menzionato nei testamenti era di proprietà dell'attrice per 1/2 in forza di certificato di eredità dd. 27-3-1995 e per 1/2 in forza di contratto dd. 21-12-1995 di donazione della nuda proprietà da parte del de cuius, il quale vantava diritto di abitazione quanto alla prima quota di 1/2 e diritto di usufrutto con riguardo alla seconda;
- la convenuta esige in forza del testamento diritto di abitazione quale legato ex art. 651 c.c. (per valore pari ad euro 58.800,00) oltre a provvista di conto corrente;
- il valore capitalizzato delle spese condominiali è pari ad euro 13.050,52 e quello dell'immobile di euro 180.000,00;
- l'attrice non è individuata quale erede in sede testamentaria, con conseguente inefficacia del legato di abitazione ai sensi dell'art. 662 c.c.;
- la disposizione deve in ogni caso ritenersi in contrasto con le ulteriori risultanze testamentarie e, in assenza di data, nulla ex art. 602 c.c. non potendosene determinare la posteriorità;
- la disposizione di legato è altresì nulla per violazione dell'art. 651 c.c. in quanto l'attrice è stata istituita erede ex re certa e l'immobile apparteneva a soggetto diverso dal testatore, dalla scheda testamentaria in concreto evincendosi che il de cuius riteneva erroneamente l'appartamento come proprio;
- il legato di abitazione investirebbe al più la metà dell'appartamento oggetto di donazione;
- per l'ipotesi di validità ed efficacia del legato a favore dell'attrice risulterebbe verificata lesione della rispettiva quota di legittima pari ad un 1/3 per valore non inferiore ad euro 16.368,74;
- la convenuta sarebbe, inoltre, tenuta al pagamento in favore dell'attrice di somma pari alla quota di 2/3 del valore del diritto di abitazione e delle spese condominiali (ossia euro 47.900,34) ex art. 663 c.c. o ex art. 662, comma 2, c.c.;
- previa eventuale riduzione, deve procedersi alla divisione del compendio ereditario, con condanna dell'attrice alla restituzione dell'immobile e al risarcimento del danno per indennità di occupazione per euro 700,00 mensili, oltre al pagamento dell'importo di
500,00 euro di cui al prelievo del 22-3-2020; pag. 5/14 conclusivamente richiedendo accertarsi che l'attrice non è erede di , Parte_2 dichiararsi la nullità e comunque l'inefficacia della disposizione testamentaria recante l'istituzione del diritto di abitazione o accertarsi che la stessa concerne la sola metà dell'immobile, in subordine ridurre le disposizioni testamentarie entro la quota disponibile;
condannare la convenuta al pagamento per la quota di spettanza del valore del diritto di abitazione e delle spese condominiali;
dividere il compendio ereditario;
condannare la convenuta al rilascio dell'immobile e al pagamento dell'indennità per occupazione senza titolo della somma di 12.600,00 euro, oltre a restituzione di 500,00 euro.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta allega che:
- al momento della morte sussisteva un relictum integrato, oltre che dalle giacenze del conto corrente cointestato (da imputarsi alla massa nei limiti della metà per 13.129,64 euro), credito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di 364,00 euro e credito nei confronti dell' Controparte_5 di 1.387,44 euro;
- entrambe le parti sono eredi;
- le stesse hanno già provveduto, dopo il pagamento di alcune spese ereditarie (per
5.221,10 euro), alla divisione delle somme residue giacenti in conto corrente (per euro
3.555,52 ciascuna);
- la donazione del 21-12-1995 è intervenuta senza dispensa da collazione per un valore, in favore dell'attrice, non inferiore a 100.000,00 euro;
- il testamento consta di un foglio protocollo con data e firma sulla terza facciata;
- il legato è pienamente valido ed efficace, attiene a diritto reale d'abitazione vitalizio e investe l'appartamento nella sua interezza, con richiesta di costituzione ex art. 2932 c.c.;
- detta disposizione non ha determinato alcuna lesione della quota di riserva dell'attrice;
- quest'ultima deve conferire alla massa quota pari a 1/4 dell'immobile in natura o per imputazione, in difetto essendo tenuta alla reintegra della quota di riserva per 36.553,32 euro, oltre a restituzione della somma di euro 6.166,07 tenuto conto di quanto ricevuto in esito alla chiusura del conto corrente (3.555,52 euro) e del dovuto corrispondente a metà delle spese ereditarie sostenute dalla convenuta (euro 2.610,55); pag. 6/14 - la domanda ex artt. 662 e 663 c.c. è inammissibile l'attrice non avendo adempiuto all'obbligo di costituzione del diritto di abitazione sulla medesima gravante, in subordine la convenuta essendo al più tenuta al pagamento dell'importo di 27.000,00 euro;
conclusivamente richiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la costituzione di diritto di abitazione vitalizio (o di usufrutto) a carico della p.m. 60 della p.ed. 1665/2 in P.T. 4874/II C.C. Trento;
disporsi, inoltre, lo scioglimento della comunione ereditaria e condannare l'attrice al pagamento della somma di 6.166,07 e delle spese condominiali maturate e maturande;
in via riconvenzionale subordinata, procedere a compensazione del suddetto credito con quello eventuale attoreo ex artt. 662 e 663 c.c. e, per l'ipotesi in cui l'attrice non fosse tenuta a collazionare l'immobile, condannarsi la stessa alla reintegra della quota di riserva della convenuta per
36.553,32 euro.
