Sentenza breve 4 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21/04/2026, n. 3109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3109 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03109/2026REG.PROV.COLL.
N. 07024/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione UI)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7024 del 2025, proposto da
EL UN e OR UI AI TR, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo TO Barrasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grottaminarda, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, piazza Sant'Agostino, n. 29;
nei confronti
TO LE, AN AC, LE IC, IN CC e DO De CA, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 630/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grottaminarda;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il Consigliere IA NO e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Barrasso e Paolino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. EL UN, DO De CA e OR UI AI PE proponevano ricorso dinanzi al T.A.R. per la Campania, sezione staccata di Salerno, per l’annullamento del provvedimento sindacale n. prot. 15578 del 30.12.2024, con il quale il Sindaco del Comune di Grottaminarda aveva loro revocato le nomine di assessori. I ricorrenti impugnavano, altresì, il provvedimento sindacale del 9.1.2025, prot. 258, con il quale erano stati nominati i nuovi assessori e il vicesindaco (AC, CC, IC e LE) e attribuite le deleghe dei ricorrenti a questi ultimi.
Il Sindaco del Comune di Grottaminarda, con il decreto impugnato, aveva disposto la revoca della nomina di assessore in quanto erano emerse divergenze tecnico amministrative nella visione politica – amministrativa dell’Amministrazione, con conseguenti ripercussioni sul rapporto fiduciario.
Successivamente alla revoca della nomina, il Sindaco aveva disposto la nomina di nuovi assessori, attribuendo a questi ultimi le deleghe già esercitate da EL UN, DO De CA e OR UI AI PE.
Con il ricorso introduttivo, i ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 267 del 2000, eccesso di potere per mancanza di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà e irragionevolezza manifesta, posto che il Sindaco non aveva ritenuto di indicare i fatti che avevano determinato la lesione del rapporto fiduciario, anche in considerazione del fatto che, in più occasioni, contraddittoriamente, aveva dichiarato che gli assessori godevano della sua fiducia.
2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con sentenza n. 630 del 2025, respingeva il ricorso.
Il Collegio di prima istanza riteneva che il provvedimento sindacale di revoca di un assessore, ai sensi dell’art. 46, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, poteva basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico – amministrativa, rimesse in via esclusiva al Sindaco e, segnatamente, anche su ragioni afferenti ai rapporti politici all’interno della maggioranza consiliare e sulle ripercussioni inerenti al rapporto fiduciario che doveva sempre permanere tra il capo dell’Amministrazione e il singolo assessore.
Il T.A.R. pertanto concludeva che: “ la motivazione del provvedimento sindacale di revoca di un assessore, la quale deve necessariamente essere presente in virtù della affermata natura di alta amministrazione dell’atto, assume connotati di mancata semplicità e può certamente coincidere con l’avvenuta recisione del rapporto di fiducia tra revocante e revocato in virtù di ragioni, espressamente enunciate o comunque desumibili da atti e comportamenti documentati in giudizio, riconducibili all’indirizzo politico della maggioranza di governo dell’Ente locale ”.
Il Tribunale adito riteneva il provvedimento di revoca sufficientemente motivato con le sopravvenute divergenze tecnico – amministrative tra sindaco e assessori e vicesindaco, con conseguenti ripercussioni sul rapporto fiduciario indispensabile per la coerenza dell’indirizzo politico – amministrativo. E considerava irrilevanti le precedenti rassicurazioni sulla sussistenza del rapporto fiduciario tra revocante e revocati ‘ essendo determinante il venir meno dello stesso per la legittima adozione del provvedimento di revoca ’.
3. EL UN e OR UI AI PE hanno proposto appello avverso la suddetta pronuncia chiedendone la riforma, sulla base delle seguenti censure: “ A) Omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un punto nevralgico del ricorso, il punto 1.3 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. 104/2010 – Violazione delle norme in tema di giusto processo con riferimento alla mancata pronuncia inerente la violazione di legge per eccesso di potere di cui al punto 1.3 del motivo di ricorso; B) Motivo del ricorso non scrutinato – Violazione ed erronea applicazione dell’art. 46 d.lgs. 267/2000. Eccesso di potere per mancanza di motivazione. Travisamento dei fatti. Contraddittorietà e irragionevolezza manifeste. Illogicità. Sviamento e malgoverno; C) Erroneità della sentenza n. 650/2025 del TAR Salerno per l’apparenza, la contraddittorietà, l’insufficienza e la intrinseca illogicità della motivazione”.
