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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/07/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Francesco Catanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3776 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. UGHI CRISTINA, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSI FILIPPO, come da procura C.F._2
in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
15/11/2024, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 24/03/2001, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 42, parte II, serie A;
- che dall'unione era nato il figlio in data 03/09/2001; Per_1 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del rispetto reciproco. 2) ) Porre a carico del Sig. la somma di € 300,00 per il CP_1
mantenimento del figlio oltre la ripartizione al 50% delle spese straordinarie da Per_1
concordare preventivamente;
3) La Sig.ra si impegna a rilasciare, unitamente al Pt_1
figlio che continuerà ad abitare con la stessa, l'immobile di proprietà del coniuge, Per_1
entro un tempo ragionevole che le consenta di trovare un alloggio e, comunque entro un periodo massimo di sei mesi, periodo in cui il Sig. comunque verserà la somma CP_1
concordata per il mantenimento del figlio”.
All'udienza del 25/06/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 15/11/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi , nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 24/03/2001, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 42, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 26/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Francesco Catanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3776 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. UGHI CRISTINA, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSI FILIPPO, come da procura C.F._2
in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
15/11/2024, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 24/03/2001, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 42, parte II, serie A;
- che dall'unione era nato il figlio in data 03/09/2001; Per_1 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del rispetto reciproco. 2) ) Porre a carico del Sig. la somma di € 300,00 per il CP_1
mantenimento del figlio oltre la ripartizione al 50% delle spese straordinarie da Per_1
concordare preventivamente;
3) La Sig.ra si impegna a rilasciare, unitamente al Pt_1
figlio che continuerà ad abitare con la stessa, l'immobile di proprietà del coniuge, Per_1
entro un tempo ragionevole che le consenta di trovare un alloggio e, comunque entro un periodo massimo di sei mesi, periodo in cui il Sig. comunque verserà la somma CP_1
concordata per il mantenimento del figlio”.
All'udienza del 25/06/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 15/11/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi , nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 24/03/2001, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 42, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 26/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.