Disposta integrazione del litisconsorzio nei confronti del legatario Controparte_2 in relazione, fra l'altro, alle domande di riduzione, nel costituirsi in giudizio quest'ultimo si è rimesso alle determinazioni del Tribunale.
Nel corso della prima memoria istruttoria, la convenuta ha altresì dedotto l'esistenza di ulteriore credito del de cuius per l'ammontare di euro 1.146,63.
Istruita a mezzo di C.T.U. (Relazione del 14-10-2024), la causa è stata rimessa in decisione come da ordinanza del 22-5-2025, con assegnazione alle parti di termini per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Sul legato di abitazione in favore della convenuta a carico di bene di proprietà dell'attrice.
Va, innanzitutto, disattesa la tesi attorea secondo cui la disposizione testamentaria per cui è causa si porrebbe in contrasto con altre da ritenersi ricomprese in testamenti diversi e separati, eventualmente posteriori.
Le due schede testamentarie prodotte agli atti (docc. 2 e 3 att.) integrano ciascuna di esse un unico testamento, recando nel proprio incipit la data del 3-12-2015 oltre a due sottoscrizioni, la prima sulla seconda facciata, la seconda sulla terza, senza che ciò possa intendersi contraddetto dalla loro stesura in facciate separate, anche in considerazione del resto della differente forma stilistica, epistolare con indirizzamento specifico alla figlia pag. 7/14 (attrice) nella seconda facciata e a entrambe le parti nella terza.
Non sussiste, inoltre, il contrasto preteso dall'attrice nella formulazione concernente l'immobile di Trento, in quanto la formula di cui alla seconda facciata, seppur più assertiva (“Desidero e pretendo …”) non risulta posta in discussione, bensì rinforzata dall'invito a condotta volta a “… un accordo per l'appartamento ragionevole ambo le parti…”, in definitiva esortandosi a una condotta amichevole ai fini dell'esecuzione della disposizione testamentaria senza incrinarne l'efficacia precettiva.
In particolare, il de cuius ha così disposto con previsione indirizzata alla figlia e in favore della moglie: “Desidero e pretendo che mia moglie possa rimanere a vivere CP_1 nella mia casa che ti ho regalato fino alla fine dei miei giorni” (docc. 2 e 3 cit.).
Non revocabile in dubbio è che, sulla base di quanto emerge dallo stesso testamento, il testatore sapesse che la cosa legata non apparteneva a lui: in tal senso concorrono sia la precisazione circa l'intervenuta donazione in favore della figlia (“… che ti ho regalato”) con chiara consapevolezza, quindi, anche del soggetto effettivamente proprietario e del titolo di trasferimento (doc. 5 att.), sia l'ulteriore richiamo sempre in seno alla scheda testamentaria in ordine all'attribuzione alla figlia dell'appartamento qualificato dal de cuius come “tutto il mio lavoro”.
Siffatta consapevolezza esclude la ricorrenza di fattispecie di nullità ai sensi dell'art. 651 c.c. (Cass. Sez. 1, 12/06/1969, n. 2081: “Sia nell'ipotesi di legato di cosa dell'onerato
o di un terzo, sia in quella di cosa solo in parte del testatore, la consapevolezza del testatore di legare cosa in tutto ed in parte non propria esclude la nullità totale o parziale del legato. L'accertamento di detta consapevolezza, attraverso il testamento od altre risultanze equipollenti, spetta al giudice di merito, il cui apprezzamento si sottrae a sindacato in sede di legittimità - se sorretto da motivazione adeguata ed esente da errori”).
Le richiamate disposizioni testuali, nel chiaro riferimento all'appartamento nel suo complesso quale esito della attività lavorativa del de cuius e alla finalità del legato alla possibilità di abitazione per la moglie “fino alla fine dei suoi giorni”, connotano, inoltre, il legato di abitazione con riguardo all'appartamento di proprietà dell'attrice nella sua interezza, non soltanto per la quota donata dal padre (doc. 5 att.).
Vale precisare che, se onerata deve intendersi pacificamente l'attrice, quest'ultima pag. 8/14 riveste altresì la qualità di coerede per l'emersione di posizioni creditorie ulteriori come precisate dalla convenuta, nonché alla luce delle attività spiegate in detta qualità, sia ai fini della richiesta di rimborso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (doc. 4 conv.), sia quanto alle operazioni di chiusura e incasso delle giacenze di conto corrente (doc. 5 conv.), nonché alla luce della presenza di debiti ereditari (docc.
9-12 conv.), senza che peraltro nel caso de quo si profili l'istituzione della convenuta quale erede universale in considerazione dell'oggetto invece determinato e specifico delle disposizioni in suo favore. È del resto pacifico che la successione legittima possa coesistere con la successione testamentaria nell'ipotesi in cui il de cuius non abbia disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio (Cass. Sez. 2, 20/06/2017, n. 15239;
Sez. 2, Sentenza n. 2968 del 07/04/1997; v. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30802 del
06/11/2023: “In tema di successione ereditaria, la presenza di un testamento che contenga soltanto attribuzioni a titolo di legato idonee ad esaurire l'asse relitto non esclude la successione legittima, la quale sussiste anche quando è priva di un positivo contenuto patrimoniale, siccome destinata ad operare sia al fine di individuare la responsabilità per i debiti ereditari e per gli obblighi gravanti sull'erede, sia al fine di decidere sulla sorte dei beni appartenenti al de cuius, ma ignorati dalle disposizioni testamentarie, ovvero sopravvenuti alla data di redazione della scheda, i quali sono destinati a devolversi secondo le regole della successione ab intestato, una volta esclusa la possibilità di individuare una diversa istituzione di erede nelle previsioni di ultima volontà”).
Il legato di cosa di proprietà di un terzo, quando sia valido, facultizza l'onerato o di acquistare la proprietà della cosa dal terzo e trasferirla al legatario, oppure di pagarne al legatario il giusto prezzo (art. 651 c.c.), nondimeno ove la cosa legata appartenga all'onerato deve ritenersi che questi sia obbligato a trasmettere la proprietà al legatario.
In particolare, il legato di cosa dell'onerato o di terzo spiega efficacia obbligatoria, in caso di suo inadempimento il beneficiario potendo richiedere, come nel caso in esame,
l'esecuzione in forma specifica (Tribunale Catania, 20/04/1994: “Posto che il legato di cosa dell'onerato non è immediatamente traslativo della proprietà ma ha efficacia solo obbligatoria, nell'ipotesi di inadempienza dell'onerato è ammissibile il ricorso, da parte del beneficiario, all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre prevista pag. 9/14 dall'art. 2932 c.c.”).
Verificati altresì i requisiti per la commerciabilità del bene (cfr. all.ti note convenuta
10-1-2025; cfr. inoltre C.T.U., pag. 9), deve, pertanto, innanzitutto trovare accoglimento la domanda della convenuta volta alla costituzione di diritto di abitazione ai sensi dell'art. 2932 c.c. a carico dell'immobile per cui è causa.
L'accoglimento della domanda riconvenzionale principale determina l'assorbimento di quella spiegata in via subordinata ex artt. 553 e seg. c.c., nonché il rigetto delle domande attoree sub nn. 1, 2, 3 e n. 8, quest'ultima quanto alla richiesta di indennità per occupazione sine titulo.
Per ciò che concerne le spese condominiali va considerato che, come rilevato con ordinanza del 2-1-2024 ai fini di cui all'art. 101 c.p.c., la previsione al riguardo è nella specie la seguente: “Con l'onore Delle spese condominiali ordinarie. Spese straordinarie
a carico Della Proprietaria” (doc. 2 att.), nell'ulteriore scheda sembrando emergere la dicitura “Con l'onere” (doc. 3 att.). In entrambe le schede significativa è comunque la distinzione quanto al trattamento delle spese condominiali ordinarie, da un lato, e di quelle straordinarie, dall'altro lato, le prime con la previsione di “onere” o “onore” immediatamente dopo l'attribuzione alla convenuta del diritto di abitazione, le seconde soltanto essendo previste a carico “Della proprietaria”.
La scheda testamentaria contempla, dunque, una distinta disciplina delle spese ordinarie e straordinarie nei termini riferiti. Ne consegue che non consta in parte qua alcuna attribuzione a titolo di legato, concorrendo, invece, mero richiamo alla disciplina di legge (Cass. Sez. 2, 19/04/2017, n. 9920).
Le reciproche domande ed eccezioni delle parti in argomento in punto di riduzione testamentaria sono, pertanto, prive di fondamento in fatto, salvo quanto a dirsi con riferimento alla richiesta di rimborso dei pagamenti a titolo di spese straordinarie effettuati dalla convenuta.
È, invece, fondata la domanda di parte attrice sub n. 5 ai sensi dell'art. 663 c.c., secondo cui “Se è stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volontà del testatore”. Ne consegue che, in considerazione del valore del diritto di abitazione, da computarsi in ogni caso alla pag. 10/14 data di apertura della successione, pari ad euro 45.575,00 euro (C.T.U., pag. 9), la convenuta è tenuta a compensare l'attrice, attesa la partecipazione all'eredità per la quota di 1/2 (art. 581 c.c.), per euro 22.787,50, con formula legislativa (“… compensarlo …”) che consente di ritenere di dover procedere alla verifica anche in seno alle operazioni divisionali.
3. Sulla domanda di riduzione dell'attrice e sulla divisione e collazione.
Ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario, il Tribunale fa proprie, in quanto adeguatamente e sufficientemente motivate, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. nominato con le precisazioni a seguire.
Il relictum risulta pari al complessivo importo di euro 16.027,71, come integrato da quota pari alla metà delle giacenze del conto corrente cointestato (euro 13.129,64: doc. 7 conv.) e dai crediti (euro 1.751,44) vantati dal de cuius nei confronti dell'RI e di nonché, come dedotto dalla difesa di parte convenuta in sede di prima memoria CP_3 istruttoria, nei confronti del per il personale della CP_4 Controparte_4
(per euro 1.146,63: docc. 3, 4 e 14 conv.).
[...]
I debiti, comprensivi anche delle spese funebri (euro 4.386,95), ammontano ad euro
5.221,10 e risultano pagati con provvista del conto corrente cointestato (docc. 7 e 9-13 conv.; C.T.U., pag. 4).
Il valore del donatum in favore dell'attrice, per la quota di 1/2 dell'immobile p.m. 60
p.ed. 1665/2 C.C. Trento, è pari ad euro 91.740,00 (C.T.U., pag. 9).
Va escluso il computo del valore del diritto di abitazione sull'immobile di proprietà del terzo, non facendo parte quest'ultimo del compendio ereditario, salva la regolazione dei relativi effetti ai sensi degli artt. 662 e 663 c.c. Deve, infatti, osservarsi che il bene legato di proprietà di terzi non deve essere oggetto di imputazione non potendo trovare applicazione l'art. 564, comma 2, c.c.
Il valore complessivo dell'asse alla data di apertura della successione è, pertanto, pari ad euro 102.546,61 (13.129,64+1.751,44+1.146,63+91.740,00-5.221,10).
Le operazioni di divisione con collazione consentono di reputare assorbite quelle inerenti alla verifica di lesione della quota di riserva. Può comunque precisarsi che, quanto alla quota di riserva dell'attrice (euro 34.182,20), attesa l'attribuzione a titolo di donatum
pag. 11/14 per euro 91.470,00 non consterebbe alcuna lesione, anche laddove detratto il valore del diritto di abitazione oggetto di legato (45.575,00 euro: C.T.U., pag. 9) ai fini di eventuale verifica ex art. 549 c.c.
Va, quindi, altresì rigettata la domanda attorea sub n. 4.
Venendo alla domanda di divisione come proposta da entrambe le parti fronte di compendio attivo oggetto di divisione per valore pari ad euro 107.767,71
(13.129,64+1.751,44+1.146,63+91.740,00) e previa detrazione, per la metà ciascuna, del valore del legato per 2.000,00 euro, la quota spettante in favore di ciascuna delle parti è pari alla quota di 1/2 e, quindi, ad euro 52.883,85.