4. Il Comune di Grottaminarda si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
5. Le parti, con rispettive memorie, hanno precisato le proprie difese.
6. All’udienza del 26 marzo 2026, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
7. Con il primo mezzo, gli appellanti lamentano il vizio di omessa pronuncia della decisione impugnata sul punto 1.3 del primo motivo del ricorso di primo grado, relativo all’eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittorietà del provvedimento e l’irragionevolezza delle decisioni del Sindaco, assunte in modo manifestamente carente di motivazione. A tale fine, con il secondo mezzo, indicato con la lettera B), ripropongono nel presente giudizio il motivo che ritengono non essere stato scrutinato, denunciando: ‘ Violazione ed erronea applicazione dell’art. 46 d.lgs. 267/2000. Eccesso di potere per mancanza di motivazione. Travisamento dei fatti. Contraddittorietà e irragionevolezza manifeste. Illogicità. Sviamento e malgoverno’ . Secondo gli esponenti, nella specie, sarebbe ravvisabile manifesta irragionevolezza e illogicità nella motivazione dell’atto di revoca adottato dal Sindaco, idoneo a configurare un evidente eccesso di potere, se si tiene conto delle dichiarazioni pubbliche rese dal Sindaco sia ai principali quotidiani locali (in data 9 e 10 gennaio 2025), che nel corso del Consiglio comunale del 5 febbraio 2025. Dalle predette dichiarazioni sarebbe agevole rilevare come il Sindaco abbia in più occasioni confermato la propria fiducia nei loro confronti, allora assessori, anche successivamente all’adozione del provvedimento di revoca. Tale fiducia troverebbe ulteriore riscontro nella comunicazione tenuta dal Sindaco dinanzi al Consiglio comunale nella seduta del 5 febbraio 2025, il quale, oltre a richiamare pubblicamente quanto espresso negli articoli di stampa e ad elogiare il loro operato, ha espresso la sua intenzione di proseguire la collaborazione, nonostante la revoca intervenuta. Nella stessa sede, il Sindaco avrebbe attribuito la decisione di revoca non a divergenze tecnico amministrative, ma all’esigenza di rispettare il patto preelettorale, volto a garantire la rotazione degli incarichi assessorili a metà consiliatura.
EL UN e OR UI AI PE evidenziano che il Sindaco avrebbe esortato i neo – assessori (AC, LE, IC e CC) a proseguire ‘ un lavoro proficuo come è stato fatto nei primi due anni a mezzo nell’interesse della nostra comunità ’, ribadendo in modo ulteriore la soddisfazione per il mandato dagli stessi svolto, e che gli asseriti accordi preelettorali non sarebbero in alcun modo riferibili ai suddetti neo – assessori. Infatti, lo stesso decreto di revoca prot. 15578 del 30.12.2024 avrebbe esplicitato che l’unico accordo in tal genere è intervenuto esclusivamente con l’ex assessore Grillo.
I ricorrenti lamentano che se il T.A.R. avesse puntualmente analizzato il materiale istruttorio avrebbe percepito la palese contraddittorietà, irragionevolezza e illogicità della decisione finale assunta dal Sindaco di Grottaminarda.
8. Con il terzo motivo, EL UN e OR UI AI PE denunciano la apparenza e illogicità della motivazione resa dal T.A.R. nella sentenza impugnata, nella parte in cui il Collegio, respingendo il ricorso, ha ritenuto: ‘ irrilevanti le precedenti rassicurazioni sulla sussistenza di tale rapporto fiduciario, essendo determinante il venir meno dello stesso per la legittima adozione del provvedimento di revoca ’. Tale asserzione si fonderebbe su una evidente inversione logica dell’onere probatorio, posto che il Giudice di prime cure avrebbe desunto la perdita del rapporto fiduciario dalla mera adozione del provvedimento di revoca, anziché riscontrare ex ante gli elementi di fatto e le circostanze che avrebbero realmente determinato il venire meno della fiducia tra Sindaco e assessori. Il Collegio di primo grado avrebbe prestato attenzione solo alle dichiarazioni rese dal Sindaco in data 24.12.2024, ossia precedentemente all’adozione del provvedimento di revoca, considerandole ininfluenti sull’esistenza del rapporto fiduciario, senza tuttavia individuare il preciso momento e le ragioni del suo eventuale venire meno.
Inoltre, il provvedimento di revoca non sarebbe adeguatamente motivato, posto che per gli atti di alta amministrazione è sempre necessario esplicitare le ragioni del provvedimento, né dagli scritti difensivi del Comune di Grottaminarda sarebbe possibile desumere alcuna reale divergenza tecnico – amministrativa, né alcuna specifica presa di posizione degli ex assessori in contrasto con l’attuazione dell’indirizzo politico – amministrativo dell’Ente.
9. Le critiche, essendo attinenti a profili connessi, vanno esaminate congiuntamente per ragioni di connessione logica.
10. Va premesso che l’art. 46 del d.lgs. n. 267 del 2000, in tema di nomina e revoca degli incarichi assessorili, dispone al comma 2 che, quanto agli atti di nomina degli assessori comunali, ‘ il Sindaco e il Presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e un Vicepresidente, e ne danno comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione ’; al comma 4 stabilisce che, quanto agli atti di revoca degli assessori provinciali, ‘ il Sindaco e il Presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio ’.
La revoca è un atto di alta amministrazione che non ha natura politica (Cons. Stato, n. 3871 del 2017), posto che la valutazione degli interessi coinvolti nella revoca di un assessore è rimessa in via esclusiva al Sindaco, rientrando nella piena scelta discrezionale dell’Autorità comunale l’esercizio del potere di revoca, stante il rapporto di fiducia tra il Sindaco medesimo e le persone degli assessori, destinati a collaborare con quest’ultimo nell’amministrazione dell’Ente locale anche come delegati, assegnati ai vari assessorati (Cons Stato, n. 2071 del 2023).
Infatti, secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa, l’atto di revoca dell’assessore comunale è un atto di alta amministrazione, pertanto: ‘ il provvedimento di revoca dell’incarico di un singolo assessore previsto dall’art. 46, comma 4, del testo unico di cui al d.lgs. n. 267 del 2000 può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico amministrativa rimesse in via esclusiva al Sindaco, e segnatamente anche su ragioni afferenti ai rapporti politici all’interno della maggioranza consiliare e sulle sue ripercussioni sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il capo dell’amministrazione e il singolo assessore (…)’ ; ne consegue che: ‘ la motivazione dell’atto di revoca può anche rimandare esclusivamente a valutazioni di opportunità politica e il Sindaco ha solo l’onere formale di comunicare al Consiglio comunale la decisione di revocare un assessore, visto che è soltanto quest’ultimo organo che potrebbe opporsi, con una mozione di sfiducia, all’atto di revoca’ (Cons. Stato, sez. I, pareri nn. 2859/2019 e 3161/2019).
La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha precisato che: ‘ l’atto di revoca (così come di nomina) di un assessore comunale – pur nel rinnovato quadro delle autonomie territoriali tracciato dal decreto legislativo n. 267 del 2000 e dalla l. Cost. n. 3 del 2001 – va configurato alla stregua di atto di alta amministrazione, anziché politico, considerato che lo stesso non costituisce espressione della libertà (politica) connessa dalla Costituzione ai supremi organi decisionali dello Stato per la soddisfazione di esigenze unitarie ed indivisibili a questo inerenti’ ( cfr . Cons. Stato, n. 3144 del 2014), né risulta comunque connotato da libertà nei fini ( cfr. Cons. Stato, n. 4502 del 2011; id. n. 209 del 2007); e si pone in risalto come tale atto: ‘ non sia libero nella scelta dei fini, essendo sostanzialmente rivolto ai miglioramento della compagine di ausilio del sindaco nell’amministrazione del comune’ , risultando piuttosto ben ‘ sottoposto alle prescrizioni di legge ed eventualmente degli statuti e dei regolamenti ’ ( cfr. Cons. Stato, n. 936 del 2021).
10.1. Venendo in rilievo un atto di alta amministrazione riferito ad un incarico fiduciario, il controllo del giudice non è della stessa ampiezza di quello esercitato in relazione ad un qualsiasi atto amministrativo, ma si appalesa meno intenso e circoscritto alla rilevazione di manifeste illogicità formali e procedurali e alla manifesta arbitrarietà (Cons. Stato, n. 6228 del 2012; id . n. 1042 del 2004). Quindi, diversamente da quanto sostengono gli appellanti, la stessa motivazione dell’atto di revoca assume connotati di semplicità e il sindacato del giudice risulta complessivamente meno intenso ed incisivo (C.g.a., sez. giur. n. 219 del 2024; Cons. Stato, n. 207 del 2023).
Nel procedimento di revoca di un assessore, la valutazione è rimessa in via esclusiva al Sindaco, cui compete in autonomia la scelta delle persone di cui avvalersi per l’amministrazione dell’Ente e che possono essere anche esterne al Consiglio comunale. La valutazione del merito delle scelte operate dal Sindaco è poi rimessa alla esclusiva valutazione del Consiglio comunale quale organo di indirizzo e di controllo dell’Ente.
Inoltre, secondo la tesi condivisa dalla giurisprudenza amministrativa, in materia di revoca è escluso ogni sindacato di merito, potendo il giudice amministrativo solo sindacare la legittimità del provvedimento sotto il profilo formale, quale la violazione di specifiche disposizioni normative, evidenti abnormità del provvedimento sindacale o il suo carattere discriminatorio (Cons. Stato, n. 936 del 2021; id. n. 4057 del 2012; id. n. 4502 del 2011). Evenienze nella specie non ravvisabili.
Il controllo da parte del giudice può essere solo di tipo estrinseco e formale, senza che si possa spingere a sindacare le ragioni di opportunità politico – amministrativa di un atto che non ha natura né finalità sanzionatoria, ma solo di revoca di un incarico fiduciario (Cons. Stato, n. 803 del 2012).
La natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revoca dell’incarico di assessore comporta che la relativa motivazione può basarsi sulle ampie valutazioni di opportunità politico – amministrativa da parte del Sindaco, fermo restando l’obbligo di comunicare al Consiglio comunale la decisione di revocare l’assessore ex art. 46 cit. (Cons. Stato, n. 209 del 2007; id . n. 2859 del 2019).
10.2. Nella fattispecie, la revoca è stata adottata con atto formale, ed è stata comunicata al Consiglio comunale con presa d’atto nella seduta del 5.2.2022, senza che si sia ritenuto di attivare la mozione di sfiducia.
Quanto alle critiche riferite al difetto di motivazione del provvedimento impugnato, va rammentato che la giurisprudenza ha affermato, con indirizzo condiviso, come l’obbligo di motivazione possa ritenersi senz’altro assolto ove la motivazione si fondi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico – amministrative, rimesse in via esclusiva al Sindaco o al Presidente della provincia, attinenti ad esigenze sia di carattere generale (quali i rapporti con l’opposizione od i rapporti interni alla maggioranza consiliare), sia di carattere particolare (quali la necessità di maggiore onerosità ed efficienza in specifici settori dell’Amministrazione locale o l’affievolirsi del rapporto fiduciario tra il capo dell’Amministrazione e singolo assessore), senza che occorra specificare i singoli comportamenti addebitati all’interessato (Cons. Stato, n. 280 del 2009; id . n. 215 del 2017).
10.3. Ciò premesso, il Collegio non riscontra la fondatezza delle critiche spiegate con il gravame, né alcuna violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c., avendo il Giudice di prima istanza fornito riscontro alle deduzioni difensive dei ricorrenti, concludendo per la correttezza dell’operato del Sindaco di Grottaminarda, il quale ha ritenuto di interrompere il rapporto di collaborazione con gli assessori appellanti, stante il venire meno del rapporto fiduciario, in ragione di divergenze tecnico – amministrative.
Infatti, sebbene con motivazione sintetica, il T.A.R. ha, condivisibilmente, ritenuto l’irrilevanza delle circostanze valorizzate dagli appellanti nel corso del giudizio di primo grado circa le precedenti rassicurazioni e apprezzamenti espressi dall’Autorità sindacale nel corso di comunicazioni agli organi di stampa o in occasione della riunione del Consiglio comunale.
Stante la natura del provvedimento di revoca, appaiono ininfluenti anche eventuali esternazioni del Sindaco di Grottaminarda successive al provvedimento di revoca, dovendosi dare rilievo al fatto che il sindacato del giudice non si può tradurre in una valutazione sostitutiva delle scelte politico – organizzative dell’organo monocratico.
La persistenza di apprezzamenti sull’operato degli assessori anche successivamente alla revoca non è circostanza idonea a fungere da prova del permanere del rapporto fiduciario ai fini della legittimità della revoca, in quanto quest’ultima, come si è detto, è determinata dal Sindaco sulla base di valutazioni politiche e organizzative interne e non da esternazioni pubbliche, che possono essere state espresse per le ragioni più varie.
Ne consegue che nessun vizio del provvedimento impugnato può essere ravvisato quanto alle figure sintomatiche di eccesso di potere, circa illogicità, contraddittorietà o irragionevolezza della scelta adottata, essendo chiare le ragioni della decisione che hanno determinato il provvedimento di revoca, né alcun vizio motivazionale può essere contestato.
Il Sindaco di Grottaminarda ha rilevato divergenze progressive nel rapporto con gli assessori, ritenendo di dover riorganizzare la Giunta per garantire la continuità dell’indirizzo politico, a causa del progressivo venire meno della coerenza dell’azione amministrativa nel rispetto del programma elettorale.
11. In definitiva, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata, con assorbimento di ogni altra censura, atteso che l’eventuale esame della stessa non può determinare una soluzione di segno contrario.
12. Le spese di lite del grado, tenuto conto delle ragioni della decisione e della peculiarità della controversia, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione UI), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL NI CO LO, Presidente
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
IA NO, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA NO | OL NI CO LO |
IL SEGRETARIO