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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/11/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4054/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA MONTI IBLEI N. 81, presso lo studio dell'Avv. D'AGOSTARO GIOVANNA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, CORSO TUKORY N. 142, presso lo studio dell'Avv. LI VIGNI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 2/9/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 14/06/2004 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 24/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo per entrambi di rispettarsi reciprocamente e di non interferire ognuno nella vita privata dell'altro.
2. La casa familiare in comproprietà tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno, verrà assegnata in favore della sig.ra , al quale Parte_1 continuerà ad abitarla unitamente ai figli e facendosi carico del CP_2 Per_1 pagamento delle spese di manutenzione ordinaria dell'immobile.
3. le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile – preventivamente determinate dalle aprti – saranno a carico di entrambi i coniugi in ragione della misura del 50% ciascuno.
4. Il pagamento delle rate del mutuo gravante sull'immobile in comproprietà tra i coniugi, a far data dal mese successivo a quello in cui il sig. Pt_1 lascerà la casa coniugale, rimarrà a carico esclusivo della sig.ra
[...]
; ciò fintanto che la stessa continuerà ad abitare l'immobile. Parte_1
5. Qualora la sig.ra volesse apportare migliorie all'immobile, che Pt_1 comportino modifiche strutturali, dovrà farsene esclusivo carico e dovrà preventivamente concordarle con il sig. Controparte_1
Eventuali migliorie, che non comportino modifiche strutturali dell'immobile, potranno essere eseguite dalla sig.ra che se ne farà interamente Pt_1 carico, senza che necessiti il consenso del sig. Pt_1
6. Il sig. si impegna a lasciare la casa famigliare entro 15 giorni Pt_1 dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Condizioni economiche:
7. il Sig. e la sig.ra i quali svolgono Controparte_1 Parte_1 un'attività lavorativa regolarmente contrattualizzata dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nullaall'altro a titolo di mantenimento.
8. Il sig. si Impegna e si obbliga a corrispondere entro Controparte_1
2 ogni giorno 5 del mese la somma di € 100,00 ciascuno in favore dei figli e Persona_2 Persona_3
Inoltre, il sig. verserà mensilmente, sul conto corrente cointestato Pt_1 alle parti, la somma di euro 21,00 per contribuire al pagamento della propria quota TIM (pari a euro 9,98) nonché quella relativa ai contratti telefonici dei figli ed (pari a euro 11,98 e 9,98). Verserå mensilmente, altresì, Per_1 CP_2 sul predetto conto, la somma di euro 53,50 per contribuire al pagamento della rata del finanziamento contratto con Fiditalia pari a euro 107,00.
La sig.ra verserà, al contempo, sul medesimo conto corrente, la Pt_1 somma di euro 50,00 mensili per il pagamento della linea internet e telefonica fissa nonché per contribuire al pagamento della quota TIM relativa ai contratti telefonici del figli e;
verserà, altresì, la somma di euro 53,50 per Per_1 CP_2 far fronte, nella misura del 50%, al pagamento della rata mensile di euro
107,00 relativa al finanziamento Fiditalia.
9. Saranno a carico di entrambi i conlugi, nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarle nell'interesse del figli ( cosl come previste dal Protocollo del Tribunale di Palermo) specificando che non necessiteranno di preventivo accordo tra i genitori le spese mediche relative a visite specialiste prescritte dal medico curante, dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari erogati dal SSN e tickets, le ulteriori spese non elencate saranno rimborsate dal genitore che non l'ha sostenuta all'altro genitore se preventivamente concordate.
10. I coniugi si faranno carico nella misura del 50% ciascuno delle spese di scuola guida e delle spese dentistiche sostenute e da sostenere in favore del figlio Per_1
11. Per quanto concerne la restituzione delle spese sostenute per i condizionatori, la somma di € 1.200,00 verrà immediatamente restituita dalle parti al figlio utilizzando il rimborso IRPEF da loro ricevuto ammontante Per_1 modo delle ad € 1,551,00; cosicchè la restante somma di euro 351,00 verrà corrisposta dall sig.ra in favore del sig. Parte_1 Controparte_1
12. L'assegno Unico e Universale (AUU) per i figli verrà percepito da ciascun coniuge nella misura del 50%.
13. la vettura nissan UA (anno 2013) cointestata tra i coniugi
3 rimarrà nella disponibilità della sig.ra la quale Parte_1 provvederà a corrispondere in favore dle sig. la somma di € Controparte_1
800,00 pari a 1/3 del valore dell'autovettura.
La predetta somma verrà corrisposta dalla sig.ra mediante Il Pt_1 pagamento di n. 4 rate mensili di Importo di euro 200,00.
14. In tal modo, i ricorrenti dichiarano di aver interamente regolato | loro rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio e di non aver, pertanto, reciprocamente più null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo, né ora né in futuro;
15. I sigg.ri e , decidono di dare Controparte_1 Parte_1 immediata esecuzione alle pattuizioni contenute nella presente separazione, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 19 P. 2, S. A, Anno 2004) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4054/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA MONTI IBLEI N. 81, presso lo studio dell'Avv. D'AGOSTARO GIOVANNA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, CORSO TUKORY N. 142, presso lo studio dell'Avv. LI VIGNI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 2/9/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 14/06/2004 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 24/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo per entrambi di rispettarsi reciprocamente e di non interferire ognuno nella vita privata dell'altro.
2. La casa familiare in comproprietà tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno, verrà assegnata in favore della sig.ra , al quale Parte_1 continuerà ad abitarla unitamente ai figli e facendosi carico del CP_2 Per_1 pagamento delle spese di manutenzione ordinaria dell'immobile.
3. le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile – preventivamente determinate dalle aprti – saranno a carico di entrambi i coniugi in ragione della misura del 50% ciascuno.
4. Il pagamento delle rate del mutuo gravante sull'immobile in comproprietà tra i coniugi, a far data dal mese successivo a quello in cui il sig. Pt_1 lascerà la casa coniugale, rimarrà a carico esclusivo della sig.ra
[...]
; ciò fintanto che la stessa continuerà ad abitare l'immobile. Parte_1
5. Qualora la sig.ra volesse apportare migliorie all'immobile, che Pt_1 comportino modifiche strutturali, dovrà farsene esclusivo carico e dovrà preventivamente concordarle con il sig. Controparte_1
Eventuali migliorie, che non comportino modifiche strutturali dell'immobile, potranno essere eseguite dalla sig.ra che se ne farà interamente Pt_1 carico, senza che necessiti il consenso del sig. Pt_1
6. Il sig. si impegna a lasciare la casa famigliare entro 15 giorni Pt_1 dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Condizioni economiche:
7. il Sig. e la sig.ra i quali svolgono Controparte_1 Parte_1 un'attività lavorativa regolarmente contrattualizzata dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nullaall'altro a titolo di mantenimento.
8. Il sig. si Impegna e si obbliga a corrispondere entro Controparte_1
2 ogni giorno 5 del mese la somma di € 100,00 ciascuno in favore dei figli e Persona_2 Persona_3
Inoltre, il sig. verserà mensilmente, sul conto corrente cointestato Pt_1 alle parti, la somma di euro 21,00 per contribuire al pagamento della propria quota TIM (pari a euro 9,98) nonché quella relativa ai contratti telefonici dei figli ed (pari a euro 11,98 e 9,98). Verserå mensilmente, altresì, Per_1 CP_2 sul predetto conto, la somma di euro 53,50 per contribuire al pagamento della rata del finanziamento contratto con Fiditalia pari a euro 107,00.
La sig.ra verserà, al contempo, sul medesimo conto corrente, la Pt_1 somma di euro 50,00 mensili per il pagamento della linea internet e telefonica fissa nonché per contribuire al pagamento della quota TIM relativa ai contratti telefonici del figli e;
verserà, altresì, la somma di euro 53,50 per Per_1 CP_2 far fronte, nella misura del 50%, al pagamento della rata mensile di euro
107,00 relativa al finanziamento Fiditalia.
9. Saranno a carico di entrambi i conlugi, nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarle nell'interesse del figli ( cosl come previste dal Protocollo del Tribunale di Palermo) specificando che non necessiteranno di preventivo accordo tra i genitori le spese mediche relative a visite specialiste prescritte dal medico curante, dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari erogati dal SSN e tickets, le ulteriori spese non elencate saranno rimborsate dal genitore che non l'ha sostenuta all'altro genitore se preventivamente concordate.
10. I coniugi si faranno carico nella misura del 50% ciascuno delle spese di scuola guida e delle spese dentistiche sostenute e da sostenere in favore del figlio Per_1
11. Per quanto concerne la restituzione delle spese sostenute per i condizionatori, la somma di € 1.200,00 verrà immediatamente restituita dalle parti al figlio utilizzando il rimborso IRPEF da loro ricevuto ammontante Per_1 modo delle ad € 1,551,00; cosicchè la restante somma di euro 351,00 verrà corrisposta dall sig.ra in favore del sig. Parte_1 Controparte_1
12. L'assegno Unico e Universale (AUU) per i figli verrà percepito da ciascun coniuge nella misura del 50%.
13. la vettura nissan UA (anno 2013) cointestata tra i coniugi
3 rimarrà nella disponibilità della sig.ra la quale Parte_1 provvederà a corrispondere in favore dle sig. la somma di € Controparte_1
800,00 pari a 1/3 del valore dell'autovettura.
La predetta somma verrà corrisposta dalla sig.ra mediante Il Pt_1 pagamento di n. 4 rate mensili di Importo di euro 200,00.
14. In tal modo, i ricorrenti dichiarano di aver interamente regolato | loro rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio e di non aver, pertanto, reciprocamente più null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo, né ora né in futuro;
15. I sigg.ri e , decidono di dare Controparte_1 Parte_1 immediata esecuzione alle pattuizioni contenute nella presente separazione, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 19 P. 2, S. A, Anno 2004) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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