Da un lato, i debiti risultano essere stati pagati con provvista proveniente dal conto corrente cointestato oggetto, tuttavia, nella sua interezza di lascito in favore della convenuta con conseguente persistente dovuto a carico dell'attrice per euro 2.610,55 (1/2 di euro 5.221,10), dall'altro lato, quest'ultima risulta altresì beneficiaria, secondo allegazione non contestata, di bonifico per il 50% del residuo giacente per euro 7.111,04
e, quindi, per l'ammontare di euro 3.555,52 (doc. 6 conv.), per un complessivo ammontare di euro 6.166,07 (2.610,55+3.555,52).
Risultano al contempo prelievi dal conto cointestato successivi all'apertura della successione per un complessivo ammontare di euro 1.000,00, secondo allegazione non contestata attribuiti alla convenuta e con debito di quest'ultima nei confronti della massa nei limiti della metà (euro 500,00).
Il primo importo va detratto dalla quota di spettanza dell'attrice. Il secondo è oggetto di indebito a carico dell'attrice, con conseguente accoglimento della domanda in parte qua volta alla relativa restituzione.
In considerazione degli importi a credito e debito nei confronti della massa sopra precisati, il valore delle quote spettanti alle parti in sede divisionale è pari ad euro
47.217,79 (52.883,85+500-6.166,07) quanto all'attrice e ad euro 58.549,93 quanto alla convenuta (52.883,85-500+6.166,07).
Oggetto di allegazione che non sembra aver trovato contestazione è la già intervenuta divisione anche dell'importo di euro 1.751,44, sicché entrambe le parti hanno già ricevuto la somma di 875,72 euro
Il residuo dovuto in favore della convenuta è, quindi, di euro 57.674,21, quello in pag. 12/14 favore dell'attrice di euro 46.342,07.
Dal momento che la convenuta ha ricevuto il solo ammontare pari ad euro 13.129,64 corrispondente alle giacenze di cui al conto corrente, riconosciuto alla stessa il credito di euro 1.146,63 per l'intero, il residuo spettante ammonta ad euro 43.397,94, a carico dell'attrice la quale risulta, invece, aver ricevuto in vita beni per valore di euro 91.740,00 alla cui collazione è chiamata ai sensi degli artt. 737 e seg. c.c.
Dal riferito importo deve essere detratto il valore del legato, a carico dei coeredi per la metà ciascuno (euro 22.787,50), residuando, quindi, credito in favore della convenuta per l'ammontare pari a 20.610,44 euro, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Per ciò che concerne, infine, la domanda della convenuta volta alla ripetizione delle somme versate per spese condominiali, la stessa può trovare accoglimento con esclusivo riferimento a quelle straordinarie e nei limiti di quanto documentato (doc. 16 conv.), per l'ammontare come individuato in sede peritale pari ad euro 1.280,63 (C.T.U., pag. 10), oltre interessi dal pagamento al saldo.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate, nei limiti di cui alla nota spese avuto riguardo alle cause di valore indeterminabile di complessità media, sulla base dei parametri medi secondo il D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii. per la fase di studio
(euro 2.127,00), introduttiva (euro 1.416,00), istruttoria (euro 3.738,00) e decisionale
(euro 3.579,00), in considerazione della natura anche divisoria della vertenza e della soccombenza parziale, previa compensazione per la metà, per il finale dovuto a carico dell'attrice pari ad euro 5.430,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A., con esclusione di riconoscimento, invece, quanto alle spese di C.T.P. in considerazione delle finalità precipuamente divisorie dell'indagine peritale.
Nell'assenza di reciproche contestazioni le spese nei rapporti con il litisconsorte devono essere integralmente compensate. Controparte_2
Sulla scorta delle superiori considerazioni, in ragione quindi dell'espletamento delle operazioni di stima ai fini della divisione, le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa (decreto 16-12-2024), devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti, attrice e convenuta, per la metà ciascuna.
pag. 13/14
p.q.m.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita
1. costituisce ex art. 2932 c.c. in favore di , nata a [...] Controparte_1
(Trento) il 20 febbraio 1942, il diritto di abitazione a carico della p.m. 60 della p.ed.
1665/2 in P.T. 4874/II C.C. TRENTO;
2. condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di € 20.610,44, oltre interessi dalla domanda al saldo;
3. condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di € 1.280,63, oltre interessi dal pagamento al saldo;
4. condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, liquidate, previa compensazione parziale per la metà, in € 5.430,00 per onorario, oltre a rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5. spese integralmente compensate nei rapporti con Controparte_2
6. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta per la metà ciascuna.
Così deciso in Trento, 10/12/2025
Il Giudice rel.
NR PO
Il Presidente
Dott. Luciano Spina
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