Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 90
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Omessa sottoscrizione della Cartella

    L'eccezione è stata ritenuta inammissibile perché sollevata per la prima volta in sede di appello. Inoltre, la cartella indica i presupposti, le ragioni della pretesa, gli importi e gli elementi identificativi, consentendo agli appellanti di conoscere le ragioni e articolare le proprie difese.

  • Inammissibile
    Difetto di sottoscrizione

    L'eccezione è stata ritenuta inammissibile perché sollevata per la prima volta in sede di appello. Inoltre, la cartella indica i presupposti, le ragioni della pretesa, gli importi e gli elementi identificativi, consentendo agli appellanti di conoscere le ragioni e articolare le proprie difese.

  • Rigettato
    Responsabilità del professionista per visto infedele

    La Corte richiama l'art. 39, c. 1, lett. a) del D.lgs. n. 241/1997, come modificato dall'art. 6 D.lgs. n. 175/2014, che prevede il pagamento di un importo corrispondente alla somma di imposta, interessi e sanzioni in caso di visto infedele, salvo condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, circostanza non provata. La Corte chiarisce che l'intermediario deve 'reintegrare' l'Erario per la perdita subita, corrispondendo la somma iscritta a ruolo 'in sostituzione' dell'originario debitore.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 90
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 90
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo