Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 22/12/2025, n. 23535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23535 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23535/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07213/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7213 del 2025, proposto da
LA RO, IO MM, EN DR, IA ZI NE, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluca Fontanella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza della Corte di Appello di Roma – sez. lavoro n. 178/2017 depositata in cancelleria in data 13.3.2017, fornita di formula esecutiva, poi corretta con ordinanza del 4.5.2017, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa DI ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma – sez. lavoro n. 178/2017, con la quale “ La Corte, in riforma della impugnata sentenza, accerta e dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra gli appellanti ed il Ministero della Salute per il periodo 10.5.1999 – 29.9.2003 quanto a MM IO; 10.5.1999 – 31.12.2004 quanto a RO LA e NE IA ZI; 10.5.1999- 31.10.2004 quanto a DR EN e per l’effetto, accertata la riconducibilità delle mansioni svolte da ciascuno degli appellanti alla qualifica di Dirigente dell’Area I del CCNL del Personale Dirigente, condanna il Ministero appellato a corrispondere
“ -a MM IO la somma di euro 115.706,87 di cui 94.310,38 a titolo di differenze retributive, euro 15.258,49 a titolo di TFR ed euro 6.138,00 a titolo di mancata fruizione dei buoni pasto, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per gli stessi periodi;
- a RO LA e NE IA ZI la somma di euro 121.625,61 ciascuna, di cui euro 96.081,85 a titolo di differenze retributive, euro 18.689,66 a titolo di TFR ed euro 6.854,10 a titolo di mancata fruizione dei buoni pasto, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per gli stessi periodi.
- a DR EN la somma di euro 117.241,13, di cui euro 93.141,78 a titolo di differenze retributive, euro 18.165,95 a titolo di TFR ed euro 5933,40 a titolo di mancata fruizione dei buoni pasto, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per gli stessi periodi ”
Sostengono i ricorrenti che l’Amministrazione ha omesso di corrispondere integralmente gli interessi dovuti, non ha versato integralmente i contributi previdenziali e ha detratto, per ciascun odierno ricorrente, la quota parte dei contributi previdenziali che sarebbe stata di spettanza di ciascun lavoratore se la parte datoriale l’avesse corrisposta entro il termine stabilito.
Il Ministero resistente ha depositato la documentazione dalla quale risulta l’integrale pagamento degli interessi e ha dedotto che ha provveduto al versamento integrale dei contributi previdenziali, e, infine, in relazione alla quota parte dei contributi previdenziali, nulla è dovuto in quanto non espressamente previsto in sentenza.
Alla camera di consiglio dell’11 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
È da premettere che il giudice amministrativo dell’ottemperanza non ha la possibilità di integrare in alcun modo la decisione civile, essendo rigidamente vincolato al comando contenuto in sentenza e non può dar vita a quell’attività di precisazione e integrazione del giudicato che contraddistingue l’attività di esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo, in quanto non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto di giudicato.
Infatti, ove gli si riconoscesse una cognitio piena, con il potere di integrare la decisione del giudice ordinario per quanto non precisato nel giudicato, si ammetterebbe la sindacabilità attraverso il giudizio d’ottemperanza del rapporto sottostante per il quale difetta di giurisdizione. Pertanto, i poteri cognitori del giudice dell’ottemperanza, allorché viene chiamato a pronunciarsi sull'avvenuta esecuzione di un provvedimento emesso da un altro plesso giurisdizionale, sono limitati alla mera esecuzione del titolo azionato, senza che sia possibile alcuna interpretazione del giudicato o una sua integrazione (T.A.R. Catanzaro, sez. II, 10 aprile 2025, n. 672).
“ Quando ha per oggetto una sentenza del giudice ordinario al pagamento di una somma di danaro, il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo assume natura e caratteristiche di giudizio prevalentemente esecutivo, in cui il giudice amministrativo è privo di giurisdizione sulla materia sottostante al giudicato azionato; ne consegue che, svolgendo una funzione attuativa della concreta statuizione giudiziale, il giudice non può alterare il precetto, limitandone o ampliandone la portata, e l'eventuale sindacato integrativo costituisce un eccesso di potere giurisdizionale, censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., in quanto esorbitante dai limiti esterni della giurisdizione amministrativa ” (Cassazione civile sez. un., 03/03/2025, n.5654).
Posti questi principi, è da rilevare che, per quanto riguarda la richiesta di interessi, i ricorrenti sostengono che questi sono dovuti “ dal dì del dovuto e cioè dal dies ad quem del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato … e non già dalla data di pubblicazione della sentenza ”.
Tuttavia, tale richiesta non risulta esplicitata nella sentenza il cui dispositivo, in realtà, non prende in alcun modo in considerazione gli interessi.
Stesso discorso va fatto per quanto riguarda la quota parte dei contributi previdenziali che sarebbe stata di spettanza di ciascun lavoratore.
Infatti, anche in questo caso dalla sentenza di cui si chiede l’ottemperanza non è possibile ricavare un precetto che sancisca l’obbligo di pagamento della quota parte dei contributi richiesti dai ricorrenti.
Pertanto, entrambe le suddette richieste debbono essere respinte, non potendosi integrare il precetto contenuto nella sentenza del giudice ordinario.
Diverso discorso va fatto per quanto riguarda il periodo in cui il Ministero era obbligato al versamento contributivo – laddove i ricorrenti chiedono che questo sia commisurato al periodo oggetto di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro (e cioè dl 1999 al 2003- 2004), mentre il Ministero ritiene che questo sia commisurato al 2009 – deve ritenersi fondato il ricorso.
Infatti, la sentenza condanna il Ministero resistente “ al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per gli stessi periodi ”; i periodi in questione sono quelli riportati, sempre nella sentenza della Corte di Appello di cui si chiede l’ottemperanza, subito prima della condanna, laddove “ accerta e dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra gli appellanti ed il Ministero della Salute per il periodo 10.5.1999 – 29.9.2003 quanto a MM IO; 10.5.1999 – 31.12.2004 quanto a RO LA e NE IA ZI; 10.5.1999- 31.10.2004 quanto a DR EN ”.
In conclusione, il ricorso deve essere in parte accolto e in parte respinto.
Stante la reciproca soccombenza le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA TI TT, Presidente
DI ZI, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DI ZI | IA TI TT |
IL SEGRETARIO